Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA 23 marzo 2023
Macro-misura A. Disposizioni attuative delle ordinanze numeri 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilita' 2023. Rigenerazione viaria dei territori appenninici. (Ordinanza n. 43).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 13-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, autorizza il Commissario straordinario a stipulare con la societa' Invitalia pubblica amministrazione convenzioni per acquisire il supporto tecnico-operativo a favore dei soggetti attuatori per l'attuazione degli interventi del Fondo complementare al PNRR, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito dalla legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21 recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;
Considerata l'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilita'», linea di intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.
Considerata l'ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 - «Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108»;
Considerata l'ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022 - «Modifiche, integrazioni e correzioni formali alle ordinanze n. 17 e n. 18 del 14 aprile 2022 Piano nazionale complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Considerata l'ordinanza n. 40 del 21 ottobre 2022 «Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura "A"»;
Considerata altresi' l'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022 - «Disciplina dei termini procedimentali e della riallocazione condizionata delle risorse della misura A nonche' correzioni e integrazioni dell'ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022»;
Vista la nota prot. CGRTS-0025357-A-18/10/2022 con cui il Comune di Crognaleto ha comunicato il CUP identificativo del progetto e la denominazione a valere sulla linea intervento A3.1;
Vista la nota prot. CGRTS-0006585-A-27/01/2023 con cui il Comune di Castel Sant'Angelo ha comunicato l'accorpamento degli interventi della linea A3.1 in un unico intervento;
Vista la nota prot. n. CGRTS-0007185-A-30/01/2023 con cui il Comune di Montefortino ha comunicato la variazione dell'oggetto dell'intervento della linea intervento A3.1;
Viste le note prot. CGRTS-0008774-A-05/04/2022 e CGRTS-0009411-A-06/02/2023 con cui il Comune di Caldarola ha comunicato il CUP identificativo del progetto a valere sulla linea intervento A3.1;
Viste le note prot. CGRTS-0010188-A-21/07/2022 e CGRTS-0009368-A-06/02/2023 con cui il Comune di Montorio al Vomano ha comunicato il CUP identificativo del progetto a valere sulla linea intervento A3.3;
Viste le note prot. CGRTS-0025564-A-19/10/2022 e CGRTS-0009378-A-06/02/2023 con cui il Comune di Barete ha comunicato il CUP identificativo del progetto a valere sulla linea intervento A2.1;
Vista la nota prot. CGRTS-0009532-A-06/02/2023 con cui il Comune di Lucoli ha comunicato il CUP identificativo del progetto a valere sulla linea intervento A4.5;
Vista la nota prot. CGRTS-0010190-A-08/02/2023 con cui l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Marche ha comunicato la denominazione dell'intervento a valere sulla linea intervento A3.3;
Vista la nota prot. CGRTS-0027757-A-11/11/2022 con cui l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Marche ha richiesto la correzione, ad invarianza complessiva, degli importi degli interventi del Comune di Venarotta a valere sulla linea intervento A3.3;
Viste le note prot. CGRTS-0000282-A-05/01/2022 e CGRTS-0035640-A-29/12/2022 con le quali il Comune di Tolentino (MC) comunica il cambio dell'oggetto dell'intervento identificato con CUP F23D21003780001 e la correzione del CUP dell'intervento a valere sulla linea intervento A3.1;
Vista la nota prot. CGRTS-0030136-A-30/11/2022 con la quale il Comune di Ofena (AQ) comunica il cambio dell'oggetto degli interventi identificati con i CUP C37H21011480001, C37H21010930001, C31B21012850001, C31B21013300001 e C37H21010940001;
Visto il decreto n. 37/PNC sisma del 7 febbraio 2023 recante «Correzione di errori materiali CUP di cui all'allegato n. 2 dell'ordinanza n. 40 del 21 ottobre 2022»;
Vista l'ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 «ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108»;
Considerata l'opportunita' di lasciare le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, nella disponibilita' del responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera affinche' siano destinate dallo stesso a necessita' strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamenti prezzi, e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalita' previste dalla legge;
Considerata l'opportunita' di lasciare nella disponibilita' degli uffici speciali della ricostruzione eventuali risorse che residuassero a seguito della ripartizione tra gli enti locali delle risorse destinate al personale ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 17 del 2022, al fine di reperire ulteriore personale a supporto dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR;
Vista l'ordinanza n. 1 del 17 dicembre 2021, «Per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilita'", linea di intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale", ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108», registrata dalla Corte dei conti in data 7 gennaio 2022, con il numero 10, come modificata dalle ordinanze n. 18 del 14 aprile 2022 e n. 37 del 13 ottobre 2022;
