Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 novembre 2023
Approvazione delle modalita' di istanza per la richiesta di contributo, annualita' 2024, a copertura della spesa di progettazione prevista dall'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.


IL DIRETTORE CENTRALE
per la finanza locale

Visto l'art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.»;
Visto il comma 51-ter che incrementa di 100 milioni di euro le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del citato comma 51 per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
Visto il comma 52, ultimo periodo, del medesimo art. 1, che stabilisce che: «Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione»;
Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti locali interessati le certificazioni contenenti i dati richiesti dalle richiamate disposizioni normative al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorita' ed, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53 e 54 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto il comma 53 del ripetuto art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale fissa il seguente ordine prioritario di assegnazione dei contributi:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprieta' dell'ente;
Visto il comma 54, il quale recita: «Ferme restando le priorita' di cui al comma 53, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno»;
Visto il comma 55, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale recita: «Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e) e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati»;
Visto il comma 56, ultimo capoverso, il quale recita: «... A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attivita' di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.»;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni;
Considerato che e' stata attivata la piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2024;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione delle modalita' di presentazione della richiesta di contributo, secondo un modello informatizzato di certificazione con il quale gli enti locali comunicano telematicamente la richiesta di contributo attraverso la piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Considerato che la progettazione definitiva non e' piu' contemplata tra i livelli di progettazione previsti dall'art. 41 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Decreta:

Art. 1

Enti locali potenzialmente destinatari
del contributo relativo all'anno 2024

1. Hanno facolta' di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa per i livelli di progettazione, come definiti dall'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.
2. Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari del medesimo contributo nel biennio 2022-2023, assegnato rispettivamente con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2022 e con decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2022, diffusi sul sito della Direzione centrale per la finanza locale nella sezione «I Decreti», che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attivita' di progettazione. La verifica del completamento delle attivita' di progettazione e' basata sui seguenti parametri:
a. affidamento dell'incarico di progettazione nei termini previsti dall'art. 3 del d.i. del 10 giugno 2022 e dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 2022;
b. approvazione della progettazione definitiva per i progetti per i quali e' finanziata solo la progettazione definitiva; approvazione della progettazione esecutiva per i progetti per i quali sono finanziate le progettazioni definitiva ed esecutiva o la sola progettazione esecutiva. La data di approvazione e' rilevata tramite il campo Data fine effettiva della scheda Iter procedurale di progetto.
c. non ha rinunciato al contributo.
3. La richiesta di contributo deve essere riferita ad una «nuova» progettazione. Non puo' essere formulata richiesta di contributo per progettazioni gia' affidate. Rientrano nella definizione di «nuova» progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2024 e prima dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 53 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo in esame e' sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. Non e' consentito far uso dello smart-CIG.
5. I CUP contenuti nelle richieste sono sottoposti ad apposito controllo teso a verificarne la rispondenza per natura, tipologia, settore, sotto-settore e categoria. Eventuali difformita' dei CUP precludono la possibilita' di perfezionare la richiesta di contributo.
6. Al fine di classificare correttamente, sul sistema CUP del DIPE, i codici unici di progetto (CUP) e stilare la graduatoria di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si ricorda che:
1. i CUP vanno classificati per natura e tipologia nel seguente modo:
i CUP di sola progettazione con una delle tipologie indicate:
natura - acquisto o realizzazione di servizi 02;
tipologia - 11 studi e progettazioni o pianificazione territoriale;
tipologia - 18 manutenzione straordinaria;
tipologia - 20 studi e progettazioni per l'adeguamento sismico;
tipologia - 21 studi e progettazioni per il miglioramento sismico;
tipologia - 22 studi e progettazioni per nuova realizzazione;
tipologia - 23 studi e progettazioni per messa in sicurezza (escluso dissesto idrogeologico);
tipologia - 26 studi e progettazioni per efficientamento energetico;
tipologia - 30 studi e progettazioni per dissesto idrogeologico;
i CUP di lavori (che hanno nel quadro economico spese di progettazione) vanno classificati:
natura - realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) 03;
tipologia - tutte tranne manutenzione ordinaria e tranne completamento manutenzione ordinaria.
2. i CUP vanno classificati per settore, sotto-settore e categoria nel seguente modo:
nel caso di CUP per a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:
settore - infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - difesa del suolo 05;
categoria - tutte;
settore - infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente 11;
categoria - tutte;
settore - infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - riassetto e recupero di siti urbani e produttivi 12;
categoria - tutte;
settore - infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - risorse idriche e acque reflue 15;
categoria - tutte;
nel caso di CUP per b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:
settore - infrastrutture di trasporto 01;
sotto-settore - stradali 01;
categoria - tutte;
nel caso di CUP per c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprieta' dell'ente:
settore - opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - sociali e scolastiche 08;
categoria - tutte;
settore - opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - abitative 10;
categoria - tutte;
settore - opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - sanitarie 30;
categoria - tutte;
settore - opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - difesa 32;
categoria - tutte;
settore - opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - direzionali e amministrative 33;
categoria - tutte;
settore - opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - giudiziarie e penitenziarie 34;
categoria - tutte;
settore - opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - pubblica sicurezza 36;
categoria - tutte.
 
