Gazzetta n. 236 del 9 ottobre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104
Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2023), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

((Art. 1

Disposizioni per la trasparenza
dei prezzi praticati sui voli nazionali

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.
2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo' tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:
a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalita' o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), e' vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attivita' di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresi' ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorita'.
5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa puo' imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorita' puo' considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalita' di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalita' della domanda; e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorita', valutata l'idoneita' degli impegni e previa consultazione del mercato, puo' renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorita' esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalita' di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalita' di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorita' puo' altresi' raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole da: «, secondo modalita' da definirsi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonche' di assicurare la piu' ampia trasparenza e accessibilita' ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicita', anche mediante pubblicazione nel proprio sito web, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.»;
b) al comma 15, dopo la parola: « comunicano » e' inserita la seguente: « annualmente », dopo la parola: « competitivita' » sono aggiunte le seguenti: « nonche' ai fini dell'attivita' di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora le Autorita' di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attivita' di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitivita', ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made in Italy».
8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: «sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi,» sono inserite le seguenti: «inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,».
9. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle compagnie aeree e' contenuto, nella pagina web visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.
10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' aumentata in misura di otto unita' di ruolo della carriera direttiva e di due unita' di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di
concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
le pratiche concordati tra imprese nonche' le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o
gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo
tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.»
«Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E'
vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una
posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in
una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o
gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi.».
- Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) recano
disposizioni in tema di pratiche commerciali, pubblicita' e
altre comunicazioni commerciali.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 12 (Potere di indagine). - 1. Omissis
2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o
su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni
statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei
settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il
comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o
falsata.».
- Si riporta l'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato):
«Art. 14 (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di
presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE
ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, svolge
l'istruttoria in tempi ragionevoli e ne notifica l'apertura
alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali
rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica
ed hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni
stadio dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente
sentiti prima della chiusura della stessa.
2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria
richiedere a imprese, associazioni di imprese o persone
fisiche e giuridiche che ne sono in possesso di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell'istruttoria, entro un termine ragionevole e indicato
nella richiesta. Tali richieste di informazioni sono
proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere
un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero
degli articoli 2 o 3 della presente legge. L'obbligo di
fornire tutte le informazioni necessarie comprende le
informazioni accessibili ai destinatari della richiesta.
2-bis. L'Autorita' puo' in ogni momento
dell'istruttoria convocare in audizione ogni rappresentante
di un'impresa o di un'associazione di imprese, un
rappresentante di altre persone giuridiche e ogni persona
fisica se tali rappresentanti o tali persone fisiche
possono essere in possesso di informazioni rilevanti ai
fini dell'istruttoria.
2-ter. L'Autorita' puo' disporre perizie e analisi
economiche e statistiche nonche' la consultazione di
esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria.
2-quater. L'Autorita' puo' in ogni momento
dell'istruttoria disporre presso imprese e associazioni di
imprese tutte le ispezioni necessarie all'applicazione
della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. I
funzionari dell'Autorita' incaricati di procedere alle
ispezioni possono:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di
trasporto delle imprese e associazioni di imprese;
b) controllare i libri e qualsiasi altro documento
connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto, e
accedere a tutte le informazioni accessibili all'entita'
oggetto dell'accertamento ispettivo;
c) fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o
estratti dei suddetti libri o documenti e, se lo ritengono
opportuno, continuare dette ricerche di informazioni e la
selezione di copie o estratti nei locali dell'Autorita' o
in altri locali da essa designati;
d) apporre sigilli a tutti i locali, libri e
documenti aziendali per la durata dell'accertamento
ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento;
e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del
personale dell'impresa o dell'associazione di imprese
spiegazioni sui fatti o documenti relativi all'oggetto e
allo scopo dell'accertamento ispettivo e verbalizzarne le
risposte.
2-quinquies. Se vi sono motivi ragionevoli di
sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda
e all'oggetto dell'ispezione, che possono essere pertinenti
per provare un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE
ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, siano
conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi
da quelli di cui all'articolo 14, comma 2-quater, lettera
a), della presente legge, compresa l'abitazione di
dirigenti, amministratori e altri membri del personale
delle imprese o associazioni di imprese interessate,
l'Autorita' puo' disporre ispezioni in tali locali, terreni
e mezzi di trasporto. I funzionari dell'Autorita'
incaricati dell'ispezione dispongono dei poteri di cui al
comma 2-quater, lettere a), b), e c), del presente
articolo.
2-sexies. L'accertamento ispettivo nei luoghi di cui
al comma 2-quinquies del presente articolo puo' essere
eseguito soltanto se autorizzato con decreto motivato
emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove deve
svolgersi l'accesso. Il decreto e' notificato all'Autorita'
entro dieci giorni dall'emissione. Contro il decreto di
diniego, l'Autorita' puo' proporre opposizione, entro dieci
giorni dalla notificazione, con atto presentato alla
segreteria del procuratore della Repubblica che ha emesso
il decreto. L'atto di opposizione e' trasmesso, unitamente
al decreto di diniego, al giudice per le indagini
preliminari ai sensi dell'articolo 368 del codice di
procedura penale.
2-septies. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva
di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies del presente
articolo, l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione
dei militari della Guardia di finanza, che, ai sensi
dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n.
52, agiscono con i poteri e le facolta' previsti dai
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre
disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione di
altri organi dello Stato.
2-octies. Quando l'Autorita' svolge un'ispezione ai
sensi dei commi 2-quater e 2-quinquies del presente
articolo o un'audizione ai sensi del comma 2-bis del
presente articolo, in nome e per conto di altre autorita'
nazionali garanti della concorrenza conformemente
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2003 del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, i funzionari e le altre
persone che li accompagnano autorizzati o nominati
dall'autorita' nazionale garante della concorrenza
richiedente possono assistere all'ispezione o all'audizione
svolti dall'Autorita' e parteciparvi attivamente, sotto il
controllo dei funzionari dell'Autorita' medesima.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle
loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
5. L'Autorita' dispone l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del
fatturato totale realizzato a livello mondiale durante
l'esercizio precedente se, dolosamente o per colpa:
a) le imprese o le associazioni di imprese
ostacolano l'ispezione di cui al comma 2-quater, del
presente articolo;
b) sono stati infranti i sigilli apposti ai sensi
del comma 2-quater, lettera d), del presente articolo,
ferme le ulteriori sanzioni penali previste per l'autore
dell'infrazione;
c) in risposta ad una domanda rivolta nel corso di
un'ispezione ai sensi del comma 2-quater, lettera e), del
presente articolo, le imprese e le associazioni di imprese
non forniscono una risposta completa o forniscono
informazioni inesatte o fuorvianti;
d) in risposta ad una richiesta di informazioni ai
sensi del comma 2 del presente articolo, le imprese e le
associazioni di imprese forniscono informazioni inesatte,
incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le
informazioni entro il termine stabilito;
e) le imprese o le associazioni di imprese non si
presentano all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo.
6. L'Autorita' puo' irrogare alle imprese e
associazioni di imprese penalita' di mora il cui importo
puo' giungere fino al 5 per cento del fatturato medio
giornaliero realizzato a livello mondiale durante
l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a
decorrere dalla data fissata nella richiesta o nel
provvedimento, al fine di costringerle:
a) a fornire informazioni complete ed esatte in
risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi del
comma 2 del presente articolo;
b) a presentarsi all'audizione convocata ai sensi
del comma 2-bis del presente articolo;
c) a sottoporsi all'ispezione di cui al comma
2-quater del presente articolo.
7. Con provvedimento dell'Autorita', sono sottoposte
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a
25.823 euro le persone fisiche che, dolosamente o per
colpa:
a) ostacolano l'accertamento ispettivo di cui al
comma 2-quinquies del presente articolo;
b) in risposta ad una richiesta di informazioni ai
sensi del comma 2 del presente articolo, forniscono
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non
forniscono le informazioni entro il termine stabilito,
salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono
far emergere la propria responsabilita' per un illecito
passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo
o per un reato;
c) non si presentano all'audizione convocata ai
sensi del comma 2-bis del presente articolo.
8. L'Autorita' puo' irrogare alle persone fisiche
penalita' di mora da 150 euro a 500 euro per ogni giorno di
ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta o
nel provvedimento, al fine di costringerle a:
a) fornire informazioni complete ed esatte in
risposta a una richiesta di informazioni ai sensi del comma
2 del presente articolo, salvo rifiuto motivato se le
informazioni richieste possono far emergere la propria
responsabilita' per un illecito passibile di sanzioni
amministrative di carattere punitivo o per un reato;
b) presentarsi all'audizione convocata ai sensi del
comma 2-bis del presente articolo;
c) sottoporsi all'ispezione di cui al comma
2-quinquies del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1-bis e
2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato):
«Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Omissis
1-bis. Tenuto conto della gravita' e della durata
dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione di
imprese nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida, determinando i termini entro i
quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
Se l'infrazione commessa da un'associazione di imprese
riguarda le attivita' dei suoi membri, l'Autorita' dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 10 per cento della somma dei fatturati totali a
livello mondiale realizzati nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida di ciascun
membro operante sul mercato interessato dall'infrazione
commessa dall'associazione. Tuttavia, la responsabilita'
finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento della
sanzione non puo' superare il 10 per cento del fatturato da
essa realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della diffida.
(Omissis)
2-bis. L'Autorita' puo' irrogare alle imprese e
associazioni di imprese penalita' di mora il cui importo
puo' giungere fino al 5 per cento del fatturato medio
giornaliero realizzato a livello mondiale durante
l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a
decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di
costringerle a:
a) ottemperare alla diffida di cui al comma 1 del
presente articolo;
b) ottemperare alle misure cautelari adottate ai
sensi dell'articolo 14-bis;
c) rispettare gli impegni resi obbligatori mediante
decisione ai sensi dell'articolo 14-ter.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti
di avvio del piano «Destinazione Italia», per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i
lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo). - 1. Le
assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del
17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera
CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote
annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio,
affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme
relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto
residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai
sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere
successivamente riassegnate, compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al
precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
in relazione alle annualita' disponibili:
a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni
di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili
relativi a opere di connessione indispensabili per lo
svolgimento dell'Evento Expo 2015, gia' individuate dal
tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di
stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel
limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di
collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito
espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere
necessarie per l'accessibilita' ferroviaria Malpensa -
terminal T1-T2;
c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla
linea M4 della metropolitana di Milano.
1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in
un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il
CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di
legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono
state revocate le assegnazioni disposte con proprie
delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno
trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati
la consistenza delle risorse revocate, le finalita' alle
quali tali risorse sono state destinate con il
provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti
dallo stesso provvedimento, nonche' lo stato di avanzamento
procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a
beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse
revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di
assegnazione revocate.
2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013
assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a
valere sulle risorse dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore
della linea M4 della metropolitana di Milano e' assegnato
al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla
lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello
Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del
citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2
milioni di euro, e' revocato, in caso di mancata stipula
del contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2014.
Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti da trasmettere al CIPE vengono definiti il
cronoprogramma dei lavori e le modalita' di monitoraggio.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1,
lettere a) e b), i soggetti attuatori sono autorizzati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel
limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni
avvengano compatibilmente con le risorse iscritte
sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo
degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo
stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio
delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.
4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui
al comma 1 non utilizzate per le finalita' ivi previste
sono destinate alla realizzazione di interventi
immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento
della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu'
efficiente il trasferimento ferroviario e modale
all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per
favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da
sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalita'
sono revocati i fondi statali di cui all'articolo 1, comma
994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferiti o
assegnati alle Autorita' portuali, anche mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
carico dello Stato, per la realizzazione di opere
infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi
almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non
sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione
dei lavori, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al
precedente periodo sono individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200
milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere
sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma,
le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi
di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006,
revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo,
subordinatamente alla trasmissione da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai
prezzari vigenti, che viene posto a base di gara, e del
relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del
finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in
caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del
cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le
risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente
articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti
realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con
oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto
di cui al comma 4 e per le medesime finalita' e' disposta
la cessione ad altra Autorita' portuale della parte di
finanziamento ancora disponibile presso il soggetto
finanziatore, fermo restando che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere
alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del
contributo dovuta in relazione all'ammontare del
finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza
pubblica.
6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse
di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e' assegnata a decorrere dall'anno
2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente
cantierabili finalizzati al miglioramento della
competitivita' dei porti italiani e a rendere piu'
efficiente il trasferimento ferroviario e modale
all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4.
Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo
destinati al miglioramento della competitivita' dei porti
italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015 nonche' pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2020 e' destinata, al fine di ottemperare
alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per
far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo
sviluppo del sistema di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le
informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis
del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso
dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera m), del medesimo decreto legislativo, limitatamente
alle informazioni relative alle navi presenti nella propria
circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi
dirette verso le medesime aree, possano essere rese
disponibili alle autorita' portuali, con modalita' che la
citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni
di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge
n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 221 del 2012.
6-bis. Per le finalita' di EXPO 2015 e in particolare
per la realizzazione del modulo informatico/telematico di
interconnessione del sistema di gestione della rete
logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale
digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale
virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo
61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con
le societa' EXPO 2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le relative
attivita' sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni
interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse di
cui ai commi 4, 5 e 6, ad esclusione di quelle di cui
all'ultimo periodo del medesimo comma 6, contestualmente
all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi.
In caso di mancata presentazione dei progetti entro il
termine di cui al periodo precedente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Presidente della Regione interessata, e' nominato, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
Commissario delegato del Governo per l'attuazione
dell'intervento.
7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate
strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, alle
imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature
e ai beni strumentali come conseguenza di delitti non
colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare
l'ordinaria esecuzione delle attivita' di cantiere, e
pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle
obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' essere concesso un indennizzo per una quota della
parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione
stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una
quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi
dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per
tali indennizzi e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno
2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» e'
sostituita dalla seguente: «2010».
9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera
g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comune di Napoli e'
autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per
la realizzazione della linea 1 della metropolitana di
Napoli.
9-bis. Al fine di assicurare la continuita' del
servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione
centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali
impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non
utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro,
per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire
la funzionalita' del contratto di servizio ferroviario
regionale per il biennio 2014-2015.
10.
11. Le disposizioni in materia di svincolo delle
garanzie di buona esecuzione relative alle opere in
esercizio di cui all'articolo 237-bis del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i
contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di
entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n.
163/2006. Per le societa' o enti comunque denominati di
proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze e
sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che
stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano
per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo
di rendicontare nei documenti di programmazione
pluriannuale l'ammontare complessivo della liquidita'
liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.
11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma e' inserito il
seguente:
«Successivamente al deposito del ricorso, la
partecipazione a procedure di affidamento di contratti
pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito
il parere del commissario giudiziale, se nominato; in
mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.».
12.
13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per
l'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, il gas
ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas» sono
soppresse.
14. I gestori di aeroporti che erogano contributi,
sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei
in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a
soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di
utenza, devono esperire procedure di scelta del
beneficiario trasparenti e tali da garantire la piu' ampia
partecipazione dei vettori potenzialmente interessati. Al
fine di esperire le procedure di cui al primo periodo,
nonche' di assicurare la piu' ampia trasparenza e
accessibilita' ai meccanismi di incentivazione, i gestori
di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicita', anche
mediante pubblicazione nel proprio sito web, ai criteri di
concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il
relativo accesso.
15. I gestori aeroportuali comunicano annualmente
all'Autorita' di regolazione dei trasporti e all'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure
previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto
delle condizioni di trasparenza e competitivita' nonche' ai
fini dell'attivita' di monitoraggio nell'ambito delle
proprie competenze. Qualora le Autorita' di cui al primo
periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attivita' di
verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni
di trasparenza e competitivita', ne danno comunicazione al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro
delle imprese e del made in Italy.
15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della
concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere
l'attrattivita' del sistema aeroportuale italiano, anche
con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella
definizione della misura dell'imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui
agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000,
n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA
non puo' essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il
valore massimo sopra indicato, la determinazione del
tributo e' rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori
criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e
delle peculiarita' urbanistiche delle aree geografiche
prospicienti i singoli aeroporti.
16. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i
successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma
5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno
2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri in transito negli
scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali
domestici.
17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di
cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i
passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di
Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in
transito aventi origine e destinazione domestica.
18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17,
pari a 9 milioni 9 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato
all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui
all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle predette minori
entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,
negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le
occorrenti variazioni di bilancio.
19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste
dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla
formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime
indennita' di cui al periodo precedente concorrono alla
determinazione della retribuzione pensionabile nella misura
del 50 per cento del loro ammontare.
20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19,
pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a
valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento
dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore
del traffico aereo civile, che a tal fine, per il medesimo
importo sono versate dall'ENAV stesso all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti,
alle occorrenti variazioni di bilancio.
21. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: «1° gennaio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno
2012, n. 92, la lettera c) e' abrogata.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma
21, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente
incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco
di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare
all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale
comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione e' subordinata
l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.
24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di
promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica,
tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il
territorio nazionale, di beni culturali e ambientali,
nonche' il miglioramento dei servizi per l'informazione e
l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che
individuino uno o piu' interventi di valorizzazione e di
accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere
presentati da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra
loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e
150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni
potra' presentare un solo progetto articolato in uno o piu'
interventi fra loro coordinati, con una richiesta di
finanziamento che non potra' essere inferiore a 1 milione
di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine
agli interventi previsti sia assumibile l'impegno
finanziario entro il 30 settembre 2015 e ne sia possibile
la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In
via subordinata, possono essere finanziati anche interventi
di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi
obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni
storici, culturali, ambientali e di attrattivita' turistica
inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un
importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a
500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del
progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati,
il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la
copertura economica, a proprie spese, per la parte
eccedente.
25
25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le
relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque senza
maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvedera' a
pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati
concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.
26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati
finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni
di euro.
27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con
le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di
Azione Coesione, secondo le procedure di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, nonche' con le risorse derivanti dalla eventuale
riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni
responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi
della programmazione 2007-2013 della politica regionale
comunitaria.
28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero
rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni
di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare,
fino a concorrenza dei relativi importi, il plafond di
finanziamenti previsto al comma 26 destinabili
all'intervento di cui al comma 24.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Trasparenza delle tariffe aeree). - 1. Al
fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato
livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio,
nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti
sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi
pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo
al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi,
inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione
dell'offerta, ovvero riferiti a una singola tratta di
andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio
o a periodi di tempo delimitati o a modalita' di
prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte
e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati
quali pubblicita' ingannevole.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 7-ter e
7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato):
«Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato). - Omissis
7-ter. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08
per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente
legge. La soglia massima di contribuzione a carico di
ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le
attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione
dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il
contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente
all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre
2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014,
il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,
direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione.
Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio
approvato precedentemente all'adozione della delibera,
ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al
comma 7-ter.
Omissis.».
 

