Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2023
Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore - Annualita' 2023.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022 n. 175 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
Considerato che il contributo straordinario di cui al medesimo art. 8, comma 1, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021;
Rilevato che in relazione al fondo di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 144 del 2022 viene precisato che «una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani»;
Visto l'art. 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che prevede un incremento di 5 milioni per il 2023 del fondo di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 finalizzato all'erogazione di un contributo straordinario alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani;
Considerato che il comma 3, del medesimo art. 8, demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con l'autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, la definizione, in coerenza con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 8, dei criteri ai fini dell'accesso ai fondi, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste, nonche' i criteri di quantificazione del contributo stesso e le procedure di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023 di cui al comma 3, dell'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore;
Considerato che, ai sensi del citato art. 8, comma 5, «per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.»;
Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 8, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro per le disabilita', il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' per l'accesso al contributo di 5 milioni previsto dall'art. 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere sui fondi di cui all'art. 8, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonche' le procedure di controllo anche successive all'erogazione.
 
Art. 2

Richiedenti

1. Il contributo di cui all'art. 1 puo' essere richiesto dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.
2. E' possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa di cui all'art. 3 e per i successivi trenta giorni.
 
Art. 3

Procedura

1. Per accedere al contributo, il richiedente effettua, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, di seguito «SPID» di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero attraverso la Carta d'identita' elettronica (di seguito CIE) ovvero la Carta nazionale dei servizi (di seguito CNS), previste dall'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, la registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo energia», di seguito denominata «Piattaforma», accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilita' e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. La piattaforma entrera' in esercizio entro tre mesi dalla data di stipula delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1. Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l'istanza disponibile sulla Piattaforma. Non saranno ammesse domande presentate con modalita' diverse da quelle indicate nel presente decreto. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante e' richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:
a) i dati identificativi dell'ente ovvero denominazione, sede legale e codice fiscale;
b) le generalita', i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;
c) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l'accredito, che deve essere intestato all'ente richiedente;
d) l'importo totale al netto dell'IVA riportato dalle fatture relative all'anno 2022 e all'anno 2021 per i pagamenti relativi all'acquisto di energia e gas naturale;
e) che l'utenza in relazione alla quale e' inoltrata istanza per il riconoscimento del contributo e' intestata all'ente richiedente o alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile;
f) che l'ente richiedente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi;
g) che l'ente richiedente sostiene il pagamento dell'utenza;
h) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.
3. L'applicazione prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla Piattaforma.
 
Art. 4

Quantificazione ed erogazione del contributo

1. Il contributo e' calcolato applicando all'incremento del costo, registrato nei periodi utili di cui alla lettera f), comma 2, dell'art. 3 del presente decreto, una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto di seguito riportato:
===================================================================== | percentuale di incremento del costo |Percentuale di liquidazione | +======================================+============================+ |Pari al 100% o maggiore del 100% | 80% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 99,99 % e l'80% | 70% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 79,99 % e il 60% | 60% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 59,99 % e il 40% | 50% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 39,99 % e il 20% | 40% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+

2. Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali e' riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo: importo totale della fattura al netto dell'IVA /(diviso) il numero totale dei giorni ricompresi dalla fattura stessa X (moltiplicato) il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.
3. Il contributo e', in ogni caso, erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente.
4. Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo e' inferiore al 20%.
5. Al fine di procedere all'erogazione del contributo, la societa' di cui all'art. 5 predispone un elenco dei soggetti ammessi a contributo secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorita', nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.
6. Entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Ministero per le disabilita' concede, con provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari, i contributi sulla base dell'elenco predisposto ai sensi del comma 5.
7. Il contributo e' erogato in un'unica soluzione in base all'ordine di posizione nell'elenco redatto a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, al netto degli oneri di cui all'art. 6, comma 3.
8. I contributi di cui al presente decreto sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell'intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime de minimis.
 
Art. 5

Attivita' istruttoria e controlli

1. Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, il Ministero per le disabilita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con Invitalia S.p.a. che procede ad implementare la Piattaforma, ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute, ad eseguire le operazioni di quantificazione ed erogazione del contributo cui all'art. 4, nonche' ad espletare i controlli di cui al comma 2 e alle operazioni di eventuale revoca del contributo.
2. Fermo restando l'effettuazione delle operazioni di controllo a campione nella misura del 10 per cento delle domande ammesse a contributo sui requisiti ed il rispetto dei limiti, le modalita' di espletamento delle relative operazioni sono definite con successivo decreto-direttoriale, da adottarsi entro trenta giorni dell'entrata in esercizio della Piattaforma.
 
Art. 6

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, come rifinanziate ai sensi dell'art. 1, comma 366, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Per le finalita' di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 144 del 2022, il Ministero per le disabilita', quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, si avvale della societa' Invitalia S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli oneri e alle spese per l'attuazione della convenzione si provvede a valere sulle risorse previste dall'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023.
4. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui all'art. 3 sono in ogni caso destinate all'erogazione del contributo di cui all'art. 4.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro per le disabilita'
Locatelli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2316