Vista la nota prot. n. CGRTS-0017958-A-17/03/2022, con cui il responsabile degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 2021 n. 1, in esito alle concertazioni condotte con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha presentato una richiesta di rimodulazione degli interventi finanziati con ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», in quanto, a seguito dell'avanzamento dello sviluppo del primo livello di progettazione di fattibilita' tecnico economica degli interventi di cui e' finanziata la sola progettazione, si e' evidenziata la necessita' di rimodulare le previsioni del Programma per articolare singoli interventi in piu' stralci funzionali, al fine di velocizzare la loro realizzazione e renderla compatibile con le risorse messe a disposizione sia dall'art. 1, comma 514 della legge n. 197 del 22 dicembre 2022 sia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti nell'ambito del contratto di programma di Anas;
Preso atto che la Regione Umbria e la Regione Marche hanno chiesto di prevedere, in forza dei finanziamenti sopra richiamati, ulteriori interventi lungo gli itinerari gia' identificati come prioritari nell'ordinanza n. 1 sopra richiamata, al fine di dare soluzione a criticita' di viabilita' e sicurezza locali, sempre in coerenza con la visione, propria della linea di intervento A4.4, del sistema di mobilita' quale presupposto delle politiche di riparazione, sviluppo e coesione del territorio;
Preso atto che sulla base di questa nuova articolazione in stralci degli interventi e delle diverse necessita' verificatesi durante lo sviluppo dei progetti, e' necessario provvedere alla rimodulazione degli importi gia' finanziati per la progettazione degli interventi nonche' all'integrazione del finanziamento per la progettazione con risorse aggiuntive;
Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione delle modifiche suindicate, in ragione delle motivazioni poste a fondamento della citata nota del responsabile degli interventi di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza n. 1 del 30 dicembre 2021;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 514, della legge n. 197 del 22 dicembre 2022 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale»;
Considerato che la rigenerazione della rete viaria dei territori interni dell'Appennino, quale componente fondamentale del sistema di mobilita', costituisce un presupposto imprescindibile per vivibilita', sviluppo e coesione territoriale, anche in applicazione dei principi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare la qualita' della vita, la sicurezza ambientale e la competitivita' del sistema produttivo;
Considerata l'opportunita' di estendere l'efficacia delle azioni di rigenerazione viaria gia' avviate con la Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» redigendo un programma di rigenerazione della rete viaria dei territori appenninici interni contenente gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete viabilistica di collegamento interregionale tra le quattro regioni e di distribuzione interna verso i centri abitati che costituiscono il tessuto sociale ed economico dei crateri sismici 2009 e 2016, a cui potranno essere assegnate risorse per il finanziamento della progettazione degli interventi o dei lavori di realizzazione di primi stralci esecutivi, anche risultanti da economie di altri interventi della macro misura A;
Ritenuto di affidare la composizione di detto programma, da effettuare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, al responsabile degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 1 del 30 dicembre 2021;
Ritenuto che si renda necessario disporre, con riguardo alla rendicontazione ed erogazione delle risorse di cui alle ordinanze n. 17 e n. 32 del 2022, in ordine alla destinazione delle economie derivanti dall'attuazione degli interventi;
Ritenuto altresi' che occorra disciplinare le modalita' di rendicontazione ed erogazione delle risorse per le linee intervento della Macro-misura A, ad oggi non regolamentate nelle ordinanze 17 e 32 del 2022, in particolare A2.2, A3.2, A4.3 e A4.4;
Considerata la necessita' di apportare modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 1 del 2021, all'allegato 2 dell'ordinanza n. 40 del 2022 e all'allegato 1 dell'ordinanza n. 41 del 2022;
Viste la nota del 1° agosto 2022 di RFI e la nota del 14 luglio 2022 del Ministero della cultura, inerenti alla stazione di Tolentino Campus;
Considerata la conseguente necessita' di riallocare sulla linea A.4.4 le economie, pari a euro 1.800.000, nell'ambito della linea intervento A4.3, in ragione della mancata realizzazione della stazione di Tolentino Campus;
Considerata, infine, la necessita' di adottare azioni conseguenti alle variazioni dei CUP poste in essere dai Comuni di Micigliano e di Castel Sant'Angelo, al fine di consentire la realizzazione degli interventi, utilizzando economie del PNC non assegnate;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 21 marzo 2023 e altresi' confermata con prot. CGRTS-0019198-A-23/03/2023 dal coordinatore della struttura di missione 2009, consigliere Mario Fiorentino, con prot. CGRTS-0019175-A-23/03/2023 dal Presidente della Regione Abruzzo, con prot. CGRTS-0019075-A-23/03/2023 dal Presidente della Regione Lazio, con prot. CGRTS-0019074-A-23/03/2023 dal Presidente della Regione Marche e con prot. CGRTS-0019061-A-23/03/2023 dal Presidente della Regione Umbria;
Tanto premesso,