Tabella 1

(Articolo 21, comma 6)

=============================================================
| Ente |Popolazione al 1/1/2022| Riparto |
+===============+=======================+===================+
|Palermo | 635.439| 1.097.677|
+---------------+-----------------------+-------------------+
|Catania | 301.104| 520.136|
+---------------+-----------------------+-------------------+
|Messina | 221.246| 382.187|
+---------------+-----------------------+-------------------+
|Totale | 1.157.789| 2.000.000|
+---------------+-----------------------+-------------------+

 
Art. 2

Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili

1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita' o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l'amministrazione si avvale della facolta' di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario e' altresi' indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella
Comunita' (rifusione), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 293 del 31 ottobre 2008.
 
Art. 3

Misure urgenti per far fronte alle carenze
del sistema di trasporto taxi su gomma

1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 11 febbraio 2019)), n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o ((a eccezionali flussi di presenze turistiche)). Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero e' determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. ((L'ulteriore licenza puo' essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti gia' titolari di licenza)) per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:
a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;
b) la gestione in proprio, anche secondo le modalita' di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992((, come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo.))
2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di citta' metropolitane e i comuni sede di aeroporto sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge ((22 dicembre 2011, n. 214)), e ai principi di cui al ((numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m))), a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze gia' rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 ((g/km di CO2)) .
3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza e' fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalita' di calcolo del medesimo, e' trasmesso all'Autorita' di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorita' si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune puo' comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo puo' essere interrotto dall'Autorita' per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge e' privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.
4. Ai soggetti vincitori del ((concorso di cui ai commi 2 e 3)) e' riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 ((g/km di CO2)) , da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalita' ((dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi)) dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti e' altresi' riconosciuto:
a) ai titolari di ((licenza per l'esercizio del servizio di taxi)) che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
6. ((L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 e' riconosciuto)) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis».
7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilita' delle risorse presenti in bilancio derivanti ((dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi)) dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi ((dell'articolo 9, comma 2)), lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocita' commerciale ((dei servizi di taxi)), nonche' per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e gia' finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Alla legge n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', ai titolari di ((licenze per l'esercizio del servizio di taxi)) e' sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
5-ter. Per le finalita' di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attivita' con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.
5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.»;
b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione regionale» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno mensile,».
10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, comma 3,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12:
«Art. 10-bis (Misure urgenti in materia di
autoservizi pubblici non di linea). - (Omissis)
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un registro informatico pubblico nazionale delle imprese
titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con
autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le
modalita' con le quali le predette imprese dovranno
registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del
presente comma, connessi all'implementazione e
all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro
elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, pari ad euro un milione per l'annualita' 2019,
si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29
dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, secondo
periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea):
«Art. 8. (Modalita' per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni). - (Omissis)
2. (Omissis) Non e' ammesso, in capo ad un medesimo
soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del
servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, della
citata legge 15 gennaio 1992, n. 21:
«Art. 7 (Figure giuridiche). - 1. I titolari di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, al fine del libero esercizio della propria
attivita', possono:
a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di
impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese
artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e
lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta'
collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in
conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed
in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono
esclusivamente le attivita' di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'articolo 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata
legge 15 gennaio 1992, n. 21:
«Art. 6 (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea). - 1. Presso
le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel
ruolo il possesso del certificato di abilitazione
professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma
dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393 , come sostituito dall'articolo 2 della legge 14
febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato
dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e
dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da
parte di apposita commissione regionale, che accerta i
requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con
particolare riferimento alla conoscenza geografica e
toponomastica.
4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni
di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione
nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito
indispensabile per il rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per
prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di
sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione
per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in
qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio
di noleggio con conducente o di sostituto a tempo
determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del
ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio
del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di
diritto nel ruolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della citata
legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Sostituzione alla guida). - 1. I titolari
di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono
essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno
integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque
abbia i requisiti di professionalita' e moralita' richiesti
dalla normativa vigente.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire
alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui
all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino
al raggiungimento della maggiore eta'.
2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero
di natante, in caso di malattia, invalidita' o sospensione
della patente, intervenute successivamente al rilascio
della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la
titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a
condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o
alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata
della malattia, dell'invalidita' o della sospensione della
patente, da persone in possesso dei requisiti professionali
e morali previsti dalla normativa vigente.
3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida
e' regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle
norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo'
essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente possono avvalersi, nello
svolgimento del servizio, della collaborazione di
familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 230-bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge il regime delle sostituzioni alla
guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito
dalla presente legge.
5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi
il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta
del servizio necessari all'esercizio del diritto degli
utenti alla mobilita', ai titolari di licenze taxi e'
sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come
seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da
quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono
essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e
devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente
normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e
4 del presente articolo.
5-ter. Per le finalita' di cui al comma 5-bis, il
titolare di licenza presenta al comune entro il giorno
precedente all'avvio del servizio con turnazione
aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attivita' con
allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma
5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio
nella turnazione integrativa.
5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di
controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei
turni dichiarati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 2,
lettera m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104:
«Art 32 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- (Omissis)
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34:
«Art. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del
settore automotive). - 1. Al fine di favorire la
transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella
filiera del settore automotive finalizzati
all'insediamento, alla riconversione e alla
riqualificazione verso forme produttive innovative e
sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di
riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di
sviluppo digitale, nonche' per la concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il
recupero e il riciclaggio dei materiali, e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro
per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al
finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e
le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche'
il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge 15 gennaio 1992, n. 21:
«Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). - 1.
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge
all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la
rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione
a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti
tecnologici.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire
all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa
devono essere situate nel territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore
disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri
comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui
ricade il territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,
salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza
unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto
previsto dal presente comma, in ragione delle specificita'
territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole
regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in
un comune della regione e' valida sull'intero territorio
regionale, entro il quale devono essere situate la sede
operativa e almeno una rimessa.».
- Si riporta l'articolo 9, comma 1 e comma 2, lettera
b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata
assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare, la Conferenza unificata:
(Omissis)
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, della
citata legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea). - (Omissis)
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da
parte di apposita commissione regionale, con cadenza almeno
mensile, che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio
del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza
geografica e toponomastica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Interventi per il potenziamento del servizio
di taxi). - 1. Al fine di assicurare per il servizio di
taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di
offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del
diritto degli utenti alla mobilita', in conformita' al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di
liberta' di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche' la funzionalita' e l'efficienza del medesimo
servizio adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi
degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41
e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione,
i comuni, sentite le commissioni consultive di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.
21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo,
possono:
a) soppressa;
b) bandire concorsi straordinari in conformita'
alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove
la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea
dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato,
per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di
nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n.
21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il
relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza
delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione
automatica o immediata, che assicurino la conclusione della
procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono
ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i
titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la
restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal
comune per il finanziamento di iniziative volte al
controllo e al miglioramento della qualita' degli
autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei
conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di
tecnologie satellitari;
c) soppressa;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione,
prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7,
comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del
1992, della possibilita' di utilizzare veicoli sostitutivi
ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a
specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attivita'
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto
previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative
di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe
differenziati, rilasciando a tal fine apposite
autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi
o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e
c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilita' degli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio
del servizio di taxi al fine di favorire la regolarita' e
l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare
costantemente le modalita' di svolgimento del servizio
stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari
comunali competenti in materia di mobilita' e di trasporto
pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di
radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze
secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di
cumulo di piu' licenze al medesimo intestatario, ai sensi
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina
adottata dalle regioni.».
 
