Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 luglio 2023, n. 114
Regolamento concernente le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilita' delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMICA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 che rimette all'adozione di un regolamento la disciplina delle modalita' di funzionamento di un «sistema informatico dedicato» per la tracciabilita' delle armi e delle munizioni, anche per cio' che concerne le procedure di accesso, di consultazione, di conservazione dei dati, nonche' di collegamento con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come codificata dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le modalita' dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 e, in particolare, gli articoli 5 e 25, recanti disposizioni per la tenuta del registro giornaliero previsto dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e, in particolare, gli articoli 8, 9 e 10, che prevedono l'istituzione del Centro elaborazione dati nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, disciplinando il regime degli accessi e dei controlli;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128 e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, che prevede che le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e, in particolare, gli articoli 35 e 55, concernenti i registri delle operazioni giornaliere che devono essere detenuti e compilati, rispettivamente, dai soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f) e g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonche' dagli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il perimetro di sicurezza cibernetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, e in particolare, l'articolo 5, concernente la configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati personali per finalita' di polizia da parte di organi, uffici e comandi di polizia, nonche' l'articolo 10, che definisce i termini di conservazione dei medesimi dati;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 agosto 2017, recante l'individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, recante «Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere favorevole con deliberazione del 7 aprile 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Sentito il Ministro della difesa con nota del 27 febbraio 2023;
Udito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze acquisito in data 14 marzo 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 4.3.13.3/2021/47 del 14 aprile 2023 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento del «sistema informatico dedicato» per la tracciabilita' delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, nonche' le procedure secondo le quali gli armaioli di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 e gli intermediari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo, nei casi contemplati dall'articolo 31-bis, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, immettono i dati relativi alle operazioni giornaliere riguardanti le armi e le munizioni, al fine di assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le modalita' di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate nel predetto Sistema informatico, le modalita' di conservazione sicura e di verifica di qualita' dei dati nonche' della loro protezione e trasmissione in caso di malfunzionamento, danneggiamento o di altri eventi accidentali o dolosi riguardanti il medesimo Sistema.
3. Il presente regolamento disciplina, altresi', le modalita' di collegamento del predetto Sistema informatico, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 117, secondo comma, lettera h) della
Costituzione conferisce allo Stato la legislazione
esclusiva nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza,
ad esclusione della polizia amministrativa locale.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.»
- Per il testo dell'art. 11, comma 6, del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 104 (Attuazione della
direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi), v. nelle
note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati
nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche
fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle
norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri enorme da parte del
personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le
norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.»
- Il regolamento (CE) del 23 luglio 2014, n. 910
(pubblicato nella G.U. della Unione Europea n. L 257 del 28
agosto 2014), reca: «Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE».
- La direttiva del 18 giugno 1991, n. 91/477/CEE
(pubblicata nella G.U.C.E. del 13 settembre 1991, n. L 256)
reca: «Direttiva del Consiglio relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi».
- La direttiva del 24 marzo 2021, n. 2021/555
(pubblicata nella G.U.U.E. del 6 aprile 2021, n. L 115)
reca: «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione
di armi» (codificazione)».
- Il regolamento (CE) del 16 gennaio 2019, n.
2019/686/UE (pubblicato nella G.U.U.E. del 3 maggio 2019),
n. L 116 reca: «Regolamento delegato della commissione che
stabilisce le modalita' dettagliate, a norma della
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio
sistematico, con mezzi elettronici di informazioni relative
al trasferimento di armi da fuoco nell' Unione».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 25 della legge
18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi):
«Art. 5 (Limiti alle registrazioni. Divieto di
strumenti trasformabili in armi). - 1. Le disposizioni di
cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e
successive modificazioni, non si applicano alla vendita al
minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi
bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le
armi ad aria compressa.
2. L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956,
n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452,
e' abrogato.
3. Le disposizioni del citato testo unico, del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente
legge non si applicano agli strumenti di cui al presente
articolo.
4. Gli strumenti riproducenti armi non possono essere
fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne
consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da
sparo o che consentano l'utilizzo del relativo
munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa
della persona. I predetti strumenti se realizzati in
metallo devono avere la canna completamente ostruita, non
in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da
un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione
acustica, destinati a produrre un rumore tramite
l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la
canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso
inamovibile all'estremita' della canna.
Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai
maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica,
di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purche'
l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla
volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma
deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e
qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve
interessare la parte anteriore dello strumento per un pari
tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti,
a spese dell'interessato, a verifica di conformita'
accertata dal Banco nazionale di prova.
5. Nessuna limitazione e' posta all'aspetto degli
strumenti riproducenti armi destinati all'esportazione.
6. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti
di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle
disposizioni del quarto comma, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000
euro.
7. Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale
elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il
reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si
tratti di arma per uso scenico o di strumenti riproducenti
armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto
comma.»
«Art. 25 (Registro delle operazioni giornaliere). - 1.
Chiunque, per l'esercizio della propria attivita'
lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi
genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere
previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 206 (lire 400.000) a euro 2.065 (lire
4.000.000) chi non osserva l'obbligo di cui al comma
precedente.
3. Con la stessa pena sono punite le persone indicate
nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano
l'obbligo di tenuta del registro.
4. Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi
e con l'ammenda fino a euro 103 (lire 200.000) le persone
obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano
ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 55. Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite
di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere
un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalita' delle persone con le quali le
operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in
formato elettronico, secondo le modalita' definite nel
regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono
altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia
competente per territorio le generalita' delle persone e
delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e
degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli
abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta
degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche
dopo la cessazione dell'attivita'.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
curera' la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8, devono essere conservate per i 10 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria,
gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di
permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato
dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria,
gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la
validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La
domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
di cui al comma precedente, alla presentazione di
certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e'
punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con
l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000).
Gli obblighi di registrazione delle operazioni
giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di
polizia competente per territorio non si applicano alle
materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in
violazione delle norme del presente articolo e' punito con
l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro
154 (lire 300.000).»
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della legge
1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo
articolo 11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma
precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da
quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresi'
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno
della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
primo comma del presente articolo.»
«Art. 10 (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando
nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l'erroneita' o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita'
precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei
dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'
chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, della
legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini):
«Art. 21. - 1. Ai fini di cui all'articolo 6 della
legge 1º aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia
conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del
Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito
dall'articolo 8 della medesima legge, le notizie e le
informazioni acquisite nel corso delle attivita' di
prevenzione e repressione dei reati e di quelle
amministrative.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527,
recante: "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7,
S.O..
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119.
.
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 35. - 1. L'armaiolo di cui all'articolo 1-bis,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle
operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le
generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono
compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico,
secondo le modalita' definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a
richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e
deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
cura la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010,
n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
4. Gli armaioli devono, altresi', comunicare
mensilmente all'ufficio di polizia competente per
territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato
o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita'
delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli
abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le
comunicazioni possono essere trasmesse anche per via
telematica.
5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
armi a privati che non siano muniti di permesso di porto
d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal
Questore.
6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori
di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni
tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
7. Il Questore subordina il rilascio del nulla osta
alla presentazione di certificato rilasciato dal settore
medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un
medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti
assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o
psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla
presentazione di ogni altra certificazione sanitaria
prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000
euro.
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione
delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto
fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla
osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente
l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di
un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato,
ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari,
compreso il convivente more uxorio, individuati dal
regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto
dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo
regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti
in attuazione del presente comma, si applica la sanzione
amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere
disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla
osta alla detenzione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 1,
lettera f) e g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 527 (Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi):
«Art. 1-bis. - 1. Ai fini del presente decreto, si
intende per:
omissis
f) «intermediario«, qualsiasi persona fisica o
giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che
esercitano la sola attivita' di trasporto, che svolge, pur
senza avere la materiale disponibilita' di armi da fuoco,
loro parti o munizioni, un'attivita' professionale
consistente integralmente o in parte:
1) nella negoziazione o organizzazione di
transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla
fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;
2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da
fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio
nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad
altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro
e un altro Stato anche terzo e viceversa;
g) «armaiolo», qualsiasi persona fisica o giuridica
che esercita un'attivita' professionale consistente
integralmente o in parte in una o piu' attivita' fra le
seguenti:
1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio,
locazione, riparazione, disattivazione, modifica o
trasformazione di armi da fuoco o loro parti;
2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o
trasformazione di munizioni.»
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940,
n. 149, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica»:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).
- 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza
delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e
degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel
territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di
un servizio essenziale per il mantenimento di attivita'
civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un
pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Comitato interministeriale per la
cybersicurezza (CIC):
a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e
operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una
sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle
misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai
fini dell'individuazione, fermo restando che per gli
Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le
norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si
procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale
dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il
mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di
tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e
servizi informatici;
2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un
criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione
alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo'
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche
parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
b) sono definiti, sulla base di un'analisi del
rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto
delle specificita' dei diversi settori di attivita', i
criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis
predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un
elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica,
fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i
servizi informatici attinenti alla gestione delle
informazioni classificate, si applica quanto previsto dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando
opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.
131; entro sei mesi dalla data della comunicazione,
prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti
nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
quelli di cui all'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le
attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli
articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del
2007, nonche' l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-
legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi
del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CIC, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto
amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di
accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto e' data, separatamente,
comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto
amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera a)
del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che
provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli
articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
disciplina altresi' i relativi termini e modalita'
attuative, adottato su proposta del CIC:
a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti
di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici
di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per
la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT)
Italia, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per
le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza
cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche cosi'
ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da
un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo
economico, se effettuate da un soggetto privato;
b) sono stabilite misure volte a garantire elevati
livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e
dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b),
tenendo conto degli standard definiti a livello
internazionale e dell'Unione europea relative:
1) alla struttura organizzativa preposta alla
gestione della sicurezza;
1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione
del rischio;
2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e
alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su
apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul
piano della sicurezza;
3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
4) all'integrita' delle reti e dei sistemi
informativi;
5) alla gestione operativa, ivi compresa la
continuita' del servizio;
6) al monitoraggio, test e controllo;
7) alla formazione e consapevolezza;
8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e
servizi di information and communication technology (ICT),
anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti
di carattere generale, di standard e di eventuali limiti.
3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i
soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi
informativi e servizi informatici di propria pertinenza
diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del
presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi
impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi
informatici del Ministero della difesa, per i quali si
applicano i principi e le modalita' di cui all'articolo
528, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti
effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore.
Si applicano, per la decorrenza del termine e per le
modalita' di notifica, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo
periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si
applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni
tecniche del direttore generale, sentito il vice direttore
generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e'
indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere
oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono
essere dettate specifiche modalita' di notifica.
4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3,
lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza
delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero
dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto puo'
essere comunque adottato. I medesimi schemi sono altresi'
trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica.
4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i
suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica.
5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti
di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime
modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-bis con cadenza
almeno biennale.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati le
procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali di
committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai
sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a
categorie individuate, sulla base di criteri di natura
tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e
certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione
comprende anche la valutazione del rischio associato
all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito
di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente
lettera e' efficace a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, attesta l'operativita' del CVCN e
comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di
quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare
complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari
ed imporre condizioni e test di hardware e software da
compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al
comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente
nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al
precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i
soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono
proseguire nella procedura di affidamento. In caso di
imposizione di condizioni e test di hardware e software, i
relativi bandi di gara e contratti sono integrati con
clausole che condizionano, sospensivamente ovvero
risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni
e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test
devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni.
Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire
nella procedura di affidamento. In relazione alla
specificita' delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT
da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi
informatici del Ministero dell'interno e del Ministero
della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b),
i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono
procedere, con le medesime modalita' e i medesimi termini
previsti dai periodi precedenti, attraverso la
comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati
per le attivita' di cui al presente decreto, ai sensi del
comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di
verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i
predetti Centri informano il CVCN con le modalita'
stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto
di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni,
sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento
delle attivita' di prevenzione, accertamento e repressione
dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo
regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e
servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in
sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo
di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate
esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono
destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni,
sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti
presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a) del presente comma, la propria collaborazione
per l'effettuazione delle attivita' di test di cui alla
lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il
CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello
sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a
soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti
pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono
inoltrate altresi' alla Presidenza del Consiglio dei
ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a);
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di
cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a
quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal
presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se
necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento
delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi
informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e
repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
e sistemi, nonche', nei casi in cui siano espressamente
previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
del crimine informatico, delle amministrazioni da cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne
comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per i profili di competenza.
7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti,
processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati
alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN
assume i seguenti compiti:
a) contribuisce all'elaborazione delle misure di
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per cio' che
concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e
servizi ICT;
b) ai fini della verifica delle condizioni di
sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in
relazione all'ambito di impiego, definisce le metodologie
di verifica e di test e svolge le attivita' di cui al comma
6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di
utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale
anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo
criteri stabiliti da un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del CIC, impiegando, per le
esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli
eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso le medesime
amministrazioni. Con lo stesso decreto sono altresi'
stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le
modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e i
predetti laboratori, nonche' tra il medesimo CVCN e i
Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a),
anche la fine di assicurare il coordinamento delle
rispettive attivita' e perseguire la convergenza e la non
duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi
condizioni e livelli di rischio;
c) elabora e adotta, previo conforme avviso del
Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020,
n. 131, schemi di certificazione cibernetica, tenendo conto
degli standard definiti a livello internazionale e
dell'Unione europea, laddove, per ragioni di sicurezza
nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano
ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica.
8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui
all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica:
a) osservano le misure di sicurezza previste,
rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di
livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del
comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali
misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i
livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono
definite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di
cui al comma 2-bis, e dal Ministero dello sviluppo
economico per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si
raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 65;
b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3,
lettera a), che costituisce anche adempimento,
rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli
articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo
16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a
tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a),
anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo
16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, il CSIRT Italia inoltra le notifiche ricevute
ai sensi del predetto comma 3, lettera a), autorita'
nazionale competente NIS di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
9. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il mancato adempimento degli obblighi di
predisposizione, di aggiornamento e di trasmissione
dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200.000 a euro 1.200.000;
b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di
cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250.000 a euro 1.500.000;
c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al
comma 3, lettera b), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
d) la mancata comunicazione di cui al comma 6,
lettera a), nei termini prescritti, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro
1.800.000;
e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione
delle condizioni o in assenza del superamento dei test
imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al
comma 6, lettera a), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
f) la mancata collaborazione per l'effettuazione
delle attivita' di test di cui al comma 6, lettera a), da
parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b),
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250.000 a euro 1.500.000;
g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate
dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri in esito alle attivita' di
ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera
c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 250.000 a euro 1.500.000;
h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 7, lettera b), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.
10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della
comunicazione o del superamento dei test o in violazione
delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta,
oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e),
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della incapacita' ad assumere incarichi di direzione,
amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e
nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data di accertamento della violazione.
11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare
l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera
b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e
di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce
informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al
vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento
degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini
delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo
svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui
al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i
termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi
di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
11- bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di
altro ente pubblico,» sono inserite le seguenti: «e dei
delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105,».
12. Le autorita' competenti per l'accertamento delle
violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative sono la Presidenza del Consiglio dei
ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui
all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero
dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al
medesimo comma.
13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici di cui al
comma 2-bis, la violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo puo' costituire causa di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile.
15. Le autorita' titolari delle attribuzioni di cui al
presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione, quale
autorita' di contrasto nell'esercizio delle attivita' di
cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto puo'
avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla
base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse
finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente:
«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale
elenco al punto di contatto unico e all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
del decreto- legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di
contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:
«, il punto di contatto unico e l'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,».
18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di
sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli
operatori pubblici di cui al comma 2-bis, sono effettuati
con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
19. Per la realizzazione, l'allestimento e il
funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata
la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro
2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di
euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Per la
realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro
di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi
6 e 7, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno
2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e
2021.
19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri
coordina la coerente attuazione delle disposizioni del
presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli
opportuni raccordi con le autorita' titolari delle
attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di
cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette
alle Camere una relazione sulle attivita' svolte.
19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo e'
acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del
Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal
presente articolo sono sospesi per un periodo di
quarantacinque giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15
«Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi
del Codice in materia di protezione dei dati personali
relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le
finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di
polizia»
«Art. 5 (Configurazione dei sistemi informativi e dei
programmi informatici). - 1. Ai sensi dell'articolo 3 del
Codice, in relazione ai trattamenti automatizzati, i
sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di dati
personali e identificativi, escludendone comunque il
trattamento quando le finalita' di cui all'articolo 3
possono essere perseguite mediante dati anonimi o modalita'
che consentono di identificare la persona interessata solo
in caso di necessita'.
2. I nuovi sistemi informativi e programmi informatici
sono progettati in modo che i dati personali siano
cancellati o resi anonimi, con modalita' automatizzate,
allo scadere dei termini di conservazione di cui
all'articolo 10. Essi, inoltre, sono progettati in modo da
consentire la registrazione in appositi registri degli
accessi e delle operazioni, di seguito «file di log»,
effettuati dagli operatori abilitati.»
«Art. 10 (Termini di conservazione dei dati).- 1. I
dati personali oggetto di trattamento sono conservati per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario per
il conseguimento delle finalita' di polizia di cui
all'articolo 3.
2. I dati personali soggetti a trattamento
automatizzato, trascorsa la meta' del tempo massimo di
conservazione di cui al comma 3, se uguale o superiore a
quindici anni, sono accessibili ai soli operatori a cio'
abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo
profili di autorizzazione predefiniti in base alle
indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del
reparto e in relazione a specifiche attivita' informative,
di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, i dati
personali non possono essere conservati oltre il termine
massimo fissato come segue:
a) dati relativi a provvedimenti di natura
interdittiva, di sicurezza e cautelare, nonche' a misure
restrittive della liberta' personale conseguenti ad una
sentenza di condanna - 20 anni dalla cessazione della loro
efficacia;
b) dati relativi a misure di prevenzione di carattere
personale e patrimoniale - 25 anni dalla cessazione della
loro efficacia;
c) dati relativi a procedimenti, misure e
provvedimenti su cui interviene una procedura di
annullamento, invalidazione o revoca - 3 anni dalla data di
inoppugnabilita' del provvedimento di annullamento,
invalidazione o revoca;
d) dati relativi a provvedimenti che dichiarano
l'estinzione della pena o del reato - 8 anni
dall'inoppugnabilita' del provvedimento;
e) dati derivanti da attivita' informativa e
ispettiva svolta per le finalita' di cui all'articolo 3 -
15 anni dall'ultimo trattamento;
f) dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria
conclusa con provvedimento di archiviazione - 20 anni
dall'emissione del provvedimento;
g) dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria
conclusa con sentenza di assoluzione o di non doversi
procedere - 20 anni dal passaggio in giudicato della
sentenza;
h) dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria
conclusa con sentenza di condanna - 25 anni dal passaggio
in giudicato della sentenza;
i) dati relativi ad attivita' di indagine o polizia
giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale
- 15 anni dall'ultimo trattamento;
l) dati relativi ad attivita' di prevenzione generale
e soccorso pubblico - 5 anni dalla raccolta;
m) dati relativi a controlli di polizia - 20 anni
dalla raccolta;
n) dati raccolti per l'analisi criminale e di
prevenzione - 10 anni dall'elaborazione dell'analisi;
o) dati relativi a provvedimenti di espulsione e
rimpatrio di stranieri - 30 anni dall'esecuzione;
p) dati relativi a nulla osta, licenze,
autorizzazioni di polizia - 5 anni dalla scadenza o dalla
revoca del titolo;
q) dati relativi alla detenzione delle armi o parti
di esse, di munizioni finite e di materie esplodenti di
qualsiasi genere - 5 anni dalla cessazione della
detenzione;
r) dati relativi a persone detenute negli istituti
penitenziari - 30 anni dalla scarcerazione a seguito di
espiazione della pena in caso di condanna - 5 anni dalla
scarcerazione a seguito di decreto di archiviazione o non
luogo a procedere o di sentenza di assoluzione;
s) dati relativi a persone sottoposte a misure di
sicurezza detentive - 25 anni dalla scadenza del termine di
efficacia della misura;
t) dati relativi alla gestione delle attivita'
operative - 10 anni dall'ultimo trattamento;
u) dati raccolti mediante sistemi di ripresa
fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e
di polizia giudiziaria - 3 anni dalla raccolta; dati
raccolti mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa
fotografica, audio e video di documentazione dell'attivita'
operativa - 18 mesi dalla raccolta. Si applicano i diversi
termini di conservazione di cui alla lettera b), quando i
dati personali sono confluiti in un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, o quelli di
cui alle lettere a), f), g), h) e i), quando i dati
personali sono confluiti in un procedimento penale.
4. I termini di conservazione di cui al comma 3 sono
aumentati di due terzi quando i dati personali sono
trattati nell'ambito di attivita' preventiva o repressiva
relativa ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis,
3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale,
nonche' per le ulteriori ipotesi indicate dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
5. Il capo dell'ufficio o il comandante del reparto,
prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, ove sia
strettamente necessario per il conseguimento delle
finalita' di polizia di cui all'articolo 3, puo' decidere,
sulla base dei criteri definiti dal Capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza ovvero, su sua
delega, dal vice direttore generale di cui all'articolo 4,
comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, di aumentare la durata di conservazione,
indicandone i motivi in relazione al caso specifico e
l'ulteriore periodo di trattamento, che non puo' comunque
superare i due terzi di quelli fissati al comma 3.
6. I dati personali soggetti a trattamento non
automatizzato, sono conservati per il periodo di tempo
previsto dalle disposizioni sullo scarto dei documenti
d'archivio delle pubbliche amministrazioni se superiore a
quello di cui al comma 3.
7. Sono fatti salvi i diversi termini e modalita' di
conservazione dei dati personali previsti da disposizioni
di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione
europea o dal diritto internazionale in relazione a
specifici trattamenti effettuati per le finalita' di cui
all'articolo 3.
8. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7, i
dati personali soggetti a trattamento automatizzato sono
cancellati o resi anonimi, i dati personali non soggetti a
trattamento automatizzato restano assoggettati alle
disposizioni sullo scarto dei documenti d'archivio delle
pubbliche amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»:
«Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti). - Omissis
3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno,
previa comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al
presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi
titolari.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 14 aprile 2021, n. 81 recante «Regolamento in materia
di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti,
sistemi informativi e servizi informatici di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a
garantire elevati livelli di sicurezza» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 giugno 2021, n. 138.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11, del citato decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 104:
«Art. 11 (Norme di semplificazione in materia di
tracciabilita' delle armi e delle munizioni). - 1. Al fine
di assicurare standard uniformi degli strumenti di
controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire
lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, e' istituito presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la
tracciabilita' delle armi e delle munizioni.
2. Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti
informazioni:
a) per le armi da fuoco il tipo, la marca, il
modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la
classificazione secondo la normativa europea se presente,
il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura
apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai
sensi dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
nonche' il numero di matricola o la marcatura unica
applicata alle loro parti, nel caso in cui questa
differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto
di ciascuna arma da fuoco. Il sistema contiene, altresi', i
dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei
detentori dell'arma, ivi compresi quelli riguardanti la
sede legale qualora tali soggetti esercitino attivita'
d'impresa, l'indicazione delle operazioni aventi ad oggetto
ogni arma e la data in cui sono state effettuate, il
relativo prezzo, nonche' gli estremi del titolo abilitativo
all'acquisto e, nel caso di persona fisica diversa
dall'imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema sono,
inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione
consistente in una trasformazione o modifica irreversibile
dell'arma da fuoco che determini un cambiamento della
categoria o della sottocategoria di cui all'allegato I alla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la
data in cui sono avvenute tali operazioni;
b) per le munizioni, le informazioni previste
dall'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e i dati di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
c) per le armi diverse dalle armi da fuoco, le
informazioni previste dall'articolo 35 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 54, primo comma, del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ivi compresi i dati
relativi alle armi a modesta capacita' offensiva.
3. I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di
cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni,
all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
provvedono ad immettere i dati relativi alle operazioni
eseguite, secondo le modalita' stabilite con i
provvedimenti di cui al comma 6. L'inserimento dei dati nel
sistema di cui al comma 1 costituisce valida modalita' di
assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 35 e,
limitatamente alle munizioni all'articolo 55 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. I dati concernenti le operazioni relative alle armi
compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti
di cui al comma 3, sono inseriti dall'ufficio locale di
pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale
comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero dalla Questura
competente per territorio in caso di trasmissione della
denuncia per via telematica.
5. Il sistema informatico e' consultabile dal personale
delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' dal personale
dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio
presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le
Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le
finalita' di controllo della circolazione delle armi e
delle munizioni, nonche' per la prevenzione e repressione
dei reati commessi a mezzo di essi.
6. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono
disciplinate, in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia di tutela dei dati personali in ambito giudiziario
e per finalita' di polizia, le modalita':
a) di funzionamento del sistema informatico;
b) di trasmissione e conservazione dei dati previsti
dall'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni,
dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) di autenticazione, autorizzazione e registrazione
degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema;
d) di collegamento, ai fini di consultazione e
riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
e) di verifica della qualita' e protezione dal
danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei
dati registrati e la loro sicura conservazione;
f) di trasmissione delle informazioni qualora il
sistema informatico di cui al comma 1 non sia in grado di
funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono pari a euro 500.000 per l'anno 2018 e ad euro
1.000.000 per l'anno 2019, per l'istituzione del sistema
informatico, e ad euro 300.000 annui a decorrere dall'anno
2020, per le attivita' di gestione e manutenzione del
sistema.»
- Per il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, lett. f) e
g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, v.
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, del citato
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 31-bis
1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01,
comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio
1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22
giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attivita' di
intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel
settore delle armi, e' richiesta una apposita licenza
rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni anche
regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo
31. La licenza non e' necessaria per i rappresentanti in
possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e'
data comunicazione alla Questura competente per territorio.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo
giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza
un resoconto dettagliato delle singole operazioni
effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo'
essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica
certificata della medesima autorita'. L'operatore, nel caso
in cui abbia la materiale disponibilita' delle armi o delle
munizioni, e' obbligato alla tenuta del registro di cui,
rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonche' ad
effettuare le relative annotazioni concernenti le
operazioni eseguite.
3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di
prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la
sospensione o la revoca della licenza.»
- Per il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, v. nelle note alle premesse.
 
