Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 28 giugno 2023 |
Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. (Ordinanza n. 145). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», nonche' le successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visti tutte le ordinanze, le ordinanze speciali, nonche' tutti i decreti e gli atti comunque denominati emanati dal Commissario straordinario sino alla data odierna e che derogano o comunque richiamano o rinviano a principi o disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 o che comunque contengono misure in deroga alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Preso atto che il decreto legislativo n. 36/2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023, diverra' efficace a far data dal 1° luglio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo; Preso atto che secondo quanto previsto dall'art. 226, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 36/2023, a decorrere dal 1° luglio 2023, le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 50/2016, continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso e che «A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data»; Ritenuta la necessita' (in via transitoria e nelle more di una piu' compiuta revisione delle disposizioni delle ordinanze, delle ordinanze speciali, dei decreti o degli atti comunque denominati emanati dal Commissario straordinario che derogano o comunque richiamano o rinviano a disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016) di confermare la validita' di tutti gli atti emanati che derogano o comunque richiamano o rinviano a principi o disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, riferendo ogni rinvio o riferimento ai principi e alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 50/2016 ai corrispondenti principi e disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023, e cio' anche al fine di evitare ritardi nell'esecuzione degli interventi discendenti da dubbi interpretativi nel periodo di transizione tra i due corpi codicistici; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36/2023 «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il Codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate»; Considerato che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 62, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo periodo»; Considerato ancora che, ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 «Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'art. 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attivita' di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 nonche' ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante»; Ritenuta pertanto, la necessita' - attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti ex lege - prevedere una deroga temporanea al termine indicato per gli adempimenti e alle procedure che possono essere medio tempore condotte e effettuate dalle singole stazioni appaltanti ancorche' non qualificate, anche allo scopo di evitare soluzioni di continuita' o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del citato decreto legislativo n. 36/2023; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere ai chiarimenti necessari ai fini dei principali adempimenti conseguenti all'efficacia in data 1° luglio 2023 del decreto legislativo n. 36/2023; Acquisita l'intesa in data 27 giugno 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Efficacia del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. Ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo. 2. A decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo. 3. Le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. |
| Art. 2
Regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuita' o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta. |
| Art. 3
Efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 28 giugno 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2090 |
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