Gazzetta n. 224 del 25 settembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2023
Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'art. 39, recante «Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e, in particolare, l'art. 1, comma 632;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 novembre 2012, recante «Definizione delle modalita' di accreditamento delle sedi di tirocinio»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e, in particolare, l'art. 1, commi da 115 a 120;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, comma 180 e comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, recante «Modalita' di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2018, recante «Riordino dei corsi di diploma accademico di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento»;
Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;
Visto l'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie», e, in particolare, il comma 1, lettera d), che ha introdotto l'art. 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
Sentite le organizzazioni sindacali nell'incontro del 13 giugno 2023;
Visto il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), nella seduta plenaria del 21 giugno 2023, n. 106;
Visto il parere reso dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) in data 22 giugno 2023;
Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nella seduta straordinaria del 22 giugno 2023, n. 106;
Visto il parere reso dal Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 5 luglio 2023;
Ritenuto necessario procedere all'attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto per:
a) «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
b) «Profilo» si intende il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e gli standard professionali minimi riferiti alle medesime competenze;
c) «Universita'» si intendono le istituzioni universitarie accreditate;
d) «istituzioni AFAM» si intendono le istituzioni facenti parte del Sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' le istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di Diploma accademico ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi comprese le accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento;
e) «CFU» e «CFA» si intendono i crediti formativi universitari e i crediti formativi accademici;
f) «Classi di concorso» si intendono le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e ai successivi decreti di revisione periodica;
g) «Centro» si intende il centro multidisciplinare individuato dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
h) «USR» si intende l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente;
i) «ANVUR» si intende l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;
l) «E-portfolio» si intende il portfolio professionale, in formato digitale, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226;
m) «percorso universitario e accademico di formazione iniziale» si intende il percorso di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado erogato dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 
Allegato 1

(Art. 7, comma 2)
Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017

L'offerta formativa individuata dal presente allegato e' finalizzata all'acquisizione del profilo conclusivo del docente abilitato e degli standard professionali minimi di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 1) Obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale
Al termine del percorso di formazione iniziale, gli abilitati devono possedere:
a) competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonche' con le competenze giuridiche relative alla disciplina scolastica;
c) competenze psico-pedagogiche, socio-antropologiche, linguistiche e digitali;
d) capacita' di progettare, anche tramite attivita' di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili, da promuovere nel contesto scolastico, adeguati alla capacita' e ai talenti degli studenti, tenendo conto delle soggettivita' e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento e l'acquisizione delle competenze trasversali;
e) capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica, nel rispetto della deontologia professionale. 2) Criteri e contenuti del percorso di formazione iniziale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

(art. 7, comma 6)
Offerta formativa di complessivi 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017

L'offerta formativa individuata dal presente allegato e' finalizzata all'acquisizione del profilo conclusivo del docente abilitato e degli standard professionali minimi di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

(art. 14, comma 2)
Offerta formativa di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017

L'offerta formativa individuata dal presente allegato e' finalizzata all'acquisizione del profilo conclusivo del docente abilitato e degli standard professionali minimi di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 4

(Art. 14, comma 3)
Offerta formativa di completamento di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del
2017.

L'offerta formativa individuata dal presente allegato e' finalizzata all'acquisizione del profilo conclusivo del docente abilitato e degli standard professionali minimi di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

(art. 14, comma 4)
Offerta formativa di 36 CFU ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, per i soggetti che accedono al concorso con il possesso di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre
2022.

