Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2023, n. 125
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che «al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 23, 24 e 25;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 31-bis, il quale prevede che ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presso il Dipartimento del tesoro del Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca;
Visto il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» e, in particolare, l'articolo 45, comma 3-bis;
Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» e, in particolare, l'articolo 1, comma 11;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera e);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2021, n. 266, recante «Individuazione ed attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle priorita' politiche, in relazione al triennio 2023-2025, per l'azione del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato in data 26 gennaio 2023;
Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze all'atto di indirizzo sopra richiamato;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023;
Visto il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 9 maggio 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Riorganizzazione del Ministero

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) Dipartimento dell'economia;»;
2) al comma 2:
2.1) al secondo periodo, le parole: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque» sono sostituite dalla seguente: «seicentottantotto»;
2.2) al terzo periodo le parole: «commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1:
1.2) le lettere e) ed f) sono abrogate;
1.3) alla lettera g), dopo le parole: «del contenzioso» sono inserite le seguenti: «e delle tematiche in merito agli aiuti di Stato»;
1.4) alla lettera h), le parole: «, comunicazione istituzionale e relazioni esterne» sono soppresse;
1.5) alla lettera i), dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.»;
2) al comma 3, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie.» e le lettere f), g), h) e i) sono abrogate;
3) al comma 4-bis, le parole: «Sono assegnati al Dipartimento due posti» sono sostituite dalle seguenti: «E' assegnato al Dipartimento un posto» e dopo le parole: «anche con riferimento alle esigenze» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera g) del comma 1 e»;
4) al comma 5, dopo le parole: «nelle materia di cui al comma 1, lettera i)», sono aggiunte le seguenti: «, attivita' di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso, ivi compreso quello con l'UE»;
5) al comma 5-bis, le parole: «I dirigenti generali» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente generale» e le parole: «possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «puo' avvalersi»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo la lettera f-bis), e' inserita la seguente:
«f-ter) analisi di impatto delle politiche sull'economia reale;»;
2) al comma 5, lettera d), le parole: «, vigilanza sulle fondazioni bancarie» sono soppresse;
3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
4) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) rapporti con gli investitori finanziari;
b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il Consiglio opera altresi' a supporto del Dipartimento dell'economia.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «del Dipartimento» sono aggiunte le seguenti: «del tesoro e del Dipartimento dell'economia»;
3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale del tesoro, sentito il Direttore generale dell'economia»;
4) al comma 4, lettera a) le parole: «del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti»; alla lettera b), punto 2), le parole: «del Dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti» e dopo le parole: «su mandato del direttore generale del tesoro» sono inserite le seguenti: «o del direttore generale dell'economia, per le materie di rispettiva competenza»;
e) al Capo II, dopo la Sezione I, e' inserita la seguente:
«Sezione I-bis - Dipartimento dell'economia
Art. 6-bis (Competenze del Dipartimento dell'economia). - 1. Il Dipartimento dell'economia ha competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. A tal fine provvede nelle seguenti aree tematiche:
a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici; sostegno all'esportazione; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;
b) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attivita' istruttoria e preparatoria; monitoraggio della riforma delle societa' a partecipazione pubblica; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie;
c) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;
d) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale dell'economia».
3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - Interventi finanziari in economia;
b) Direzione II - Partecipazioni societarie e tutela attivi strategici;
c) Direzione III - Valorizzazione del patrimonio pubblico.
4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di coordinamento degli affari legali e gestione del contenzioso, in collaborazione con gli omologhi uffici del Dipartimento del tesoro e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche', per le esigenze connesse all'attuazione del programma Next Generation EU.
5. Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del Direttore generale dell'economia, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera d), attivita' di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento.
6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale dell'economia, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia.
Art. 6-ter (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento dell'economia). - 1. La Direzione I - interventi finanziari in economia si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti;
b) garanzie pubbliche;
c) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione;
d) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni anche di origine bancaria;
e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
f) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
2. La Direzione II - partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonche' esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica;
c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, nonche' supporto ai processi di valorizzazione industriale delle societa' partecipate;
d) esercizio del controllo analogo sulle societa' in house di competenza del Dipartimento;
e) attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle societa' a partecipazione pubblica;
f) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. La Direzione III - valorizzazione del patrimonio pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte;
b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e societa' pubbliche cui e' affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione;
c) attivita' di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari;
d) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le societa' dello Stato;
e) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera o-bis), le parole: «monitoraggio e rendicontazione del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea» e dopo le parole: «attribuiti al Ministero» le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 2-bis»;
2) al comma 4, la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
«m-bis) Ispettorato generale per il PNRR;»;
g) all'articolo 8:
1) il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
«11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento operativo delle fasi di attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:
a) adozione di linee guida, definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e definizione della manualistica e della strumentazione operativa;
b) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonche' elaborazione e messa a disposizione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;
d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi nonche' alle Amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione al fine di garantire correttezza, completezza e qualita' dei dati di monitoraggio;
e) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, attivita' di comunicazione istituzionale e pubblicita' del PNRR;
f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;
g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;
h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonche' vigilanza sulle attivita' di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;
i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le societa' in house della pubblica amministrazione;
l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
m) supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di PNRR, ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023.»;
2) al comma 11-ter, lettera c), le parole: «al Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ispettorato generale per il PNRR»;
h) all'articolo 12, comma 6, lettera f), le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
i) all'articolo 14, comma 5, la lettera b) e' soppressa e l'elencazione delle successive lettere e' conseguentemente modificata;
l) all'articolo 15:
1) al primo periodo, le parole: «commissioni tributarie, regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
2) al secondo periodo le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
m) all'articolo 16, comma 1-bis, lettera g), le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
n) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
o) le tabelle A e B sono sostituite dalla tabella A allegata al presente decreto.
 


