Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 agosto 2023, n. 109
Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il Titolo I, capo II delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;
Visto in particolare, l'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione all'albo e i contenuti e le modalita' della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis, delle stesse disposizioni di attuazione;
Visto in particolare, inoltre, l'articolo 15, primo, sesto e settimo comma, delle medesime disposizioni, i quali prevedono che possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con lo stesso decreto ministeriale e con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, le modalita' per la verifica del loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria;
Visto in particolare, altresi', l'articolo 16, secondo comma, n. 5-bis, delle disposizioni di attuazione, il quale prevede che la domanda deve essere corredata dagli ulteriori documenti richiesti dallo stesso decreto ministeriale;
Visti in particolare, infine, gli articoli 23 e 24-bis, delle disposizioni di attuazione, i quali prevedono che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e che presso il Ministero della giustizia e' istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici del processo civile, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina e che l'elenco e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia;
Visto l'articolo 39, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale prevede che la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal medesimo decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
Visto l'articolo 32, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che disciplina le attribuzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che detta norme in materia di domicilio professionale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»;
Visto l'articolo 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche; che gli albi sono tenuti con modalita' esclusivamente informatiche; che a tal fine il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le necessarie specifiche tecniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 17 maggio 2023 ha espresso il parere n. 217;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 2 agosto 2023;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale;
b) «aspirante»: colui che ha proposto domanda di iscrizione all'albo;
c) «comitato»: il comitato previsto dall'articolo 14 delle disposizioni di attuazione;
d) «consulente»: colui che e' iscritto nell'albo;
e) «dichiarazione sostitutiva»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
f) «disposizioni di attuazione»: le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
g) «elenco nazionale»: l'elenco nazionale dei consulenti tecnici previsto dall'articolo 24-bis delle disposizioni di attuazione e istituito presso il Ministero;
h) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
i) «presidente»: il presidente del tribunale presso cui e' istituito l'albo;
l) «professionista»: il soggetto che svolge un'attivita' avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale o non intellettuale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 4 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata):
«Art. 4 (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie).
- 1. (Omissis).
2. Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'art. 13, dopo il terzo
comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Con decreto del
Ministro della giustizia, adottato di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo
e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con
lo stesso decreto sono indicati i requisiti per
l'iscrizione all'albo nonche' i contenuti e le modalita'
della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta
e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art.
24-bis.»
b) all'art. 15:
1) al primo comma, le parole «sono forniti di
speciale competenza tecnica in una determinata materia»
sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i requisiti
determinati con il decreto di cui all'art. 13, quarto
comma»;
2) la rubrica e' sostituita dalle seguenti parole:
«Iscrizione e permanenza nell'albo»;
3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«Con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma,
sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per
l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli
altri obblighi da assolvere per il mantenimento
dell'iscrizione, nonche' le modalita' per la verifica del
loro assolvimento.
Con lo stesso decreto sono stabiliti altresi' i
casi di sospensione volontaria dall'albo.»;
c) all'art. 16:
1) al secondo comma, al numero 5, il segno di
interpunzione «.» e' sostituito dal seguente:
«;» e dopo il numero 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del
decreto ministeriale di cui all'art. 13, quarto comma.»;
2) dopo il secondo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente: «La domanda contiene altresi' il consenso
dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al
momento della presentazione dell'istanza di iscrizione,
prestato in conformita' alla normativa dettata in materia
di protezione dei dati personali, anche ai fini della
pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e
24-bis.»;
d) all'art. 18:
1) al primo comma, le parole «quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) dopo il primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Contro il provvedimento di esclusione
adottato dal comitato e' ammesso reclamo, entro quindici
giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'art.
5.»;
e) all'art. 22:
1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I giudici presso le sezioni
specializzate dei tribunali con competenza distrettuale
possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli
albi dei tribunali del distretto.»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
giudice puo' conferire, con provvedimento motivato, un
incarico a un consulente iscritto in albo di altro
tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il
provvedimento e' comunicato al presidente del tribunale.»;
3) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «L'incarico ad iscritti in altri albi o a
persone non iscritte in alcun albo e' conferito con
provvedimento motivato da comunicare al presidente della
corte di appello.»
f) l'art. 23 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli
incarichi). - Il presidente del tribunale e il presidente
della corte di appello vigilano affinche', senza danno per
l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano
equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo
tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere
conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di
quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che
sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento
degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi
affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti
nell'albo sono annotati nei sistemi informatici
regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel
processo civile delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresi'
pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.»
g) dopo l'art. 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti
tecnici). - Presso il Ministero della giustizia e'
istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici,
suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei
settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel
quale, tramite i sistemi informatici di cui all'art. 23,
secondo comma, confluiscono le annotazioni dei
provvedimenti di nomina.
L'elenco e' tenuto con modalita' informatiche ed e'
accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi
telematici del Ministero della giustizia.»".
- Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 16, 23 e
24-bis del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:
«Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo e' diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le
categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3.
commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7.
della neuropsichiatria infantile, della psicologia
dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori
categorie dell'albo e i settori di specializzazione di
ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i
requisiti per l'iscrizione all'albo nonche' i contenuti e
le modalita' della comunicazione ai fini della formazione,
della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di
cui all'art. 24-bis.»
«Art. 15 (Iscrizione e permanenza nell'albo). -
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che
rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui
all'art. 13, quarto comma, sono di condotta morale [e
politica] specchiata e sono iscritti nelle rispettive
associazioni professionali.
Con riferimento alla categoria di cui all'art. 13,
terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica
sussiste qualora ricorrano, alternativamente o
congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia
di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione
o approfondimento post-universitari in psichiatria,
psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia
giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni
nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attivita'
clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato
indicato nell'articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato e' ammesso
reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al
comitato previsto nell'articolo.
Con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma, sono
stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per
l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli
altri obblighi da assolvere per il mantenimento
dell'iscrizione, nonche' le modalita' per la verifica del
loro assolvimento.
Con lo stesso decreto sono stabiliti altresi' i casi
di sospensione volontaria dall'albo.»
«Art. 16 (Domande d'iscrizione). - Coloro che
aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al
presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti
documenti:
1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario
di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione
del tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione
professionale;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di
esibire per dimostrare la sua speciale capacita' tecnica;
5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi
del decreto ministeriale di cui all'art. 13, quarto comma.
La domanda contiene altresi' il consenso
dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al
momento della presentazione dell'istanza di iscrizione,
prestato in conformita' alla normativa dettata in materia
di protezione dei dati personali, anche ai fini della
pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e
24-bis.»
«Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli
incarichi). - Il presidente del tribunale e il presidente
della corte di appello vigilano affinche', senza danno per
l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano
equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo
tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere
conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di
quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che
sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento
degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi
affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti
nell'albo sono annotati nei sistemi informatici
regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel
processo civile delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresi'
pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.»
«Art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti
tecnici). - Presso il Ministero della giustizia e'
istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici,
suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei
settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel
quale, tramite i sistemi informatici di cui all'art. 23,
secondo comma, confluiscono le annotazioni dei
provvedimenti di nomina.
L'elenco e' tenuto con modalita' informatiche ed e'
accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi
telematici del Ministero della giustizia.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149:
«Art. 39 (Elenco nazionale dei consulenti tecnici). -
1. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco
di cui all'art. 24-bis delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto,
sono disciplinate con provvedimento del direttore generale
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle
leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e
sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa):
«Art. 32 (Art. 3, nn. 5, 6, 7, 8 e 9, del regio
decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo,
n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931,
n. 875). - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli
articoli precedenti, i Consigli:
1) adempiono le attribuzioni gia' demandate ai
comitati forestali, alle commissioni provinciali di
agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed
alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi
5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;
2) approvano i piani di massima della destinazione
e utilizzazione dei demani comunali e dei domini
collettivi, in conformita' delle leggi vigenti in materia,
salvo il disposto dell'art. 1 della legge 16 marzo 1931, n.
377, contenente norme per la coordinazione delle leggi
sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;
3);
4) amministrano le borse di commercio, percependone
le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle
inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresi',
con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni (37),
sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende,
gestioni o servizi speciali nell'interesse
dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o
partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali
fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i
Consigli stessi si riservano
5) esercitano il controllo sugli uffici di
collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla
loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate
dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal
regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n.
3222, ferme restando le disposizioni speciali sul
collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei
porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto
regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;
6) provvedono alle designazioni per la formazione e
la revisione degli albi dei cittadini destinati a
funzionare come consiglieri esperti della magistratura del
lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle
preture o dei tribunali, ai termini degli artt. 61 del
regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del
regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.
Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e
delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e
dei comuni, le cui raccolte sono da essi compilate e
rivedute periodicamente con le norme di cui agli artt. 34 e
seguenti.
Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni
assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate
Camere di commercio e industria e ai consigli agrari
provinciali.
Ai Consigli sono altresi' deferite le attribuzioni
delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della
provincia nei riguardi dei servizi di contabilita' e di
cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme
stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16
maggio 1926, n. 1126, nonche', quelle demandate ai prefetti
e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti
le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni
e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 21
dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 1999):
«Art. 16 (Norme in materia di domicilio
professionale). - 1. Per i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del
mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri,
il domicilio professionale e' equiparato alla residenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 16-novies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 16-novies (Modalita' informatiche per le
domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei
consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il
tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la
custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita). - 1. Le domande di iscrizione all'albo dei
consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto
dall'art. 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo
dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e
seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura
penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono,
con modalita' esclusivamente telematiche in conformita'
alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime
modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione
negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita di cui all'art. 169-ter e
all'art. 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli
elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il
pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi
titolo, il versamento e' effettuato esclusivamente con
sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito,
di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con
moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o
postale, a norma dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al
presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel
processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono
formati a norma delle disposizioni legislative che li
regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con
modalita' esclusivamente informatiche in conformita' alle
specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati
contenuti negli albi e negli elenchi e' consentito ai
magistrati e al personale delle cancellerie e delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia
ordinaria. Salvo quanto previsto dall'art. 179-quater,
terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile, la disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli
articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo
comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile.
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli
albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate
in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina
prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
internet del Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul
sito internet del Ministero della giustizia delle
specifiche tecniche previste dal comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di
acquisto di efficacia delle disposizioni del presente
articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti
dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con
modalita' telematiche e in conformita' alle specifiche
tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del
Ministero della giustizia delle medesime specifiche
tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia' formati
sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi
previsti dal presente articolo.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:
«Art. 14 (Formazione dell'albo). - L'albo e' tenuto
dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato
da lui presieduto e composto dal procuratore della
Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo
professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal
collegio della categoria, cui appartiene il richiedente
l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
Il consiglio predetto ha facolta' di designare,
quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto
nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione
al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il
professionista stesso.
Quando trattasi di domande presentate da periti
estimatori, la designazione e' fatta dalla camera di
commercio, industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario del comitato sono
esercitate dal cancelliere del tribunale.».
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Per l'art. 24-bis del citato regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato A