L'offerta formativa individuata dal presente allegato e' finalizzata all'acquisizione del profilo conclusivo del docente abilitato e degli standard professionali minimi di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e
standard professionali minimi
1. Premessa
La definizione delle competenze professionali del profilo conclusivo del docente abilitato, oltre alla solida conoscenza dei contenuti e della didattica disciplinare della classe di concorso di afferenza, si fonda su tre presupposti.
Il primo afferisce alla presenza di una motivazione alla base della professione di docente, della sua funzione di guida e magistero e di costruttore di positive relazioni educative con gli studenti, ognuno con i propri tratti di unicita' e di originalita'.
Il secondo attiene alla consapevolezza che le competenze si perfezionano solo se si esercitano in contesti reali e a seguito di riflessione, anche attraverso il dialogo e il confronto con colleghi piu' esperti.
Il terzo riguarda lo sviluppo della capacita' di sostenere e orientare tutti, nessuno escluso, alla scoperta dei propri talenti e delle proprie potenzialita' e vocazioni.
I tre presupposti sopra delineati costituiscono il modello sul quale e' strutturato il profilo professionale del docente che, tenuto conto degli standard professionali, e' improntato alla scoperta delle strategie, delle tecniche e dei contesti relazionali interpersonali che permettono ad ogni studente di migliorare e migliorarsi. 2. Il profilo professionale del docente abilitato
Il profilo professionale del docente abilitato descrive le competenze educative, disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di osservazione, valutazione, documentazione, innovazione e ricerca, tra loro correlate e interagenti, che tengano conto anche delle diverse fasi di crescita e di maturazione dei discenti. In particolare, il profilo risponde all'esigenza di garantire il rispetto del principio dell'unitarieta' della funzione docente.
Il docente abilitato assume la responsabilita' educativa di promuovere la partecipazione attiva e critica dei discenti nel percorso di costruzione del se', nelle relazioni con gli altri e con il sapere. Inoltre, consolida situazioni esperienziali interpersonali, didattico-organizzative e ordinamentali basate su relazioni di fiducia, liberta' e responsabilita'. Rivolge particolare attenzione agli allievi con disabilita' e agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) attraverso un insegnamento personalizzato e flessibile. Valorizza il proprio «agire» per promuovere l'acquisizione di competenze e sostenere gli studenti nella scoperta dei propri talenti. La professionalita' del docente si caratterizza, infine, per il suo contributo e per il coinvolgimento nella crescita dell'intera comunita' educante.
L'azione didattica, nelle sue fasi di osservazione, progettazione, pianificazione, documentazione, valutazione e regolazione, costituisce la base dell'agire professionale di un docente. In tale processo, sono rappresentate le scelte in funzione dei traguardi da raggiungere e in base alle caratteristiche degli studenti a cui tali processi sono finalizzati nei relativi contesti. E' nell'azione concreta, anche in caso di imprevisti, che il docente dimostra la propria competenza professionale, soprattutto trasformando eventuali crisi relazionali, gestionali, emotive e strutturali in un'occasione di crescita educativa, didattica e culturale per tutti e per ciascuno.
Le componenti che determinano il profilo professionale del docente abilitato sono costituite, dunque, da competenze altamente specializzate in relazione: alle discipline di insegnamento; alla gestione consapevole della complessita' delle relazioni interpersonali, del loro carattere sistemico e della estrema variabilita' delle condizioni in cui si collocano; alle tecniche strumentali e digitali che innervano e sostanziano l'azione formativa e i processi inclusivi. 3. Competenze professionali
La descrizione dinamica della professionalita' del docente si delinea attraverso lo sviluppo e l'evoluzione continua delle competenze di seguito indicate:
a) competenze culturali, disciplinari, educative, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche, metodologiche e relazionali, riflessive ed autovalutative, con particolare attenzione all'inclusione, all'intercul-turalita', all'internazionalizzazione, all'innovazione, alle «situazioni problema» e presa in carico delle poverta' educative, accompagnate da una solida conoscenza della legislazione scolastica;