Allegato A

art. 4, comma 2

DATI RELATIVI ALLE ARMI DA FUOCO
E ALLE PARTI D'ARMA DA FUOCO

1. Per le armi da fuoco insieme alle sue parti, il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi:
a) fabbricante o assemblatore (codice fiscale, partita Iva o ragione sociale);
b) Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio;
c) numero di serie;
d) anno di fabbricazione o assemblaggio;
e) tipo (ad esempio carabina, fucile, pistola, ...);
f) marca;
g) modello, ove presente;
h) calibro;
i) marcatura applicata alle relative parti nel caso in cui questa differisca dalla marcatura unica applicata sul telaio o sul fusto dell'arma stessa. Qualora la parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura, essa e' contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico digitale, che trovera' collocazione nel presente campo;
l) codice identificativo corrispondente alla classificazione effettuata dal Banco Nazionale di Prova;
m) classificazione dell'arma nella categoria europea effettuata dal Banco Nazionale di Prova (ivi compreso il cambiamento, a seguito di interventi tecnici, della categoria o della sottocategoria dell'arma da fuoco di cui all'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE);
n) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore, venditore, ecc.);
o) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore, riparatore, ecc..);
p) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione;
q) operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui le stesse sono state effettuate (quali ad esempio: cessione, acquisto, acquisto per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, demilitarizzazione, disattivazione, esportazione, importazione, riparazione, vendita, rottamazione, ecc.);
r) prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635);
s) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto dell'arma (nulla osta all'acquisto di armi; licenza di porto d'armi; licenza ex articolo 31 TULPS, collezione di armi antiche ex D.M. 28 aprile 1982, ecc.);
t) estremi della licenza o autorizzazione nell'ipotesi di esportazione, importazione o trasferimento intracomunitario (indicare la denominazione del titolo autorizzatorio, l'autorita' che lo ha emesso e la data del rilascio);
u) eventuali ulteriori dati facoltativi.
2. Per le armi da fuoco antiche, l'inserimento e' limitato ai dati conosciuti o comunque rilevabili dalla denuncia o da qualunque altra certificazione o documentazione presentata dall'interessato, ai sensi dell'articolo 38 TULPS.
3. I dati di cui alle lettere da a) ad h) costituiscono gli elementi della marcatura unica (di cui all'articolo 11, primo comma, della legge n. 110 del 1975).
 
Allegato B

art. 4, comma 2
DATI RELATIVI ALLE ARMI DIVERSE DA QUELLE DA FUOCO ED ALLE REPLICHE DI ARMI ANTICHE AD AVANCARICA A COLPO SINGOLO

1. Per le armi diverse da quelle da fuoco il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi:
a) fabbricante o assemblatore (codice fiscale o partita Iva, ragione sociale);
b) Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio;
c) numero di serie;
d) anno di fabbricazione o assemblaggio;
e) tipo (ad esempio carabina, fucile, lancia siringhe, pistola, ...);
f) marca;
g) modello, ove presente;
h) calibro;
i) numero di verifica di conformita' (nell'ipotesi di arma da sparo a modesta capacita' offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule);
l) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore, venditore, ecc.);
m) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore, riparatore, ecc.); tale dato e' richiesto per il privato solo nel caso di acquisto da operatore economico;
n) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione (nell'ipotesi di arma da sparo, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule);
o) operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui sono state effettuate (quali ad esempio: acquisto, acquisto per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, demilitarizzazione, disattivazione, esportazione, importazione, riparazione, vendita, ecc.);
p) prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635);
q) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto dell'arma (o del documento di riconoscimento dell'acquirente maggiorenne qualora trattasi di arma da sparo a modesta capacita' offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule o di replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo);
r) codice identificativo corrispondente alla classificazione effettuata dal Banco Nazionale di Prova, (nell'ipotesi di arma da sparo, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule);
s) eventuali ulteriori dati facoltativi.
 
Allegato C

art. 4, comma 2

DATI RELATIVI ALLE MUNIZIONI

1. Per le munizioni, il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi:
a) produttore ovvero colui per il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni (codice fiscale o partita Iva, ragione sociale);
b) denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;
c) numero di identificazione del lotto delle munizioni oggetto dell'operazione;
d) quantita' di confezioni delle munizioni oggetto dell'operazione;
e) quantita' di cartucce contenute nell'unita' elementare di imballaggio;
f) calibro;
g) tipo (palla in piombo, palla in ottone, ecc.);
h) luogo di fabbricazione;
i) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede le munizioni (cedente, esportatore, venditore, ecc.);
l) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce le munizioni (acquirente, cessionario, importatore, ecc.);
m) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione;
n) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto (nulla osta all'acquisto di munizioni; licenza di porto d'armi; licenza ex articolo 47 TULPS);
o) operazioni aventi ad oggetto le munizioni e la data in cui sono state effettuate (quali ad esempio: acquisto, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, esportazione, importazione, vendita, ecc.);
p) eventuali ulteriori dati facoltativi.
 
Allegato D

art. 35

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI
A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE
Oneri eliminati I) Denominazione
Obbligo di tenuta e di compilazione del registro su supporto cartaceo ex articoli 35 e 55 TULPS delle operazioni giornaliere aventi ad oggetto le armi e le munizioni.
Riferimento normativo interno
Articolo 11, comma 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104
Articolo 24, comma 5, dell'intervento regolatorio
===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare |  Altro | +=====================+============+======================+=========+ |   |   |  X | | +---------------------+------------+----------------------+---------+

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
Gli articoli 35 e 55 TULPS prevedono che i soggetti, titolari delle necessarie licenze di polizia per l'esercizio di attivita' di impresa o professionali in materia di armi e munizioni (d'ora in poi indicati come: «armaioli»), nonche' gli intermediari ex articolo 31-bis TULPS (d'ora in poi indicati come: «intermediari»), sono obbligati a tenere e conservare appositi registri sui quali devono annotare le «operazioni» giornaliere aventi ad oggetto i predetti materiali.
Non essendo stata ancora compiutamente attuata la previsione di cui all'articolo 16, terzo comma, del Regolamento di esecuzione del predetto TULPS sulla tenuta informatica dei registri di polizia, gli operatori in discorso hanno conservato i registri delle operazioni in tema di armi e munizioni su supporto cartaceo.
L'articolo 11 del decreto legislativo n. 104/2018 punta a superare definitivamente questa situazione.
La disposizione, nel prevedere l'istituzione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza di un sistema informatico per la tracciabilita' delle armi e delle munizioni (SITAM), stabilisce che i cennati operatori economici e professionali immettano i dati relativi alle attivita' svolte nella «piattaforma» e che tale adempimento venga a sostituire l'obbligo di tenuta e compilazione del registro cartaceo (articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 104/2018).
Questa soluzione viene ad essere attuata nel dettaglio dal presente intervento regolatorio che, in particolare agli articoli 13 e 24, consente che gli operatori economici e professionali assolvano agli obblighi di registrazione prescritti dagli articoli 35 e 55 TULPS, attraverso l'immissione dei pertinenti dati nel SITAM.
In tal modo, viene sancito il definitivo superamento dell'obbligo di tenuta del registro cartaceo e la sua sostituzione con il semplice inserimento dei pertinenti dati in una «repository» attestata e gestita dalle competenti «strutture» dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. II) Denominazione
Obbligo di comunicare ogni mese alla Questura territorialmente competente le generalita' dei soggetti che hanno acquistato armi o munizioni (articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, TULPS).
Riferimento normativo interno
Articolo 11, comma 5, dell'intervento regolatorio
===================================================================== | Comunicazione o | |  Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda  | conservare   | Altro | +=====================+=============+=======================+=======+ |  X |   |   | | +---------------------+-------------+-----------------------+-------+