Art. 4

Fondo a favore dei viaggiatori
e degli operatori del settore turistico e ricettivo

1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ((ivi inclusi)) le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i ((parchi di divertimento)), gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, ((i porti turistici e i campeggi)), per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficolta' nel raggiungimento delle ((destinazioni turistiche delle isole)), la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalita' di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24
dicembre 2013, n. L352/1.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 26 giugno 2014, n. L187.
- Il Trattato Internazionale 25 marzo 1957, recante
«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [Testo
consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di
Lisbona 13 dicembre 2007]», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 366, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Omissis
366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato «Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024.
Omissis.».
 
Art. 5
Credito ((d'imposta)) per la ricerca e lo sviluppo ((nel settore
della microelettronica))
e Comitato tecnico per la microelettronica

1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonche' in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l'Europa», alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del ((medesimo)) regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e' comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo ((relative al settore dei semiconduttori)) nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta ((di cui al comma 1)) le imprese ((possono richiedere)) la certificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo e' alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
7. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica((, di seguito denominato «Comitato»)), composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ((e da un rappresentante)) del Ministero dell'universita' e della ricerca.
8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonche' gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.
9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati ((a semiconduttore)) di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attivita' di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.
10. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro ((per l'anno 2024)) e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 26 giugno 2014.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«Omissis
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE):
«Art. 8 (Sezione A e B del Registro). - 1. Il
soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce
con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 6, lettera
d), gli incarichi di revisione legale conferiti in
conformita' del presente decreto legislativo. Le societa'
di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il
responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno
collaborato al suo svolgimento.
2. I revisori legali iscritti al Registro che
svolgono attivita' di revisione legale o che collaborano a
un'attivita' di revisione legale in una societa' di
revisione legale, o che hanno svolto le predette attivita'
nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita
sezione denominata «Sezione A».
3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di
revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di
revisione legale in una societa' di revisione legale per
tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in
un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e
non sono soggetti ai controlli di qualita' di cui
all'articolo 20.
4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella
«Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli
obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto
informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli
obblighi in materia di formazione continua, nonche' al
pagamento del contributo annuale di iscrizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in
materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122:
«Art. 23 (Disposizioni in materia di ricerca e
sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca,
sviluppo e innovazione). - 1. All'articolo 31 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per la definizione delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n.
182.».
2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni
di certezza operativa delle discipline previste
dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una
certificazione che attesti la qualificazione degli
investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro
classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e
innovazione estetica ammissibili al beneficio. Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per
l'attestazione della qualificazione delle attivita' di
ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Analoga
certificazione puo' essere richiesta per l'attestazione
della qualificazione delle attivita' di innovazione
tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini
dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del
credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma
203, nonche' dai commi 203-quinquies e 203-sexies del
medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019. Le
certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo
periodo possono essere richieste a condizione che le
violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta
previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano
state gia' constatate con processo verbale di
constatazione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i
quali quelli idonei a garantire professionalita',
onorabilita' e imparzialita' ed e' istituito un apposito
albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai
certificatori, le modalita' e condizioni della richiesta
della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei
richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i
soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui
al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le universita'
statali, le universita' non statali legalmente riconosciute
e gli enti pubblici di ricerca.
4. Ferme restando le attivita' di controllo previste
dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019,
la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti
vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria,
tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta
rappresentazione dei fatti, la certificazione venga
rilasciata per una attivita' diversa da quella
concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel
primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle
certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata
dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo
valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del
Ministero dello sviluppo economico, periodicamente
elaborate ed aggiornate.
6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste
dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico
e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non
generale e 10 unita' di personale non dirigenziale. Il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale
il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
bandire una procedura concorsuale pubblica e
conseguentemente ad assumere il predetto personale con
contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione
organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto
Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del
concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale
mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio
presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza,
nonche' del personale delle Forze armate e della Polizia di
Stato, ovvero ad acquisire personale con professionalita'
equivalente proveniente da societa' e organismi in house,
previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con
rimborso dei relativi oneri.
8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la
spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui
a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico.
8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo
42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate
a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello
sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente
normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono
accreditate su un conto infruttifero aperto presso la
Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.
8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla
societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese
disponibili in attuazione di accordi e nel quale la
medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di
versamento e di prelevamento per le medesime finalita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Omissis
200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e
ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros
aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del
soggetto commissionario delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di
contratti di ricerca extra muros stipulati con universita'
e istituti di ricerca nonche' con start-up innovative, di
cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 aventi sede nel territorio dello Stato, le
spese concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso
di contratti stipulati con soggetti esteri, sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente,
siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto
da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Non si considerano comunque ammissibili le spese per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni
immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri
prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti
internamente dall'impresa anche per la realizzazione di
prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento
dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 404, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis
404. E' istituita la fondazione denominata «Centro
italiano per il design dei circuiti integrati a
semiconduttore» al fine di promuovere la progettazione e lo
sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della
formazione professionale nel campo della microelettronica e
assicurare la costituzione di una rete di universita',
centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e
il trasferimento tecnologico nel settore.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 1, del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34:
«Art. 23 (Ricerca e sviluppo di tecnologie
innovative). - 1. Al fine di promuovere la ricerca, lo
sviluppo della tecnologia dei microprocessori e
l'investimento in nuove applicazioni industriali di
tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di
siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi
stabilimenti nel territorio nazionale, e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro
per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2030.
Omissis.».
 
((Art. 5 - bis

Interventi urgenti a sostegno di attivita' economiche
strategiche per il made in Italy

1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialita' della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilita' di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 149 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 149. (Interventi non soggetti ad
autorizzazione). - 1. Fatta salva l'applicazione
dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non e' comunque
richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146,
dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio
dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g),
purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia.».
 
Art. 6
((Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca
e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint
Undertaking»))


1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonche' per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca ((per le nanostrutture e le eterostrutture)) e per i materiali avanzati a semiconduttore:
a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)((, di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,)) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale e' incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, ((a 11 milioni)) di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro ((per ciascuno degli anni)) dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro ((per l'anno 2028)), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.
((2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies e' aggiunto il seguente: «4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 870 a
873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Omissis
870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870
e' alimentato in via ordinaria dai conferimenti,
annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri
dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e,
per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse
assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito
Fondo.
872. In coerenza con gli indirizzi del Programma
nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con proprio decreto
provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870
tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli
interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione
europea o di accordi internazionali.
873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce
i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione
del fondo cui al comma 870 per la concessione delle
agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine
di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli
interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del
petrolio, del carbone e del gas naturale;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale
delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero,
anche in raccordo con le azioni che saranno attivate
dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata;
c-ter) interventi diretti a salvaguardare
l'occupazione e a dare continuita' all'esercizio delle
attivita' imprenditoriali.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2, con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di
piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto,
ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di
apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso
dei predetti finanziamenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non
utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle
imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di
rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle
disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi'
come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati
ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Omissis
870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni sul personale). - 1. Al comma
4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: "Per gli enti di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure
concorsuali e alle relative assunzioni e' concessa, in sede
di approvazione del piano triennale del fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, secondo i
rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente
comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani
triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto."
2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del
comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni
relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle
relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri
vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello
contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in
essi operano, individua criteri di merito e di
valorizzazione dell'attivita' di ricerca, in conformita'
con le migliori prassi internazionali
4. La facolta' degli Enti di reclutare il personale
corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti
dall'articolo 9, commi 2 a 4, non e' sottoposta a ulteriori
vincoli.
4-bis. Con riferimento alle procedure di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di
ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del
predetto articolo 20, e' soddisfatto anche dalla idoneita',
in relazione al medesimo profilo o livello professionale,
in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017
relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai
sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale
e' prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte
dell'ente ospitante, nonche' dall'essere risultati
vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo
determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca connesse a progetti a finanziamento
nazionale o internazionale. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto mediante procedure
diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b),
dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si
provvede previo espletamento di procedure per
l'accertamento dell'idoneita'.
4-ter. Con riferimento alle procedure di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di
ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera c), del
predetto articolo 20, si interpreta nel senso che, per il
conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente
che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei
periodi relativi alle collaborazioni coordinate e
continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere
dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti
pubblici di ricerca o dalle universita', nonche' alle
collaborazioni coordinate e continuative prestate presso
fondazioni operanti con il sostegno finanziario del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Per le procedure di cui al primo periodo si
continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui
al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati
al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del
predetto termine.
4-quater. Con riferimento alle procedure di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di
ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 e' prorogato al 31
dicembre 2022.
4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di
ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31
dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del
predetto termine.
4-sexies. In caso di assunzione a tempo
indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento
utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo
determinato gia' prestati dal dipendente presso il medesimo
Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria
di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita'
lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di
specifici istituti contrattuali.».
 
Art. 7

Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche

1. All'articolo 2, comma 1-ter, del ((decreto-legge 15 marzo)) 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprieta' intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o piu' soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. ».
2. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del ((decreto-legge 15 marzo)) 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-ter del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal comma 1 ((del presente articolo.
2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e' abrogato))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi
quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo
e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, incluse le concessioni di grande derivazione
idroelettrica e di coltivazione di risorse geotermiche, nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,
nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di
un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo
sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
1-bis.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. In ogni caso, quando gli atti, le
operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da
diritti di proprieta' intellettuale afferenti
all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la
produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle
tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia,
quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione
alimentare e riguardano uno o piu' soggetti esterni
all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si
applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma
restando la verifica in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. I decreti
di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di
valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini
le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione concernenti il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione,
adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del
comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente
all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o
residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
il trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il
trasferimento della sede sociale in un Paese non
appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che
l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono
notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che
detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del
comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della
loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad
oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa' o la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica,
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato, ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione
utile alla descrizione generale del progetto di
acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nei settori delle comunicazioni,
dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e
finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo,
sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione
europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di
rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile
dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo
della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione
rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da
terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti
previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la
notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le
parti dell'operazione indicate al primo e al secondo
periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
alla notifica, una informativa, contenente gli elementi
essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
al fine di consentirne la partecipazione al procedimento,
fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche
gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
non appartenenti all'Unione europea, in societa' che
detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi
dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o
indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 15 per cento,
20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.
5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al
presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea
si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che
non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro
di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la
sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito
la sede legale o dell'amministrazione o il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia
comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da
una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo che abbia
stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
indichino un comportamento elusivo rispetto
all'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione, da parte
dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la
tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla
notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e
documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo
e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di
informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In
caso di incompletezza della notifica, il termine di
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre
dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la
integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo'
opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto.
Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del
termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale
connessi alle azioni o quote che rappresentano la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti
termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il
potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di
impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non
adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
delle reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e'
valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico.
7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che
svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e'
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro
i termini e con le procedure di cui al presente articolo,
qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai
sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza
strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si
riferiscono a societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi
ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle
finanze.
8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di
notifica di cui al presente articolo, anche in assenza
della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale
scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal
regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di
settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alla definizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni
parlamentari competenti rechino identico contenuto, il
Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette
nuovamente alle Camere lo schema di regolamento,
indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro
il termine di venti giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei
poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da
esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al
Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti
di competenza.».
- L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
abrogato dalla presente legge, recava «Disposizioni in
materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda
larga con tecnologia 5G».
 
Art. 8

Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «dell'iniziativa agevolata» sono inserite le seguenti: «, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della ((raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti
per la dignita' dei lavoratori e delle imprese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese
beneficiarie di aiuti). - 1. Fatti salvi i vincoli
derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane
ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano
beneficiato di un aiuto di Stato che prevede
l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini
dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio
medesimo qualora l'attivita' economica interessata dallo
stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non
appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni
dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero
entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate
ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003. In caso di decadenza,
l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se
priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga,
secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma in misura da due a quattro volte
l'importo dell'aiuto fruito.
Omissis.».
 
Art. 9

Interventi in materia di opere di interesse strategico

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'approvazione ((del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1))) equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo all'articolo 142,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono
comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia
della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri
sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Omissis.».
 