b) competenze nella micro e macro progettazione didattica ed educativa, finalizzata a promuovere flessibilita' organizzativa, valorizzazione dei talenti degli studenti, personalizzazione dei percorsi educativi, con particolare riferimento agli alunni con disabilita' e agli alunni con bisogni educativi speciali (BES), non direttamente riconducibili a situazioni di disabilita', gestione dei gruppi classe in modalita' cooperativa, orientate a sviluppare, in tutti gli studenti, competenze trasversali e apprendimento critico e consapevole;
c) competenze nella gestione dei gruppi classe, nella costruzione di ambienti favorevoli all'apprendimento e di relazioni positive con gli studenti;
d) competenze di regolazione del proprio agire professionale, che si traducono nel saper «leggere» la situazione, prevederne e misurarne gli scostamenti rispetto a quanto atteso o progettato per intervenire con efficacia;
e) competenze specifiche nella didattica orientativa volta a sviluppare le risorse in possesso di tutti e di ciascuno, e ad incoraggiare la costruzione di una positiva immagine di se' e del progetto di vita;
f) competenze nello svolgimento dei compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica, anche in rapporto con il territorio, con l'autovalutazione di istituto e il miglioramento del sistema scolastico, assicurando la propria disponibilita' ad assumere funzioni e responsabilita' nelle dimensioni didattiche, formative, organizzative, nel rispetto della deontologia professionale;
g) competenze nell'osservazione, documentazione, verifica e valutazione di processo, di prodotto e di contesto tra loro correlate e interconnesse, finalizzate al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti;
h) competenze nel lavoro collaborativo, finalizzato alla collegialita' delle scelte educative, didattiche, metodologiche con gli altri docenti che operano nei gruppi classe e con l'intera comunita' professionale della scuola, anche mediante la realizzazione di esperienze di continuita' orizzontale e verticale;
i) competenze relazionali e comunicative nella gestione dei rapporti con le famiglie degli studenti, anche attraverso le funzionalita' consentite dai registri elettronici, con esperti esterni, agenzie educative e soggetti del territorio;
j) competenze digitali che riguardano la capacita' di: promuovere l'educazione ai media, utilizzare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la collaborazione e la crescita professionale; individuare, valutare e selezionare le risorse digitali utili per la didattica, tenendo in giusta considerazione - anche nella fase di progettazione - gli obiettivi specifici di apprendimento, il contesto d'uso, e i bisogni degli studenti che ne fruiranno; utilizzare le tecnologie digitali per favorire una maggiore inclusione, personalizzazione e coinvolgimento attivo degli studenti; aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie digitali per attivita' riguardanti l'informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti, il benessere personale e la risoluzione dei problemi; avvalersi delle tecnologie digitali per sostenere i processi di apprendimento autoregolato (pianificazione, monitoraggio, riflessione metacognitiva); adoperare strumenti e strategie digitali per migliorare le pratiche di valutazione. 4. Standard professionali minimi
Il docente abilitato all'insegnamento deve dimostrare padronanza in relazione a:
1) nuclei basilari dei saperi disciplinari e della didattica disciplinare che appartengono alla classe di concorso per la quale concorre;
2) epistemologia e metodologia contemporanee delle discipline di insegnamento a cui si riferisce la classe di concorso;
3) le epistemologie disciplinari che, nella storia e fino a quelle contemporanee, abbiano presieduto alla produzione organizzata delle conoscenze nelle discipline di insegnamento a cui si riferisce la classe di concorso;
4) principali connessioni interdisciplinari esistenti tra le discipline a cui si riferisce la classe di concorso o alle altre discipline.
Nello specifico, saranno valutati:
a) la conoscenza delle linee guida/indicazioni nazionali e la correlazione con i saperi disciplinari e l'eventuale curricolo di istituto, con riferimento agli obiettivi di apprendimento, ai traguardi di competenza ovvero ai risultati di apprendimento previsti dagli ordinamenti didattici vigenti;
b) nel caso della scuola secondaria di secondo grado, la correlazione con il Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) proprio dei distinti indirizzi di studio;
5) capacita' di promuovere le otto competenze chiave europee per l'apprendimento permanente (competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali).
