Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2023
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno accademico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unita' di personale educativo, numero 520.807 unita' di personale docente, numero 419 unita' di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unita' di personale ATA, numero 280 unita' di dirigenti scolastici.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare, l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al comma 978 dell'art. 1, prevede, tra l'altro, che, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ne' assegnati in via esclusiva posti di direttore dei servizi generali e amministrativi;
Visto l'art. 47, comma 8, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modifica il sopra richiamato comma 978 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, in materia di mobilita' regionali e interregionali e per il conferimento di incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20, relativamente, tra l'altro, a disposizioni in merito al reclutamento del personale scolastico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606, relativamente ad interventi di qualificazione della scuola pubblica;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 17, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);
Visto l'art. 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, relativamente alle misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, come modificato dall'art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022;
Visto l'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», che modifica, tra l'altro, il citato decreto legislativo n. 59 del 2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei docenti;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 5 che, al comma 20, apporta modificazioni all'art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente all'accesso ai ruoli del personale docente, e, al comma 20-ter, prevede il reintegro nel ruolo dirigenziale sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilita' interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, del personale destinatario di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ivi indicati;
Visto l'art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Visto l'art. 47, comma 9, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modifica l'art. 1-bis del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle procedure concorsuali volte al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita' di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui si prevede che, al fine di assicurare continuita' alle attivita' previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita' dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera possa chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu' di tre anni;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;
Visto l'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all'assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Visti i commi dall'11-quinquies all'11-octies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti, tra l'altro, la validita' della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, e una procedura riservata ai partecipanti al predetto concorso con un contenzioso pendente;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 giugno 2023, prot. n. 82648, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, viene richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 52 unita' di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 479 unita' e di n. 58 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023, tenuto conto di n. 6 esuberi detratti dal contingente richiesto;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 giugno 2023, prot. n. 26461, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'iter dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 52 unita' di personale educativo per l'anno scolastico 2023/2024;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86471, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, e' richiesta l'autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 50.807 unita' (di cui n. 32.784 su posti comuni e n. 18.023 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 81.023 (di cui n. 53.885 su posti comuni e n. 27.138 su posti di sostegno) e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2023/2024, pari a n. 20.631, detratto l'esubero di n. 409 unita' e gli accantonamenti a vario titolo;
Preso atto che nella predetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86471 viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere l'autorizzazione ad assumere unita' di personale pari alla totalita' dei posti vacanti residui a seguito della mobilita', bensi' di quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione alle effettive possibilita' di reclutamento in base al numero di aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali, in merito alle quali e' stata presentata apposita richiesta di autorizzazione con nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86559;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2023, prot. n. 28981, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito all'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 50.807 unita' di personale docente per l'anno scolastico 2023/2024;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 12 giugno 2023, prot. n. 84161, con la quale si richiede, per l'anno scolastico 2023/2024, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 419 unita' di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, a fronte di un numero complessivo di n. 7.313 posti vacanti totali, di cui n. 3.597 nella scuola dell'infanzia e primaria e n. 3.716 nella scuola secondaria di I e II grado;
Preso atto che nella predetta nota del 12 giugno 2023, prot. n. 84161, viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 non sono state ancora avviate e che, pertanto, per le immissioni in ruolo si procedera' con lo scorrimento delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2023, prot. n. 30087, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, viene comunicato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'iter dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 419 unita' di personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2023/2024;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 10.918 unita' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), di cui n. 938 D.S.G.A., n. 2.163 assistenti amministrativi, n. 717 assistenti tecnici, n. 7.071 collaboratori scolastici, n. 13 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 4 cuochi e n. 4 infermieri;
Considerato che nella stessa nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, viene specificato che il predetto contingente e' stato individuato, tenuto conto di n. 4 esuberi e delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 9.060 unita' di personale A.T.A., comprensive delle n. 569 cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute nell'anno scolastico 2022/2023, del personale immesso in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020, nonche' a decorrere dal 1° settembre 2021, sia a tempo pieno che a tempo parziale, a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia espletati ai sensi dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 198 del 2022;
Preso atto che con la suddetta nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, viene, altresi', richiesto di autorizzare per l'anno scolastico 2023/2024 l'immissione in ruolo su un numero di posti pari a n. 1.280, di cui n. 67 D.S.G.A., n. 246 assistenti amministrativi, n. 68 assistenti tecnici, n. 891 collaboratori scolastici, n. 3 addetti alle aziende agrarie, n. 2 guardarobieri, un cuoco e due infermieri, corrispondenti alle unita' di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2022, le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell'Inps, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all'anno scolastico 2022/2023;
Considerato che nella suddetta nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, e' comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e' stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2023/2024 in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 luglio 2023, prot. n. 30670, che trasmette la nota del 17 luglio 2023, prot. n. 200357, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2023/2024, nel limite di n. 10.913 unita' di personale A.T.A.;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, a fronte di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 334 unita', e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione di n. 267 dirigenti scolastici, di cui n. 210 da destinare alle nuove immissioni in ruolo e n. 57 per trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;
Considerato che con la suddetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, viene comunicato che al 1° settembre 2023 i posti vacanti e disponibili, il cui calcolo e' stato effettuato in base ai parametri di cui al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, ammontano a n. 346, benche' l'effettiva disponibilita' sia di n. 344 posti in quanto per i due posti con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano la graduatoria risulta esaurita;
Preso atto che nella suddetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, viene reso noto che nel contingente di immissioni in ruolo sono presenti n. 44 unita' dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al d.d.g. 13 luglio 2011 della Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dal comma 92 dell'articolo unico della citata legge n. 107 del 2015;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2023, prot. n. 31507, di trasmissione della nota del 19 luglio 2023, prot. n. 202428, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso, per l'anno scolastico 2023/2024, all'autorizzazione all'assunzione nel limite di n. 280 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 57 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015 e di n. 13 unita' per reintegrazioni in ruolo di soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ex art. 5, comma 20-ter, del citato decreto-legge n. 44 del 2023;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra' utilizzare per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione e del merito, ferma restando la disponibilita' in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 52 unita' di personale educativo;
n. 50.807 unita' di personale docente;
n. 419 unita' di insegnanti di religione cattolica;
n. 10.913 unita' di personale A.T.A.;
n. 280 unita' di dirigenti scolastici;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: n. 52 unita' di personale educativo;
n. 50.807 unita' di personale docente;
n. 419 unita' di insegnanti di religione cattolica;
n. 10.913 unita' di personale A.T.A.;
n. 280 unita' di dirigenti scolastici.
 
Art. 2

Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2409