Dispone:

Art. 1
Trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione degli
interventi di cui alle ordinanze n. 1 e n. 2 del 17 dicembre 2021

1. Al fine di attuare gli interventi programmati dalle ordinanze relative al Fondo complementare del PNRR n. 1 e n. 2 del 17 dicembre 2021, adottate ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, il Commissario straordinario dispone, con proprio provvedimento, il trasferimento delle risorse dalla contabilita' speciale a lui intestata, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del 2016, in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari.
2. Le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, restano nella disponibilita' del responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera e possono essere destinate dallo stesso a necessita' strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamento prezzi e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalita' previste dalla legge. Gli USR provvedono a rimettere al soggetto attuatore l'elenco delle economie risultanti dai collaudi e le eventuali proposte di revoca per i responsabili inadempienti. Le relative risorse verranno rese di nuovo disponibili per il soggetto attuatore che provvedera' a riallocarle.
3. Da parte del soggetto attuatore - Commissario straordinario Sisma 2016 le risorse vengono trasferite nelle seguenti misure:
a) una somma pari al 30% dell'importo di ciascuna sub misura, quale anticipazione per consentire le attivita' di progettazione e l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi, coerentemente con le milestone del decreto MEF 15 luglio 2021 e successive modifiche;
b) due trasferimenti, ognuno pari al 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%), previa rendicontazione di un importo pari ad almeno l'80% delle risorse in precedenza erogate;
c) di una somma pari all'ulteriore 10% a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria sulla regolarita' e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e condivisa dal responsabile dell'area.
d) nel caso di interventi attuati per stralci, le percentuali di cui alle lettere precedenti si applicano in relazione al singolo stralcio.
4. Le anticipazioni vengono erogate sulla base dell'elenco degli interventi per i quali e' stato pubblicato il bando di gara per l'appalto dei lavori, o della progettazione per interventi di sola progettazione, o sono stati avviati i lavori, o i servizi per gli interventi di sola progettazione, se appaltati in regime di accordo quadro; le successive erogazioni previste dalle lettera b) e c) del comma precedente sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti.
5. Si applicano gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, come modificata dall'ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022.
 
Art. 2
Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 40 del 2022 e 41 del
2022

1. In considerazione delle richieste pervenute dai comuni con le note citate in premessa, l'allegato 2 dell'ordinanza n. 40 del 2022 e l'allegato 1 dell'ordinanza n. 41 del 2022 sono modificati dall'allegato n. 1) alla presente ordinanza.
 