6) capacita' di trasformare, anche con l'utilizzo di strumenti e didattica digitale, in presenza e a distanza, l'insegnamento in apprendimento significativo e critico da parte dello studente.
Nello specifico, sono valutati:
a) la capacita' di esplicitare e chiarire prioritariamente al gruppo classe gli obiettivi dell'attivita', le possibili strategie da utilizzare, i criteri di valutazione del processo e del prodotto finale;
b) la capacita' di diversificare attivita' e metodologie in relazione agli obiettivi di apprendimento, anche rispetto alle modalita' di verifica, con attenzione all'individualizzazione e alla personalizzazione dei percorsi;
c) la capacita' di integrare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno dell'attivita';
d) la capacita' di fornire agli alunni un feedback continuo sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati conseguiti, tenendo conto anche delle eventuali difficolta' riscontrate;
7) capacita' di padroneggiare le principali strategie organizzative e metodologico-didattiche, in grado di sostenere didattiche speciali e personalizzate volte ad assicurare l'inclusione degli studenti disabili e con bisogni educativi speciali.
Nello specifico, sono valutati:
a) la capacita' di costruire ambienti di apprendimento inclusivi;
b) la capacita' di coinvolgimento in modo attivo di tutti gli alunni;
c) la capacita' di modulazione del percorso didattico secondo una suddivisione programmata e graduale dei contenuti, predisponendo strumenti adeguati ai diversi livelli di abilita' e ai diversi stili cognitivi degli alunni;
d) la capacita' di coinvolgere tutte le figure professionali che concorrono alla formazione degli alunni, nelle attivita' proposte in modo diretto e indiretto;
8) capacita' di progettazione didattica, anche per unita' di apprendimento, e di flessibilita' organizzativa e gestionale dei gruppi classe/interclasse anche per gruppi di livello, di compito ed elettivi tali da favorire la personalizzazione e la valorizzazione dei talenti di ciascuno, lo sviluppo delle competenze trasversali, linguistico-comunicative e di apprendimenti significativi, critici e consapevoli per tutti gli studenti.
Nello specifico, sono valutati:
a) la progettazione per nuclei disciplinari significativi;
b) la coprogettazione con l'insegnante di sostegno e le eventuali altre figure di riferimento, visto il PEI (Piano educativo individualizzato), al fine di favorire l'inclusione degli alunni con disabilita';
c) la progettazione in funzione dei PDP (Piani didattici personalizzati) degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e degli alunni con altre tipologie di bisogni educativi speciali;
d) la progettazione di percorsi che valorizzino, in modalita' inclusiva, processi di personalizzazione, considerando anche l'eventuale presenza di alunni ad alto potenziale o che abbiano gia' raggiunto in modo ottimale gli obiettivi di apprendimento;
e) l'individuazione e le modalita' di utilizzo di adeguati strumenti compensativi e di eventuali misure dispensative, ove necessarie;
f) la rimodulazione del percorso didattico in considerazione degli obiettivi di apprendimento conseguiti dal gruppo classe;
g) la progettazione dei tempi, degli spazi e dell'ambiente di apprendimento, anche in una prospettiva laboratoriale;
9) capacita' di utilizzare e gestire strumenti di lavoro che documentano, valutano e certificano le competenze dello studente, anche in prospettiva orientativa (registro elettronico, portfolio, documento di valutazione, certificazione delle competenze, ...).
10) funzioni e modalita' della valutazione interna ed esterna degli apprendimenti formali, non formali e informali.
Nello specifico, sono valutati:
a) la capacita' di utilizzare ed eventualmente adattare le tipologie di prove e i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti;
b) la coerenza tra le tipologie di verifica formalizzate e le attivita' progettate e realizzate;
c) la capacita' di coprogettare le prove di verifica e il processo valutativo con l'insegnante di sostegno e con le eventuali altre figure di riferimento in stretto raccordo con gli obiettivi previsti dai PEI;
d) la capacita' di tenere conto dei percorsi personalizzati dei PDP degli alunni con DSA e degli eventuali PDP e comunque delle caratteristiche degli alunni con altre tipologie di BES, al fine dell'adozione degli appropriati strumenti compensativi e misure dispensative;
e) la capacita' di esplicitare agli studenti le consegne e i criteri di valutazione e di rispettare i tempi di restituzione delle prove corrette e valutate, fornendo il feedback necessario a trasformare l'errore in occasione di apprendimento;
f) la capacita' di valutare le competenze trasversali.
 