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 25 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di politica
economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia
tributaria e la gestione amministrativa a supporto
dell'attivita' giudiziaria tributaria, demanio e patrimonio
statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.»;
«Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il ministero svolge,
in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con
particolare riguardo all'analisi dei problemi economici,
monetari e finanziari interni e internazionali, alla
vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico ; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli
strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al
consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del
Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio,
con particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali
coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i
controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le
funzioni ispettive ed i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della
normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
d-bis) programmazione e gestione amministrativa
dell'attivita' giudiziaria tributaria nonche' gestione e
sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria
e del processo tributario telematico; gestione delle
procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al
funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi
del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il
reclutamento dei magistrati tributari e gestione
amministrativa ed economica dei magistrati e giudici
tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo
di autogoverno della magistratura tributaria;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero.
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione,
programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e
gestione del personale delle singole aree sono svolte
nell'ambito delle stesse aree.».
«Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a sei, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed
ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del
Ministro.
2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto
legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle
riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le
imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
materia di amministrazione, riscossione e contenzioso
concernenti le accise sui tabacchi lavorati.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
recante Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2021, n. 129, Edizione straordinaria.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). -
1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,
raccordo e sostegno delle strutture del Ministero
dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di
attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto
previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo
Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello
generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della
dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di
posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo Ministero
e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con
compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla
gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche'
di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi
degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di
comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre
responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR di cui all'art. 8, nonche' alle amministrazioni
territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi
del PNRR di cui all'art. 9. L'Ispettorato si articola in
otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per
l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto
di societa' partecipate dallo Stato, come previsto all'art.
9. Per gli interventi di titolarita' del Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in
raccordo con le altre strutture del Ministero e nel
rispetto delle loro competenze, le funzioni previste
dall'art. 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4.
L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle
funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita'
politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa
e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la
Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle
attivita' necessarie alle finalita' di cui al presente
comma, e' istituita presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale
di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso
assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con
le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria
generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio
dei processi amministrativi, al monitoraggio anche
finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle
amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 930.000
per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'art. 16.».
- Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265.
- Si riporta il testo dell'art. 31-bis del citato
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:
«Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni
e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - 1. Al
solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i
comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi
previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e all'art. 259, comma 6, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto
a tempo determinato personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per
un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa
aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di
previsione, per la percentuale distinta per fascia
demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente
decreto. Le predette assunzioni sono subordinate
all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa
di personale derivante dall'applicazione del presente
comma, anche nel caso di applicazione del regime di
"scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali, non rileva ai fini dell'art. 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nonche' dell'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa
aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con
specifico riferimento alle attivita' di supporto riferite
ai progetti ivi indicati, nonche' per le finalita' di cui
all'art. 9, comma 10, presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze sono istituiti un posto di funzione
dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di
attivita' di consulenza, studio e ricerca e un posto di
funzione dirigenziale di livello non generale per lo
svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e
presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e'
istituito un posto di funzione dirigenziale di livello
generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza,
studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'art. 7,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e
con le modalita' ivi previste, si applicano anche ai comuni
strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto
finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242,
243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali
di cui all'art. 155 del predetto testo unico, come
ridenominata ai sensi dell'art. 3, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da
effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta inoltrata dai comuni interessati.
4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai
commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni
previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere
sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei
progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati
comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio
2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle
professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei
predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il
comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del
contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
nonche' al fine di accelerare la definizione e l'attuazione
degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell'Unione europea e nazionale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la
coesione territoriale puo' stipulare contratti di
collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti
e personale in possesso di alta specializzazione, da
destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel
limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a
carico delle disponibilita' del Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale "Governance
e capacita' istituzionale 2014-2020", di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto
2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre
2020. I contratti di cui al presente comma non danno in
alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli
dell'Agenzia.
8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato
dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalita'
e le procedure di cui all'art. 1, commi 5 e seguenti, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti
beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della
procedura concorsuale di cui all'art. 1, commi 179 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo, individua,
sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio
2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7
del presente articolo e provvede alla relativa
contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi
sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati
dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della
ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volonta'
di procedere direttamente alla selezione e alla
contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto
previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'art. 7,
commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. In questo caso le corrispondenti risorse sono
trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia
per la coesione territoriale provvede al periodico
monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta dal
personale.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta
assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti
di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti
funzioni: supporto all'elaborazione di studi di
fattibilita' tecnico-economica nonche' degli ulteriori
livelli progettuali; analisi e predisposizione delle
attivita' necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi
del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la
valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni
italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a
valere sui fondi strutturali, nonche' degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei
lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e
finali previsti dal programma di finanziamento.
10. I comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art.
243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri
bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a
tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui
all'art. 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80
per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita'
nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della
citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.».
- Il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,
recante Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 2022, n. 139.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108:
«Art. 12 (Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC). - 1. Al fine
di consentire il corretto funzionamento della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ad integrazione delle
risorse di cui all'art. 8 comma 5 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' autorizzata la spesa di 8 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
1-bis. Nell'ambito delle esigenze connesse ai
complessivi adempimenti riferiti al PNRR e al fine di
accelerare le procedure di individuazione degli aventi
diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse del
Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, assicurando altresi' il
necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali
e una costante verifica sullo stato di attuazione delle
procedure di gara per gli interventi ammissibili a
finanziamento ai sensi del citato art. 26, comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
istituire, per le esigenze del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali
di livello non generale. Alla copertura delle predette due
posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede
attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per il
triennio 2022-2024, in deroga alle percentuali stabilite
dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di personale non dirigenziale pari
a 10 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione
economica F1. Il reclutamento del suddetto contingente di
personale e' effettuato, senza il previo svolgimento delle
previste procedure di mobilita', attraverso l'indizione di
procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 320.557 per l'anno 2022 e
ad euro 769.336 a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
1-quinquies. All'art. 8, comma 2, ultimo periodo, e
comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la parola: "provvedimento" e' sostituita
dalla seguente: "parere".
1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle
amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per
gli adempimenti di monitoraggio, controllo e
rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione
degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul
divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
nonche' all'espletamento dei controlli antimafia previsti
dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle
rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio
2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 700 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita'
per le esigenze del Ministero dell'interno, e in
particolare delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, e 300 unita' per le esigenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare
delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere
dall'anno 2023.
1-septies. Il Ministero dell'interno e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito
protocollo d'intesa per definire l'attivita' di
collaborazione destinata alle finalita' di cui al comma
1-sexies, anche attraverso la costituzione di presidi
territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali
del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.
1-octies. Per la corresponsione al personale non
dirigenziale da reclutare ai sensi del comma 1-sexies dei
compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario,
e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere
dall'anno 2023, di cui euro 500.000 per le esigenze del
Ministero dell'interno ed euro 500.000 per le esigenze del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
1-novies. Agli oneri di cui ai commi 1-sexies e
1-octies, pari a euro 2.624.475 per l'anno 2022 e a euro
32.493.700 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 1.449.364 euro per
l'anno 2022 e a 17.892.368 euro annui a decorrere dall'anno
2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno
e, quanto a 1.175.111 euro per l'anno 2022 e a 14.601.332
euro annui a decorrere dall'anno 2023, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-decies. All'art. 6 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "I comandi o
distacchi" sono inserite le seguenti: "del personale non
dirigenziale";
b) al comma 3, primo periodo, le parole: "per il
personale non dirigenziale" sono soppresse.».
- Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122
recante Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria
dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n.
143.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del citato
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122:
«Art. 45 (Rafforzamento delle strutture e
disposizioni finanziarie). - 1. Per consentire una piu'
rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42,
43 e 44, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare, tramite una o piu' agenzie di somministrazione
di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine,
anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite
massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da
ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle
procedure menzionate.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 42, 43 e 44, e' autorizzata la spesa di euro
1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro
straordinario per il personale dell'Amministrazione civile