Art. 10

Misure urgenti nel settore della pesca

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, e' autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
((2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalita' di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attivita' produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 346, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019)
«Omissis
346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per
i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel
limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno,
un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro
per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al
presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima
indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante
da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per
l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro
annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di
4,5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui
al presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima
indennita' giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo
massimo di 30 euro nel periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto
temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore
complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta'
nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture
agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da
epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai
danni causati da animali protetti, alle condizioni e
modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti
in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse
disponibili sul Fondo stesso. 2. Ai fini del presente
decreto legislativo sono considerate calamita' naturali,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,
eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica,
epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti
quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore
agricolo, nonche' le avverse condizioni atmosferiche
previste dagli orientamenti comunitari. 3. Per le finalita'
di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di
intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di
contratti assicurativi prioritariamente finalizzate
all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio; b) interventi compensativi, esclusivamente nel
caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi
non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in
agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni
dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla
normativa comunitaria; c) interventi di ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le
esigenze primarie delle imprese agricole. 3-bis. Gli
interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove
attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati
ad una sola annualita', possono essere compensati per un
periodo non superiore a tre anni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2004, n. 95:
«Art. 2 (Polizze assicurative e fondi di
mutualizzazione). - 1. Per le finalita' e per gli eventi di
cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi
assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a
fondi di mutualizzazione, in conformita' alla normativa
europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe
delle imprese agricole istituita presso le Province
autonome.
2. - 4.
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o
individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme
assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa
di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro
consorzi. 5-bis. La copertura assicurativa per le
produzioni zootecniche di cui al presente decreto e'
comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per
qualsiasi causa. 5-ter. I prezzi unitari di mercato delle
produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione
dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono
stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali
dell'ISMEA.».
 
((Art. 10 - bis

Sanzioni in materia di riproduzione animale

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente» e le parole: «dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
b) al comma 5, le parole: «dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni vigenti»;
c) al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonche' di autocontrollo di qualita' del materiale germinale e di qualita' del seme bovino e bufalino;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonche' del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12, del
decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 «Disciplina della
riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della
legge 28 luglio 2016, n. 154», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 maggio 2018, n. 120:
«Art. 11 (Disposizioni attuative). - 1. Entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni
attuative del presente decreto, tenuto conto delle
disposizioni in materia di sanita' animale e di
riconoscimento degli stabilimenti di produzione di
materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica
e abroga taluni atti in materia di sanita' animale.»
«Art. 12 (Applicazione delle sanzioni). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla
riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o
altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto
previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti
sanzioni amministrative:
a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per
ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni
dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della
specie bovina o bufalina;
b) il pagamento della somma di 206,58 euro per
ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni
dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della
specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma
girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma
6, la sanzione suddetta e' aumentata di un terzo per
ciascun capo;
c) il pagamento della somma di 103,29 euro per
ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni
dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della
specie ovina e caprina;
d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per
ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni
dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della
specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in
forma girovaga, di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione
anzidetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale
riproduttivo utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata
la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi
utilizzati sono sequestrati cautelarmente.
3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2,
aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto
costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la
riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari
stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000,
n. 403, nonche' a chiunque produce, distribuisce e utilizza
materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari
stabiliti dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19
luglio 2000, n. 403.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il
responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui
all'articolo 3, comma 2, a cio' preposto che gestisce un
programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in
difformita' dalle prescrizioni in esso contenute e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio
2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del
materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e
all'esportazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si
applicano:
a) la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7,
11, 14, 24 e 25, in materia di autorizzazioni, agli
articoli 6, e 35, in materia di obblighi connessi alla
gestione di stazioni di monta; agli articoli 13, 35 e 37,
in materia di centri di produzione dello sperma, agli
articoli 16, 35 e 37, in materia di recapiti; agli articoli
28, 35 e 37, in materia di gruppi di raccolta, agli
articoli 29, 35 e 37, in materia di centri di produzione di
embrioni;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 33 e
35, in materia di esercizio di attivita' di inseminazione
artificiale da parte di medici veterinari ed operatori
pratici.
7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente
decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con
le seguenti modificazioni:
a) e' escluso il pagamento in misura ridotta, salvo
che per le infrazioni di cui al comma 4;
b) il Presidente della Giunta regionale competente
ad applicare le sanzioni ne da' comunicazione al Ministero.
8. Alle violazioni commesse prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30,
come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in
vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
 
Art. 11

Misure urgenti per le produzioni viticole

1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale ((di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,)) presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi ((degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017.
2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora))
.
3. La dotazione del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di ((7 milioni di euro per l'anno 2023, e' destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.
3-bis. Per l'espletamento delle attivita' di controllo sulle superfici e' assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.
3-quater. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i, della legge 7 marzo
2003, n. 38):
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - (Omissis)
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per
cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di
cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo
8.
(Omissis)
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al
presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.».
- Il regolamento delegato (UE) 2018/ 273 della
Commissione, dell'11 dicembre 2017 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il
registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni
obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle
informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e
che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n.
606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il
regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, e'
pubblicato nella GUUE 28 febbraio 2018, n. L 58.
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38):
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - Omissis
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 12, della
legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2016, n. 302:
«Art. 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni e annata
di produzione). - (Omissis)
12. Per i vini a DO, ad esclusione dei vini
liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come
millesimati e dei vini frizzanti, deve essere indicata
nell'etichetta l'annata di produzione delle uve.».
 
((Art. 11 - bis

Modifiche all'articolo 18
della legge 11 febbraio 1992, n. 157

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui e' consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge 11
febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita'
venatoria). - (Omissis)
2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno,
pubblicano il calendario regionale e il regolamento
relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto
stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per
ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero
di capi di cui e' consentito il prelievo e previa
acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che
si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai
quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata
motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i
termini di cui al precedente periodo. Con il calendario
venatorio le regioni possono modificare, per determinate
specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali, a
condizione della preventiva predisposizione di adeguati
piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo
nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma
1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di
selezione degli ungulati, sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia
di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far
tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui
al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli
ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la
prima decade di febbraio, i termini di cui al presente
comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono
obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale
parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove
istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
(Omissis)
4. In caso di impugnazione del calendario venatorio,
qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica
l'articolo 119, comma 3, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, della citata
legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (Sanzioni amministrative). - 1. Per le
violazioni delle disposizioni della presente legge e delle
leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire
2.400.000 (da euro 206 euro 1.239) per chi esercita la
caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi
dell'art. 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la
caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione;
se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da
lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita la
caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di
concessione governativa o regionale; se la violazione e'
nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire
3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita senza
autorizzazione la caccia all'interno delle aziende
faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di
riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla
caccia programmata; se la violazione e' nuovamente
commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000
(da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione
la sanzione e' da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da euro
361 a euro 2.169). Le sanzioni previste dalla presente
lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e' commesso
mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito
territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la
caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se
la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da
lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la
caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle
coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente
commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000
(da euro 258 a euro 1.549);
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la
caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte,
cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a
cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la
sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a
euro 1.239);
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi si avvale di
richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5,
comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la
sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a
euro 1.549);
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire
900.000 (da euro 77 a euro 464) per chi non esegue le
prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire
900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo, per chi
importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui
all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di
eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20
per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire
300.000 (da euro 25 a euro 154) per chi, pur essendone
munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la
licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino
regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se
l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150 a euro 900 (da euro 150 a euro 900) per chi non esegue
sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal
provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.
1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di
tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a
rientrare dopo aver svolto tale attivita', detiene
munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa
in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso
all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla
stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 20 a euro 300.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis,
sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale
riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione
relativa alle zone umide d'importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse
comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve
naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale
e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto
dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma
1-bis al fine di svolgere attivita' diverse dall'attivita'
di tiro.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli
abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito
tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari
infrazioni o violazioni delle norme regionali
sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e
di regolamento per la disciplina delle armi e in materia
fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si
applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni.».
 
((Art. 11 - ter

Modifica all'articolo 31
della legge 11 febbraio 1992, n. 157

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attivita', detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attivita' diverse dall'attivita' di tiro».))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448, recante l'esecuzione della Convenzione
relativa alle zone umide d'importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 3 luglio 1976, n. 173.
 
Art. 12

Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia -
Societa' aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa

1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana S.p.a. ((e di Alitalia Cityliner)) S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e consentire la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del ((decreto-legge 21 ottobre 2021)), n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, puo' proseguire, anche successivamente alla conclusione dell'attivita' del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma e' riconosciuta, ((per l'anno 2024)), nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro ((per l'anno 2024)). Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 51,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non e' dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del ((citato)) decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'((Istituto nazionale della previdenza sociale)) (INPS) che e' autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.
3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1 ((del presente articolo)), nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuita', percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e' incrementato di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro ((per l'anno 2024)), si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. L'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore non puo' superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500.
5. Le societa' ((Alitalia - Societa' aerea italiana S.p.a.)) e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024 ((del Fondo sociale per occupazione)) e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al primo periodo, e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - ((Societa' aerea)) italiana S.p.a. ((e di Alitalia Cityliner)) S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori e' riconosciuto ((per ciascuno di questi ultimi)), per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, ((di 3,1 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, ((a 3,1 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e ((a 1,8 milioni)) di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029((,)) si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, ((a 1 milione)) di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo sociale per occupazione)) e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). -
(Omissis)
4-bis. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, e' autorizzata, con le modalita' di cui al
comma 4, la costituzione della societa' anche ai fini
dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale
sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro, cui
si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il
Consiglio di amministrazione della societa' redige ed
approva, entro trenta giorni dalla costituzione della
societa', un piano industriale di sviluppo e ampliamento
dell'offerta, che include strategie strutturali di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la
costituzione di una o piu' societa' controllate o
partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda
di imprese titolari di licenza di trasporto aereo
rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,
anche in amministrazione straordinaria. Il piano e'
trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Le Commissioni parlamentari competenti
esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si
prescinde dallo stesso. La societa' procede
all'integrazione o alla modifica del piano industriale,
tenendo conto della decisione della Commissione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:
«Art. 10 (Integrazione salariale per i lavoratori di
Alitalia in amministrazione straordinaria). - 1. Al fine di
garantire la continuita' del sostegno al reddito dei
lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della
procedura di amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione
salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, puo'
essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia -
Societa' aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa in
amministrazione straordinaria per una durata complessiva di
12 mesi. Il predetto trattamento puo' proseguire anche
successivamente alla conclusione dell'attivita' del
commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.
La proroga dei trattamenti di cui al presente comma e'
riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno
2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
[presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri,] su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del
citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - (Omissis)
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al
fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono
soppresse.
(Omissis)
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei predetti requisiti.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre' anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3, 7 e 11,
del citato decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164:
«Art. 3 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche). - Omissis.
3. I lavoratori di cui al comma 2 possono richiedere
altresi' la corresponsione della pensione di anzianita' al
conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi
ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno
ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di
iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e
sempreche' il lavoratore possa far valere 20 anni di
contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero
relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei
tecnici di volo e dei piloti collaudatori i periodi minimi
di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa
5.
Omissis.
7. Il diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia si consegue esclusivamente al raggiungimento dei
seguenti requisiti:
a) un requisito anagrafico ridotto di cinque anni
rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime
generale obbligatorio;
b) un requisito contributivo e assicurativo pari a
quello richiesto nel regime generale obbligatorio,
sempreche' il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di
contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo.
Omissis.
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - (Omissis)
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 31, della
legge 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita»:
«Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - (Omissis)
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per
cento43 del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi
di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30.
(Omissis).».
 
((Art. 12 - bis

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;
b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: «sono adeguate al rischio rilevato» sono inserite le seguenti: «e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d)».))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 16 e 17, comma 3, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231(Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio). - 1.
I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i
controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e
dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati
ai sensi degli articoli 14 e 15. In caso di gruppi, la
capogruppo adotta un approccio globale al rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le
modalita' stabilite dalle autorita' di vigilanza di settore
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a).
2. Le autorita' di vigilanza di settore ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, e gli organismi di
autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in
base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente
vigilati e controllati adottano specifici presidi,
controlli e procedure per:
a) la valutazione e gestione del rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio,
ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla
natura dell'attivita', la nomina di un responsabile della
funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di
revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei
controlli e delle procedure.
2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le
procedure adottate ai sensi del presente articolo non
escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate
categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi
esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata
esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.
3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate
ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie
dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli
obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi
compresi quelli in materia di protezione dei dati
personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo
svolgimento di programmi permanenti di formazione,
finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni
connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e
all'adozione dei comportamenti e delle procedure da
adottare.
4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del
presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie
stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non
consente alle succursali e alle societa' di un gruppo ivi
stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al
comma 1, la societa' capogruppo applica le misure previste
dal regolamento delegato della Commissione europea di cui
all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove
queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di
riciclaggio connesso all'operativita' nel paese terzo, le
autorita' di vigilanza di settore intensificano i propri
controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di
instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per
il tramite delle succursali e delle societa' stabilite nel
paese terzo nonche', se necessario, imporre al gruppo di
cessare del tutto la propria operativita' nel paese.»
«Art. 17 (Disposizioni generali). - (Omissis)
3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata
verifica della clientela proporzionali all'entita' dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e
dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le
misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate
su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera d). Nel graduare l'entita' delle misure i
soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti
criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita' svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del
compimento dell'operazione o dell'instaurazione del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del
cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita' di svolgimento dell'operazione,
rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la
durata del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del
rapporto continuativo o della prestazione professionale, in
rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita'
delle risorse economiche nella sua disponibilita';
6) l'area geografica di destinazione del prodotto
e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o
della prestazione professionale.
(Omissis).».
 