Allegato B

Linee guida per il riconoscimento dei crediti

I percorsi di formazione disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si inseriscono armonicamente nel sistema di formazione superiore, recependo i suoi principi generali quale, tra gli altri, il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici. Ferma restando la coerenza con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (di cui all'allegato A), il riconoscimento dei crediti gia' conseguiti avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonche' alla luce dei seguenti principi e criteri:
A) e' possibile il riconoscimento delle attivita' formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purche' essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all'allegato A. L'individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalita' aggiuntiva e' effettuata sulla base del riconoscimento, dell'attestazione e dell'eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti;
B) in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non puo' essere superiore a dodici nel caso delle attivita' formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attivita' formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
C) analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non puo' essere superiore a cinque nel caso delle attivita' di tirocinio diretto e indiretto;
D) il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneita' dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attivita' formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015;
E) nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;
F) il riconoscimento delle attivita' formative e dei rispettivi crediti formativi e' ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'art. 13 e dell'art. 18-bis del decreto legislativo, e determina i criteri e i contenuti dell'offerta formativa, i requisiti dei centri, le modalita' organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalita' di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso.
 
Art. 3
Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente
abilitato e standard professionali minimi

1. Il percorso di formazione iniziale, di selezione e prova, in cui si articola il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato dei docenti, e' complessivamente volto a sviluppare e accertare, nei docenti abilitati, le competenze e le capacita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo, le quali, unitamente agli standard professionali minimi riferiti alle medesime competenze e capacita', costituiscono il profilo di cui all'allegato A al presente decreto, di cui e' parte integrante ed essenziale.
 
Art. 4
Requisiti e procedura di accreditamento dei percorsi di formazione
iniziale

1. I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono soggetti all'accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato su parere conforme dell'ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura di cui al presente articolo.
2. Ai fini dell'accreditamento dei percorsi di formazione iniziale sono verificati i requisiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 10.
3. Sono requisiti di sede:
a) la delibera di costituzione del centro e la designazione del relativo coordinatore;
b) la costituzione della giunta del centro, di cui fanno parte il coordinatore del centro e i direttori di cui al comma 4, lettera c).
4. Sono requisiti dei percorsi di formazione iniziale:
a) la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;
b) il parere favorevole dell'USR, che garantisce la disponibilita' delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;
c) l'individuazione, anche in comune tra piu' percorsi distinti, del direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Universita', o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso;
d) l'offerta formativa determinata nel rispetto del profilo di cui all'allegato A al presente decreto;
e) l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;
f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attivita' di formazione;
g) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.
5. Se il centro e' costituito in forma aggregata tra piu' universita' o tra piu' istituzioni AFAM ovvero tra universita' e istituzioni AFAM, e' sottoscritto un protocollo d'intesa contenente l'indicazione dell'istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.
6. Entro il 15 settembre 2023, l'ANVUR pubblica le linee guida per la valutazione dei requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g).
7. Le istanze di attivazione dei percorsi formativi delle universita' e delle istituzioni AFAM sono trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca e all'ANVUR.
8. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro dieci giorni dalla data di ricezione delle istanze, verifica l'ammissibilita' delle medesime in ordine ai requisiti di cui al comma 3, al comma 4, lettere a) e b), nonche' al comma 5.
9. Entro i quaranta giorni successivi alla verifica di ammissibilita' di cui al comma 8, l'ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g), avvalendosi della collaborazione di nuclei di valutazione delle Universita' o istituzioni AFAM. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro i successivi dieci giorni.
10. L'ANVUR, anche avvalendosi dell'attivita' di controllo dei nuclei di valutazione dei soggetti accreditati, svolge un'attivita' di monitoraggio e di valutazione periodica, almeno quinquennale, finalizzata all'accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale. L'attivita' di cui al presente comma verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e la coerenza della prova finale con il profilo di cui all'allegato A al presente decreto. Tali verifiche possono essere svolte anche con visite in loco a campione effettuate da esperti esterni, in particolare nel corso della prova finale di cui all'art. 9, anche in collaborazione con la scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'art. 16-bis del decreto legislativo, ovvero nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
11. Ai fini dell'accreditamento periodico, l'ANVUR si basa anche sui dati, per ogni centro, relativi al tasso di superamento del concorso e dell'anno di prova da parte degli studenti abilitati, trasmessi dal Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dalla scuola di alta formazione dell'istruzione.
12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo, per i docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 197, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
 