CATEGORIE DELL'ALBO E SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

CATEGORIA MEDICO-CHIRURGICA

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell'elenco, le modalita' informatiche di tenuta dell'albo e dell'elenco, nonche' disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.
2. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di albo dei consulenti in proprieta' industriale.

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante: "Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", e'
pubblicato nella G.U. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
 
Art. 3

Contenuto dell'albo

2. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:
a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
b) il titolo di studio conseguito;
c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e' eventualmente inserito;
d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
 
Art. 4

Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici

1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale e' iscritto l'aspirante.
4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale e' stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica e' riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purche' l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attivita' professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed e' sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).
7. L'aspirante puo' essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in piu' categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica e' valutata dal comitato.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 15 del citato regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 16 della citata legge 21 dicembre 1999, n.
526, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 14
gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni
non organizzate):
«Art. 2 (Associazioni professionali). - 1. Coloro che
esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale
di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza
alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di
valorizzare le competenze degli associati e garantire il
rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e
la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla
concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle
associazioni professionali garantiscono la trasparenza
delle attivita' e degli assetti associativi, la dialettica
democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi
deontologici, nonche' una struttura organizzativa e
tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento
delle finalita' dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche
attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente
dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai
sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano
sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le
violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a
tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello
di riferimento per il cittadino consumatore, presso il
quale i committenti delle prestazioni professionali possano
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita'
professionale in generale e agli standard qualitativi da
esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso
di denominazioni professionali relative a professioni
organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2,
anche se iscritti alle associazioni di cui al presente
articolo, non e' consentito l'esercizio delle attivita'
professionali riservate dalla legge a specifiche categorie
di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso
dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al
relativo albo professionale.
7. L'elenco delle associazioni professionali di cui
al presente articolo e delle forme aggregative di cui
all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di
responsabilita' dei rispettivi rappresentanti legali, di
essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di
rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui
agli articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello
sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente
agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo
Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente
legge.».
 