del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno
2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente
rispetto al monte ore previsto per il personale della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno
di cui all'art. 3, secondo comma, lettere a) e b), della
legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, in servizio presso
l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'in-terno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per
l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche
mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto
internazionale operanti in ambito migratorio; di euro
484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a
12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e
armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione
delle condizioni di invalidita', di disabilita', di
inabilita' e di inidoneita', le commissioni mediche di
verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'art. 7, comma 25, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
soppresse a decorrere dal 1°(gradi) giugno 2023 e tutte le
funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere
dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero
dell'economia e delle finanze nell'attivita' di
coordinamento, organizzazione e segreteria delle
commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici
relativi alle funzioni ad esso trasferite.
3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e
inabilita' lavorativa di cui all'art. 71 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
all'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'art.
2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei
confronti del personale delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non
economici e degli enti locali, a decorrere dal 1°(gradi)
giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita' di
accertamento gia' in uso per l'assicurazione generale
obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, ne'
ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia
ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro il 31 maggio 2023, sono
stabilite le norme di coordinamento e le modalita'
attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a
3-septies, comprese le modalita' di eventuale utilizzo
degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello
Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme
allocate per le finalita' di cui ai commi da 3-bis a
3-septies, a legislazione vigente, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da
trasferire all'INPS, a decorrere dal 1°(gradi) giugno 2023,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni del comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato, per il
biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici,
nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente
di personale non dirigenziale pari a 100 unita' da
inquadrare nell'Area C, posizione economica C1, del
comparto Funzioni centrali - sezione Enti pubblici non
economici.
3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti
dall'attuazione del comma 3-quinquies, pari a euro
1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita'
di personale effettivamente assunte ai sensi del comma
3-quinquies e i relativi oneri.
3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di
turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non
adottano i principi contabili internazionali,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a
permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro
valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio
annuale regolarmente approvato, anziche' al valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole.
L'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-novies. Per le imprese di cui all'art. 91, comma 2,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita'
attuative delle disposizioni del comma 3-octies del
presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che
ne disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese
di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma
3-octies previa verifica della coerenza con la struttura
degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio
assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui
all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, le modalita' attuative contabili delle disposizioni
del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano
di contabilita'.
3-decies. Le imprese indicate, al comma 3-novies che
si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies
destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e
3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di
chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo
onere fiscale e, per le imprese di cui all'art. 91, comma
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto
sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti
all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi
successivi. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e'
integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve
patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili
degli esercizi successivi.».
- La legge 31 agosto 2022, n. 130, recante Disposizioni
in materia di giustizia e di processo tributari, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2022, n.
204.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11, della
citata legge 31 agosto 2022, n. 130:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. - 10. Omissis
11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10,
a decorrere dal 1°(gradi) ottobre 2022, sono istituiti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di
livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in
materia di status giuridico ed economico dei magistrati
tributari e di organizzazione e gestione delle procedure
concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari,
da destinare alla Direzione della giustizia tributaria,
nonche' diciotto posizioni dirigenziali di livello non
generale da destinare alla direzione di uno o piu' uffici
di segreteria di corti di giustizia tributaria. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
personale cosi' composto:
a) per l'anno 2023, 20 unita' di personale
dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
finanze;
b) per l'anno 2023, 50 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del
Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia
tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria;
c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, e 50 unita' di personale da inquadrare
nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare
agli uffici di segreteria delle corti di giustizia
tributaria.
Omissis.».
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2023, n. 47.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari
degli interventi PNRR). - 1. Al fine di migliorare e
rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di
gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle
amministrazioni centrali di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i
decreti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi',
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' assegnate, la
riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale
generale ovvero dell'unita' di missione di livello
dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle
attivita' previste dal medesimo art. 8 del decreto-legge n.
77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle funzioni
e delle attivita' attribuite all'unita' di missione
istituita ad altra struttura di livello dirigenziale
generale individuata tra quelle gia' esistenti. In caso di
trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte
dall'unita' di missione, con i decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di
livello generale delle risorse umane, finanziarie e
strumentali attribuite all'unita' di missione.
2. Con riferimento alle strutture e alle unita' di
missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza
dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non
generale relativi a dette strutture ed unita' di missione
si verifica con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi
dirigenziali di livello non generale conferiti
relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di
funzioni e di attivita' gia' di titolarita' delle unita' di
missione, istituite ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni
dell'art. 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio di ministri
adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla
riorganizzazione delle unita' di missione istituite presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art.
8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, della struttura di cui all'art. 4-bis del medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo PNRR
Stato-Regioni di cui all'art. 33 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione
prevista dal primo periodo puo' essere limitata ad alcune
delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi
alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si
applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 4:
1) alla lettera g), le parole: "e del Tavolo
permanente" sono soppresse;
2) la lettera p) e' abrogata;
b) all'art. 2:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera g), le parole: "e al Tavolo
permanente di cui all'art. 3 del presente decreto, i quali
sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato
di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita'
attuative" sono sostituite dalle seguenti: "che viene
costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di
avanzamento degli interventi e le eventuali criticita'
attuative";
1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) assicura la cooperazione con il partenariato economico,
sociale e territoriale secondo le modalita' previste dal
comma 3-bis";
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. In relazione allo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della
cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, il Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco
di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore
bancario, finanziario e assicurativo, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e
delle organizzazioni della cittadinanza attiva,
individuati, sulla base della maggiore rappresentativita',
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui
al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i
rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca
e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.
Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca,
della societa' civile e delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della
cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.";
c) l'art. 3 e' abrogato;
d) all'art. 4:
1) al comma 1, le parole: "e del Tavolo
permanente" sono soppresse;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: "e il Tavolo
permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio delle sue
funzioni";
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con
cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di
attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli
esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui all'art. 12";
2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle
amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita'
previste dall'art. 8, degli indirizzi e delle linee guida
per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla
Cabina di regia";
2.4) alla lettera c), dopo le parole: "competenti
per materia" sono inserite le seguenti: ", laddove non
risolvibili mediante l'attivita' di supporto espletata ai
sensi della lettera b-bis)";
e) all'art. 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Per il potenziamento dei compiti di
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel
processo di attuazione del programma Next Generation EU,
oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso
il medesimo Ministero due posizioni di funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e
ricerca, con corrispondente incremento della dotazione
organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di
un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale
equivalente sul piano finanziario gia' assegnate al
medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e' istituito un ufficio centrale di livello
dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per
il PNRR con compiti di coordinamento operativo
sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul
monitoraggio del PNRR, nonche' di controllo e
rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli
22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai
relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di
pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della
gestione del Fondo di rotazione del Next Generation
EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche' della
gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle
riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il
necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'art. 8,
nonche' alle amministrazioni territoriali responsabili
dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'art.
9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello
dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di societa'
partecipate dallo Stato, come previsto all'art. 9. Per gli
interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le
altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro
competenze, le funzioni previste dall'art. 8, commi 1, 2,
secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto
per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' attribuite
all'Autorita' politica delegata in materia di Piano
nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di
cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso
assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con
le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria
generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio
dei processi amministrativi, al monitoraggio anche
finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle
amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti.";
f) all'art. 7:
1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:
"destinare alla stipula di convenzioni" sono inserite le
seguenti: "con amministrazioni pubbliche e";
2) al comma 4, primo periodo, le parole: "n. 7
incarichi di livello dirigenziale non generale" sono
sostituite dalle seguenti: "n. 9 incarichi di livello
dirigenziale non generale";
3) al comma 8, dopo le parole: "le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR" sono inserite le seguenti: ", nonche' le Regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR";
4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento
dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico
dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato promuove misure finalizzate alla
razionalizzazione e semplificazione delle procedure di
controllo del PNRR, ispirate al principio di
proporzionalita', anche mediante l'utilizzo di metodologie
standardizzate supportate da sistemi informatici, previa
condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi
del PNRR, nonche' con le istituzioni e gli Organismi
interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la
rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il
medesimo Dipartimento.";
f-bis) all'art. 8, comma 2, al primo periodo, le
parole: "con il Servizio centrale per il PNRR" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per
il PNRR" e, al secondo periodo, le parole: "predetto
Servizio centrale" sono sostituite dalle seguenti:
"predetto Ispettorato generale".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e),
quantificati in euro 549.980 per l'anno 2023 e in euro
659.980 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
6. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 201, le parole: "dalle competenti
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,"
sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero delle
imprese e del made in Italy,".».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 227, recante Regolamento per la riorganizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 giugno 2019, n. 103, recante Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2019,
n. 221.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 161, concernente Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente
il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 dicembre 2020, n. 306.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 giugno 2022, n. 100, concernente Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento
di organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio
2022, n. 173.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8,
12, 14, 15, 16 e 19 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Dipartimenti del Ministero). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito
denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni. Il Ministero e' articolato nei
seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
a-bis) Dipartimento dell'economia;
b) Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi.
2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di
livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o
piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si
provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo
unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di
studio e ricerca nel numero massimo di seicentottantotto.
In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali
relative agli uffici di Segreteria delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado ed al Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle
relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle
relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla
Struttura tecnica permanente per la misurazione della
performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa
nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente
decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli
uffici legislativi del Ministro.».
«Art. 4 (Competenze del Dipartimento del tesoro). -
1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore
della politica economica e finanziaria, supporta
l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle
strategie macroeconomiche di competenza del Ministro,
finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria
del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree
tematiche:
a) analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi
degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione
e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione
delle linee di programmazione economica e finanziaria, in
funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita'
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al
mercato finanziario, gestione del debito pubblico e
operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi
andamenti e flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e
internazionali, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo;
d) regolamentazione e politiche del sistema
finanziario; vigilanza in materia di stabilita' e
integrita' del sistema finanziario; prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti;
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore
finanziario (cyber security), per quanto di competenza del
Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018;
e) - f) (abrogate);
g) affari legali e gestione del contenzioso e delle
tematiche in merito agli aiuti di Stato nelle materie di
competenza del Dipartimento;
h) rapporti con gli investitori e le agenzie di
valutazione del merito di credito;
i) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali, in
coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
pianificazione strategica e controllo di gestione,
coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e
informatica dipartimentale. Comunicazione istituzionale di
competenza del Dipartimento, in raccordo con il
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di "Direttore generale del tesoro".
3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici
di livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - analisi e ricerca
economico-finanziaria;
b) Direzione II - debito pubblico;
c) Direzione III - rapporti finanziari europei;
d) Direzione IV - rapporti finanziari
internazionali;
e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del
sistema finanziario;
e-bis) Direzione VI - rapporti con gli investitori
e le istituzioni finanziarie.
f) - i) (abrogate).
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3
provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella
predisposizione degli atti e nella formulazione delle
proposte, che il Ministero sottopone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
4-bis. E' assegnato al Dipartimento un posto di
funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche
esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di
competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche
con riferimento alle esigenze di cui alla lettera g) del
comma 1 e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei
progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e
privati, nonche' per le esigenze connesse alle funzioni
istituzionali del Direttore generale del tesoro con il
compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai
progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle
attivita' istituzionali d'interesse comune.
5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del
tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale,
i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio
del direttore generale del tesoro, pianificazione
strategica e controllo di gestione dipartimentale,
innovazione e informaticadipartimentale, coordinamento
dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita'
amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
nelle materie di cui al comma 1, lettera i), attivita' di
comunicazione istituzionale, supporto giuridico e
consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento,
anche in tema di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso,
ivi compreso quello con l'UE.
5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis
per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi,
secondo le direttive del Direttore generale del tesoro,
degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al
comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca
di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette
dipendenze del Direttore generale del tesoro.».
«Art. 5 (Attribuzioni delle direzioni del
Dipartimento del tesoro). - 1. La Direzione I - analisi e
ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici
dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione e coordinamento dei documenti di
programmazione economico-finanziaria e delle previsioni
macroeconomiche ufficiali;
b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale
delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne
ed internazionali;
c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini
di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche
economiche e delle riforme strutturali;
d) analisi delle riforme strutturali,
predisposizione del Programma nazionale di riforma in
coordinamento con le altre amministrazioni e con le unita'
preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano
nazionale di ripresa e resilienza; responsabilita' per la
procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione
europea (MIP);
e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere
equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi
documenti programmatici;
f) analisi economica dell'andamento della finanza
pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed
economica;
f-bis) analisi economica dei settori produttivi
dell'economia italiana nel contesto competitivo globale;
f-ter) analisi di impatto delle politiche
sull'economia reale;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti
funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno
ed estero;
b) gestione della liquidita';
c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato;
d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari
relativi al debito pubblico;
e) partecipazione all'elaborazione dei documenti
programmatici di finanza pubblica per le materie di
competenza;
f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai
mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed
enti locali;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
3. La Direzione III - rapporti finanziari europei -
si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le
seguenti funzioni:
a) affari economici monetari e finanziari europei;
b) analisi economica e istituzionale del
funzionamento dell'unione economica e monetaria, della
politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso
di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione
dell'euro;
c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato
economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato
interministeriale per gli affari europei;
d) procedure di sorveglianza fiscale, degli
squilibri macroeconomici e coordinamento delle politiche
economiche dei paesi dell'Unione europea;
e) partecipazione ai meccanismi di stabilita'
finanziaria e attivita' connesse ai programmi di assistenza
finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea;
f) relazioni bilaterali con i paesi e le
istituzioni dell'Unione europea.
4. La Direzione IV - rapporti finanziari
internazionalisi articola in uffici dirigenziali non
generali e svolge le seguenti funzioni:
a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei;
b) analisi del sistema economico, monetario e
finanziario internazionale e delle politiche economiche
delle principali aree;
c) governance globale, cooperazione finanziaria
internazionale e coordinamento delle attivita' relative ai
gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20;
d) rapporti con le istituzioni internazionali a
carattere economico, monetario e finanziario, tra cui
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI),
banche e fondi di sviluppo;
e) politiche e interventi per la cooperazione allo
sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista
dalla legge n. 125 del 2014;
f) accordi e trattati internazionali con contenuto
economico e finanziario;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
nelle materie di competenza.
5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del
sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali
non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, regolamentazione e politiche di
vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei
pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori,
ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari
disciplinati nel testo unico bancario e l'attivita'
finanziaria delle imprese di assicurazione;
b) vigilanza in materia di stabilita' finanziaria e
gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario;
c) politiche di educazione e inclusione
finanziaria, segreteria tecnica del Comitato per la
programmazione e il coordinamento dell'attivita' di
educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di
cui all'art. 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.
237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2017, n. 15;
d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al
Ministero in base a speciali disposizioni;
e) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema
finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e
contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti
(contrasto al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo, usura);
f) procedimenti sanzionatori per violazioni della
normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in
materia valutaria;
g) segreteria del Comitato di sicurezza
finanziaria, embarghi finanziari;
h) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
6.- 9. (abrogati).
5-bis. Direzione VI - rapporti con gli investitori
e le istituzioni finanziarie - si articola in uffici
dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) rapporti con gli investitori finanziari;
b) rapporti con le agenzie di valutazione del
merito di credito.».
«Art. 6 (Consiglio tecnico-scientifico degli
esperti). - 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli
esperti opera presso il Dipartimento del tesoro,
rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro,
e svolge funzioni di elaborazione, analisi e studio nelle
materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio opera
altresi' a supporto del Dipartimento dell'economia.
2. Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti
tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica
e comprovata specializzazione professionale nelle
discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del
Dipartimento del tesoro e del Dipartimento dell'economia.
Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi dei componenti
sono stabiliti con decreto del Ministro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti sui limiti retributivi.
2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Direttore generale del tesoro, sentito il
Direttore generale dell'economia.
3. Le funzioni di supporto e di segreteria sono
assicurate dalle strutture dipartimentali.
4. Il Consiglio e' articolato in:
a) un collegio tecnico-scientifico composto da otto
membri, con funzioni di consulenza nell'ambito delle
competenze dei Dipartimenti, con particolare riguardo alla
trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in
materia di programmazione economica e finanziaria;
b) un collegio degli esperti composto da otto
membri con funzioni di analisi di problemi giuridici,
economici e finanziari. In particolare il collegio si
occupa di:
1) compiere studi e formulare proposte per la
definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
2) analizzare i problemi connessi alla
partecipazione dei Dipartimenti nei vari organismi
internazionali. A tal fine, su mandato del direttore
generale del tesoro o del direttore generale dell'economia,
per le materie di rispettiva competenza, i singoli esperti
possono rappresentare l'amministrazione in organismi
nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti
specifici.».
«Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato). - 1. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore
delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica
degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita
il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i
controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi
comprese le funzioni ispettive ed i controlli di
regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla
valutazione della fattibilita' e della rilevanza
economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative
di innovazione normativa, anche di rilevanza europea,
nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli
oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici
in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle
funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle
seguenti materie:
a) previsioni economiche e finanziarie;
elaborazione dei conti finanziari ed economici delle
amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi;
relazione sul conto consolidato di cassa delle
Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria per quanto di
competenza; verifica delle relazioni tecniche dei
provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di
spesa e di minore entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato,
definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche'
predisposizione del budget e del rendiconto economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici;
analisi studio ricerca economica e valutazione degli
impatti delle politiche settoriali nelle materie di
competenza del Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale;
integrazione e consolidamento della gestione per cassa del
bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria,
previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni
nazionali e internazionali per quanto di competenza del
Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per i raccordi tra la contabilita' pubblica e la
contabilita' nazionale prevista dalla disciplina
dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche
d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione
dei principi, delle regole e della metodologia di
contabilita' economico-patrimoniale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica;
definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e
modalita' operative dei servizi e dei sistemi informativi e
di connettivita' per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Dipartimento;
g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo
in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie
della contabilita' economica, anche analitica e
patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da
parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro
armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione
europea; individuazione degli strumenti per il controllo di
economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio
e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle
amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle
leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti
generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri
derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche;
analisi e verifica del costo del lavoro pubblico;
consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche'
relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di
competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita'
preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico
in sede di Consiglio dei Ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di
gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso
l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza
pubblica, secondo criteri di programmazione e flessibilita'
nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui
alle lettere g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione,
esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione
europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione
dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale;
monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi
finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati
dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la
legge 16 aprile 1987, n. 183;
n) definizione delle modalita' e dei criteri per
l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi
di contabilita' economica e per la trasmissione dei bilanci
in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed
enti locali;
o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero,
ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di revisione legale dei conti;
o-bis) svolgimento dei compiti di coordinamento
operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul
monitoraggio del PNRR, nonche' di controllo e
rendicontazione all'Unione europea, attribuiti al Ministero
ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali in
coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione
delle esigenze per le attivita' amministrative in materia
di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di
competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni
territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del
Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di "Ragioniere generale dello Stato".
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato si articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale
generale;
b) Uffici centrali del bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici
centrali di livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
h) Ispettorato generale per l'informatica e
l'innovazione tecnologica;
i) Ispettorato generale per la contabilita' e la
finanza pubblica;
i-bis) Ispettorato generale dei servizi ispettivi
di finanza pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale;
m) Servizio centrale per il sistema delle
ragionerie e per il controllo interno dipartimentale;
m-bis) Ispettorato generale per il PNRR;
m-ter) Unita' di missione Next Generation EU;
m-quater) Unita' di missione per l'analisi e la
valutazione della spesa.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo sono assegnati al Dipartimento undici
posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui
uno per il coordinamento degli uffici di livello non
generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale
dello Stato, uno per le finalita' di cui all'art. 7 del
citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalita'
di cui all'art. 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale
dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non
generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
comma 2, con competenze nelle seguenti materie:
coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione
dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello
Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento
e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento
dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di
supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato,
supporto giuridico e consulenza legale nelle materie di
competenza del Dipartimento, comunicazione istituzionale e
relazioni esterne, per quanto di competenza del
Dipartimento, in raccordo con la Direzione della
comunicazione istituzionale, coordinamento con il
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del
presente articolo.».
«Art. 8 (Attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato). - 1. L'Ispettorato generale di
finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e
svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di vigilanza istituzionale sulle
pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e
contabile;
b) monitoraggio, analisi e valutazione dei
risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed
organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica;
c) attivita' concernente la designazione alle
funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso
enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della
relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti
il trattamento giuridico ed economico degli organi degli
enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e
degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui
all'art. 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di
controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima
disposizione presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza del Ministero;
d) controllo legale dei conti ed accertamento del
regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai
revisori;
e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione
legale dei conti;
f) attivita' diretta ad assicurare, mediante
opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle
scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte
dei soggetti obbligati;
g) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
h) attivita' normativa, interpretativa, di
indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti
amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni
dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli,
al fine anche di curare l'esatta ed uniforme
interpretazione ed applicazione delle disposizioni della
contabilita' pubblica; esame del regolamento di
amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi
pubblici;
i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli
enti in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
l) attivita' normativa, interpretativa e di
indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali
delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento
delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti
pagamenti;
m) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in
uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono
definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente,
nonche' del budget economico e delle note integrative;
b) predisposizione dei provvedimenti di
assestamento del bilancio, della revisione del budget,
nonche' del rendiconto generale dello Stato, delle note
integrative e del rendiconto economico; predisposizione
degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e
coordinamento delle variazioni adottate dalle
amministrazioni interessate, definizione e revisione delle
classificazioni del bilancio dello Stato;
c) elaborazione e coordinamento della legge di
bilancio, delle relative note di variazione, dei
provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti
legislativi in materia di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita'
prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione
della congruita' e degli effetti delle coperture
finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla
valutazione delle clausole di salvaguardia;
d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di
bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto
di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini
dell'elaborazione degli altri documenti di finanza
pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i
conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle
interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria
statale;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della
spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita'
istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei
provvedimenti da adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle
metodologie della contabilita' economico-patrimoniale e
analitica delle amministrazioni centrali dello Stato;
analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni
centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni
centrali dello Stato per la verifica dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati
nei documenti di programmazione, per il monitoraggio
dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e
di quelle disposte per incrementare il livello di
efficienza delle amministrazioni stesse;
h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di
genere;
i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato
competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da
implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e
al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro
esecuzione, gestione e rendicontazione, nonche' sui sistemi
relativi alla contabilita' integrata finanziaria e
economico-patrimoniale dello Stato.
3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del
personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti
attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del
2001;
b) coordinamento, nell'ambito dell'attivita'
prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruita'
della quantificazione dei costi del personale delle
amministrazioni pubbliche;
b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
c) attivita' di supporto per la definizione delle
politiche retributive ed occupazionali del personale delle
pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di
finanza pubblica e verifica della compatibilita'
economico-finanziaria della contrattazione collettiva,
anche integrativa, per il personale delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
d) acquisizione e monitoraggio dei piani di
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;
e) trattazione delle questioni e degli affari di
competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti,
strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di
trattamenti economici fondamentali ed accessori dei
dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche'
di quelle relative alla ricollocazione di personale
connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra
pubbliche amministrazioni.
4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) attivita' normativa e consultiva in materia di
interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati
nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli
interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a
seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della
valutazione della compatibilita' economico finanziaria;
monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione
degli atti e delle procedure connesse;
b) attivita' normativa e consultiva in materia di
programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e
relativo monitoraggio;
c) valutazione dei contratti di programma e di
servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali
anche ai fini della valutazione della compatibilita'
economico finanziaria;
d) attivita' di analisi, consulenza e supporto
normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai
fini dell'attivita' pre-deliberativa del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
connessi adempimenti di attuazione;
e) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
f) valutazione della fattibilita' ed impatto
economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa
di attuazione delle materie di competenza;
g) rapporti con gli organismi internazionali nelle
materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai
relativi organi direttivi e finanziari;
h) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza del Dipartimento, in attuazione delle
direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo
con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di
livello dirigenziale generale;
i) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
5. L'Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria;
rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di
cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni
per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica;
coordinamento del Sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi
dallo Stato;
b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e
di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione
e analisi delle informazioni di bilancio degli enti
territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche
ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi
finanziarie;
b-bis) coordinamento delle attivita' di
programmazione e attuazione delle disposizioni in materia
di investimenti degli enti territoriali, per quanto di
competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio,
nonche' analisi e valutazione degli impatti delle politiche
settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della
tesoreria unica;
e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione
di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli
affidati in gestione ad altri uffici del Ministero;
elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti
decentrati di spesa;
g) attivita' di supporto alla verifica della
legittimita' costituzionale delle leggi regionali;
h) attivita' normativa, interpretativa e di
coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli
enti territoriali; rapporti con la Conferenza
Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza
Stato-citta';
i) attivita' di supporto all'attuazione del
federalismo; attivita' di supporto all'attuazione della
riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
i-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non
generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione,
esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione
europea e relativi adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio
derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea e quantificazione degli oneri a carico della
finanza nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della
normativa e delle politiche in sede comunitaria e
coordinamento del processo di recepimento della normativa
comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di
competenza del Dipartimento;
c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti
tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio
dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli
interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi
strutturali;
e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli
interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle
relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di
cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle
Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria
riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea;
g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato;
g-ter) funzione di Autorita' di audit del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi
dell'art. 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza.
7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti
generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini
della valutazione del relativo impatto sulle politiche
finanziarie e di bilancio;
b) attivita' normativa, di consulenza e di
coordinamento in materia di protezione sociale, nonche'
supporto delle delegazioni italiane presso organismi
internazionali;
b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
c) attivita' di verifica, di gestione, ove
prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli
interventi di edilizia sanitaria, nonche' in materia di
assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in
materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e
della spesa sanitaria regionale;
d) vigilanza sulle attivita' degli enti
previdenziali in materia di contributi e prestazioni;
e) partecipazione al processo di definizione della
normativa e delle politiche per il settore sanitario;
f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti
della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa
alle prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle
attivita' non informatiche connesse al progetto Tessera
sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico;
f-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
8. L'Ispettorato generale per l'informatica e
l'innovazione tecnologica si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi
informatici e tecnologici integrati in materia di
contabilita', bilancio e finanza pubblica, nonche' a
supporto delle attivita' di monitoraggio e valutazione nei
principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la
gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e
Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione
delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e
delle altre istituzioni competenti;
b) definizione del Piano strategico pluriennale in
materia di informatica, innovazione tecnologica e
digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e relativi Piani operativi annuali;
c) presidio per la definizione e gestione delle
infrastrutture, delle connettivita' e dei servizi
informatici e tecnologici del Dipartimento e relative
strategie evolutive; definizione di metodologie, standard
di qualita' e di sicurezza fisica e delle informazioni;
supporto agli adempimenti in materia di cyber security per
quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei
sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi
progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica
della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei
software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di
assistenza tecnica agli utenti;
e) definizione di sistemi e metodi per la gestione,
l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e
privati; gestione e sviluppo della banca dati delle
pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e
servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento;
f) gestione di programmi e progetti finanziati con
risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi
informatici e tecnologici del Dipartimento, delle
competenze tecniche e delle capacita' di analisi e
valutazione;
g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle
strutture centrali e territoriali del Dipartimento per
l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti
informatici, tecnologici e digitali in dotazione;
h) gestione dei rapporti con la societa' di cui
all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto
dall'art. 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n.
160;
i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei
beni e degli strumenti informatici e tecnici per le
esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e
dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e
relativa logistica;
l) attivita' normativa e prelegislativa nelle
materie di competenza.
9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la
finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non
generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
comma 2, e svolge, le seguenti funzioni:
a) iniziative volte all'armonizzazione per
l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici
con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e
in quella comunitaria, al fine di consentire il
monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle
risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione
del conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche;
b) previsione, monitoraggio e consuntivo del
fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi
giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della
liquidita';
c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni;
d) coordinamento delle attivita' inerenti i
rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi
comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di
policy e di programmazione economico-finanziaria, nonche'
in materia di metodologia e classificazione dei dati di
finanza pubblica;
e) coordinamento e gestione del modello
disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato
con le variabili macroeconomiche;
f) coordinamento nella predisposizione delle
Relazioni sul conto consolidato di cassa delle
Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri
documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza
pubblica;
g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di
finanza pubblica delle operazioni di partenariato
pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e
l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle
convenzioni;
h) previsione e monitoraggio delle entrate
tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze,
delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante
l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della
valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica;
h-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi
di finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali di
livello non generale e in posizioni dirigenziali non
generali destinate allo svolgimento delle attivita'
ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art.
1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e
proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle
pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi
pubblici, nonche' delle societa' di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b) attivita' ispettiva nelle materie di competenza
dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture,
anche in relazione agli ambiti individuati in appositi
programmi di attivita' definiti con i dipartimenti
medesimi;
c) accertamenti su richiesta di autorita'
giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli
d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni;
d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione
delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei
soggetti indicati alla lettera a);
e) collaborazione all'attivita' di controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e
all'analisi e valutazione della sostenibilita' degli
interventi in materia di entrata e di spesa;
f) acquisizione di ogni utile informazione, ai
sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla
lettera a), nonche' degli enti di diritto privato vigilati
dal Ministero dell'economia e delle finanze;
g) supporto all'attivita' normativa e
prelegislativa del Dipartimento e all'elaborazione di
proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
h) esecuzione di altri progetti o attivita'
delegate dal Ragioniere generale dello Stato.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle
dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge
attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a
supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il
Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e metodologica in materia di
finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle
politiche di bilancio;
b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di
metodologie e modelli econometrici in materia di finanza
pubblica;
c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle
iniziative di riforma e delle relative attivita' di
monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle
discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;
d) attivita' di analisi e studio in materia di
contabilita' pubblica economico-patrimoniale per la
definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione
di proposte di modifica della normativa vigente;
d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione
degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di
competenza del Dipartimento;
e) definizione di procedure, di metodologie e di
tecniche per l'analisi della performance delle
amministrazioni pubbliche tramite indicatori di
economicita', efficacia ed efficienza;
f) studio e analisi dei profili normativi,
regolatori e gestionali delle societa' a partecipazione
pubblica, anche ai fini della valutazione dell'impatto
sulla finanza pubblica;
g) studi e analisi statistiche riguardanti il
monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle
pubbliche amministrazioni;
g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza del Servizio.
11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie
e per il controllo interno dipartimentale, posto alle
dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si
articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni
dirigenziali non generali destinate allo svolgimento
dell'attivita' di verifica sugli uffici centrali di livello
dirigenziale generale e sul sistema delle ragionerie e
svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in
raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle
attivita' degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso
quanto previsto in riferimento a tali articolazioni
dipartimentali dall'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in
raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle
attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi
compreso quanto previsto con riferimento alle citate
articolazioni territoriali dall'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
c) attivita' di analisi per valutare la
completezza, l'adeguatezza, la funzionalita' e
l'affidabilita' dei processi interni di gestione, dei
programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle
materie di competenza del sistema delle Ragionerie.
Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione
interna sugli uffici centrali di livello dirigenziale
generale del Dipartimento e sul sistema delle Ragionerie;
d) svolgimento delle attivita' previste dall'art.
7, comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle
Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle
dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato;
d-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza del Servizio.
11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR si
articola in uffici dirigenziali non generali, destinati
allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento operativo
delle fasi di attuazione, gestione finanziaria,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge
le seguenti funzioni:
a) adozione di linee guida, definizione di
orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni
responsabili degli interventi e definizione della
manualistica e della strumentazione operativa;
b) in collaborazione con la Struttura di missione
PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41 verifica della coerenza della fase di
attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e
definizione delle eventuali misure correttive ritenute
necessarie;
c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di
avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli
interventi programmati nonche' elaborazione e messa a
disposizione di dati ed informazioni relativi ai risultati
ottenuti;
d) assistenza alle Amministrazioni titolari di
interventi nonche' alle Amministrazioni territoriali
responsabili dell'attuazione al fine di garantire
correttezza, completezza e qualita' dei dati di
monitoraggio;
e) in collaborazione con la Struttura di missione
PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 13 del 2023,
attivita' di comunicazione istituzionale e pubblicita' del
PNRR;
f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei
piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli
interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza
con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle
attestazioni di rendicontazione;
g) coordinamento del processo di predisposizione
dei programmi UE e degli interventi progettuali
complementari di competenza del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli
adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli
stessi;
h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione
nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di
assegnazione e trasferimento delle risorse alle
Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri
aventi diritto nonche' vigilanza sulle attivita' di
recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle
amministrazioni responsabili ed attivazione delle
necessarie operazioni di compensazione;
i) definizione e gestione amministrativa delle
convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese
le societa' in house della pubblica amministrazione;
l) attivita' normativa e prelegislativa nelle
materie di competenza dell'Ispettorato;
m) supporto per l'esercizio delle funzioni e delle
attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata in
materia di PNRR, ove nominata, anche raccordandosi con la
Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del
decreto-legge n. 13 del 2023.
11-ter. L'Unita' di missione Next Generation EU, di
seguito Unita' di missione NG EU, si articola in uffici
dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento
dell'attivita' di coordinamento, raccordo e sostegno delle
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma
Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti
in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli
relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla
salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato;
b) individuazione di eventuali criticita'
nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di
proposte per il loro superamento, anche in collaborazione
con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle
riforme non settoriali, della digitalizzazione, della
rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;
c) attivita' di supporto all'Ispettorato generale
per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle
milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi
ambiti e partecipazione ai processi di definizione e
monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione
annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE
241/2021 e degli indicatori di outcome del PNRR;
d) promozione di forme di partecipazione, con
particolare riferimento alle priorita' trasversali del
PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e
territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di
trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;
e) predisposizione delle valutazioni di impatto del
PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed
ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in
base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui
all'art. 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attivita' di
supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per
l'analisi e la valutazione della spesa pubblica;
f) attivita' normativa e prelegislativa nelle
materie di competenza dell'Unita'.
11-quater. L'Unita' di missione per l'analisi e la
valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali
non generali destinati allo svolgimento delle seguenti
funzioni:
a) attivita' istruttoria e di segreteria tecnica
del Comitato scientifico di cui all'art. 9, comma 8, del
decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attivita'
inerenti alla revisione della spesa;
b) attivita' di analisi e valutazione della spesa e
delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di
lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla
lettera a);
c) collaborazione, nell'ambito della procedura di
cui all'art. 22-bis della legge del 31 dicembre 2009, n.
196, alle attivita' necessarie alla definizione degli
obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi
accordi e delle successive attivita';
d) partecipazione alle attivita' dei nuclei di
analisi e valutazione della spesa di cui all'art. 39 della
citata legge n. 196 del 2009;
e) stipula, con societa' a prevalente
partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di
collaborazione e convenzioni con altri soggetti
istituzionali, quali universita', enti e istituti di
ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza;
f) supporto all'attivita' prelegislativa nelle
materie di competenza, anche ai fini della predisposizione
del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.».
«Art. 12 (Attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze). - 1.
La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola
in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in
collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le
funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c).
A tali fini, la direzione:
a) assicura l'acquisizione sistematica dei flussi
informativi necessari alle funzioni di analisi,
elaborazione e valutazione delle politiche
economico-fiscali;
b) predispone analisi, studi, indagini e
simulazioni per l'elaborazione delle politiche in materia
fiscale, in ambito nazionale, europeo e internazionale;
c) gestisce modelli per la previsione e il
monitoraggio delle entrate tributarie fornendo supporto al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
d) fornisce gli elementi necessari alla
elaborazione dei documenti di programmazione
economico-finanziaria e alla definizione dell'atto di
indirizzo pluriennale della politica fiscale;
e) concorre all'elaborazione delle proposte di
politica fiscale in relazione alle quali svolge attivita'
di analisi nella fase di predisposizione degli interventi e
nella fase di monitoraggio degli effetti dell'attuazione;
f) valuta gli effetti derivanti dall'adozione dei
provvedimenti fiscali economico-finanziari e le relative
implicazioni sul bilancio dello Stato predisponendo schemi
di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli
emendamenti in materia tributaria;
g) definisce i requisiti delle banche dati relative
alle entrate tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a
modelli disaggregati in materia di finanza locale;
h) gestisce i rapporti con l'Istituto nazionale di
statistica nelle materie di competenza;
i) sviluppa e gestisce i modelli di micro
simulazione, econometrici e computazionali ai fini delle
valutazioni di politica fiscale ed elabora metodologie
utili alla valutazione delle misure di contrasto
all'evasione;
l) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione
europea e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza;
m) fornisce gli elementi per la comunicazione
istituzionale relativa alle entrate tributarie.
2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e
svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del
Dipartimento, le funzioni di cui all'art. 11, comma 1,
lettere d), e), f) e g). A tali fini, salvo le attribuzioni
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la
direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione con
gli uffici delle agenzie e degli altri enti della
fiscalita', analisi e studi in materia tributaria per la
elaborazione e la revisione o il riordino della normativa
in ambito nazionale, unionale e internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di
relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui
disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di
impatto della regolazione;
c) predispone schemi normativi e provvedimenti
necessari al recepimento delle direttive dell'Unione
europea in materia tributaria, e le relative relazioni
tecnico-normative e di analisi di impatto della
regolazione;
d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione
delle norme e per la loro interpretazione;
e) collabora con la Direzione rapporti fiscali
europei e internazionali all'elaborazione dei testi
normativi comunitari e internazionali e fornisce i
necessari elementi ai fini del relativo contenzioso;
f) assicura, in collaborazione con la Direzione
rapporti fiscali europei e internazionali, la
partecipazione alle iniziative in ambito europeo e
internazionale in materia tributaria e negli altri ambiti
di competenza;
g) assicura consulenza giuridica a tutti gli uffici
del Dipartimento, anche in relazione alla redazione di
atti, convenzioni e contratti;
h) cura la predisposizione degli atti relativi al
contenzioso innanzi alla Corte costituzionale e agli organi
di giustizia ordinaria, amministrativa e contabile;
i) fornisce gli elementi per la comunicazione
istituzionale relativa alla normativa fiscale.
La Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle
autonomie regionali e locali per lo sviluppo del
federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento
dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la
cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in
materia tributaria; a tali fini, con riferimento ai tributi
regionali e locali, oltre a svolgere le funzioni indicate
dalla lettera a) alla lettera i), la Direzione:
j) predispone proposte, studi e analisi per lo
sviluppo del federalismo fiscale;
k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra
gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla
fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di
autonomia;
l) assicura consulenza ed assistenza alle regioni
ed agli enti locali;
m) effettua l'esame delle leggi delle regioni e
delle province autonome ai fini delle determinazioni del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione e cura la pubblicazione dei dati necessari per
l'applicazione dei tributi regionali;
n) effettua l'esame, la raccolta e la pubblicazione
delle delibere e dei regolamenti comunali e provinciali in
materia di tributi locali, anche ai fini dell'impugnativa
di cui all'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
o) cura la gestione e tenuta dell'Albo per
l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti
locali, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
p) assolve ai compiti in materia di rispetto dei
livelli di qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento
dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'art. 1,
commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni
catastali;
q) formula le domande di mutua assistenza agli
altri stati membri in relazione ai tributi regionali,
provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del
Dipartimento delle finanze, in attuazione del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della
direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in
materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e
altre misure e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29
di recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita' si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge,
anche in collaborazione con gli altri uffici del
Dipartimento, le funzioni di cui all'art. 11, comma 1,
lettere i), l) e m). A tali fini, la Direzione:
a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce
elementi per la definizione degli indirizzi e della
strategia di politica fiscale;
b) formula e coordina le proposte al Ministro per
l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo
triennale previsto dall'art. 59 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
c) svolge attivita' di preparazione e
predisposizione delle convenzioni con le agenzie, dando
attuazione e gestendo le stesse nel rispetto dell'autonomia
riconosciuta alle agenzie;
d) definisce appositi obiettivi di miglioramento
della qualita' dei servizi erogati dalle agenzie ai
contribuenti da negoziare in sede di stipula delle
convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'art. 59
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
e) monitora l'andamento gestionale, gli assetti
organizzativi e i fattori gestionali interni alle agenzie,
riferendo al Ministro;
f) verifica i risultati di gestione delle agenzie
rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo
le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli
scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni
ai fini della valutazione e controllo strategico;
g) assicura il supporto al Direttore generale delle
finanze ai fini del coordinamento delle attivita' e dei
rapporti con le agenzie e tra esse e gli altri enti della
fiscalita';
h) svolge le attivita' istruttorie e di supporto al
Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati
nell'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del
1999;
i) svolge le attivita' di controllo previste dalla
legge nei confronti delle societa' partecipate dal
Dipartimento;
j) effettua analisi per la quantificazione del
fabbisogno economico-finanziario delle agenzie e degli
altri enti della fiscalita' in sede di previsione del
bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione
delle norme sul finanziamento delle agenzie e degli altri
enti della fiscalita'; gestisce i capitoli di bilancio
necessari al loro fabbisogno;
k) assicura lo svolgimento delle funzioni di
vigilanza di cui al comma 1, lettera l), dell'art. 11 sulle
agenzie fiscali e sull'Agenzia delle entrate-riscossione;
l) predispone la relazione annuale sull'attivita'
del Garante del contribuente di cui all'art. 13, comma 13,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) assicura, in collaborazione con la Direzione
rapporti fiscali europei e internazionali, la
partecipazione alle iniziative in ambito europeo e
internazionale in tema di amministrazione fiscale e negli
altri ambiti di competenza;
n) svolge l'attivita' prelegislativa e normativa
connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi
amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte
agli atti in materia di sindacato ispettivo.
4. La Direzione rapporti fiscali europei e
internazionali si articola in uffici dirigenziali non
generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese
con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Dipartimento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la
partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione
europea e della cooperazione internazionale in campo
tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri
Stati e con gli organismi dell'Unione europea e
internazionali, partecipando alla formazione degli atti e
delle normative in sede bilaterale, europea e
internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento
nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi. La
Direzione, inoltre, assicura, in ambito europeo e
internazionale il coordinamento per lo sviluppo della
cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni
da parte delle agenzie fiscali, il collegamento con le
analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. A tali
fini, la Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni
del Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie
di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari
degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della
normativa europea, dei trattati, delle convenzioni e degli
atti internazionali, anche assicurando la conformita' delle
normative interne agli impegni assunti dall'Italia in
ambito europeo e internazionale;
c) cura l'elaborazione dei testi di esecuzione e di
attuazione della legislazione europea, inclusi i
provvedimenti di ratifica;
d) cura le relazioni con le istituzioni dell'Unione
europea, con gli organismi e le istituzioni finanziarie
internazionali nelle materie di competenza, assistendo il
Ministro nelle relative attivita';
e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e
comitati nelle materie di competenza anche coordinando, ove
necessario, la partecipazione delle agenzie fiscali e della
Guardia di finanza;
f) collabora con la Direzione legislazione
tributaria e federalismo fiscale all'elaborazione dei testi
normativi necessari all'attuazione del diritto dell'Unione
europea e degli accordi bilaterali e multilaterali in
materia, curando il relativo contenzioso;
g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle
agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita' e della
Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede
unionale e internazionale, assicurando la diffusione e lo
scambio delle informazioni e, ove necessario, il
coordinamento tra le agenzie;
h) gestisce le richieste di mutua assistenza
presentate dagli altri Stati membri, quale ufficio di
collegamento del Dipartimento delle finanze, in materia di
dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali
degli altri stati membri, in attuazione del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della
direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in
materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e
altre misure;
i) coordina ed effettua il monitoraggio delle
attivita' di assistenza tecnica destinate ai Paesi in via
di sviluppo realizzate dalle Agenzie fiscali e dalla
Guardia di finanza, anche ai fini della loro
rendicontazione per la verifica degli impegni assunti
dall'Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione
con le altre strutture del Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo.
In materia di assistenza amministrativa
internazionale in ambito doganale la Direzione gestisce
l'attivita' dell'Ufficio centrale di coordinamento,
istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018, in
attuazione dell'art. 3, della legge 30 dicembre 2008, n.
217 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II
relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le
amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre
1997 (Convenzione Napoli II). In tale ambito, coordina le
attivita' previste dalla suddetta Convenzione, gestisce la
banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei
relativi esiti, nonche' dei casi di cooperazione diretta di
cui all'art. 5, comma 2 della Convenzione e delle forme di
assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 della
Convenzione.
5. La Direzione sistema informativo della fiscalita'
si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge,
anche in collaborazione con le altre Direzioni del
Dipartimento, operando in stretta collaborazione con le
agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarieta'
del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia
gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui
all'art. 11, comma 1, lettera n). A tali fini, la
Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione
tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi
informatici operanti nel campo della fiscalita' e svolge
attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli
obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo
dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina e assicura la compatibilita' delle
scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle
agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute
dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia
assunta;
c) definisce le linee generali dei piani di
sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini
degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di
eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi, costi
e vincoli tecnici, mediante la programmazione dei
fabbisogni e l'acquisizione delle risorse informatiche del
Dipartimento, assicurandone il monitoraggio per garantire
l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme tecniche e organizzative
necessarie per l'integrazione e l'unitarieta' del sistema
informativo della fiscalita', nonche' per
l'interoperabilita' con il sistema fiscale allargato e la
cooperazione informatica con le altre pubbliche
amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, commi 56 e 57, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con l'Agenzia per l'Italia
digitale e gli altri enti esterni, necessarie a garantire
l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita';
assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di
comunicazione nel sistema informativo della fiscalita'
avvenga nel rispetto degli indirizzi per la protezione
cibernetica e la sicurezza informatica nazionale e della
normativa sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
f) gestisce i sistemi informativi e la cooperazione
applicativa, nonche' i siti dipartimentali anche valutando,
d'intesa con le Direzioni generali del Dipartimento,
l'applicabilita' delle specifiche di realizzazione delle
procedure informatiche e delle banche dati in termini di
pianificazione temporale ed economica;
g) svolge le attivita' di controllo previste dalla
legge nei confronti della societa' di cui all'art 83, comma
15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) svolge l'attivita' prelegislativa e normativa
connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi
amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte
agli atti in materia di sindacato ispettivo;
i) assicura, in collaborazione con la Direzione
rapporti fiscali europei e internazionali, la
partecipazione alle iniziative in ambito europeo e
internazionale per le tematiche connesse all'operativita'
del Sistema informativo della fiscalita' e negli altri
ambiti di competenza.
6. La Direzione della giustizia tributaria si
articola in uffici dirigenziali non generali e provvede
alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera o), le seguenti funzioni:
a) provvede all'organizzazione e al coordinamento
dell'attivita' amministrativa degli uffici di segreteria
degli organi giudiziari tributari e dell'attivita' di
supporto all'attivita' giurisdizionale;
b) provvede alla programmazione, alla
progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi
relativi al processo tributario e all'attivita' degli
uffici giudiziari;
c) provvede periodicamente alla rilevazione
statistica sull'andamento dei processi nonche' sul valore
economico delle controversie avviate e definite e alla
predisposizione della relazione annuale sullo stato della
giustizia tributaria di cui all'art. 29 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle
spese di giustizia tributaria e predispone le relative
stime di gettito;
e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di
segreteria degli organi giudiziari tributari in materia di
spese di giustizia nel processo tributario e provvede alla
gestione e al coordinamento del relativo contenzioso;
f) assicura il coordinamento degli Uffici del
massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva
ed esamina le questioni di rilevante interesse o di
ricorrente frequenza, nonche' i casi in cui non vi sia un
univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie
tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei
presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado;
g) predispone schemi di atti normativi, relazioni
illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di
legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della
regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale
tributaria e in materia di definizione agevolata delle
controversie tributarie;
h) predispone schemi di atti normativi, relazioni
illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di
legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della
regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite
al processo tributario;
i) cura la predisposizione dei provvedimenti
relativi alla gestione del personale giudicante;
l) svolge attivita' di vigilanza e di audit sugli
uffici di segreteria degli organi di giurisdizione
tributaria proponendo le necessarie misure organizzative,
in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, al fine di garantire l'efficiente
svolgimento dell'attivita' giurisdizionale;
m) provvede all'amministrazione delle risorse
finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici
tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e del Garante del contribuente;
n) gestisce le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo tributario
e l'elenco nazionale di cui all'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di
competenza, compreso quello instaurato in materia di equa
riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda
il processo tributario.
p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni
per le attivita' amministrative in materia di gestione
delle risorse umane e della formazione, acquisti e
logistica degli uffici giudiziari. Cura l'istruttoria
relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non
dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari,
assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.».