Allegato
Richiesta di assegnazione di un contributo erariale anno 2024 per
spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza

Tipo ente
Codice ente BDAP
Visto l'art. 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
Visto il comma 53, del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale, per i contributi relativi all'anno 2024, fissa al 15 gennaio 2024 il termine perentorio entro cui gli enti locali comunicano le richieste di contributo;
Considerato gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
Visto l'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Visto il decreto del Ministero dell'interno approvativo del presente modello;

Dichiara

ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni:
l'avvenuto adempimento alla trasmissione alla banca dati BDAP (di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011) dei documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e) e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2020;
che i contributi, di seguito richiesti e riferiti ad interventi su immobili pubblici, riguardano immobili pubblici di cui questo ente ha la proprieta' o il possesso;
che i contributi, di seguito richiesti, non sono superiori all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi;
che la progettazione - oggetto di richiesta di contributo - si riferisce, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione;
che, nel caso di CUP lavori, nel medesimo CUP e' presente il quadro economico dal quale si evince la presenza delle spese di progettazione;
di aver dimostrato, nel caso di beneficiari delle risorse nel biennio precedente (2022-2023), di aver completato le attivita' di progettazione oggetto del medesimo contributo nel biennio precedente, tramite i sistemi di monitoraggio di cui dell'art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Chiede

ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, il contributo per l'anno 2024, per interventi di seguito specificati:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' istanza

1. E' approvata la modalita' telematica di trasmissione dell'istanza, attraverso il modello di istanza in fac-simile allegato al presente decreto, definito secondo apposita piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale gli enti locali comunicano la richiesta di contributi per la spesa di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti di cui al comma 1 dell'art. 1.
2. L'istanza e' prodotta da parte degli enti locali interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al comma 1, anche attraverso le informazioni gia' trasmesse e presenti in detto sistema.
3. Gli enti locali che alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati BDAP il rendiconto 2022, non potranno accedere al sistema fino all'invio delle informazioni. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione approvato e trasmesso alla banca dati.
 
Art. 3

Termini di trasmissione

Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalita' di cui all'art. 2, richiesta di contributo per l'anno 2024 a decorrere dal 1° dicembre 2023 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del 15 gennaio 2024.
 
Art. 4

Istruzioni e specifiche

1. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico, trasmessa con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli 2 e 3.
2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.
3. E' facolta' degli enti, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 23,59 del 15 gennaio 2024, previo annullamento della precedente certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
4. Le indicazioni operative inerenti alla piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF) per la presentazione della richiesta di contributo sono contenute nell'apposito manuale - annualita' 2024.
5. Il servizio di assistenza BDAP sulla piattaforma GLF-MOP sara' garantito fino alle ore 18,00 del 15 gennaio 2024.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2023

Il direttore centrale: Colaianni