Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2023
Scioglimento del consiglio comunale di Rovereto.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rovereto (Trento) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 con la contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Valduga;
Considerato, che in data 15 settembre 2023 il citato amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in quanto intenzionato a presentare la propria candidatura a Presidente nella Provincia autonoma di Trento, le cui elezioni sono previste per il 22 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, lettera C;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 59 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 2 del 3 maggio 2018;
Visto l'art. 193, comma 1, lettera b), n. 2 della legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
Visto l'art. 54, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Rovereto (Trento) e' sciolto.
Dato a Roma, addi' 24 ottobre 2023

MATTARELLA

Piantedosi, Ministro dell'interno
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rovereto (Trento) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Valduga.
In data 15 settembre 2023 il citato amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco del Comune di Rovereto, in quanto intenzionato a presentare la propria candidatura alla carica di Presidente nella Provincia autonoma di Trento, le cui elezioni sono previste per il 22 ottobre 2023.
La presentazione delle dimissioni dalla predetta carica elettiva e' giustificata da quanto statuito dall'art. 15, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, che prevede che «non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale ... (omissis) ... lettera C) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti».
Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che «la causa di ineleggibilita' prevista dalla lettera c) del comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature».
Le dimissioni cosi' formalizzate determinano - ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 59 della legge regionale n. 2/2018 - la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.
L'art. 59 stabilisce inoltre che «il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco».
Occorre peraltro rilevare che l'art. 193 della medesima legge regionale - che disciplina la procedura di scioglimento e sospensione dei consigli comunali - al comma 3 dispone che nei casi diversi da quelli previsti dal numero 2) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.
Considerato peraltro che il Comune di Rovereto annovera un numero di abitanti pari a n. 39.766, nel caso di specie trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 193 sopracitato, il quale prevede che «restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono a comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
Per completezza di riferimenti, si soggiunge che il contenuto dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 (statuto d'autonomia) al n. 5, ultimo periodo, riporta espressamente quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 193 sopra richiamato.
Per quanto esposto, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale di Rovereto senza nomina del commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 della legge regionale n. 2/2018, da disporre mediante decreto del Presidente della Repubblica, stante la competenza statale in materia, confermata dallo statuto di autonomia.
Roma, 19 ottobre 2023

Il Ministro dell'interno: Piantedosi