Art. 5

Domande di iscrizione

1. Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilita':
a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;
b) le proprie generalita' e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonche' sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
e) il curriculum scientifico;
f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e' iscritto;
g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
m) l'attivita' professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attivita' professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonche' ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
2. Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
3. Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall'articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nel presente decreto.
4. Il comitato verifica la veridicita' delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci e' motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa e' gia' avvenuta, di cancellazione dall'albo.
5. Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

Note all'art. 5:
- Per l'art. 16 del citato regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive
di certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'art. 43 consultando
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'art. 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».
 
Art. 6

Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni
in materia di vigilanza

1. Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attivita' professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si e' iscritti.
2. In occasione della revisione dell'albo prevista dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volonta' di non mantenere l'iscrizione. Per coloro che svolgono professioni ordinistiche, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell'ordine o collegio professionale di appartenenza.
3. Con la domanda di conferma l'interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2.
4. Il comitato dispone la cancellazione dall'albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l'invio della comunicazione non e' andato a buon fine per causa imputabile al destinatario. E' comunque fatta salva la possibilita' di presentare una nuova domanda di iscrizione all'albo, secondo le modalita' previste dall'articolo 5.
5. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione, la cancelleria comunica al presidente i provvedimenti adottati dal giudice nei confronti del consulente che sia venuto meno agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del citato
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:
«Art. 18 (Revisione dell'albo). - L'albo e'
permanente. Ogni due anni il comitato di cui all'articolo
deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i
consulenti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti
previsti nell'articolo o e' sorto un impedimento a
esercitare l'ufficio.
Contro il provvedimento di esclusione adottato dal
comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla
notificazione, al comitato previsto dall'art. 5.»
«Art. 19 (Disciplina). - La vigilanza sui consulenti
tecnici e' esercitata dal presidente del tribunale, il
quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della
Repubblica o del presidente dell'associazione
professionale, puo' promuovere procedimento disciplinare
contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta
morale [e politica] specchiata o non hanno ottemperato agli
obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Per il giudizio disciplinare e' competente il
comitato indicato nell'articolo.».
 
Art. 7

Sospensione e cancellazione volontaria

1. Il consulente puo' chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. E' possibile formulare piu' richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio.
2. Il consulente puo' sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.
3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2 il comitato provvede entro trenta giorni.
 
Art. 8

Disposizioni in tema di tenuta degli albi
e dell'elenco nazionale

1. Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalita' informatica.
2. L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.
3. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalita' informatica degli albi e dell'elenco. Le specifiche tecniche assicurano che non vengano pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale e' stato conferito l'incarico ne' qualunque altro dato che ecceda le finalita' conoscitive perseguite dalla legge.
 
Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. I tribunali sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'albo.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali inseriti nell'elenco nazionale e' il Ministero.
3. Il trattamento dei dati e' effettuato soltanto per le finalita' correlate alla tenuta dell'albo e dell'elenco e la loro messa a disposizione del pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 24-bis delle disposizioni di attuazione.
4. Le modalita' di acquisizione e conservazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, sono definite con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3.

Note all'art. 9:
- Per gli articoli 23 e 24-bis del citato regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle
premesse.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
 
Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia' iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o piu' settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e' valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessita' di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti dall'articolo 6, comma 1.
2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano le indicazioni gia' fornite, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati all'articolo 5, comma 5.
 
Art. 11

Monitoraggio

1. Il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, istituito ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 26 novembre 2021, n. 206, provvede al monitoraggio sull'efficienza delle misure adottate con il presente regolamento e, decorsi cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, riferisce al Ministro della giustizia in ordine ai risultati del monitoraggio effettuato e alle eventuali modifiche o integrazioni del regolamento stesso che si ritengano opportune.

Note all'art. 11:
- La legge 26 novembre 2021, n. 206, recante: «Delega
al Governo per l'efficienza del processo civile e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata», e' pubblicata nella G.U. 9 dicembre
2021, n. 292.
 
Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro della giustizia
Nordio

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2290