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
Gli operatori economici e professionali sono tenuti, ai sensi degli articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, TULPS, a comunicare ogni mese le generalita' dei soggetti che hanno acquistato le armi e le munizioni.
L'articolo 11, comma 5, dell'intervento regolatorio sopprime questo obbligo, prevedendo che esso sia assolto direttamente dal SITAM. III) Denominazione
Obbligo di annotare sui registri ex articoli 35 e 55 TULPS le operazioni compiute riguardanti le armi comuni e le munizioni.
Riferimento normativo interno
Articolo 27 dell'intervento regolatorio
Cosa cambia per il cittadino
Con l'adozione del presente intervento regolatorio, viene meno l'obbligo di annotare sul registro cartaceo le operazioni compiute giornalmente aventi ad oggetto le armi e le munizioni. IV) Denominazione
Obbligo di versamento dei registri cartacei ex articoli 35 e 55 TULPS alla Questura, al momento della cessazione dell'attivita' di impresa e professionale riguardante le armi e le munizioni.
Riferimento normativo interno
Articolo 11, comma 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104
Articoli 11, comma 5, e 24, comma 5, dell'intervento regolatorio
===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione  da | | | dichiarazione   | Domanda  | conservare  | Altro | +=======================+============+======================+=======+ | |   |   | X | +-----------------------+------------+----------------------+-------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
La sostituzione dei registri su supporto cartaceo con l'immissione dei dati nel SITAM istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno determina, conseguentemente, il venir meno dell'adempimento di cui trattasi, a carico degli operatori economici, di versare i predetti registri cartacei alle Questure. Oneri introdotti I) Denominazione
Richiesta di abilitazione per il collegamento al SITAM
Riferimento normativo interno
Articolo 11, commi 1 e 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104
Articolo 13, comma 1, dell'intervento regolatorio
===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione |  Domanda   | conservare  | Altro | +====================+================+=====================+=======+ |   |  X |   | | +--------------------+----------------+---------------------+-------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'obbligo di richiedere l'abilitazione per il collegamento al SITAM costituisce un onere informativo di nuova introduzione.
Esso deriva dal criterio direttivo dettato dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 104/2018, secondo cui gli «armaioli» e gli «intermediari» adempiono validamente agli obblighi di registrazione stabiliti dagli articoli 35 e 55 TULPS attraverso l'immissione dei dati nel SITAM.
L'intervento regolatorio prevede che, per effettuare tale immissione, gli «armaioli» e gli «intermediari» debbano richiedere alla Questura territorialmente competente un'abilitazione al collegamento al SITAM.
L'abilitazione e' concessa previa la semplice verifica del fatto che il richiedente rientri effettivamente nelle categorie di operatori economici e professionali riconducibili alle nozioni di «armaiolo» e «intermediario», postulate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e p) dell'intervento regolatorio. II) Denominazione Comunicazione mensile delle operazioni effettuate da parte degli utenti titolari di un regime di identificazione elettronica non notificato dallo Stato membro Riferimento normativo
Articolo 17, comma 4, dell'intervento regolatorio
===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare  | Altro | +======================+============+======================+========+ |  X |   |   | | +----------------------+------------+----------------------+--------+

 Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'articolo 17, comma 4, dell'intervento regolatorio stabilisce che l'«armaiolo» o l'«intermediario» che non ha l'abilitazione per l'accesso al SITAM in quanto titolare di un regime di identificazione elettronica non ancora notificato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 910/2014, continua a tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui agli articoli 35 e 55 TULPS e adempie alla comunicazione mensile prevista dai medesimi articoli 35 e 55 TULPS su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalita' indicate nella «home page» del relativo «sito web».
Poiche' la comunicazione mensile e la tenuta del registro delle operazioni giornaliere rappresentano obblighi gia' previsti dai richiamati articoli 35 e 55 TULPS, la disposizione in esame, piu' che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce la modalita' esecutiva di un onere gia' sussistente.
Ed invero, l'articolo 17, comma 4, del presente regolamento, da un lato conferma gli obblighi gia' esistenti in capo ai suindicati operatori economici di tenuta del registro e della comunicazione mensile e, dall'altro, introduce nuove modalita' di adempimento della comunicazione su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalita' indicate nella «home page» del relativo «sito web». III) Denominazione
Comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di accesso al SITAM
Riferimento normativo interno
Articolo 26, comma 5, dell'intervento regolatori
===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare  | Altro | +======================+============+======================+========+ |  X |   |   | | +----------------------+------------+----------------------+--------+

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'articolo 26, comma 5, dell'intervento regolatorio introduce in capo ai titolari delle credenziali di accesso al SITAM un nuovo adempimento, consistente nell'obbligo di segnalare immediatamente all'articolazione competente per la gestione del SITAM (allocata nella Questura) l'eventuale furto o smarrimento delle medesime credenziali. IV) Denominazione
Obbligo per gli utenti di immettere nel SITAM i dati relativi alle operazioni aventi ad oggetto armi e munizioni
Riferimento normativo interno
Articolo 27, comma 1, dell'intervento regolatorio
Articolo 31, comma 1, dell'intervento regolatorio
===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare  | Altro | +======================+============+======================+========+ |  X |   |   | | +----------------------+------------+----------------------+--------+