 


«Art. 14 (Attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi). - 1. La Direzione
per la razionalizzazione della gestione degli immobili,
degli acquisti, della logistica e gli affari generali
svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il
Ministero:
a) acquisizione, amministrazione, manutenzione,
servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero
con i relativi impianti tecnologici non informatici;
b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni;
c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero,
anche di rilievo storico-artistico;
d) gestione degli affari e dei servizi di carattere
generale, del protocollo e della corrispondenza;
coordinamento e definizione del modello unitario di
protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri
dipartimenti;
e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo
con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle
materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
f) servizio di economato e provveditorato, anche
attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti
per l'acquisto di beni e servizi;
g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti
della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di
razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del
progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei
confronti della societa' dedicata di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il
responsabile della posizione dirigenziale di livello
generale di cui all'art. 13, comma 4, lettera a);
h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione
della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al
sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il
responsabile della posizione dirigenziale di livello
generale di cui all'art. 13, comma 4, lettera a), nonche'
con la Direzione dei sistemi informativi e
dell'innovazione;
i) supporto delle attivita' di cui all'art. 49-bis,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle
politiche di spending review per gli aspetti relativi agli
approvvigionamenti pubblici;
l) procedure di gara fino alla dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e
servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni
specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei
fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali
richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al
sistema delle convenzioni od altri strumenti di
negoziazione ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e
degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure
atte al loro soddisfacimento;
n) coordinamento delle attivita' propedeutiche
finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli
uffici centrali e periferici;
o) razionalizzazione della gestione degli immobili
e degli spazi degli uffici centrali e territoriali;
p) rapporti con l'Agenzia del demanio;
q) contenzioso nelle materie di competenza;
r) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di
livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma
5 e con le altre strutture dipartimentali di livello
dirigenziale generale.
2. La Direzione dei sistemi informativi e
dell'innovazione svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle specifiche esigenze funzionali
e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che
devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi
informativi specifici per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Dipartimento e a supporto della
transizione digitale, in materia di acquisti, logistica,
personale, ed altri servizi dipartimentali, ivi incluse le
attivita' relative al comma 1, lettera h-bis);
b) sviluppo e conduzione della piattaforma
nazionale per la gestione delle risorse umane delle
pubbliche amministrazioni;
c) pagamento delle retribuzioni per il personale
delle amministrazioni dello Stato e gestione del
trattamento economico per le amministrazioni pubbliche,
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati
relativi alla spesa per gli stipendi;
d) definizione di specifiche modalita' operative
per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare,
nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in
materia di stipendi per il personale delle amministrazioni
dello Stato;
e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di
diffusione delle tecnologie informatiche, anche a supporto
della transizione digitale;
f) definizione, in coerenza con le direttive
impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo,
degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai
rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la
societa' dedicata di cui all'art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti
amministrativi;
g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di
competenza del Dipartimento;
h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale;
i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e
dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per
lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento,
inclusa la piattaforma e-procurement;
l) servizi informativi comuni e trasversali del
Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud,
affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri
dipartimenti;
m) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di
livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma
5 e con le altre strutture dipartimentali di livello
dirigenziale generale.
3. La Direzione del personale svolge le seguenti
funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero:
a) elaborazione e definizione delle politiche del
personale alla luce di modelli innovativi di gestione,
valorizzazione e sviluppo, anche attraverso
l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti
innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle
competenze e dei comportamenti, anche a fini di
valorizzazione del capitale umano;
b) verifica degli impatti normativi ed economico
finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione;
c) programmazione e dimensionamento degli organici
del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati;
d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo
professionale, valutazione della performance riferita al
personale nonche' organizzazione delle competenze;
e) cessazioni dal servizio;
f) procedimenti disciplinari;
g) mobilita', comandi, aspettative, distacchi e
fuori ruolo del personale;
h) trattamento giuridico, retributivo e
previdenziale;
i) contratti di lavoro del personale inquadrato
nelle aree funzionali;
l) istruttoria per il conferimento degli incarichi
dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e
relativi rapporti con gli organi di controllo;
m) gestione dei fondi per la retribuzione di
posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse
decentrate per il personale delle aree;
n) attuazione di politiche di benessere
organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche
attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di
benessere del personale e lo svolgimento di analisi di
clima;
o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce
per infortuni;
p) conservazione e gestione dei fascicoli
personali, definizione e gestione delle banche dati, del
ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale;
q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi;
r) contenzioso nelle materie di competenza della
direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'art.
417-bis del codice di procedura civile;
s) rapporti con la Scuola nazionale di
amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del
personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento
dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con
Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento di
tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti
istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza;
t) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di
livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma
5, e con le altre strutture dipartimentali di livello
dirigenziale generale.
4. La Direzione della comunicazione istituzionale
assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di
comunicazione in coordinamento con il portavoce del
Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del
Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppo e gestione delle iniziative di
comunicazione del Ministero in conformita' ai principi
generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) elaborazione del piano di comunicazione annuale
del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 150 del
2000;
c) coordinamento dei progetti di comunicazione
interdipartimentali, assicurandone l'integrazione
funzionale;
d) promozione di campagne informative di pubblico
interesse;
e) coordinamento e gestione di eventi e
manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e
manifestazioni del Ministero;
f) sviluppo di iniziative volte a promuovere
l'immagine e il rispetto dell'identita' visiva del
Ministero;
g) gestione della biblioteca storica e delle
iniziative di comunicazione ad esse collegate;
h) sviluppo e gestione del portale internet del
Ministero e della Intranet;
i) coordinamento della comunicazione interna del
Ministero;
l) supporto alle attivita' di comunicazione
istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il
Ministero;
m) sviluppo e gestione delle attivita' di relazione
con il pubblico;
n) tenuta e aggiornamento del registro degli
accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33; monitoraggio della qualita' dei servizi e della
soddisfazione dei cittadini;
o) studi e analisi di dati e informazioni sulle
attivita' di customer satisfaction;
p) promozione e coordinamento delle carte dei
servizi erogati dal Ministero;
q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del
Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione
statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio
statistico nazionale (SISTAN).
5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le
seguenti funzioni:
a) segreteria del Comitato di verifica per le cause
di servizio;
b) emissione ordini di pagamento conseguenti a
pronunce degli organi della giustizia amministrativa,
contabile e tributaria per violazione del termine
ragionevole di durata dei processi e su pronunce di
condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti
sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
c) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione
ed errore giudiziario;
d) risarcimenti per casi di responsabilita' civile
dei giudici; spese per liti e arbitraggi;
e) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli
indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da
vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed
emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide;
f) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi
a favore delle vittime del terrorismo, della criminalita'
organizzata, del dovere e soggetti equiparati;
g) gestione delle pensioni tabellari militari
erogate all'estero;
h) servizio delle pensioni di guerra;
i) recupero crediti erariali derivanti da sentenze
di condanna della Corte dei conti in materia di
responsabilita' amministrativa;
l) sanzioni alternative su condanne a carico delle
stazioni appaltanti;
m) gestione del servizio dei depositi definitivi;
n) segreterie della Commissione per gli ex
perseguitati politici, antifascisti e razziali e della
Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio
nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni
vitalizi;
o) adempimenti connessi al pagamento dei benefici
previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore
dei grandi invalidi;
p) adempimenti connessi al condono edilizio di cui
al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
q) indennizzi per i beni perduti all'estero;
r) definizione di specifiche modalita' operative
per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare,
nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
s) contenzioso nelle materie di competenza;
t) attivita' residuale in materia di procedimenti
sanzionatori per irregolarita' nella trasmissione delle
ricette mediche di cui all'art. 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
u) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di
livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma
5, e con le altre strutture dipartimentali di livello
dirigenziale generale.».
«Art. 15 (Uffici di supporto alla giustizia
tributaria). - 1. Gli Uffici di Segreteria delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono organi
locali del Ministero e svolgono le funzioni previste dal
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il relativo
personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di
supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria, dal Dipartimento delle finanze. Gli uffici di
Segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado si avvalgono dei servizi strumentali e
trasversali erogati dalle Ragionerie territoriali dello
Stato, ai sensi dell'art. 16, comma 5.».
«Art. 16 (Ragionerie territoriali dello Stato). - 1.
Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali
del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono
organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale
di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021
n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni
territoriali di riferimento, fatte salve eventuali
specificita' previste per le province autonome di Trento e
Bolzano, svolgono, oltre le attivita' proprie dei direttori
delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di
Regione, le seguenti funzioni:
a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di
sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato per l'attivita' di
monitoraggio e controllo del PNRR;
b) il coordinamento dei controlli preventivi e
successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai
sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, del riscontro della legalita' della spesa e
del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarieta' di
indirizzo della funzione di controllo sulla base degli
indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio
centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato
generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) il coordinamento dei servizi amministrativi
sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei
Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle
finanze competenti per materia;
d) lo studio, su richiesta dei direttori
interessati, delle questioni di maggior rilevanza che
insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali
al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di
competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti
centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro,
per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto
attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
f) la gestione unificata del consegnatario dei beni
mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e
servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie
territoriali dello Stato;
g) la gestione delle procedure di acquisizione di
beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi
territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze,
con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro delle corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, sulla base degli indirizzi ed in
forza del decentramento delle risorse operato dai
competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi - Direzione per la
razionalizzazione della gestione degli immobili, degli
acquisti, della logistica e gli affari generali;
h) la formulazione delle proposte al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei
profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti degli uffici;
i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi - Direzione per la
razionalizzazione della gestione degli immobili, degli
acquisti, della logistica e gli affari generali, per le
attivita' da svolgersi a livello territoriale, finalizzate
alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari,
ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello
territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.
4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle
attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali
presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli
organi decentrati e degli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita'
amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali
derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato,
esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a
carattere locale e le altre competenze necessarie per il
funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni
che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'art.
2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonche' ogni
altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative
vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero.
5. Al fine del garantire il governo coordinato e
l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in
ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le
funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni
territoriali del Ministero.
6. Il supporto per l'erogazione dei servizi
istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali,
attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre
pubbliche amministrazioni, e' assicurato dai Dipartimenti
del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche
mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi
informativi dell'Amministrazione.».
«Art. 19 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione
organica del personale dirigenziale e' individuata nella
tabella A allegata al presente decreto.».
 
Allegato «Tabella A


Organici dirigenziali

Dirigenti di prima fascia

Uffici di diretta collaborazione
con il Ministro 4

Dipartimento del tesoro 8

Dipartimento dell'economia 6

Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato 49

Dipartimento delle finanze 10

Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi 9

Totale 86

Dirigenti di seconda fascia

Dirigenti di seconda fascia 688»

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate secondo le modalita', le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture riorganizzate sono fatti salvi, salvo quelli inerenti uffici dirigenziali soppressi, fino alla conclusione delle relative procedure di conferimento dei nuovi incarichi.
3. La conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale delle strutture riorganizzate determina la decadenza dei corrispondenti incarichi in essere.
4. Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 2023

Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400
Tajani

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1232

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».