Art. 5

Modalita' di organizzazione dei percorsi di formazione iniziale

1. Le universita' e le istituzioni AFAM, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare, individuano i centri.
2. Con modalita' definite dai regolamenti, le universita' e le istituzioni AFAM costituiscono:
a) un organo deliberante del centro, formato dai componenti della giunta, di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), nonche' da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR;
b) un consiglio didattico per ogni percorso di formazione iniziale, composto da professori universitari o docenti delle istituzioni AFAM responsabili della didattica del percorso formativo, da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza degli studenti.
3. Ai centri compete:
a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata da parte dei centri, nel rispetto della qualita' e della sostenibilita' dei percorsi medesimi;
c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attivita' formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificita' delle rispettive classi di concorso;
d) l'individuazione delle modalita' di condivisione delle attivita' formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosita' di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.
4. Il consiglio didattico di cui al comma 2, lettera b):
a) individua le attivita' formative funzionalmente correlate al profilo di cui all'allegato A al presente decreto e ai risultati di apprendimento degli studenti;
b) assicura il coordinamento delle attivita' formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilita' e competenze gia' acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo di cui all'allegato A;
c) propone ai dipartimenti delle universita' e delle istituzioni AFAM, con le modalita' previste dai rispettivi regolamenti, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4.
5. Le attivita' formative dell'area delle scienze dell'educazione, sulla base delle deliberazioni adottate dai centri in concorso con i consigli didattici, possono essere condivise tra piu' classi di abilitazione di area scientifico-disciplinare omogenea, sulla base delle caratteristiche delle singole classi di concorso, nel rispetto dei requisiti dei percorsi di cui all'art. 4.
 
Art. 6
Fabbisogno di docenti e attivazione dei percorsi di formazione
iniziale.

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonche' le scuole italiane all'estero.
2. Il fabbisogno di cui al comma 1 e' stimato, per classe di concorso, tenuto conto:
a) dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
b) del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
c) dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all'estero;
d) delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilita' di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b).
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito comunica al Ministero dell'universita' e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato ai sensi dei commi 1 e 2. Con il decreto che dispone l'accreditamento, e' autorizzata l'istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle universita' e delle istituzioni AFAM. Le universita' e le istituzioni AFAM, secondo le modalita' definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca, indicano, in un'apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettivita' delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, e' individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di cui al comma 1, nonche' del potenziale formativo indicato dalle universita' e dalle istituzioni AFAM ai sensi del comma 3. Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le universita' e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi con le modalita' individuate dal decreto di cui al primo periodo. L'offerta formativa complessiva delle universita' e delle istituzioni AFAM e' volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettivita' delle procedure concorsuali.
 
Art. 7

Contenuti e strutturazione dell'offerta formativa.

1. I percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto sono svolti con le modalita' di cui all'art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo.
2. L'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, strutturata sulla base del profilo di cui all'allegato A al presente decreto, si compone di non meno dei sessanta CFU o CFA, individuati dall'allegato 1 al presente decreto, di cui e' parte integrante ed essenziale.
3. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe e' pari ad almeno dodici ore. In ogni caso, il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor di cui all'art. 10, prevede la compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.
4. Possono accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
5. Possono, altresi', accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso e' subordinato al conseguimento di centottanta CFU. Ferma restando l'iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, l'offerta formativa di cui al presente comma e' fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attivita' formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici.
6. I vincitori del concorso che non hanno l'abilitazione all'insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo, devono conseguire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, trenta dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, con oneri a proprio a carico. I contenuti e gli obiettivi dell'offerta formativa di cui al presente comma sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. I soggetti di cui al primo periodo, acquisiti i trenta CFU o CFA, sostengono la prova finale con le modalita' di cui all'art. 9.
7. Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, e' necessaria una percentuale minima di presenza alle attivita' formative pari al 70 per cento per ogni attivita' formativa.
 
Art. 8
Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi
universitari o accademici

1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all'art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l'offerta formativa e' definita dall'allegato 5 al presente decreto, di cui e' parte integrante ed essenziale.
2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all'allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all'allegato B al presente decreto, di cui e' parte integrante ed essenziale.
 
Art. 9
Modalita' di svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico

1. La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A al presente decreto.
2. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova di cui al presente comma e' finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attivita' svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attivita' di laboratorio nonche' all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
3. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, e' progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, e' sviluppata con didattica innovativa ed e' accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
4. Per i soggetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, la prova scritta di cui al comma 2 consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale e' conseguita l'abilitazione, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
5. La commissione giudicatrice della prova finale e' costituita da due professori delle universita' o docenti delle istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonche' da un componente designato dall'USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art. 10.
6. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale e' superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.
7. Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo e' acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.
 