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'articolo 27, comma 1, dell'intervento regolatorio sostituisce con l'immissione nel SITAM delle informazioni di cui agli Allegati A, B e C, l'obbligo di annotare su registri cartacei i dati di cui agli articoli 35 e 55 TULPS riguardanti le operazioni aventi ad oggetto armi e munizioni. L'articolo 31 prevede che, in caso di malfunzionamento del SITAM, tale comunicazione sia assolta temporaneamente con la registrazione dei dati su supporti cartacei o informatici conformi agli standard di sicurezza.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «armi», le armi da fuoco e le armi diverse da quelle da fuoco;
b) «arma da fuoco», l'arma da fuoco, come definita dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, l'arma da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' l'arma da fuoco antica, artistica o rara di importanza storica disciplinata dal decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, emanato ai sensi dell'articolo 10, settimo comma, della medesima legge n. 110 del 1975;
c) «arma diversa dalle armi da fuoco», l'arma comune da sparo ad aria o a gas compressi, lunga o corta, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, nonche' l'arma da sparo con modesta capacita' offensiva, funzionante a aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
d) «armaiolo», l'operatore economico che esercita le attivita' in materia di armi da fuoco e munizioni indicate dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 527 del 1992;
e) «autorita' nazionale», l'autorita' nazionale competente allo scambio delle informazioni in materia di trasferimenti, a titolo definitivo, di armi da fuoco, individuata nel competente Ufficio per l'Amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
f) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
g) «CEN», il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato per la gestione, il coordinamento e lo sviluppo degli archivi e delle procedure informatizzate;
h) «DIA», la Direzione investigativa antimafia, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
i) «decreto legislativo n. 51 del 2018», il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
l) «decreto legislativo n. 104 del 2018», il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;
m) «Dipartimento della pubblica sicurezza», il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
n) «Focal Point» il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, incaricato della formazione e della gestione operativa degli utenti che accedono al SITAM;
o) «Forze di polizia», le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni;
p) «intermediario», l'operatore economico che esercita le attivita' in materia di armi da fuoco e munizioni indicate dall'articolo 1-bis, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 527 del 1992;
q) «legge n. 110 del 1975», la legge 18 aprile 1975, n. 110;
r) «legge n. 121 del 1981», la legge 1° aprile 1981, n. 121;
s) «munizione», la munizione utilizzata in un'arma da fuoco come definita dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera d) del predetto decreto legislativo n. 527 del 1992;
t) «parte d'arma», una delle componenti essenziali di un'arma da fuoco come definite dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 527 del 1992;
u) «Prefettura-UTG», la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
v) «rappresentante», la persona fisica, dipendente dell'armaiolo, che abbia ottenuto l'approvazione della nomina a rappresentante del medesimo armaiolo ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, TULPS;
z) «regolamento delegato (UE) 2019/686», il regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione del 16 gennaio 2019;
aa) «replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo», la replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890, come definita all'articolo 12 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
bb) «SITAM», il «sistema informatico dedicato» per la tracciabilita' delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;
cc) «TULPS», il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende, inoltre, per:
a) «accesso», l'operazione di trattamento elettronico che consente di prendere visione e di estrarre copia, memorizzandola su qualunque tipo di supporto, dei dati conservati nel SITAM e di quelli riguardanti i detentori delle armi e delle munizioni conservati nel CED;
b) «aggiornamento», l'operazione di trattamento elettronico che consente di modificare o di cancellare, con modalita' sicure, i dati gia' contenuti nel SITAM, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 51 del 2018;
c) «amministratore locale SITAM», il dipendente della Polizia di Stato in servizio presso le Questure addetto alla gestione delle utenze per l'accesso al SITAM da parte degli utenti di cui al successivo punto i);
d) «consultazione», l'operazione di trattamento elettronico che consente di accedere, nei limiti stabiliti dal relativo profilo di autorizzazione di cui al comma 3, lettera h), alle informazioni conservate nel SITAM;
e) «immissione», l'operazione di trattamento elettronico che consente l'inserimento di dati nel SITAM, per le finalita' per cui esso e' istituito, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 51 del 2018;
f) «interrogazione», l'operazione di collegamento telematico con il SITAM al fine di effettuare l'accesso, la consultazione, l'immissione o l'aggiornamento dei dati conservati nel SITAM;
g) «operatore», l'appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le Questure, gli uffici e comandi delle predette Forze di polizia, nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono di effettuare le interrogazioni del SITAM;
h) «operatore dell'Amministrazione civile dell'interno», l'appartenente all'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le Prefetture-UTG, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono l'accesso o la consultazione del SITAM;
i) «utente», l'armaiolo, il suo rappresentante o i dipendenti dell'armaiolo, nonche' l'intermediario o i suoi dipendenti.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono, altresi', per:
a) «autenticazione», l'insieme degli strumenti elettronici delle procedure per la verifica dell'identita' dell'operatore, dell'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'utente;
b) «autenticazione forte», metodo di autenticazione multifattore che si basa sull'utilizzo congiunto di due o piu' fattori di autenticazione individuale;
c) «casella di posta elettronica assegnata dall'Amministrazione», casella di posta elettronica istituzionale rilasciata all'operatore, all'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza;
d) «client», postazione di lavoro che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente servente;
e) «credenziali di autenticazione», i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, dell'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno ovvero dell'utente, da questi conosciuti e ad essi univocamente correlati, necessari per l'autenticazione;
f) «login», la procedura di autenticazione per l'effettuazione di operazioni di trattamento all'interno del SITAM;
g) «password», sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica;
h) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni univocamente associate all'operatore, all'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno o all'utente che consente di individuare a quali dati conservati nel SITAM questi ultimi sono abilitati ad accedere, nonche' quali trattamenti sono abilitati ad effettuare;
i) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano il trattamento dei dati del SITAM in funzione del profilo di autorizzazione riconosciuto all'operatore, all'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno ovvero all'utente, a seconda della categoria di soggetti cui esso appartiene o da cui dipende;
l) «URL», l'Uniform Resource Locator, sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di rete del SITAM;
m) «username», nome con il quale l'utente viene riconosciuto da un computer o da un programma informatico;
n) «violazione dei dati personali», la violazione della sicurezza che comporta colposamente o dolosamente la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
4. Ai fini del presente regolamento, si intendono, altresi', per:
a) «articolazione competente per la gestione del CED», l'articolazione del servizio per i Sistemi Informativi della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, competente per la gestione del CED;
b) «Direzione centrale della polizia criminale», la Direzione centrale della polizia criminale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78.
5. Infine, ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «CIE», il documento di identita' personale rilasciato dal Ministero dell'interno denominato «Carta di identita' elettronica», come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD);
b) «Identita' digitale», la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese» e dei suoi regolamenti attuativi;
c) «Identita' digitale uso professionale», l'identita' digitale SPID contenente un attributo che dichiara tale caratteristica, rilasciata secondo le linee guida di cui alla determina dell'AGID n. 318/2019;
d) «Regolamento UE 910/2014», il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
e) «SPID», il sistema pubblico dell'identita' digitale, istituito ai sensi dell'articolo 64 del CAD, come modificato dall'articolo 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 1,
lettera a), b) e d) del citato decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 527:
«Art. 1-bis. 1. Ai fini del presente decreto, si
intende per:
a) «arma da fuoco», qualsiasi arma portatile a canna
che espelle, e' progettata per espellere o puo' essere
trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o
un proiettile mediante l'azione di un propellente
combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto
III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e
successive modificazioni. Si considera, altresi', "arma da
fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al
fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile
mediante l'azione di un propellente combustibile se:
1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
2) come risultato delle sue caratteristiche di
fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo'
essere cosi' trasformato;
b) «parte», ciascuna delle seguenti componenti
essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le
parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower
receiver), nonche', in relazione alle modalita' di
funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il
blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti,
rientrano nella categoria in cui e' stata classificata
l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono
destinati ad essere installati;
omissis
d) «munizione», l'insieme della cartuccia o dei suoi
componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da
sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma
da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad
autorizzazione;
omissis.»
- Per il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, lett. f) e
g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, v.
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 10, settimo comma
e 22, primo comma, della citata legge 18 aprile 1975, n.
110:
«Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da
guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - Omissis
7. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le
armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e
quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi
antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il
Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
ai fini di cui al sesto comma.
Omissis.»
«Art. 22 (Locazione e comodato di armi). - 1. Non e'
consentita la locazione o il comodato delle armi di cui
agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso
scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di
caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito
di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni
ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di
esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico
si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti
tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo
di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui
impiego avvenga costantemente sotto il controllo
dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso
scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a
verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra'
specifico punzone.
Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 108 (Direzione investigativa antimafia). - 1. E'
istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.)
con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva
attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di
effettuare indagini di polizia giudiziaria relative
esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o
comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione
preventiva della Direzione investigativa antimafia le
connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
interni ed internazionali delle organizzazioni criminali,
gli obiettivi e le modalita' operative di dette
organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il
fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia
nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto
collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di
polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale
investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono
costantemente informare il personale investigativo della
D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di
tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui
siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere,
congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti
e le attivita' investigative eventualmente richiesti. Il
predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio
1993, e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i
criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e
delle finanze.
5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
e' attribuita la responsabilita' generale delle attivita'
svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente
al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e competono
i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della
D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo
articolo 107.
6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore
tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai
ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a
generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalita'
organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al
Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul
funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui
risultati conseguiti.
7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e'
assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni
vicarie.
8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il
personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali e periferiche della D.I.A. per le
esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza,
anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche'
per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni
di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di
quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate
per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle
finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo
di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato
che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita'
attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio
generale di cui all'articolo 107, determina
l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti
alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla
specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia
interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima
fase, l'organizzazione e' articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini
investigativi.
10. Alla determinazione del numero e delle competenze
delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al
comma 9 si provvede con le modalita' e procedure indicate
nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le
stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione
ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni,
secondo principi di competenza tecnico-professionale e con
l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli
uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al
criterio della rotazione degli incarichi.»
- Per il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, v.
nelle note alle premesse
- Per il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, v.
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 16, comma 1,
della citata legge 1° aprile 1981, n. 121:
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). -
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che
provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro
dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di
polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di
Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici,
anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.»
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, secondo comma,
del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 8
Omissis
Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza
nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il
rappresentante deve possedere i requisiti necessari per
conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione
dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta
l'autorizzazione.»
- Per il regolamento delegato (UE) 2019/686, vedasi
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
ministeriale 9 agosto 2001, n. 362: «Regolamento recante la
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo»:
«Art. 12 (Definizione). - 1. Le repliche di armi
antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o
tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento
a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od
equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono
introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla
parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate
di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a
capsula e sono portatili.»
- Per il testo dell'articolo 11, del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 104, v. nelle note all'art.
1.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51:
«Art. 3. (Principi applicabili al trattamento di dati
personali). - 1. I dati personali di cui all'articolo 1,
comma 2, sono:
a) trattati in modo lecito e corretto;
b) raccolti per finalita' determinate, espresse e
legittime e trattati in modo compatibile con tali
finalita';
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere
adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
finalita' per le quali sono trattati;
e) conservati con modalita' che consentano
l'identificazione degli interessati per il tempo necessario
al conseguimento delle finalita' per le quali sono
trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la
persistente necessita' di conservazione, cancellati o
anonimizzati una volta decorso tale termine;
f) trattati in modo da garantire un'adeguata
sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate.
2. Il trattamento per una delle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, diversa da quella per cui i dati
sono raccolti, e' consentito se il titolare del
trattamento, anche se diverso da quello che ha raccolto i
dati, e' autorizzato a trattarli per detta finalita',
conformemente al diritto dell'Unione europea o
dell'ordinamento interno e se il trattamento e' necessario
e proporzionato a tale diversa finalita', conformemente al
diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno.
3. Il trattamento per le finalita' di cui all'articolo
1, comma 2, puo' comprendere l'archiviazione nel pubblico
interesse, l'utilizzo scientifico, storico o statistico,
fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le
liberta' degli interessati.
4. Il titolare del trattamento e' responsabile del
rispetto dei principi di cui ai commi 1, 2 e 3.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, lett.
g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione
degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno):
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). -
Omissis.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
articolato, secondo i criteri di organizzazione e le
modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
Omissis.
g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto
per l'esercizio delle funzioni demandate al vice direttore
generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale
della polizia criminale anche ai fini dei compiti di
collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli
altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma 6,
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e
dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di
contrasto delle fenomenologie criminali piu' rilevanti;
espletamento, in attuazione della pianificazione strategica
delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione
di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo
quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori
e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di
cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, per
l'attuazione dell'interoperabilita' tra i sistemi
informatici delle Forze di polizia, anche mediante la
standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel
rispetto delle normative in materia di protezione e
sicurezza dei dati personali;
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;
[a) allineamento dei dati: il processo di
coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
alla verifica della corrispondenza delle informazioni in
essi contenute;
[b) autenticazione del documento informatico: la
validazione del documento informatico attraverso
l'associazione di dati informatici relativi all'autore o
alle circostanze, anche temporali, della redazione;
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di
dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento
rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
[e) certificati elettronici: gli attestati
elettronici che collegano all'identita' del titolare i dati
utilizzati per verificare le firme elettroniche;
[f) certificato qualificato: il certificato
elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I
della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che
rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della
medesima direttiva;
[g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce
altri servizi connessi con queste ultime;
[h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento
informatico;
([i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di
chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con
il quale si verifica la firma digitale apposta sul
documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche;
i-bis) copia informatica di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento analogico da cui e' tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di
documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico:
il documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento da cui e' tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento
informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario;
i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono,
direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area
geografica specifica;
[l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui
conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a
specifici soggetti o categorie di soggetti;
l-bis) formato aperto: un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati
stessi;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le
seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i
termini di una licenza o di una previsione normativa che ne
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono
accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche
pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della
lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da
parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente
attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali
sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36;
m) - n);
n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36;
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico
eletto presso un servizio di posta elettronica certificata
o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio
2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che
abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento
eIDAS»,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale;
n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi
servizio di una amministrazione pubblica fruibile a
distanza per via elettronica;
o);
p) documento informatico: il documento elettronico
che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) - r);
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave
privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici;
t) - u);
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti
informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter);
u-quater) identita' digitale: la rappresentazione
informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi
attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme
dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le
modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi;
z);
aa) titolare di firma elettronica: la persona fisica
cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai
dispositivi per la sua creazione nonche' alle applicazioni
per la sua apposizione della firma elettronica;
bb);
cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per
uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento
che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';
dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema
informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera automatica con altri sistemi
informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione
di servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema
Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i
sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per
garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni,
dei processi e procedimenti amministrativi;
ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo
adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.
1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le
definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS.
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta
elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di
altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del
Regolamento eIDAS.»
- Per il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, v. nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). -1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti,
nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita'
elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo
della carta di identita' elettronica per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AGID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica altresi' in caso di
identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
privati tramite canali fisici. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AGID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
SPID e la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,
la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line.
3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del
rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica,
verificano i dati identificativi del richiedente, ivi
inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma
prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte
anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale,
con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AGID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»
 
Art. 3

Finalita' dei trattamenti

1. I dati contenuti nel SITAM sono trattati a fini di controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonche' a fini di prevenzione e repressione dei reati.
2. I dati contenuti nel SITAM, preventivamente resi anonimi e in forma aggregata, possono essere trattati, altresi', nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche per scopi statistici da:
a) gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonche' in materia di prevenzione e repressione dei reati;
b) le Prefetture-UTG;
c) le Questure e gli altri uffici della Polizia di Stato, nonche' i comandi e reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, competenti nella materia di cui alla lettera a).
3. Per le finalita' di cui al comma 2, il SITAM e' dotato di un sistema per le elaborazioni statistiche che permette di analizzare in forma anonima e aggregata i dati riguardanti le armi, le parti di arma e le munizioni, nonche' il numero aggregato degli armaioli, degli intermediari e degli altri soggetti che detengono le armi, le parti di arma e le munizioni.
 