((Art. 12 - ter

Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano gia' ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - (Omissis)
3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente articolo in
relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree
sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti
alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle
opere per la realizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui
procedimenti autorizzativi abbiano gia' ottenuto, prima
dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico, il provvedimento di valutazione
ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro
titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti.
(Omissis).».
 
((Art. 12 - quater
Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani
di sviluppo strategico

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - Omissis
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni
interessate. La proposta e' corredata da un piano di
sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei
criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 1 (Lavoratori beneficiari):
(Omissis)
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere,
presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesto il
trattamento, un'anzianita' di effettivo lavoro di almeno
novanta giorni alla data di presentazione della relativa
domanda di concessione. Per il riconoscimento dei
trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere
dal 1° gennaio 2022, l'anzianita' minima di effettivo
lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di
presentazione della domanda e' pari a trenta giorni. Tale
condizione non e' necessaria per le domande relative a
trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi
oggettivamente non evitabili.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 4, del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 22 (Durata). - (Omissis)
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e
crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del
trattamento e' stabilita una contribuzione addizionale
ridotta, in misura pari:
a) al 6 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla
lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio
mobile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - (Omissis)
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
(Omissis).».
 
Art. 13

Realizzazione di programmi di investimento esteri
di interesse strategico nazionale

1. Il Consiglio dei ministri puo' con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa ((necessari)) per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unita' di missione «attrazione e sblocco degli investimenti» di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli ((atti di concessione, autorizzazione)), assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del ((programma)) e alle attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica ((di cui al comma 5)) sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel ((programma)). L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere((, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata,)) e per la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita', e per l'apposizione di vincolo espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonche' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 19:
«Art. 30 (Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti). - 1. Nei procedimenti aventi ad oggetto
investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore
superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute
occupazionali, al di fuori dei casi in cui si applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti
diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il
Ministero delle imprese e del made in Italy, in
sostituzione dell'amministrazione proponente, previa
assegnazione di un termine per provvedere non superiore a
trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario,
ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi
decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi
preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n.
241 del 1990, nonche' l'adozione della determinazione
motivata di conclusione della conferenza di cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241
del 1990. Il procedimento finalizzato all'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su
istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica
amministrazione interessati. Ove eserciti il potere
sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy
resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio
discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e
comportamenti, che restano imputati all'amministrazione
sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con
risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei
confronti dei terzi.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 del
presente articolo nonche' per le finalita' di cui
all'articolo 25 e' istituita, presso il Ministero delle
imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unita'
di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui
sono assegnati due dirigenti di livello non generale.
L'Unita' di missione e' coordinata dal dirigente di livello
generale gia' individuato quale coordinatore della
segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2.
L'Unita' di missione e' composta dal personale di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n.
197.
1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma 1-bis
svolge la propria attivita' anche con il supporto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri
lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.
2. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy
non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 a
causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero,
ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari.».
- Il decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
111 del 14 maggio 2012.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del
decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001 - Suppl. Ordinario
n. 231.
- Il Regolamento (Ue) 2019/452 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro
per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione e' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 21 marzo 2019, n. L 79.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 recante
«Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
63 del 15 marzo 2012.
 
((Art. 13 - bis

Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni
attinenti a societa' di rilievo strategico

1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a societa' di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o piu' versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
«Art. 7 (Costituzione di societa' a partecipazione
pubblica). - 1. La deliberazione di partecipazione di
un'amministrazione pubblica alla costituzione di una
societa' e' adottata con:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con i ministri competenti per materia,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di
partecipazioni statali;
b) provvedimento del competente organo della
regione, in caso di partecipazioni regionali;
c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di
partecipazioni comunali;
d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente,
in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo e' redatto in conformita' a
quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresi'
l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto
costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del
codice civile, rispettivamente per le societa' per azioni e
per le societa' a responsabilita' limitata.
4. L'atto deliberativo e' pubblicato sui siti
istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione
all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi
ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma
dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del
2016.
6. Nel caso in cui una societa' a partecipazione
pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o
piu' amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto
deliberativo di partecipazione di una o piu'
amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le
partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto
dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidita'
dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione
essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del
codice civile.
7. Sono, altresi', adottati con le modalita' di cui
ai commi 1 e 2:
a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale
che consentano un cambiamento significativo dell'attivita'
della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione.»
«Art. 8 (Acquisto di partecipazioni in societa' gia'
costituite). - 1. Le operazioni, anche mediante
sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a
operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da
parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in
societa' gia' esistenti sono deliberate secondo le
modalita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidita' dell'atto
deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della
partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto
della partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni,
di partecipazioni in societa' quotate, unicamente nei casi
in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualita' di
socio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis)
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 14
Disposizioni urgenti per garantire l'operativita' della societa'
concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158

1. Alla societa' di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all'articolo 3-bis della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19 del ((testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Ai dirigenti e dipendenti della societa' di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della societa' di cui al comma 1, la medesima e' classificata nella prima fascia del decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del ((decreto-legge n. 201)) del 2011 e di cui all'articolo 11, comma 6, del ((testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,)) e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All'articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ((dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di» sono inserite le seguenti: «incarichi di studio, di consulenza e di» e)) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
4. All'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, ((di concerto)) con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della societa' allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.»;
c) al comma 4, al primo periodo le parole: «Al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di» e il secondo periodo e' soppresso.
((4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La societa' garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile».
4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:
«b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3-bis, della
legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario e
ferroviario fra la Sicilia ed il continente), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Alla realizzazione di un collegamento
stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici
fra la Sicilia e il continente - opera di preminente
interesse nazionale - si provvede mediante affidamento
dello studio, della progettazione e della costruzione,
nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una
societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano le
societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione siciliana
e la Regione Calabria, nonche', in misura non inferiore al
51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze,
che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale
ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo,
vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle
attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto
previsto all'articolo 3-bis.
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri
per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione
civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica, per il tesoro, per le
partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito
il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i
consigli di amministrazione delle societa' R.F.I. S.p.a. e
ANAS S.p.a. e previo parere del Consiglio di Stato, la
convenzione che disciplina la concessione.»
«Art. 3-bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A.
costituisce societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del
testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175. La societa' garantisce nel proprio ambito lo
svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del
procedimento dalla normativa applicabile.
2. Lo statuto della societa' prevede che oltre
l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello
svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici
soci.
3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo
statuto definisce particolari prerogative e diritti
spettanti agli amministratori designati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede alla vigilanza sull'attivita' della societa' e
definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente
con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c),
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del
2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni
significative della medesima sia esercitata una influenza
determinante da parte del medesimo Ministero. Per le
predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e
l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 , del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
All'attuazione del presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina
di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la
necessita', tenuto conto dell'attivita' di vigilanza svolta
ai sensi del comma 4. Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
commissario opera secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e
quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il
commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie
funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie
della societa' concessionaria, nonche' di quelle della
Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico,
lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 6 e 7,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle
societa' a controllo pubblico). - (Omissis)
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' a controllo pubblico sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
al fine di individuare fino a cinque fasce per la
classificazione delle suddette societa'. Per le societa'
controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto
di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
al quale gli organi di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
titolari e componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o
da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse societa'
verificano il rispetto del limite massimo del trattamento
economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il
decreto stabilisce altresi' i criteri di determinazione
della parte variabile della remunerazione, commisurata ai
risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi
attribuibili alla responsabilita' dell'amministratore, la
parte variabile non puo' essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6
restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
«Art. 19 (Gestione del personale). 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del
codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e
6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla
societa' della funzione sia stato trasferito anche il
personale corrispondente alla funzione medesima, con le
correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano
ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto
di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.
9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al
personale dipendente di enti pubblici non economici, anche
per esigenze strettamente collegate all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le
amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti
dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di
cui al presente articolo non possono eccedere la durata di
un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il
31 dicembre 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di
competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' direttamente o indirettamente
controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
«Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche). - (Omissis)
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale
sostenuto per i compensi degli amministratori di tali
societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti
di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento
del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma
3-undecies, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni per il potenziamento e la
funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze).
- (Omissis)
3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 31 dicembre 2026, al conferimento di incarichi di
studio, di consulenza e di cariche negli organi sociali
delle societa' controllate da amministrazioni centrali
dello Stato che hanno come scopo unicamente la
realizzazione di un progetto di preminente interesse
nazionale nonche' al conferimento di cariche negli organi
di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate
dalle amministrazioni centrali non si applicano i divieti
di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nonche' i limiti di cui all'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono
esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che
accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli
articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
31 marzo 2023, n. 35 (Disposizioni urgenti per la
realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la
Calabria), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 58, come modificato dalla presenta legge:
«Art. 2 (Rapporto di concessione). - 1. Dalla data di
revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina
S.p.a., di seguito denominata: «societa' concessionaria»,
di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, riacquista efficacia la concessione affidata
alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e
gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la
Calabria, di seguito denominato: «opera», comprensivo
dell'opera di attraversamento e delle relative opere a
terra.
2. Entro il termine di nomina degli organi sociali
della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1,
comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una
o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi e le
modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini
della nomina degli organi sociali.
3. Al fine di determinare la composizione
dell'azionariato della societa' concessionaria, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a
sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni
atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della
societa' allo stesso riservato, di importo pari alle
risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, nonche' a quelle di cui all'articolo
4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di
sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui
al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione
giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di
adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti
connessi alle operazioni di cui al presente comma sono
esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da
tasse.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per
l'anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e
il rafforzamento patrimoniale della societa'
concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o
strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento
patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci
in conto aumento di capitale. Per i successivi esercizi
finanziari, gli aumenti di capitali possono essere
sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa
previste per legge.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 4, comma 3, del citato
decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, come
modificato dalla presenta legge:
«Art. 4 (Disposizioni finali). - (Omissis)
3. La societa' concessionaria e il contraente
generale nonche' gli altri soggetti affidatari dei servizi
connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la
stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi
dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
manifestare la volonta' che ciascun contratto riprenda a
produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di
approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo
3, commi 7 e 8, e previa definizione, per il relativo
contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni:
a) la rinuncia, da parte del contraente generale e
degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla
realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei
giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a
qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della
Societa' concessionaria nonche' della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione
coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e
completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati;
b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro
azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti
contrattuali di cui al presente comma, per il periodo
antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al
presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale
prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti
aggiuntivi;
b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da
parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento
dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter,
8-quater e 8-quinquies;
b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da
parte del contraente generale e degli altri soggetti
affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di
revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi
come unica modalita' di aggiornamento e adeguamento dei
corrispettivi in corso di esecuzione, in conformita' alle
vigenti disposizioni di legge;
b-quater) la restituzione da parte dei soggetti
affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione
dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(Omissis).».
 