Art. 10

Tutor

1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, i centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualita' di tutor coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. L'incarico di tutor e' conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo.
2. Al tutor coordinatore e al tutor dei tirocinanti sono affidati, rispettivamente, i compiti di cui ai commi 3 e 4.
3. Il tutor coordinatore:
a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilita' del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attivita' di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
c) supervisiona e valuta le attivita' di tirocinio diretto e indiretto;
d) supervisiona le relazioni finali delle attivita' svolte nei gruppi-classe.
4. Il tutor dei tirocinanti:
a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonche' le attivita' e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
5. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del centro, ha durata quadriennale, e' prorogabile per non piu' di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore e' concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.
6. I centri, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettuano ogni anno una verifica delle capacita' di:
a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
c) gestione dei rapporti con l'universita' o l'istituzione AFAM;
d) gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.
7. I centri possono predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui al presente comma sono pubblicati dai centri.
 
Art. 11

Elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio

1. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e' disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accreditati ai sensi del comma 3.
2. L'USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni di cui al comma 1, recante, per ciascuna di esse, i seguenti dati:
a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato idonei a svolgere il compito di tutor dei tirocinanti, con il rispettivo curriculum vitae;
b) piano di realizzazione e inserimento delle attivita' di tirocinio attivo nell'attivita' delle istituzioni di cui al comma 1;
c) precedenti esperienze di tirocinio diretto e indiretto e di didattica innovativa verificata e valutata;
d) eventuali dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
e) eventuale partecipazione delle istituzioni di cui al comma 1 alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
f) presenza di laboratori attrezzati, anche sotto il profilo dell'innovazione digitale;
g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri per l'accreditamento delle istituzioni di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.
4. L'USR verifica la corretta applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 nonche' la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
 
Art. 12
Costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di
formazione iniziale nonche' di svolgimento delle prove finali
1. I costi massimi, pari a euro 2.500, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di sessanta CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo.
2. I costi massimi, pari a euro 2.000, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale sono posti a carico degli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, dei vincitori del concorso di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo nonche' di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.
3. I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.
4. I costi massimi di cui al presente articolo sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito.
 
Art. 13

Conseguimento di ulteriori abilitazioni

1. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonche' coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l'acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
2. I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire ai sensi del comma 1, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all'allegato A.
3. I percorsi per l'acquisizione dei CFU o CFA cui al comma 1 possono essere svolti secondo le modalita' di cui all'art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 3, 5, 6 e 7, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale e' conseguita l'abilitazione.
5. I costi massimi di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e di partecipazione alla prova finale sono individuati all'art. 12, commi 2 e 3.
6. I percorsi per l'acquisizione dei CFU o CFA cui al comma 1 erogati con le modalita' previste dall'art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell'art. 6, comma 4.
 
Art. 14

Regime transitorio

1. In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 4 si concludono, con le modalita' di cui all'art. 9, entro il 31 maggio 2024. Ai fini di cui al primo periodo, entro dieci giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito comunica al Ministero dell'universita' e della ricerca il fabbisogno di personale individuato ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2.
2. L'offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui all'art. 18-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo, e' definita dall'allegato 3 al presente decreto, di cui e' parte integrante ed essenziale. In sede di prima applicazione, l'offerta formativa di cui al presente periodo si conclude entro il 28 febbraio 2024.
3. L'offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo, e' definita dall'allegato 4 al presente decreto, di cui e' parte integrante ed essenziale.
4. L'offerta formativa di complessivi trentasei CFU o CFA per i vincitori del concorso a cui partecipano ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo, e' definita dall'allegato 5 al presente decreto, di cui e' parte integrante ed essenziale.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la prova finale si svolge con le modalita' di cui all'art. 9.
6. Coloro che, nell'anno scolastico precedente all'avvio dei percorsi, sono titolari di contratti di docenza a tempo determinato, presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, possono accedere, per i primi tre cicli, ai percorsi di cui al presente decreto relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza, nei limiti della riserva di posti che, per il primo ciclo, e' pari al 45 per cento, e, per il secondo e il terzo ciclo, e' pari al 35 per cento dell'offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna universita' o istituzione AFAM. Con riguardo alla riserva di posti di cui al primo periodo, il 5 per cento e' riservato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti di cui al primo periodo, con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all'accesso ai percorsi.
 
Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2488