Art. 4

Dati contenuti nel SITAM

1. Il SITAM contiene i dati relativi alle armi, alle parti di armi da fuoco, incluse le informazioni che consentono di associarle ai rispettivi proprietari, nonche' alle munizioni fabbricate, importate o introdotte nel territorio dello Stato che sono oggetto di operazioni di esportazione, di trasferimento verso Paesi dell'Unione europea ovvero di compravendita o cessione a qualunque altro titolo verso armaioli, intermediari o altri soggetti, pubblici o privati.
2. I dati relativi alle armi da fuoco e alle parti di arma da fuoco, alle armi diverse da quelle da fuoco e alle munizioni sono specificati, rispettivamente, negli Allegati A, B e C al presente regolamento. Il SITAM assicura che per ogni tipologia di operazione sia predisposta una apposita scheda informativa nella quale sono inseriti, a cura dell'operatore o dell'utente, i dati tra quelli individuati nei predetti Allegati, pertinenti alla medesima operazione, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
3. I dati presenti negli archivi informatici sono configurati in maniera conforme al D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, e lo scambio dei dati avviene in modalita' cifrata secondo metodi di comunicazione standard.

Note all'art. 4:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 2018, n. 15, v. nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Periodo di conservazione dei dati contenuti nel SITAM

1. I periodi di conservazione dei dati di cui all'articolo 4 sono stabiliti come segue:
a) per i dati di cui all'Allegato A al presente regolamento, relativi alle armi da fuoco e alle parti di arma, compresi i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti e dei detentori, 30 anni dalla data della distruzione dell'arma o della parte di essa;
b) per i dati di cui all'Allegato B, relativi alle armi diverse da quelle da fuoco ed alle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, compresi i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti e dei detentori:
1) 30 anni dalla data della distruzione dell'arma ad aria o a gas compressi, lunga o corta, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule;
2) 10 anni dalla data in cui si e' conclusa l'operazione di esportazione, di trasferimento verso un Paese dell'Unione europea, ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo in favore di un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari, per l'arma da sparo a modesta capacita' offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
c) per i dati di cui all'Allegato C, relativi alle munizioni, 5 anni dalla data in cui si e' conclusa l'operazione di esportazione o importazione, di trasferimento da e verso un Paese dell'Unione europea, ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo in favore di un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati raccolti nel SITAM sono cancellati o resi anonimi con modalita' automatizzate.
 
Art. 6

Raffronto con i dati inseriti nel CED

1. Il SITAM, attraverso meccanismi di cooperazione applicativa, consente agli operatori di connettersi al CED, al fine di:
a) raffrontare i dati esistenti nello stesso CED, relativi alle armi e alle munizioni, con quelli acquisiti ai fini dell'immissione nel SITAM;
b) acquisire, ai fini dell'immissione nel SITAM, i dati conservati nel CED relativi alle armi, in modo da garantire la completezza ed esattezza dei dati inseriti.
 
Art. 7

Titolare del trattamento dei dati
e allocazione del sistema

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' il titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. Il SITAM e' istituito presso il CEN che ne garantisce la gestione tecnica e informatica, ivi compreso il profilo di sicurezza, direttamente o attraverso le Questure.

Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, v.
nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Compiti del CEN

1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, il CEN e' responsabile della gestione dell'infrastruttura tecnologica, della conservazione sicura dei dati e della continuita' operativa del servizio anche attraverso il ripristino di emergenza delle procedure e dei dati tramite le funzioni di backup assicurate dallo stesso CEN, attraverso le proprie articolazioni.
2. Il CEN cura il ciclo di vita delle utenze degli amministratori locali SITAM presso le Questure, di cui all'articolo 10.
 
Art. 9

Compiti della Direzione centrale della
polizia criminale

1. La Direzione centrale della polizia criminale, attraverso la propria articolazione competente per la gestione del CED, relativamente al trattamento dei dati presenti nel SITAM, e' responsabile del rilascio, secondo le politiche di sicurezza conformi agli standard stabiliti dalle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, dei profili di autorizzazione nei confronti di:
a) soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g);
b) appartenenti agli Organismi di informazione e sicurezza, di cui all'articolo 19, comma 1;
c) operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-UTG, di cui all'articolo 18, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) accedono al SITAM per il tramite del portale dell'articolazione competente per la gestione del CED. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che accedono al portale sono identificati tramite un codice univoco e sono abilitati allo svolgimento delle funzioni applicative di competenza dell'unita' organizzativa cui sono preposti o assegnati, coerentemente con l'ambito di trattamento consentito dal profilo di autorizzazione. Ai fini dell'accesso al SITAM, il codice identificativo e le credenziali di autenticazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), sono conformi almeno al livello 2 di sicurezza o garanzia (Level of Assurance - LoA) previsto dallo standard internazionale ISO/IEC 29115, con impiego di un sistema di autenticazione a due fattori, non necessariamente basato su certificati digitali.
 
Art. 10

Compiti delle Questure

1. Le Questure provvedono, per il tramite dell'amministratore locale SITAM, ad effettuare le seguenti operazioni:
a) abilitare, previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, gli utenti nei casi previsti dall'articolo 24;
b) verificare il corretto utilizzo delle abilitazioni per l'accesso al sistema da parte degli utenti;
c) disabilitare l'accesso al SITAM nei casi previsti dagli articoli 25 e 26.
 
Art. 11

Archivi informatici del SITAM

1. Il SITAM e' composto dai seguenti archivi informatici:
a) l'archivio delle armi da fuoco, nel quale sono riportati, per ciascuna arma da fuoco e per ciascuna parte di arma da fuoco, i dati di cui all'Allegato A;
b) l'archivio delle armi diverse da quelle da fuoco e delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, nel quale sono riportati per ciascuna arma i dati di cui all'Allegato B;
c) l'archivio delle munizioni, nel quale sono riportati per ogni unita' elementare di imballaggio delle munizioni per armi da fuoco, i dati di cui all'Allegato C.
2. Gli archivi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono strutturati in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla consultazione di effettuare ricerche finalizzate a:
a) ricostruire la filiera dei passaggi di proprieta' e comunque della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna arma da fuoco, parte di arma da fuoco e arma diversa da quella da fuoco;
b) riepilogare le eventuali modifiche che abbiano mutato le caratteristiche tecniche dell'arma da fuoco o gli interventi di sostituzione delle parti di arma.
3. L'archivio di cui al comma 1 lettera c) e' strutturato in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla consultazione di effettuare ricerche finalizzate a ricostruire la filiera dei passaggi di proprieta' e comunque della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna unita' elementare di imballaggio delle munizioni per armi da fuoco.
4. Gli archivi di cui al comma 1 sono, inoltre, strutturati in modo da consentire:
a) l'elaborazione automatica di un riepilogo mensile delle operazioni compiute da ciascun armaiolo e dall'intermediario e il suo invio automatico alle Questure e agli altri uffici e comandi delle Forze di polizia per le finalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2;
b) ai soggetti autorizzati alla consultazione, l'effettuazione di ricerche finalizzate ad acquisire i dati relativi a ciascun armaiolo, intermediario o soggetto che detenga o abbia detenuto armi, parti di arma da fuoco o munizioni;
c) la trattazione dei dati per finalita' statistiche dei dati resi anonimi e aggregati, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
5. L'elaborazione automatica del riepilogo mensile delle operazioni compiute dall'armaiolo o intermediario e la sua messa a disposizione delle Questure e degli altri uffici e comandi delle Forze di polizia tiene luogo della comunicazione mensile prevista dagli articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, terzo periodo, TULPS.

Note all'art. 11:
- Per il testo degli articoli 35, comma 4 e 55, primo
comma, terzo periodo, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, v. nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Collegamenti del SITAM al CED

1. Il collegamento telematico del SITAM al CED, per le finalita' di cui all'articolo 6, e' realizzato nel termine di cui all'articolo 34, comma 1, attraverso meccanismi di cooperazione applicativa resi disponibili dal CED, sulla base di specifici accordi inter-istituzionali.
 
Art. 13

Collegamenti degli utenti al SITAM

1. Al fine di effettuare l'immissione dei dati concernenti le operazioni compiute relativamente alle armi, alle parti di arma da fuoco ed alle munizioni, nonche' la consultazione e la correzione dei medesimi dati precedentemente immessi, l'armaiolo o l'intermediario richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM alla Questura della provincia in cui e' ubicata la sede della propria impresa tenuta ad effettuare le registrazioni e comunicazioni a norma degli articoli 35 e 55 TULPS.
2. Al fine di assicurare l'inserimento, anche in forma massiva, dei dati delle armi e delle munizioni esportate, importate, fabbricate, immesse sul mercato o sulle quali sono state eseguite operazioni di carattere tecnico, l'armaiolo o l'intermediario possono utilizzare sistemi informatici gestionali, purche' essi siano compatibili con le caratteristiche tecniche, informatiche e di sicurezza del SITAM e il loro collegamento al SITAM stesso non determini nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le Questure provvedono ad attivare i collegamenti tra i soggetti di cui al comma 1 e il SITAM, secondo le modalita' e le procedure che sono rese note nella «home page» del relativo «sito web».

Note all'art. 13:
- Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle
premesse.
 
Art. 14
Collegamenti delle Prefetture, delle Questure, delle Forze di polizia
e degli Organismi di informazione e sicurezza al SITAM

1. Al fine di effettuare le operazioni di accesso, immissione ed aggiornamento previste dagli articoli 16, 17 le Questure, gli altri Uffici o Comandi delle Forze di polizia si collegano al SITAM per il tramite del CED, il quale assicura, per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19, il collegamento al SITAM delle Prefetture-UTG, del DIS, dell'AISE e dell'AISI.
 
Art. 15

Interrogazioni del SITAM

1. Le interrogazioni del SITAM possono essere effettuate per finalita' di accesso, di consultazione, di immissione ed aggiornamento dei dati contenuti nello stesso SITAM; a ciascuna delle predette finalita' corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione.
2. Le interrogazioni sono effettuate dai soggetti indicati dagli articoli 16, 17, 18 e 19, ai quali siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione.
 