Art. 15

Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni ((del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)), dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del ((medesimo regolamento)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017.
((1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonche' dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorita' di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1331 del Codice della
navigazione:
«Art. 1331 (Disposizioni per l'esecuzione del
codice). - Oltre alle speciali norme di cui e' autorizzata
l'emanazione da disposizioni del presente codice, con
decreto del presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie
per il completamento e l'esecuzione del codice stesso.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
(Omissis)
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
(Omissis).».
- Il libro I, titolo III, capo VI, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (Navigazione marittima),
recano, rispettivamente: «Dell'ordinamento amministrativo
della navigazione», «Dell'attivita' amministrativa, della
polizia e dei servizi nei porti della navigazione», «Degli
ormeggiatori».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, S.O.
- Si riporta l'articolo 208 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
«Art. 208 (Registro degli ormeggiatori). - Il
registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del
porto.
Per ottenere l'iscrizione nel registro degli
ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti:
1. eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45
anni;
2. cittadinanza italiana;
3. sana e robusta costituzione fisica, accertata
dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico
designato dal capo del compartimento;
4. non essere stato condannato per un delitto
punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di
reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto
contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la
riabilitazione;
5. buona condotta morale e civile;
6. residenza nel comune nel cui territorio e' il
porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere
la sua attivita' o in un comune vicino;
7. avere effettuato due anni di navigazione in
servizio di coperta.
Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al
n. 3 del precedente comma e' ammesso ricorso nei modi
previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di
questo regolamento.
Il comandante del porto puo' limitare il numero degli
ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.».
- Il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un
quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e
norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei
porti (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 57 del 3
marzo 2017.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 dicembre 2022, n. 202 (Regolamento recante
disciplina per il rilascio di concessioni di aree e
banchine), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2022, n. 305.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 21 aprile 2023 (Approvazione delle linee
guida sulle modalita' di applicazione del regolamento
recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e
banchine approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n.
202), e' pubblicato sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti .
- Si riporta l'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni
relativi a concessioni demaniali marittime), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494:
«Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle
concessioni demaniali marittime sono aggiornati
annualmente, con decreto del Ministro della marina
mercantile, sulla base della media degli indici determinati
dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il
mercato all'ingrosso.
2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato
emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo
delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni
precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito
dell'emanazione del suddetto decreto.».
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28
dicembre 2022, n. 202:
«Art. 5 (Criteri per la determinazione del canone). -
1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto 19 luglio 1989 del
Ministro della marina mercantile, di concerto con il
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 1989,
ciascuna Autorita' di sistema portuale individua con
proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni
demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa
amministrati, anche commisurati all'entita' dei traffici
portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e
tipologia di investimenti, annualmente rivalutati sulla
base degli indici ISTAT, secondo la modalita' prevista
dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494.
2. I canoni demaniali sono costituiti da:
a) una componente fissa, stabilita tenendo conto:
1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle
condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione
esistente, dell'area oggetto di concessione;
2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della
concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area di
cui al punto 1);
3) dell'entita' degli investimenti proposti dal
concessionario in relazione alla realizzazione di
infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento
di quelle esistenti;
b) una componente variabile, stabilita mediante
l'applicazione al piano economico-finanziario del
concessionario di indicatori del livello di efficienza
produttiva, energetica e ambientale dell'attivita', nonche'
della qualita' dei servizi offerti anche in termini di
promozione e di sviluppo dell'intermodalita'; tale
componente e' suscettibile di aggiornamento periodico.
3. La misura minima del canone demaniale prevista
dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui
l'importo del canone demaniale, determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo, risulti inferiore a
detta misura minima che e' rivalutata sulla base degli
indici ISTAT secondo le modalita' di cui al medesimo comma
1.
4. Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui
al comma 2, lettera b), nonche' dell'esercizio
dell'attivita' di verifica da parte dell'autorita'
concedente ai sensi dell'articolo 9, i concessionari
provvedono alla tenuta di specifica contabilita' in base ai
criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.».
 
Art. 16

Disposizioni urgenti in materia
di concessioni autostradali

1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, gia' trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal ((piano economico-finanziario)), la relazione di cui al comma 1 e' soggetta all'attivita' di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non e' richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo.».
((1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorita' nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
1-ter. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «una societa' per azioni» sono inserite le seguenti: «in house»;
b) al secondo periodo, le parole: «quale organismo di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto da essa interamente partecipato», la parola: «diretto» e' sostituita dalle seguenti: «analogo congiunto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
c) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Alla societa' possono altresi' essere affidate le attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:
a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonche', previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione».
1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la societa' di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-ter».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la
realizzazione degli interventi autostradali di preminente
interesse nazionale). - 1. Ai fini della realizzazione
degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al
presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi
dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto
definitivo o esecutivo e' trasmesso, rispettivamente a cura
della stazione appaltante o del concedente, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di
cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del
presente decreto per le finalita' di cui al comma 3. Il
progetto e' trasmesso unitamente a una relazione sul quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle
scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza
dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la
manutenibilita' delle opere. Con decreto del Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le
linee guida per la redazione della relazione di cui al
secondo periodo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione
del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula,
ove non gia' sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con
le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da
cui risultino la favorevole valutazione relativa alla
realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche
peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione,
eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte
e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle
circostanze. Tale Protocollo e' inviato al Comitato
speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai
fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto
dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni
dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto
previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli
aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai
sensi del comma 1.
3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli
interventi di cui al comma 1, gia' trasmessi al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo
comma 1 alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e per i quali sono scaduti i termini per
l'approvazione previsti dal piano economico-finanziario, la
relazione di cui al comma 1 e' soggetta all'attivita' di
verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al
primo periodo non e' richiesto il parere di cui al comma 3
del presente articolo.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si
applicano, in base allo stato del procedimento di
realizzazione dell'intervento, le disposizioni
dell'articolo 44, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5,
lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498
(Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11. - (Omissis)
5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
c) provvedere, nel caso di concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a
terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In tali casi
le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti
sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza
dell'Autorita' nazionale anticorruzione di cui all'articolo
222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 290, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge:
«(Omissis)
290. Le attivita' di gestione, comprese quelle di
manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo
autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco
Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari,
nonche' della tratta autostradale Venezia-Padova, sono
trasferite, una volta completati i lavori di costruzione,
ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada
Padova-Venezia S.p.a., ad una societa' per azioni in house
costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione
Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La
societa', o il soggetto da essa interamente partecipato,
esercita l'attivita' di gestione nel rispetto delle norme
in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi ed e' sottoposta al controllo analogo congiunto dei
soggetti che la partecipano, esercitato ai sensi
dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36. I rapporti tra la societa' ed i soggetti pubblici soci
sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di
trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita
convenzione. La societa' assume direttamente gli oneri
finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie
per la realizzazione del raccordo autostradale di
collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste,
anche subentrando nei contratti stipulati direttamente
dall'ANAS S.p.a. Alla societa' possono altresi' essere
affidate le attivita' di realizzazione e di gestione,
comprese quelle di progettazione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria:
a) di ulteriori tratte autostradali situate
prevalentemente nel territorio della regione Veneto,
nonche', previa intesa tra le regioni interessate, nel
territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le
modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36;
b) delle infrastrutture non autostradali, anche se
non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio
regionale;
c) delle infrastrutture logistiche necessarie a
soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito
della medesima regione.
(Omissis).».
 
Art. 17

Misure urgenti per il trasporto pubblico locale

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) al comma 2:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale»;
2) la lettera e) e' abrogata;
a-bis) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma»))
;
b) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «((Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater,)) nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalita' di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo».
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: «e scelto,» e le parole: «fra i funzionari dell'amministrazione dello stato in servizio» sono soppresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma sono attribuiti i compiti relativi alla programmazione, ((alla progettazione e all'affidamento)), nonche' alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, nei limiti delle risorse disponibili ((per i predetti scopi)). A tal fine, il predetto Commissario e' autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuita', della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra societa' sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo ((nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima societa' Roma Metropolitane S.r.l. per le attivita' di investimento o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo.
3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 e' autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o piu' eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-bis del presente articolo il Commissario straordinario e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonche' la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea C.
3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma 3-bis, e' soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea e' a carico dei gestori dei medesimi servizi.
3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica e' autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
«534-quater. Nelle more del riordino del sistema
della fiscalita' regionale, secondo i principi di cui
all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo
di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo
di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro
a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova
applicazione a decorrere dall'anno 2017.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il riparto del Fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre di
ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione e'
effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1,
comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto
delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il
complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti
sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca
dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a
partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura
ferroviaria di competenza regionale;
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui
alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse
del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data
il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi
alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente
all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la
riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai
contratti di servizio affidati in conformita' alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali
vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e'
pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei
contratti di servizio non affidati con le predette
procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono
ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita';
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per
cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite
massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi
di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) Abrogata.
2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma
1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna
Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria
introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai
criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali
variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a
verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in
sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di
apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite
dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alle Regioni, a
pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in
analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini
del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati a
consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e
certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto
pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalita' in caso di
inadempienza.
2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza
delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2,
lettere a) e b), non puo' determinare, per ciascuna
regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella
risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per
ciascuna regione dei costi del canone di accesso
all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa'
Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis,
nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del
comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero
dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al
riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e
fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente
articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno
2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di
cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle
risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al
primo periodo del presente comma.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione
delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del
Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello
di riferimento.
4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e'
effettuata sulla base delle percentuali attribuite a
ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a
titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi. La
relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e'
disposta con cadenza mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di
procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si
avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici,
relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di
indagini conoscitive e approfondimenti in materia di
trasporto pubblico regionale e locale, prodromici
all'attivita' di pianificazione e monitoraggio. A tale
scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente
all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da
acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto
pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati
di servizio e le modalita' di applicazione degli stessi al
fine della ripartizione del medesimo Fondo. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine
di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo
articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012,
si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo
con le modalita' di cui al comma 2, lettera a), del
presente articolo. Fermo restando quanto previsto dal comma
2-quater, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del
Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione
integrale del medesimo Fondo con le modalita' di cui al
comma 2, lettera a), del presente articolo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, primo comma,
della legge 18 luglio 1957, n. 614 (Sistemazione dei
servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi
Maggiore, di Garda e di Como), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Il Ministero dei trasporti - Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione - e' autorizzato a gestire direttamente i
servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda,
Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato
dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma,
per un periodo di cinque anni rinnovabile per una sola
volta.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
«4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente».
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e
«Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al «Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda» subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
«Lioni-Grottaminarda», anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
«148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017».
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente».
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'».
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituire dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021».
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: «Nodo stazione di Verona» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)».
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
«Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole», «Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» e
«Potenziamento Genova-Campasso» sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
«Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole» e
«Potenziamento Genova-Campasso» e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento «Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
- Si riporta l'articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A.). - (Omissis)
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS
s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale
dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento per spese non previste da altre
disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel
quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1°
gennaio 2015. Per i quadri economici approvati a decorrere
dal 1° gennaio 2022, la quota di cui al precedente periodo
non puo' superare il 9 per cento dello stanziamento
destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il
predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della
contabilita' analitica sulle spese effettivamente sostenute
da parte dell'ANAS s.p.a., stabilisce la quota da
riconoscere alla societa' con obiettivo di efficientamento
dei costi.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 6 (Collegio consultivo tecnico). - 1. Fino al
30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio consultivo
tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non
oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
dall'articolo 5 nonche' di rapida risoluzione delle
controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia
gia' iniziata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il collegio consultivo tecnico e' nominato entro
il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a
scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o
cinque in caso di motivata complessita' dell'opera e di
eterogeneita' delle professionalita' richieste, dotati di
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi
ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici,
anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e
alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture (BIM), maturata per effetto del
conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano
in grado di dimostrare un'esperienza pratica e
professionale di almeno dieci anni nel settore di
riferimento. I componenti del collegio possono essere
scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti
possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti, individuati anche tra il proprio personale
dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di
lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in
possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il
terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente,
sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del
presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e'
designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le
opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo
tecnico si intende costituito al momento della designazione
del terzo o del quinto componente. All'atto della
costituzione e' fornita al collegio consultivo copia
dell'intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il
collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o
con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere
ad audizioni informali delle parti per favorire, nella
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione
per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il
collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire
l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico viene valutata ai fini della responsabilita' del
soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo
prova contraria, grave inadempimento degli obblighi
contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del
collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della
responsabilita' del soggetto agente per danno erariale,
salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo
tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto
dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva
diversa e motivata volonta' espressamente manifestata in
forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione
di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico
sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei
componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti
dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
succinta motivazione, che puo' essere integrata nei
successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza
dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie
le determinazioni possono essere adottate entro venti
giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono
assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della determinazione del collegio consultivo, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che non ha osservato la determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita'
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1
le parti possono comunque nominare un collegio consultivo
tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da
1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di
tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro
responsabile unico del procedimento, possono costituire un
collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per
risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni
natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre
clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e
dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso
due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il
terzo componente e' nominato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di
interesse locale. Ferma l'eventuale necessita' di
sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione
appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di
componente del collegio consultivo tecnico nominato ai
sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle
di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al
termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi
in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, in data
anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne
e' obbligatoria la costituzione, il collegio puo' essere
sciolto dal 30 giugno 2023 in qualsiasi momento, su accordo
tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno
diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato
al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla
tempestivita' delle determinazioni assunte. In caso di
ritardo nell'assunzione delle determinazioni e' prevista
una decurtazione del compenso stabilito in base al primo
periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il
compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la
emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle
tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di
quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter.
Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I
compensi dei membri del collegio sono computati all'interno
del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del
collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma
7, non possono complessivamente superare con riferimento
all'intero collegio:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto
da tre componenti:
1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50
milioni di euro;
2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la
parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro
e fino a 100 milioni di euro;
3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la
parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro
e fino a 200 milioni di euro;
4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la
parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro
e fino a 500 milioni di euro;
5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la
parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di
euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto
da cinque componenti:
1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50
milioni di euro;
2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte
del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino
a 100 milioni di euro;
3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la
parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro
e fino a 200 milioni di euro;
4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la
parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro
e fino a 500 milioni di euro;
5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la
parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di
euro.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico
non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi
contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di
dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo
nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore
a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola
determinazione, i componenti del collegio non possono
essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi
per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di
decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione
appaltante puo' assumere le determinazioni di propria
competenza prescindendo dal parere del collegio.
8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte
a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente
articolo, i requisiti professionali e i casi di
incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio
consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro
scelta, i parametri per la determinazione dei compensi
rapportati al valore e alla complessita' dell'opera,
nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed
al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le
modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il
coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi
e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e'
istituito presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il
monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.
A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono
a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del
collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro
cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti
dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a
legislazione vigente.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 478, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025):
«Art. 1 - Comma 478. - 478. Al fine di permettere il
completamento della tratta T2, la realizzazione della
tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi
della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma,
e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni di euro
per l'anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo
costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di
cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per
i materiali necessari per la realizzazione dell'opera
provvedono Roma Capitale e la regione Lazio. Il Commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, presenta
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il
28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato,
riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso
di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per
ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale
o realizzativo e delle risorse disponibili, nonche' del
cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione
delle risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo e
costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al
riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti):
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 392, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Omissis
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato «
Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile», con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).».
 