Art. 3

Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC n. 17 del 2022

1. L'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 17 del 2022 e' sostituito dal seguente: «Le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, restano nella disponibilita' del responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera e possono essere destinate dallo stesso a necessita' strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamenti prezzi, e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalita' previste dalla legge. Gli USR provvedono a rimettere al soggetto attuatore l'elenco delle economie risultanti dai collaudi e le eventuali proposte di revoca per i responsabili inadempienti. Le relative risorse verranno rese di nuovo disponibili per il soggetto attuatore che provvedera' a riallocarle.».
2. L'art. 5, comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 17 del 2022 e' integrato dal seguente periodo: «Qualora, a seguito della suddetta ripartizione, risultino soddisfatte le necessita' dei comuni e delle province, e dovessero ancora risultare economie, l'USR potra' destinarle al reperimento di personale a supporto dell'attuazione delle ordinanze speciali e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR».
 
Art. 4
Modifica all'ordinanza PNC n. 1 del 2021 e allocazione delle risorse
della legge di stabilita' 2023

1. In considerazione delle richieste di rimodulazione pervenute dall'Anas con la nota citata in premessa, l'allegato 1 dell'ordinanza PNC n. 1 del 2021 e' modificato dall'allegato n. 2) alla presente ordinanza.
2. Le economie della linea intervento A4.3, di cui all'ordinanza n. 2 del 17 dicembre 2021, pari e euro 1.800.000, in ragione della mancata realizzazione della stazione di Tolentino Campus, in considerazione della obiettiva incompatibilita' delle scadenze del cronoprogramma con la situazione di rilevato rischio archeologico alto connesso alla realizzazione dell'opera e alla conseguente necessita' di seguire la procedura di archeologia preventiva prevista dal comma 8 e ss. dell'art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono riallocate sulla linea A4.4, di cui all'ordinanza n. 1 del 2021.
3. E' approvata la ripartizione tra gli interventi della Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», di cui all'ordinanza n. 1 del 2021, delle risorse di cui all'art. 1, comma 514 della legge n. 197 del 22 dicembre 2022, riportata nell'allegato 2.
 
Art. 5

Rigenerazione viaria dei territori appenninici

1. In applicazione dei principi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare la qualita' della vita, la sicurezza ambientale e la competitivita' del sistema produttivo, al fine di estendere l'efficacia delle azioni di rigenerazione della rete viaria delle aree appenniniche quale componente fondamentale, presupposto e acceleratore di sviluppo e coesione territoriale, gia' avviate con la Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», il responsabile degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza 16 dicembre 2021 n. 1, provvede ad effettuare, di concerto con le strutture Regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, una ricognizione delle criticita' inerenti alla rete viabilistica di collegamento interregionale tra le quattro Regioni e di distribuzione interna verso i centri abitati che costituiscono il tessuto sociale ed economico dei crateri sismici 2009 e 2016.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il responsabile degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 1 del 2021, redige, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, un programma di rigenerazione della rete viaria dei territori appenninici interni contenente gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza piu' efficaci a garantire le finalita' di cui al comma 1.
3. Al programma di cui al comma 2, a seguito di approvazione da parte della cabina di coordinamento integrata di cui all'art. 14-bis del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, potranno essere assegnate risorse per il finanziamento della progettazione degli interventi o dei lavori di realizzazione di primi stralci esecutivi, anche risultanti da economie di altri interventi della Macro misura A.
4. Stante il carattere strategico nazionale dell'intervento della galleria di Acquasparta, il suo completamento viene dichiarato di carattere primario e, pertanto, come tale destinatario in via prioritaria delle risorse che i presidenti delle regioni - vice commissari, unitamente al Commissario, si impegnano a richiedere al Governo per l'integrale copertura del relativo intervento ai fini del completamento dell'opera.
 
Art. 6

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 23 marzo 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1231

__________
Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo:
https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/