Art. 16

Soggetti legittimati all'accesso al SITAM

1. I soggetti che possono effettuare operazioni di accesso ai dati conservati nel SITAM sono:
a) il Questore e il dirigente che ne svolge le funzioni vicarie;
b) il personale delle Forze di polizia delle qualifiche, anche non dirigenziali, in servizio presso gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonche' in materia di prevenzione e repressione dei reati;
c) il personale della Polizia di Stato, anche delle qualifiche non dirigenziali, della Questura e degli uffici di pubblica sicurezza, preposto o addetto agli uffici, competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonche' in materia di prevenzione e repressione dei reati;
d) gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza preposti o addetti a comandi, unita' o reparti, competenti a contribuire, anche sul piano informativo, alle attivita' di controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, nonche' in materia di prevenzione e repressione dei reati;
e) il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza appartenente ai comandi, unita' o reparti di cui alla lettera d), autorizzato dai relativi responsabili;
f) il personale dell'Amministrazione civile dell'interno delle qualifiche non dirigenziali, addetto alle articolazioni della Questura, nonche' degli altri uffici locali di pubblica sicurezza, competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa;
g) il personale dell'Amministrazione civile dell'interno delle qualifiche non dirigenziali, addetto alle articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa.
2. Le operazioni di accesso ai dati conservati nel SITAM possono altresi' essere effettuate dall'amministratore locale SITAM limitatamente allo svolgimento delle attivita', di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati.
3. L'accesso da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 avviene esclusivamente per il tramite del portale di accesso ai servizi dell'articolazione competente per la gestione del CED, mediante tecniche di identita' federata, con accreditamento unico per l'intero dominio, secondo le politiche di sicurezza conformi agli standard stabiliti dalle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 17

Soggetti legittimati all'immissione e
all'aggiornamento dei dati contenuti nel SITAM

1. L'immissione e l'aggiornamento di dati nel SITAM sono eseguiti esclusivamente dal personale di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, preventivamente autorizzato dal Questore ovvero dal responsabile del competente ufficio o comando di livello provinciale delle Forze di polizia.
2. Gli utenti possono essere abilitati ad effettuare operazioni di immissione e aggiornamento finalizzate esclusivamente ad inserire nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C necessari per assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS. Per le finalita' di cui al presente comma, gli utenti possono eseguire operazioni di consultazione, limitatamente ai dati da essi precedentemente immessi nel SITAM.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1, l'armaiolo o l'intermediario utilizzano la propria identita' digitale, anche ad uso professionale, attraverso lo SPID di livello 3, ovvero la CIE, ovvero un regime di identificazione elettronica notificato da uno Stato membro di livello di garanzia elevato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento UE 910/2014.
4. L'armaiolo o l'intermediario che non ha l'abilitazione per l'accesso al SITAM in quanto titolare di un regime di identificazione elettronica non ancora notificato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 910/2014, continua a tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui agli articoli 35 e 55 TULPS e adempie alla comunicazione mensile prevista dai medesimi articoli 35 e 55 TULPS su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalita' indicate nella «home page» del relativo «sito web».
5. Gli amministratori locali SITAM presso le Questure, verificati i requisiti previsti, provvedono ad abilitare le utenze di accesso al SITAM per i soggetti di cui al comma 2.
6. Il SITAM e' dotato di funzionalita' che consentono la correzione di eventuali errori materiali commessi nell'immissione dei dati.
7. Gli operatori, gli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Questure effettuano tempestivamente la correzione degli eventuali errori materiali.
8. Gli utenti effettuano la correzione per via telematica degli eventuali errori materiali commessi, entro settantadue ore lavorative dalla prima immissione degli stessi. Decorso tale termine, gli utenti comunicano l'errore materiale commesso e la correzione da apportare alla Questura territorialmente competente, che provvede all'immissione, dopo aver verificato l'esattezza delle relative correzioni.

Note all'art. 17:
- Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle
premesse.
- Per il Regolamento (CE) del 23 luglio 910/2014, v.
nelle note alle premesse.
 
Art. 18
Consultazione del SITAM da parte del personale dell'Amministrazione
civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-UTG

1. Il SITAM puo' essere consultato dal seguente personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno:
a) Prefetti in servizio presso le Prefetture-UTG;
b) viceprefetti vicari delle Prefetture-UTG;
c) personale, anche delle carriere non dirigenziali, preposto o addetto agli uffici della Prefettura-UTG, competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa.
2. Al predetto personale sono rilasciate, dall'articolazione competente per la gestione del CED, le credenziali di autenticazione che consentono esclusivamente le operazioni di consultazione del SITAM.
 
Art. 19
Consultazione del SITAM da parte degli appartenenti agli Organismi di
informazione e sicurezza

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e dal relativo regolamento di attuazione, al personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI sono rilasciate, dall'articolazione competente per la gestione del CED, le credenziali di autenticazione che consentono unicamente l'effettuazione di operazioni di consultazione del SITAM.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 13 (Collaborazione richiesta a pubbliche
amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di
pubblica utilita'). - Omissis.
2. Con apposito regolamento, adottato previa
consultazione con le amministrazioni e i soggetti
interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad
assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli
archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei
soggetti che erogano, in regime di autorizzazione,
concessione o convenzione, servizi di pubblica utilita',
prevedendo in ogni caso le modalita' tecniche che
consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a
dati personali.
Omissis.»
 
Art. 20

Tracciabilita' delle operazioni compiute sul SITAM

1. Le interrogazioni e le correzioni di errori materiali effettuati dagli operatori, dagli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno e dagli utenti autorizzati sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per 20 anni dall'accesso o dall'operazione.
2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 consentono di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.
3. L'accesso alle registrazioni di cui al comma 1 e' consentito solamente ai fini della verifica della liceita' del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale, da parte del responsabile per la protezione dei dati della Polizia di Stato, di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020 e dai dirigenti degli Uffici e Comandi di cui all'articolo 22, comma 1.

Note all'art. 20:
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020:
«Art. 10 (Ufficio VI - Sicurezza dati della Polizia di
Stato). - Omissis.
3. All'Ufficio sicurezza dati e' preposto un Dirigente
Superiore della carriera dei funzionari della Polizia di
Stato che espletano funzioni di polizia, anche con compiti
di data protection officer e di raccordo con il Garante per
la protezione dei dati personali ai fini dello svolgimento
delle relative attivita' di controllo.
Omissis.»
 
Art. 21

Credenziali di autenticazione

1. Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione, di aggiornamento e di consultazione dei dati, i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione per eseguire la connessione in sicurezza al SITAM.
2. Le credenziali di autenticazione sono individuali e non sono cedibili; ad esse e' associato il profilo di autorizzazione della categoria di soggetti legittimati.
3. Le credenziali di autenticazione non possono essere utilizzate per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo di autorizzazione per cui sono rilasciate.
4. Le credenziali di autenticazione rilasciate al personale del CEN possono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' relative alla gestione dell'infrastruttura tecnologica, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati, di cui all'articolo 8.
5. Le credenziali rilasciate agli amministratori locali SITAM presso le Questure sono utilizzate per le attivita' di cui all'articolo 17, comma 5.
 
Art. 22
Assegnazione delle credenziali di autenticazione al personale in
servizio presso gli uffici e comandi delle Forze di polizia, per
finalita' di accesso, di immissione o di aggiornamento dei dati

1. Il Questore o, su sua delega, il dirigente che ne svolge le funzioni vicarie, e il responsabile del competente ufficio o comando di livello provinciale delle Forze di polizia comunicano, per via telematica, all'articolazione competente per la gestione del CED, gli elenchi dei propri dipendenti per i quali viene richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione per finalita' di accesso, di immissione o aggiornamento dei dati.
2. Per ciascun operatore devono essere riportati i seguenti dati:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) luogo di residenza;
d) codice fiscale;
e) qualifica o grado;
f) Ufficio di appartenenza;
g) casella di posta elettronica assegnata dall'Amministrazione.
3. L'articolazione competente per la gestione del CED genera le credenziali di autenticazione e le assegna individualmente a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 9, secondo le politiche di sicurezza adottate.
4. La procedura di cui al comma 1 si applica anche al personale non dirigente della Amministrazione civile dell'interno, preposto o addetto agli uffici della Questura competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa.
 
Art. 23
Assegnazione delle credenziali di autenticazione al personale
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le
Prefetture-UTG per finalita' di consultazione

1. L'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalita' di consultazione in favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 18 e' richiesto dal Prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario all'articolazione competente per la gestione del CED.
 
Art. 24
Richiesta di abilitazione degli utenti per finalita' di accesso, di
immissione o di aggiornamento dei dati

1. L'armaiolo, il suo rappresentante, ovvero l'intermediario, titolare di un'identita' digitale di cui all'articolo 17, comma 3, richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM alla Questura:
a) del luogo in cui ha sede legale l'impresa, relativamente all'armaiolo o all'intermediario;
b) del luogo in cui si trova lo stabilimento, l'opificio o il ramo d'azienda per la cui gestione il rappresentante dell'armaiolo ha conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, TULPS;
c) del luogo in cui si trova lo stabilimento, l'opificio o la sede dell'impresa presso i quali i dipendenti dell'armaiolo e dell'intermediario svolgono la propria attivita' lavorativa.
2. La Questura provvede a verificare che il soggetto che ha richiesto l'abilitazione per l'accesso al SITAM rivesta la qualita' di utente e comunica l'avvenuta abilitazione.
3. Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, terzo comma, TULPS, la Questura puo' denegare l'abilitazione per l'accesso al SITAM nel caso in cui accerti che la persona per la quale essa viene richiesto non possiede i requisiti stabiliti dall'articolo 11 TULPS, primo e secondo comma del medesimo.
4. L'abilitazione per l'accesso al SITAM e' revocata nel caso in cui sia stato negato, con provvedimento espresso, il rinnovo della licenza relativa all'attivita' in materia di armi e munizioni ovvero nel caso in cui in cui la medesima licenza sia stata revocata. Nel caso in cui la predetta licenza sia stata sospesa, anche l'abilitazione per l'accesso al SITAM e' sospesa per un periodo di pari durata. Nelle more del rinnovo della licenza relativa all'attivita' in materia di armi e munizioni, l'abilitazione per l'accesso al SITAM continua ad essere attiva.
5. L'armaiolo o l'intermediario possono eseguire le operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione dei dati al solo fine di assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dagli articoli 35 e 55 TULPS. Il rappresentante puo' eseguire le predette operazioni esclusivamente per assolvere agli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate nello stabilimento, opificio o nella sede dell'impresa per la cui gestione ha ottenuto l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, TULPS. I dipendenti dell'armaiolo e dell'intermediario possono eseguire le predette operazioni esclusivamente per assolvere agli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate nello stabilimento, opificio o nella sede dell'impresa, presso i quali svolgono la loro attivita' lavorativa.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 26 o da altre disposizioni di legge, la Questura territorialmente competente provvede a disabilitare l'accesso al SITAM nel caso in cui siano state effettuate operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione per finalita' diverse da quelle di cui all'articolo 17, comma 2.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 10, e 11, del
citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 8
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non
possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a
rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente
preveduti dalla legge.
Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza
nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il
rappresentante deve possedere i requisiti necessari per
conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione
dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta
l'autorizzazione.»
«Art. 10
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o
sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della
persona autorizzata.»
«Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge
nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono
essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva
della liberta' personale superiore a tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di
sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a
chi ha riportato condanna per delitti contro la
personalita' dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
per delitti contro le persone commessi con violenza, o per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona
condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella
persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere
revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego
della autorizzazione.».
- Per il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 v. nelle note alle premesse.
 
Art. 25

Validita' dell'abilitazione per l'accesso al SITAM
e delle credenziali di autenticazione

1. L'abilitazione per l'accesso al SITAM rilasciata agli utenti e' valida per il periodo di validita' della licenza sulla base della quale l'armaiolo o l'intermediario opera. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo secondo la procedura stabilita dall'articolo 24.
2. Le credenziali di autenticazione rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, sono valide per il periodo di tempo previsto dalle politiche di sicurezza stabilite per il CED.
3. I soggetti di cui agli articoli 16, comma 1, e 18, comma 1, nel caso di trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di lavoro dipendente, danno immediata comunicazione all'articolazione competente per la gestione del CED.
4. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, nel caso di loro trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di lavoro, danno immediata comunicazione alla Questura territorialmente competente.
5. I soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, disabilitano, attraverso anche il Focal Point, le credenziali di autenticazione degli amministratori locali SITAM trasferiti ad altro incarico o il cui rapporto di dipendenza sia cessato o sospeso.
6. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno dodici mesi sono disabilitate automaticamente. Le credenziali del personale del CEN e degli amministratori locali delle Questure sono valide per il periodo di tempo previsto dalle politiche di sicurezza stabilite dall'Amministrazione.
 