Art. 18
Misure urgenti per la realizzazione degli ((interventi del PNRR)) di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 5, ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante e' altresi' abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini ((della localizzazione e della conformita')) urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al (soggetto gestore»;))
b) all'articolo 48-bis, comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformita' a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, ((a valere sulle somme)), anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo((, al netto di quanto stabilito al quarto periodo,)) sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ((per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonche' per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024,)) ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c)((, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore e' autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili gia' finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo)). Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza.
3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unita' di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ((Al fine di consentire la continuita' nella gestione delle attivita' amministrative connesse all'attuazione del PNNR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, e' aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.
3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2026»;
b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attivita' dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). (Omissis).
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo.
In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo
27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016
e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il
progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene
luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo
periodo e' effettuata senza il previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari
finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44,
la stazione appaltante e' altresi' abilitata a svolgere la
conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine
di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari, anche ai fini della localizzazione e della
conformita' urbanistica e paesaggistica, all'approvazione
dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o
servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati
unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli
effetti della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi di cui al primo periodo si producono anche a
seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle
interferenze da parte della stazione appaltante, ferma
restando l'attribuzione del potere espropriativo al
soggetto gestore.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture
energetiche lineari). - 1. Per gli interventi
infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni
di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro
funzionalita' necessitano di connessione alle
infrastrutture lineari energetiche, le procedure
autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono
applicarsi anche alla progettazione degli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o
nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste
siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura
ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge
mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano
tutte le amministrazioni competenti all'adozione di
provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi
all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione.
Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati
con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le
procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48
possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o
nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche
connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi
incluso il progetto di risoluzione delle eventuali
interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non
siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di
cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del
progetto ferroviario. La determinazione conclusiva della
conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario
e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle
opere di connessione elettriche in favore del soggetto
gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi
degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale
determinazione, le connessioni elettriche alle
infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di
pubblica utilita' e inamovibili ai sensi dell' articolo
52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e
la loro localizzazione, in caso di difformita' dallo
strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con
contestuale imposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, con attribuzione del relativo potere
espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura
lineare energetica. I medesimi effetti si producono anche
nel caso in cui la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi, in conformita' a quanto stabilito
dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o
nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche
connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi
incluso il progetto di risoluzione delle eventuali
interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche). - 1. Al fine di garantire la regolare e
tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori
fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze
motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per
temporanee insufficienti disponibilita' finanziarie
annuali, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche. Il Fondo non puo' finanziare nuove opere e
l'accesso al Fondo non puo' essere reiterato a esclusione
del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una
accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 3, della
legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la
riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni
in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di
eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura):
«Art. 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di
incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi).
- (Omissis)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del
decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la
cessazione consegua a dimissioni volontarie che non
dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da
altra giustificata ragione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze),
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via
d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e
la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito
nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre la data
del 31 agosto 2026.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Semplificazione delle procedure di
intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale). - 1. Il Commissario straordinario
adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti,
su proposta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale, un programma straordinario di
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto
e delle relative infrastrutture di accessibilita' e per il
collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo
con la citta' di Genova nonche' per la messa in sicurezza
idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della
stessa Autorita' di sistema portuale entro trentasei mesi
dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con
l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei
limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese
le risorse previste nel bilancio della citata Autorita' di
sistema portuale e da altri soggetti.
1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di
messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio
Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' di
razionalizzazione dell'accessibilita' dell'area portuale
industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario
straordinario provvede all'aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime
finalita' e' autorizzata la spesa complessiva di 480
milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40
milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per
l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120
milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per
l'anno 2024.
1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, al Commissario straordinario di cui
all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al
coordinamento e al monitoraggio delle attivita' dei
soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla
Diga foranea di Genova. Per le finalita' di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1
opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il
Commissario straordinario per la realizzazione della nuova
Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le
proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione il Commissario straordinario per la
realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette
al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una
relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di
competenza e degli impegni finanziari assunti
nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente comma, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della
struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 671, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui
dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici
e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonche' gli
spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale
limitatamente all'attivita' relativa ai trasporti
ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente
imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19
registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in
relazione alle attivita' effettuate nel territorio
nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo
provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli
effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31
dicembre 2020, secondo le modalita' definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al
primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
da adottare entro il 30 aprile 2021.
(Omissis).».
 
((Art. 18 - bis

Misure per incentivare la produzione
di energia da fonti rinnovabili

1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «di nuova realizzazione», ovunque ricorrono, sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 5, del
citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di
incentivo). - (Omissis).
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, a
decorrere dalla settima procedura:
a) qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di
una procedura di registro e contestualmente eccesso di
offerta nella procedura d'asta riferita al medesimo gruppo
di impianti, la potenza non assegnata in tale ultima
procedura d'asta viene trasferita al contingente
disponibile per la prima, nella misura utile allo
scorrimento della graduatoria. La medesima disposizione si
applica anche nel caso in cui eccesso di domanda e offerta
siano invertiti;
b) qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di
una procedura di registro per un gruppo di impianti e
contestuale eccesso di offerta nell'ambito delle procedure
di registro di un altro gruppo di impianti, la potenza non
assegnata in tale ultima procedura viene trasferita al
contingente disponibile per la prima, nella misura utile
allo scorrimento della graduatoria. La medesima
disposizione si applica per le procedure di asta; c) le
quantita' di potenza trasferite in applicazione delle
lettere a) e b) sono determinate dal GSE a parita' di costo
indicativo medio annuo degli incentivi.
(Omissis).».
 
Art. 19

Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali,
ponti e viadotti di competenza degli enti locali

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del ((codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:
a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;
b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 ((del codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) i contenuti e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui al comma 3;
d) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 4 nonche' le modalita' di scorrimento della medesima graduatoria;
e) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.
3. ((Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,)) i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).
4. ((Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3, con decreto del Capo del Dipartimento)) per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((sono approvati)) la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari ((e sono concessi i finanziamenti)).
5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario e' tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento((,)) pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.
6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente articolo e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le opere sono classificate sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni».
7. Per le annualita' 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5 sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessita' che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualita'.
8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di ((San Benedetto Po e Bagnolo San Vito)), e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni ((dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,)) ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo ((parzialmente)) utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ((In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilita' connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilita' tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorita' competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorita' competente».
9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter.))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice
della protezione civile) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17.
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 50 (Procedure per l'affidamento). - 1. Salvo
quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti
in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
140.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori
economici, assicurando che siano scelti soggetti in
possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1
milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per lavori di
importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilita' di
ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui
alla Parte IV del presente Libro;
e) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento
di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione,
di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 14.
2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti
con le modalita' previste nell'allegato II.1. Per la
selezione degli operatori da invitare alle procedure
negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il
sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei
nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e
specificamente motivate, nei casi in cui non risulti
praticabile nessun altro metodo di selezione degli
operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio
sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati
nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.
3. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato II.1 e' abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice.
4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c),
d) ed e), le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
oppure del prezzo piu' basso ad eccezione delle ipotesi di
cui all'articolo 108, comma 2.
5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alle soglie
europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito
definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la
disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale,
se i contratti presentano un interesse transfrontaliero
certo, deve essere conforme ai principi del Trattato
sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri
soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo,
applicano la disciplina stabilita nei rispettivi
regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti
principi del Trattato sull'Unione europea.
6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario
la stazione appaltante puo' procedere all'esecuzione
anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture,
per le prestazioni eseguite su ordine del direttore
dell'esecuzione.
7. Per i contratti di cui alla presente Parte la
stazione appaltante puo' sostituire il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformita' con il
certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori
dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal
RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi
ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a
livello nazionale con le modalita' di cui all'articolo 85,
con esclusione della trasmissione del bando di gara
all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
9. Con le stesse modalita' di cui al comma 8 e'
pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di
affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui
alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene
anche l'indicazione dei soggetti invitati.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O. n.12.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«(Omissis)
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o
alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non oltre
i successivi quindici giorni, il competente ufficio del
Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
(Omissis).».
 
((Art. 19 - bis

Commissario straordinario per l'esecuzione
della variante di Demonte

1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera e' finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la societa' ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.
2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario puo' avvalersi delle strutture della societa' ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 17.
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n.
303, S.O. n. 43/L.
 
Art. 20

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto

1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono inserite le seguenti: «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci».
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ((non e' dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - (Omissis)
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 6,
lettera b) del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - (Omissis)
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
(Omissis)
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
(Omissis).».
 
Art. 21

Interventi per le attivita' degli enti locali
in crisi finanziaria

1. Ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario ((a far data dal 1° gennaio 2017)) e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ((esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,)) e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalita' di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
((1-bis. Ai fini dell'ammissibilita' della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.))
2. L'anticipazione ((di cui al comma 1)) e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed e' concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale, che e' tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.
3. La restituzione dell'anticipazione ((di cui al comma 1)) e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro ((da pubblicare nel sito)) internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla ((contabilita' speciale di cui al comma 3)). Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, ((del testo unico di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per le province e le citta' metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato in 20 euro per abitante.
((5-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 253, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720»;
b) all'articolo 256, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, e' tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati».
5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, abbiano subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.
5-quater. L'anticipazione di cui al comma 5-ter e' concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.))

6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di citta' metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e' assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella misura indicata dalla ((tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto)). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 258 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 258 (Modalita' semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti). - 1. L'organo straordinario di
liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i
debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero
delle pratiche relative, la consistenza della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro
definitivo esame, puo' proporre all'ente locale dissestato
l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di
cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta
l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione
s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di
cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita
l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del
mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura
necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed
in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente
locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un
mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti
di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del
limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9,
o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse
finanziarie liquide, per un importo che consenta di
finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello
Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle
spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di
ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata
una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito
vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei
relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche
periodicamente, offrendo il pagamento di una somma
variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in
relazione all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni
altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30
giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di
conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'articolo
255, comma 2, propone individualmente ai creditori,
compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta
eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per
prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per
intero, la transazione da accettare entro un termine
prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta
l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione
provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona
l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e'
stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato
al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le
disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per
quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di
rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma
4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla
redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti
siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e
non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla
massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare
direttamente il rendiconto della gestione della
liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono
indicati in un apposito elenco allegato al piano di
estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede
alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico
dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale
dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo
stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle
necessita' della liquidazione dopo il pagamento dei
debiti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per
la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10
anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
- Si riporta il testo dell'articolo 253, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 253 (Poteri organizzatori). - (Omissis).
3. L'organo straordinario di liquidazione puo' auto
organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di
personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al
termine dell'attivita' di ripiano dei debiti rientrano nel
patrimonio dell'ente locale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 29
ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici):
«Art. 1. - 1. Fatti salvi gli effetti prodotti, gli
atti e i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti
giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5,
D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e
D.L. 25 luglio 1984, n. 372 (3), con decorrenza 30 agosto
1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o
cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla
tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella
qualita' di organi di esecuzione degli enti e degli
organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento
a valere sulle contabilita' speciali aperte presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate
proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da
introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e
servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri
introiti provenienti dal settore privato, devono essere
versate in contabilita' speciale fruttifera presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre
entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono
affluire in contabilita' speciale infruttifera, nella quale
devono altresi' essere versate direttamente le
assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal
bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono
addebitate in primo luogo alla contabilita' speciale
fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.
Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il
tasso d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e
sono altresi' disciplinati le condizioni, i criteri e le
modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il
regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i
tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi
pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche
alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti
presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del
mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del
Ministro del tesoro di cui al presente comma.
Il tasso di interesse per le somme versate nelle
contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del
presente articolo deve essere fissato dal decreto
ministeriale in una misura compresa fra il valore
dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti
postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
del Tesoro a scadenza trimestrale.
Il decreto ministeriale che, a norma del precedente
secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione delle discipline previste dalla
presente legge deve garantire agli enti ed organismi
interessati la piena ed immediata disponibilita', in ogni
momento, delle somme di loro spettanza giacenti in
tesoreria nelle contabilita' speciali fruttifere e
infruttifere.
All'onere derivante dalla corresponsione degli
interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile
in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e
1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale
1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro
del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti
ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa
alla presente legge si applicano le disposizioni previste
dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 , modificato
dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ,
convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983,
n. 638, nonche' dall'art. 35, quattordicesimo comma, della
L. 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate
e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 256, comma 11, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 256 (Liquidazione e pagamento della massa
passiva). - (Omissis).
11. Entro il termine di sessanta giorni
dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo
straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il
rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo
regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile
dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di
estinzione e l'effettiva liquidazione.».
- Si riportano i testi degli articoli 243-bis e 244 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale): - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio(1002) (1014) .
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile
1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziati attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziati
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
((Art. 21 - bis
Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario
pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio

1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, gia' autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonche' dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.
2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilita' finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gia' autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 163, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - (Omissis)
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.».
- Si riporta il testo dell'articolo 164, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 164 (Caratteristiche del bilancio). - (Omissis)
2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere
autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli
esercizi considerati:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le
accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non
comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di
giro.».

