Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 luglio 2023, n. 99
Regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale prevede che presso il Ministero della giustizia e' istituita una banca dati relativa alle aste giudiziarie, articolata nelle sezioni delle esecuzioni immobiliari, delle esecuzioni mobiliari e delle vendite in sede fallimentare, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonche' le relazioni di stima; che i dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorita' giudiziaria, civile e penale; che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di acquisizione dei dati, le modalita' di inserimento dei medesimi nella banca dati e le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto l'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, ai sensi del quale «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata portale delle vendite pubbliche»;
Visto l'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il quale prevede che «La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e' effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformita' alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire», e che «Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate»;
Visto l'articolo 179-quater, comma 2, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ai sensi del quale per l'attuazione della vigilanza del presidente del tribunale sull'attribuzione degli incarichi ai professionisti delegati alle vendite, debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto l'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2006), recante «Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile», il quale detta la disciplina del «Portale vendite giudiziarie», e viste le relative specifiche tecniche;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, avente ad oggetto «Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», e viste le relative specifiche tecniche;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza del 20 giugno 2023 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 27 giugno 2023;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di acquisizione dei dati e di loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie nonche' le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «banca dati»: la banca dati relativa alle aste giudiziarie di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;
b) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
c) «professionista delegato»: il professionista delegato alle vendite, il curatore o liquidatore, il commissionario.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 6, del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione
della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata):
«Art. 26 (Ulteriori disposizioni in materia di
esecuzione forzata). - 1. - 5. (Omissis).
6. E' istituita presso il Ministero della giustizia
una banca dati relativa alle aste giudiziarie, contenente i
dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi
del conto bancario o postale utilizzato per versare la
cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonche' le
relazioni di stima. La banca dati e' articolata nelle
seguenti sezioni: 1) esecuzioni immobiliari; 2) esecuzioni
mobiliari; 3) vendite in sede fallimentare. I dati
identificativi degli offerenti, del conto e
dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su
richiesta, dell'autorita' giudiziaria, civile e penale. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di acquisizione dei dati di cui al comma 1, le
modalita' di inserimento dei medesimi nella banca dati,
nonche' le modalita' di esercizio del potere di vigilanza
da parte del Ministero della giustizia.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 490 del codice di
procedura civile:
«Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la
legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica
notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono
interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale
del Ministero della giustizia in un'area pubblica
denominata "portale delle vendite pubbliche".
In caso di espropriazione di beni mobili registrati,
per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili,
lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del
giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del
presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Anche su istanza del creditore procedente o dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice
puo' disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani
di informazione locali aventi maggiore diffusione nella
zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di
informazione nazionali o che sia divulgato con le forme
della pubblicita' commerciale. Sono equiparati ai
quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti
al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
che garantiscono la maggior diffusione nella zona
interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del
debitore.».
- Si riporta il testo degli articoli 161-quater e
179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie:
«Art. 161-quater (Modalita' di pubblicazione sul
portale delle vendite pubbliche). - La pubblicazione sul
portale delle vendite pubbliche e' effettuata a cura del
professionista delegato per le operazioni di vendita o del
commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o
del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in
conformita' alle specifiche tecniche, che possono
determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le
specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e sono rese disponibili
mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.
Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili
registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata in
mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo
per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115.
Il portale delle vendite pubbliche deve inviare
all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata,
ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si e'
registrato mediante un'apposita procedura disciplinata
dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso
contenente le informazioni relative alle vendite di cui e'
stata effettuata la pubblicita'.
Il portale delle vendite pubbliche provvede
all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle
vendite in esso pubblicate.
Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e'
attestato dal responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia.»
«Art. 179-quater (Distribuzione degli incarichi). -
Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno
per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano
assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo
179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti
iscritti possano essere conferiti incarichi in misura
superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e
dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata
l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi
anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere
annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le
deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi
liquidati.
Il registro e' pubblico e liberamente consultabile e
dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Ministro della giustizia 31 ottobre 2006 (Individuazione
dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di
vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura
civile):
«Art. 7 (Portale vendite giudiziarie). - 1. Il
Ministero della giustizia attiva il Portale vendite
giudiziarie per la ricerca e il monitoraggio dei dati
pubblicati sui siti, al fine di consentire una visione
completa ed unitaria di tutte le vendite forzate in corso.
2. Il portale e' realizzato nel rispetto dei criteri
dettati, per i siti delle pubbliche amministrazioni, dal
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.
3. Il Ministero della giustizia, Direzione generale
dei sistemi informativi automatizzati, stabilisce le
informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui
siti.
4. Il Ministero della giustizia verifica, tramite il
Portale, il regolare funzionamento dei siti, nel rispetto
dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 e secondo le
modalita' contenute nelle disposizioni di cui all'art. 4,
comma 3.
5. Il Ministero della giustizia certifica, tramite il
Portale, l'inizio di ciascuna inserzione pubblicitaria, la
sua durata e gli eventi significativi.
6. La certificazione viene inviata, attraverso la
posta certificata del processo telematico, all'Ufficio
giudiziario il giorno precedente a quello fissato per
l'esperimento di vendita.
7. L'indirizzo, cui e' inviata la certificazione, e'
unico per ogni Ufficio giudiziario o per ogni sezione
dell'Ufficio giudiziario.
8. Il Portale pubblica, in area riservata accessibile
al Ministero della giustizia e all'ufficio giudiziario che
ha disposto le inserzioni pubblicitarie, i dati statistici
relativi all'accesso ai siti.».