Art. 26

Uso delle credenziali

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e h), che hanno ottenuto le credenziali di autenticazione al SITAM di cui agli articoli 22 e 23 effettuano il primo accesso secondo le politiche di sicurezza stabilite per il CED.
2. Le credenziali di autenticazione di cui al comma 1 sono personali e il loro utilizzo e' consentito esclusivamente ai titolari per le finalita' di cui al presente regolamento.
3. I titolari delle credenziali di cui al comma 1 sono tenuti a custodire le credenziali di autenticazione in modo da evitare che terzi possano appropriarsene o farne utilizzo.
4. L'abilitazione al SITAM rilasciata agli utenti e' personale e consente l'accesso solo ai titolari per le finalita' di cui al presente regolamento.
5. I titolari delle credenziali di autenticazione sono tenuti a comunicare immediatamente all'articolazione competente per la gestione del CED e al proprio superiore in linea disciplinare lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione. Il furto o lo smarrimento dell'identita' digitale, utilizzata per l'accesso al SITAM, sono comunicati immediatamente alla Questura territorialmente competente che provvede alla disabilitazione dell'accesso.
6. L'uso improprio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM da parte dell'armaiolo e' valutato ai sensi dell'articolo 10 TULPS e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria per la valutazione degli eventuali profili di rilevanza penale.
7. L'uso improprio dell'abilitazione da parte dei dipendenti dell'armaiolo e delle credenziali per l'accesso al SITAM da parte dei soggetti di cui al comma 1 comporta la revoca immediata dell'abilitazione stessa che puo' essere ripristinata trascorsi dodici mesi, in presenza dei necessari requisiti.

Note all'art. 26:
- Per il testo dell'articolo 10 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, v. nelle note all'art. 24.
 
Art. 27

Immissione di dati ai fini di assolvimento degli obblighi
di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS

1. Al fine di adempiere agli obblighi di registrazione e comunicazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS, gli utenti immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C per ciascuna operazione compiuta riguardante, rispettivamente, le armi da fuoco e le parti di arma, le armi diverse da quelle da fuoco, le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, le munizioni. L'immissione dei dati e' eseguita giornalmente secondo l'ordine cronologico di effettuazione di ciascuna operazione.
2. Il SITAM implementa apposite funzioni, al fine di consentire agli utenti di eseguire, entro settantadue ore, per via telematica, correzioni o rettifiche di eventuali errori materiali compiuti nelle operazioni di immissione dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8. Il SITAM conserva la registrazione in ordine cronologico delle correzioni e delle rettifiche apportate dagli utenti, garantendo l'identificazione del soggetto che le ha effettuate.
3. Il SITAM segnala, in un apposito registro accessibile alle Questure e agli altri uffici e comandi delle Forze di polizia, le correzioni o le rettifiche dei dati inseriti, apportate ai sensi del comma 2.

Note all'art. 27:
- Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle
premesse.
 
Art. 28
Immissione ed aggiornamento dei dati da parte delle Questure e degli
altri uffici e comandi delle Forze di polizia

1. Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C riguardanti le seguenti operazioni compiute da soggetti privati diversi dall'armaiolo o dall'intermediario aventi ad oggetto armi da fuoco, parti di arma, armi diverse da quelle da fuoco ovvero le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo:
a) denuncia di detenzione di arma da fuoco o di parte di arma;
b) cessione o acquisto dell'arma da fuoco o di parte di arma;
c) furto, appropriazione indebita, smarrimento e rinvenimento dell'arma da fuoco o di parte di arma;
d) ritiro cautelare e confisca dell'arma da fuoco o di parte di arma disposto, ai sensi delle vigenti normative, dall'Autorita' provinciale di pubblica sicurezza;
e) disattivazione o distruzione dell'arma da fuoco;
f) versamento spontaneo dell'arma da fuoco presso la Questura ovvero presso gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia.
2. Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C riguardanti le seguenti operazioni aventi ad oggetto munizioni nel caso in cui esse siano compiute da soggetti privati diversi dall'armaiolo o dall'intermediario e siano assoggettate all'obbligo di denuncia o di licenza rilasciata dall'Autorita' di pubblica sicurezza:
a) denuncia di detenzione di munizioni;
b) cessione o acquisto di munizioni;
c) furto o smarrimento di munizioni;
d) ritiro cautelare e confisca delle munizioni disposto, ai sensi delle vigenti normative, dall'Autorita' provinciale di pubblica sicurezza;
e) distruzione delle munizioni;
f) versamento spontaneo delle munizioni presso la Questura ovvero presso gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia.
3. Gli uffici e comandi delle Forze di polizia provvedono, inoltre, ad immettere nel SITAM i dati relativi alle armi da fuoco, alle parti di arma, alle armi diverse da quelle da fuoco, alle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo e alle munizioni di cui l'Autorita' giudiziaria abbia disposto il sequestro o la confisca nell'ambito di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale.
4. Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza e gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia effettuano le immissioni di dati di cui al presente articolo giornalmente e, comunque senza ritardo, secondo l'ordine cronologico di svolgimento di ciascuna operazione.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il SITAM e il CED dialogano attraverso meccanismi di cooperazione applicativa che consentono anche di semplificare le operazioni di immissione e aggiornamento dei dati.
 
Art. 29

Immissione dei dati riguardanti
le armi conservate presso i musei

1. I direttori dei musei di Stato e altri istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di altri enti pubblici o appartenenti a enti morali, cui e' affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche, comunicano immediatamente i dati relativi ai predetti materiali iscritti nell'inventario previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge n. 110 del 1975 ed i loro aggiornamenti alla Questura territorialmente competente che provvede ad immetterli nel SITAM, secondo le modalita' previste dall'articolo 28.

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 101, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
(207)
c) «archivio», una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 32, primo comma,
della citata legge 18 aprile 1975, n. 110:
«Art. 32 (Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei
musei).- Salva la normativa concernente le armi in
dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e
fermo restando quanto stabilito nella legge 1 giugno 1939,
n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i
direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o
appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e
la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo
guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di
collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi
artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, redigere
l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro
ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
Omissis.»
 
Art. 30
Controllo sulle operazioni di accesso, consultazione, immissione e
aggiornamento dei dati

1. I responsabili degli uffici e dei comandi di cui all'articolo 16, comma 1, verificano periodicamente che le interrogazioni del SITAM siano effettuate per le finalita' previste dal presente regolamento.
2. Nei confronti del personale in servizio presso le Prefetture-UTG e presso le Questure il controllo e' esercitato, rispettivamente, dal viceprefetto vicario e dal dirigente che svolge le funzioni vicarie del Questore.
3. La Questura puo' sempre richiedere informazioni agli utenti, al fine di accertare la correttezza delle operazioni di trattamento dei dati effettuati. A tale scopo, la Questura puo' utilizzare i riepiloghi mensili di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a).
 
Art. 31

Adempimenti nel caso di
mancato funzionamento del SITAM

1. Nel caso in cui il SITAM non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g), h), limitatamente agli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Questure, ed i), effettuano le registrazioni dei dati previste dal presente regolamento su supporti cartacei ovvero su supporti informatici conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
2. Al fine di salvaguardare la possibilita' di effettuare i controlli di pubblica sicurezza, gli armaioli e gli intermediari trasmettono, anche per via telematica, alla Questura competente per territorio, i dati registrati sui supporti provvisori entro il giorno successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono.
3. Successivamente al ripristino della regolare funzionalita', i soggetti di cui al comma 1 provvedono ad inserire tempestivamente nel SITAM i dati registrati sui supporti provvisori, anche al fine di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 35 e 55 TULPS.

Note all'art. 31:
- Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle
premesse.
 
Art. 32

Violazione dei dati personali

1. In caso di violazione dei dati personali si applica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51:
«Art. 26 (Notifica al Garante di una violazione di dati
personali). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 37,
comma 6, in caso di violazione di dati personali, il
titolare del trattamento notifica la violazione al Garante
con le modalita' di cui all'articolo 33 del regolamento UE.
2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati
personali che sono stati trasmessi dal o al titolare del
trattamento di un altro Stato membro, le informazioni
previste dal citato articolo 33 del regolamento UE sono
comunicate, senza ingiustificato ritardo, al titolare del
trattamento di tale Stato membro.»
 
Art. 33
Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'Unione europea e con
Stati terzi

1. In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco verso uno Stato membro, le pertinenti informazioni raccolte nel SITAM sono comunicate a tale Stato per il tramite dell'autorita' nazionale, previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco da uno Stato membro verso il territorio nazionale, le informazioni sono ricevute dall'autorita' nazionale, la quale provvede all'inserimento nel SITAM.
2. La comunicazione e la ricezione delle informazioni di cui al comma 1 avviene in modalita' elettronica, utilizzando il sistema di informazione del mercato interno («IMI») tra le autorita' competenti, in conformita' a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/686.
3. Nel caso di esportazione o importazione a titolo definitivo verso o da uno Stato terzo, lo scambio delle pertinenti informazioni e' consentito in conformita' agli accordi o alle intese sottoscritte e rese esecutive con tali Stati, qualora non in contrasto con gli atti normativi interni o dell'Unione europea. La comunicazione puo' anche avvenire per via telematica, assicurando l'adozione di misure adeguate per garantire la riservatezza e l'integrita' delle informazioni trasmesse.

Note all'art. 33:
- Per il regolamento delegato (UE) del 16 gennaio 2019,
n. 686, v. nelle note alle premesse.
 
Art. 34

Entrata in funzione del SITAM

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad ultimare il SITAM entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro e non oltre i successivi tre mesi il predetto Dipartimento assicura che siano completate le attivita' organizzative e propedeutiche, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione delle credenziali di autenticazione ai soggetti di cui agli articoli 22 e 23, necessarie per la messa in funzione del SITAM e che il CED renda disponibili al SITAM stesso i dati relativi alle armi e alle parti di arma di cui all'articolo 28, commi 1 e 3, al fine di garantire la migliore funzionalita' del sistema.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza rende noto il completamento delle attivita' di cui al comma 1 mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito istituzionale.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, gli utenti possono presentare alla Questura le richieste di primo rilascio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM ai sensi dell'articolo 24.
4. Il SITAM e' reso operativo decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le disposizioni di cui al Capo V trovano applicazione a decorrere dal termine previsto dal comma 4.
 
Art. 35

Oneri informativi introdotti

1. Gli oneri informativi introdotti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono indicati nell'Allegato D.

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, della legge 11
novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta'
d'impresa. Statuto delle imprese):
«Art. 7 (Riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese)
1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti
su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello
Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonche'
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di
benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli
oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese
introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere
informativo si intende qualunque adempimento che comporti
la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e documenti
alla pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti
istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri
e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone,
entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale
sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di
semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi per i cittadini e le imprese, anche
utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e
dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della
valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei
dirigenti preposti agli uffici interessati, sono
individuate le modalita' di presentazione dei reclami da
parte dei cittadini e delle imprese per la mancata
applicazione delle disposizioni del presente articolo.»
 
Art. 36

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, in ordine agli stanziamenti previsti per le attivita' di gestione e manutenzione del sistema.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 luglio 2023

Il Ministro dell'interno
Piantedosi Il Ministro dell'economica
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guadasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 2803