- Si riporta il testo dell'articolo 155 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare
prioritariamente in relazione alla verifica della
compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
provvedimenti di assunzione di personale degli enti
dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai
sensi dell'articolo 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256,
comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo
261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi
dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della
rideterminazione della pianta organica dell'ente locale
dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.».
 
((Art. 21 - ter

Riequilibrio finanziario dei comuni interessati
da eventi sismici

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facolta' di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. L'esercizio della facolta' di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
4. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita', dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilita' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La facolta' di cui al periodo precedente puo' essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilita'».))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
successive modificazioni (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):

«Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).»

«Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre
2016

REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).»

«Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

REGIONE ABRUZZO:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).».
- Si riportano i testi degli articoli 243-bis e
seguenti del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile
1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per
la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10
anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.»
«Art. 243-quater (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione). - 1. Entro dieci giorni dalla data della
delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la
quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. In fase istruttoria, la commissione di cui
all'articolo 155 puo' formulare rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro
trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni
assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale,
senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e
provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita' di
personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie
degli enti locali, in posizione di comando o distacco e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del
termine per impugnare e, nel caso di presentazione del
ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.
Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado,
nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui
ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo
stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche',
entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di
durata del piano, una relazione finale sulla completa
attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il
termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto.
7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del
piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado
di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore
rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale
la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso,
anche in termini di riduzione della durata del piano
medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano
i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di
cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il
piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore
durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli
obblighi posti a carico dell'organo di revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 155 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare
prioritariamente in relazione alla verifica della
compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
provvedimenti di assunzione di personale degli enti
dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai
sensi dell'articolo 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256,
comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo
261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi
dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della
rideterminazione della pianta organica dell'ente locale
dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.».
- Si riporta il testo dell'articolo all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
(Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della
legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 6 (Responsabilita' politica del presidente di
provincia e del sindaco). - (Omissis)
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito
delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del
presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d),
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata
e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del
bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il
dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato,
entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le
necessarie misure correttive previste dall'articolo 1,
comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la
competente sezione regionale, accertato l'inadempimento,
trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi
previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro
trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della
competente sezione regionale della Corte dei conti, il
perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto
assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il
termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un
commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio
dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»
- Si riporta il testo dell'articolo 39-quater del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 39-quater (Disavanzo degli enti locali). - 1.
Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali
in situazioni di precarieta' finanziaria, l'eventuale
maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del
rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla
differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia
esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione
in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato
con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2
annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio
2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilita' al netto
degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e
lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di
dubbia esigibilita' accantonato in sede di rendiconto 2019,
determinato nel rispetto dei principi contabili, puo'
essere ripianato in non piu' di quindici annualita', a
decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali
costanti.
2. Le modalita' di recupero devono essere definite
con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito
il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque
giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata
adozione di tale deliberazione e' equiparata a tutti gli
effetti alla mancata approvazione del rendiconto di
gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi
derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili
accertati nel rispetto del principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato
4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e da altre entrate in conto capitale. Nelle more
dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione
di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque
essere ripianato.».
 
Art. 22

Conferimento di funzioni in materia
di bonifiche e di rifiuti

1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative ((di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza)). La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni ((e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione)), in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
 
Art. 23
Disposizioni urgenti per l'attivita' di ricostruzione dei territori
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura e' asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrita' funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalita' per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo»;
0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: «620 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «372 milioni»;
0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: «253,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «53,6 milioni»;
0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalita' di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unita' locali o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2»;
0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole: «e degli organismi in house delle medesime amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa controllate, nonche' dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6»;))

a) all'articolo 20-quinquies:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonche' di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione.»;
2) al comma 4, ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi gia' deliberati, con particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), ((numero 1))). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 ((del codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»;
((b) all'articolo 20-sexies:
1) al comma 6, le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «490 milioni»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e' incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3»;
b-bis) all'articolo 20-septies:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «e verificata dall'autorita' statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario»;
2) al comma 8, le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni»;
3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati e' operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
b-ter) all'articolo 20-octies, comma 4, le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;
b-quater) all'articolo 20-novies, comma 2, al primo periodo, le parole: «delegare ai comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni,» e, al secondo periodo, le parole: «puo' individuare lo stesso ente locale titolare,» sono sostituite dalle seguenti: «puo' individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare,».
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
b) quanto a 370 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere 0b) e 0c) del comma 1.
1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalita' di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruita'. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.
1-quater. Al fine di garantire tempestivita' agli interventi di cui al comma 1-ter, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Sospensione dei termini in materia di
adempimenti e versamenti tributari e contributivi). -
(Omissis)
12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio
provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria
con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero
agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore
delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne
facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato
che l'utenza o fornitura e' asservita a un'abitazione o una
sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri
definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo
20-ter, nella sua integrita' funzionale in conseguenza
degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio
2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce
anche le modalita' per la copertura finanziaria delle
agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
(Omissis).».
 
Art. 24

Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 119, comma 8-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - (Omissis)
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
(Omissis).».
 
Art. 25
Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio
delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti ((di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)) l'ultimo cessionario e' tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilita' del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilita' del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione e' effettuata entro il 2 gennaio 2024.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 121, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a)
e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente
decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata
sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di
utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al
fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro
poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel
limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i
crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al
predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il
cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale
nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo'
essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle
entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita'
applicative del presente comma.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei
relativi interessi.
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la
disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo
restando il divieto di acquisto di cui all'articolo
122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai
sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in
solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei
cessionari, e' in ogni caso escluso con riguardo ai
cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di
imposta e che siano in possesso della seguente
documentazione, relativa alle opere che hanno originato il
credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto
delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi,
oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia
libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori
all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di
interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base
alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica
dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di
immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti
le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto
pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge,
dei requisiti tecnici degli interventi e della congruita'
delle relative spese, corredate di tutti gli allegati
previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con
relative ricevute di presentazione e deposito presso i
competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di
edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione
dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese
tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica
diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la
documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere
a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di
interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti
non risultino dovuti in base alla normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e'
controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente
articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231. Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o
una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata
e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi
controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica
della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione
a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del
rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6
agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati;
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il
soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche
con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti
d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al
gruppo bancario della medesima banca o da una societa'
quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della
medesima societa' quotata facendosi rilasciare
un'attestazione del possesso, da parte della banca, della
societa' quotata o della diversa societa' del gruppo
cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis.
Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma
4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della
documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da
solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa
grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni
mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita'
della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della
prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
della colpa grave del cessionario, ai fini della
contestazione del concorso del cessionario nella violazione
e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6.
Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma
1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.».
 
Art. 26

Imposta straordinaria calcolata
((sull'incremento del margine di interesse))

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito e' istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 ((del presente articolo)), a carico delle banche di cui all'articolo 1 del ((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui)) al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
((2. L'imposta straordinaria e' determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212)).
3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non puo' essere superiore a una quota ((pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023)).
4. L'imposta straordinaria e' versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento e' effettuato ((nell'anno 2024)) e, comunque, entro il 31 gennaio.
5. L'imposta straordinaria non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
((5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilita' tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva e' costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli piu' recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, e' versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.))
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonche' del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
((6-bis. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.))
7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ((al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,))) e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca
d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite
dal medesimo regolamento, nonche' un'autorita' non italiana
deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria;
b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza
sui fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza
unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto
dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli
Stati membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento
(UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
e-quater) «UIF» indica l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di
risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione
istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato
di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
f) ;
g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato
membro dell'Unione europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato
dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato
autorizzato all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato
dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha
una succursale o presta servizi;
h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro
dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato
dell'Unione europea la cui moneta e' l'euro o che abbia
instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma
delle disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei
casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle
banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
l-bis) «autorita' antiriciclaggio» indica le
autorita' responsabili della vigilanza sui soggetti
obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2,
della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli
obblighi previsti dalla medesima direttiva;
l-ter) «autorita' di vigilanza su base consolidata»
indica l'autorita' di vigilanza su base consolidata come
definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del
regolamento (UE) n. 575/2013;
m) .
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca dell'Unione europea": la banca avente
sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) "banca di Stato terzo": la banca avente sede
legale in uno Stato terzo;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti
dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014,
sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in
conformita' delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti,
sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da
quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una
parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca,
un istituto di moneta elettronica o un istituto di
pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in
particolare il credito al consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto
e pro solvendo, il credito commerciale incluso il
"forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi
d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di
struttura finanziaria, di strategia industriale e di
questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo
delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del
tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori
mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure
di adattamento assunte dalle autorita' dell'Unione europea,
sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura
pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le
imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta
elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica
dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica
aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso
Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che
sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli
strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le
operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2,
lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e
gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) ;
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) "istituti di pagamento dell'Unione
europea": gli istituti di pagamento aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione
europea diverso dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti
attivita':
1) servizi che permettono di depositare il
contante su un conto di pagamento nonche' tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di
pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso
il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso
il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i
fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o
convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di
pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies);
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la
struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione
europea che operano sul territorio della Repubblica in
regime di diritto di stabilimento, senza succursale,
tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare
la definizione di stretti legami prevista dal comma 2,
lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo
all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della
disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto
si applicano le definizioni del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
«Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o
elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o
piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel
rispetto formale delle norme fiscali, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni
non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne
disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base
delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto
versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti,
gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei
a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi
fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in
particolare, la non coerenza della qualificazione delle
singole operazioni con il fondamento giuridico del loro
insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti
giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non
immediati, realizzati in contrasto con le finalita' delle
norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le
operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non
marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che
rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o
funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale
del contribuente.
4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente
tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra
operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
5. Il contribuente puo' proporre interpello ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le
operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione
accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi,
l'abuso del diritto e' accertato con apposito atto,
preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al
contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire
entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i
motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del
diritto.
7. La richiesta di chiarimenti e' notificata
dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine
di decadenza previsto per la notificazione dell'atto
impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti
ovvero di inutile decorso del termine assegnato al
contribuente per rispondere alla richiesta e quella di
decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione
dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta
giorni. In difetto, il termine di decadenza per la
notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente
prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,
l'atto impositivo e' specificamente motivato, a pena di
nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme o
ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali
realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente
nel termine di cui al comma 6.
9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di
dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non
rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai
commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare
l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori
tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono
posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive
modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate
le disposizioni del presente articolo possono chiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni
abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti
dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine,
entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o
conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle
entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli
interessi effettivamente riscossi a seguito di tali
procedure.
12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puo'
essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono
essere disconosciuti contestando la violazione di
specifiche disposizioni tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti
punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta
ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie.».
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 37 (Utili). - 1. Le banche di credito
cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento
degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita'
previste dalla legge.
3. La quota di utili che non e' assegnata ai sensi
dei commi precedenti e che non e' utilizzata per la
rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o
distribuita ai soci deve essere destinata a fini di
beneficenza o mutualita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
«Omissis
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.» .
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - (Omissis)
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
(Omissis).».
 
Art. 27

Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo

1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11-octies, comma 2
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», come modificato dal presente articolo:
«Art. 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - (Omissis)
2. L' articolo 125-sexies del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal
comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come
interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia
dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei
contratti sottoscritti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del
codice civile in materia di indebito oggettivo e di
arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei
contratti; non sono comunque soggette a riduzione le
imposte.».
 
Art. 28

Disposizioni finanziarie

1. ((Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto,)) il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.