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 26, comma 6, del citato decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 vedi note alle
premesse.
 
Art. 2

Banca dati relativa alle aste giudiziarie

1. La banca dati relativa alle aste giudiziarie e' tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
2. La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni:
a) esecuzioni immobiliari;
b) esecuzioni mobiliari;
c) vendite nelle procedure concorsuali.
3. Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:
a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica;
b) il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
c) la relazione di stima dei beni;
d) il nominativo del professionista delegato;
e) il prezzo di stima;
f) il prezzo base;
g) il prezzo di aggiudicazione;
h) il compenso liquidato al professionista delegato.

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 26, comma 6, del citato decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 vedi note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 169-quater e
173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie:
«Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento
del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto puo'
essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero
con carte di debito, di credito o prepagate o con altri
mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei
circuiti bancario e postale.»
«Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita' di
presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice,
con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo
comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai
sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo
codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario
e postale. E' consentita la prestazione della cauzione
anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a
prima richiesta, rilasciata da banche, societa'
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa' di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza di vendita, individua la categoria
professionale alla quale deve appartenere il soggetto che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo
precedente. La fideiussione e' rilasciata in favore della
procedura esecutiva ed e' escussa dal custode o dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice. In
ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo
posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente
le indicazioni prescritte dall'articolo 571.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con
le stesse modalita' di cui al primo comma.».
 
Art. 3

Modalita' di acquisizione e inserimento dei dati

1. I dati di cui all'articolo 2, comma 3 sono acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 490 del codice di procedura civile e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate.
2. Il dato relativo al compenso liquidato al professionista delegato e' inserito nella banca dati a cura del cancelliere, ai sensi dell'articolo 179-quater, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. In caso di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati contenuti nel portale, l'inserimento dei dati mancanti e' effettuato a cura del professionista delegato o, se questo non e' stato nominato, della cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura.

Note all'art. 3:
- Per l'articolo 490 del codice di procedura civile
vedi note alle premesse.
- Per l'articolo 179-quater delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie vedi note alle premesse.
 
Art. 4

Accesso alla banca dati

1. Per ragioni di giustizia, l'autorita' giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza. A tal fine, il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o piu' soggetti abilitati. Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato. Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 179-quater delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie vedi note alle premesse.
 
Art. 5

Vigilanza

1. La vigilanza sul funzionamento della banca dati e sugli accessi alla stessa e' esercitata dalla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati.
2. Le informazioni relative agli accessi alla banca dati e alle operazioni svolte sono conservate in un apposito file di log per la durata di cinque anni.
 
Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali inseriti nella banca dati e' il Ministero della giustizia.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato soltanto per le finalita' correlate alla tenuta della banca dati.
 
Art. 7

Specifiche tecniche

1. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sono emanate le specifiche tecniche relative all'inserimento dei dati nella banca dati e all'individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonche' delle modalita' di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati. Entro lo stesso termine sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono emanate dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.

Note all'art. 7:
- Per l'articolo 161-quater delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie vedi note alle premesse.
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 luglio 2023

Il Ministro della giustizia
Nordio Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2122