Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 maggio 2023
Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2020, n. 227, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, prevede la L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto direttoriale del 7 febbraio 2022, n. 138, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;
Visto in particolare il comma 2 del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresi' disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...] della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;
Visto il decreto direttoriale n. 138 del 7 febbraio 2022 di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 27 ottobre 2022;
Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli professionali, come previsto dall'art. 3 della predetta legge n. 163 del 2021;
Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 alle sopracitate disposizioni normative;

Decreta:

Art. 1
Abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale
laureato

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03 abilita all'esercizio della professione di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneita' del candidato all'esercizio della professione, che precede la discussione della prova finale.
 
Art. 2

Tirocinio pratico-valutativo

1. Nell'ambito delle attivita' formative previste per la classe di laurea a orientamento professionale in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03, almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di attivita' di tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio.
2. Le attivita' di TPV sono svolte per non piu' di 40 ore a settimana e a ogni CFU a esse riservato corrispondono venticinque ore di impegno complessivo per studente. Tali attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo.
3. Le attivita' di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilita' professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P03 previsti nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, e con gli obiettivi formativi specifici dei corsi definiti dai relativi ordinamenti didattici. Tali attivita', al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio puo' dare accesso, si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali.
4. Gli obiettivi formativi delle attivita' di TPV sono delineati nei regolamenti didattici dei corsi di studio e riguardano la disciplina della professione comprensiva degli aspetti deontologici, nonche' le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima con riferimento agli ambiti tecnologici corrispondenti ai seguenti settori di specializzazione di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68: meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari); prevenzione e igiene ambientale; informatica; design.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolte tali attivita', che operano in collaborazione con figure interne all'universita', in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attivita' di tirocinio e gli obiettivi del corso.
6. I regolamenti didattici dei corsi di studio e le convenzioni di cui al comma 5 indicano espressamente uno o piu' degli ambiti disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV. Ciascun ambito e' correlato ad uno dei settori di specializzazione di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68, corrispondenti alle relative sezioni dell'albo professionale. Nel caso in cui il percorso formativo consente di acquisire i requisiti per l'abilitazione a piu' settori di specializzazione, lo studente indica al momento dell'immatricolazione uno di tali settori. La scelta e' da intendersi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno di corso.
7. Le attivita' di TPV sono svolte, oltre che su argomenti specifici relativi al settore di specializzazione in cui lo studente intende abilitarsi, su argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori di specializzazione e in particolare su: deontologia professionale; elementi di diritto ed economia; salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici; prevenzione infortuni e igiene del lavoro; informatica.
8. Ai fini dello svolgimento del TPV, lo studente e' iscritto al registro elettronico, istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industriali, nel quale sono indicati i settori di specializzazione corrispondenti agli ambiti disciplinari.
9. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attivita' ed esprime il giudizio sulle attivita' svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilita', conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'universita', necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'art. 3.
10. Il laureato abilitato ad un settore di specializzazione puo' acquisire l'abilitazione ad ulteriori settori iscrivendosi ad un corso al quale risultano correlati altri settori di specializzazione e chiedendo il riconoscimento dei CFU gia' acquisiti. In caso di riconoscimento parziale dei CFU gia' acquisiti, lo studente svolge all'interno del corso le ulteriori attivita' formative indispensabili. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.
11. Lo studente non laureato gia' abilitato, che intende conseguire il titolo accademico della professione a cui e' abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attivita' di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.
 
Art. 3

Prova Pratica Valutativa e prova finale

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la discussione della prova finale indicata nella lettera g) degli obiettivi formativi qualificanti della classe L-P03 come modificata dal presente decreto.
2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilita' di cui all'art. 2, commi 3 e 4, acquisite durante il periodo di TPV, nonche' delle conoscenze, competenze, abilita' e autonomia operativa necessarie all'esercizio della professione.
3. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.
4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed e' costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la meta', docenti universitari, di cui uno con funzione di Presidente, designati dall'ateneo e, per l'altra meta', professionisti laureati di comprovata esperienza, designati dall'ordine professionale. Per i primi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno dieci anni nella relativa professione
5. Un membro designato dall'ordine dei periti industriali laureati e' invitato a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneita', che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.
7. Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03, gli studenti si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione di cui all'art. 2, comma 4, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.
 
Art. 4

Adeguamento della disciplina della classe L-P03

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2020, n. 227, e' soppresso il seguente periodo: «almeno 12 CFU devono essere riservati alle attivita' di base, almeno 24 CFU alle attivita' caratterizzanti e».
2. Gli obiettivi formativi qualificanti L-P03 professioni tecniche industriali e dell'informazione di cui alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, sono modificati come segue:
a) prima della lettera a) obiettivi culturali della classe e' aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03 abilita all'esercizio della professione di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la prova finale.»;
b) la lettera g) caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe degli obiettivi formativi qualificanti della classe, e' modificata come segue: «La prova finale, che comprende la predisposizione e l'esposizione di un breve elaborato scritto, e' intesa a verificare la maturita' del candidato in relazione alla capacita' di identificare e affrontare aspetti concreti in ambiti di interesse della classe, applicando le conoscenze e le abilita' acquisite durante il corso di studi»;
c) la lettera j) Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche degli obiettivi formativi qualificanti della classe, e' sostituita come segue: «I corsi di studio in questa classe rivolti alla preparazione per l'accesso a una specifica sezione dell'albo professionale dei periti industriali laureati assegnano almeno 12 CFU ad un ambito caratterizzante coerente con tale sezione. Per la specializzazione in:
meccanica ed efficienza energetica, almeno 12 CFU agli ambiti disciplinari "Tecnologie aeronautiche ed aerospaziali", "Tecnologie meccaniche e tecnologie per l'efficienza energetica" e "Tecnologie navali e nautiche";
impiantistica elettrica e automazione, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie elettriche, elettroniche e dell'automazione industriale";
chimica, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie dei processi chimici";
prevenzione e igiene ambientale, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie per la prevenzione e l'igiene negli ambienti di lavoro";
informatica, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie informatiche e dell'informazione";
design, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie per il design e la rappresentazione digitale".
Inoltre, tali corsi prevedono almeno 24 CFU di attivita' laboratoriali correlate alle tematiche dell'ambito e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi.».
d) nella tabella delle Attivita' formative indispensabili della classe, la denominazione, la relativa Descrizione nonche' l'indicazione dei Settori dell'ambito disciplinare «Tecnologie per la rappresentazione digitale», sono sostituiti come segue:
+-------------------+-------------------+---------------------------+ | | |ICAR/13 - Disegno | | | |industrialeICAR/17 - | | | |Disegno INF/01 - | | |Rappresentazione, |Informatica ING-IND/15 - | | |modellazione, |Disegno e metodi | | |sviluppo di |dell'ingegneria industriale| | |modelli, prototipi,|ING-INF/05 - Sistemi di | |Tecnologie per il |prodotti e |elaborazione delle | |design e la |artefatti |informazioni L-ART/06 - | |rappresentazione |tradizionali e |Cinema, fotografia e | |digitale |multimediali |televisione | +-------------------+-------------------+---------------------------+

 
Art. 5
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi
percorsi formativi

1. L'adeguamento da parte delle universita' dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
2. Coloro che a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in professioni tecniche industriali e dell'informazione del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzane L-P03 come modificata dal presente decreto. Le attivita' di tirocinio professionale gia' svolte sono riconosciute dalle universita', d'intesa con i Consigli degli ordini territoriali competenti, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV di cui all'art. 2.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2023

Il Ministro dell'Universita'
e della ricerca
Bernini Il Ministro della giustizia
Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2065