Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2023
Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2022 e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e, in particolare, l'art. 13, «Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che «con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma»;
Visto, l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto nonche' i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo stesso art. 13, commi 3 e 3-ter;
Visto l'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989, relativo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica» e, in particolare l'art. 3, comma 6, relativamente ai provvedimenti adottati del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 514/2018, recante «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2019, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2022 registrato dalla Corte dei conti con visto n. 961 del 21 aprile 2022, con il quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2022 registrato dalla Corte dei conti con visto n. 255 del 19 gennaio 2023, con il quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022 con i relativi allegati;
Visto l'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che «Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»;
Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica adottata nella seduta del 20 luglio 2021 con la quale sono stati approvati:
il «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2022 e i relativi allegati»;
l'elenco delle rilevazioni rientranti nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2022» che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989;
la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, il relativo elenco dei lavori compresi nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2022» per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta;
Preso atto che, con la precitata delibera del 20 luglio 2021, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha dato altresi' mandato all'ISTAT di «aggiornare il PSN nelle sue diverse parti inserendo eventuali modifiche ed aggiustamenti non sostanziali che si rendessero necessari nel corso dell'attivita' di ulteriore verifica da parte degli uffici»;
Visto il parere della Conferenza unificata del 9 settembre 2021, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica del 26 ottobre 2021;
Visto il parere n. 237 del 30 giugno 2022 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022 - Aggiornamento 2022, fornendo altresi' alcune prescrizioni alle quali l'ISTAT si e' attenuto, come comunicato all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, con nota prot. n. 1453354 del 21 aprile 2023;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 60 del 27 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2023;
Viste le note prot. n. 1270606 del 5 aprile 2023 e prot. 1453354 del 21 aprile 2023 con le quali l'ISTAT ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, rispettivamente, il Programma statistico nazionale 2020-2022 - Aggiornamento 2022 di cui alla citata deliberazione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica del 20 luglio 2021 e la documentazione ad esso inerente, ai fini della sua approvazione, nonche' un'ulteriore nota contenente informazioni utili ai fini istruttori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, n. 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera h) e i);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella riunione del 15 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' approvato il «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2022» unito al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, insieme ai relativi allegati, di seguito elencati:
a) «Diffusione di variabili in forma disaggregata» contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo - allegato 1;
b) «Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2020-2022 - Aggiornamento 2022 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» - allegato 2;
c) «Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 (art. 13 comma 3-ter decreto legislativo n. 322/1989) e correlato elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2020-2022 - Aggiornamento 2022 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2022» - allegato 3;
d) «Lavori statistici che trattano dati personali momentaneamente sospesi», contenente l'elenco dei lavori statistici che trattano dati personali momentaneamente sospesi - allegato 4.
 
Programma statistico nazionale 2020-2022
Aggiornamento 2022

Volume 1: Evoluzione dell'informazione statistica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Dall'attuazione del «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2022» e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 11 luglio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2163
 
Programma statistico nazionale 2020-2022
Aggiornamento 2022

Volume 2: Dati personali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Programma statistico nazionale 2020-2022
Aggiornamento 2022

Allegato

Diffusione di
variabili in forma disaggregata

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Programma statistico nazionale 2020-2022
Aggiornamento 2022

Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2020-2022.
Aggiornamento 2022 che comportano obbligo di risposta
da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Programma statistico nazionale 2020-2022
Aggiornamento 2022

Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n.
322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7
del d.lgs. n. 322/1989 (art. 13 comma 3-ter d.lgs. n. 322/1989) e
correlato Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2020-2022.
Aggiornamento 2022 per i quali la mancata fornitura dei dati
configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2022

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Programma statistico nazionale 2020-2022
Aggiornamento 2022

Lavori statistici che trattano dati personali
momentaneamente sospesi

Parte di provvedimento in formato grafico