Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 luglio 2023, n. 97
Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, reso nell'adunanza del 17 maggio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 30 giugno 2023;

Adotta
il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina il trattamento dei dati personali da parte dei Centri di giustizia riparativa di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 53 del medesimo decreto, individuando:
a) le tipologie dei dati e le finalita' del trattamento;
b) le categorie di interessati;
c) i responsabili del trattamento;
d) i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le condizioni per la comunicazione e per la pubblicazione di dichiarazioni e informazioni;
e) le operazioni di trattamento nonche' i termini e le condizioni per la conservazione dei dati;
f) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' degli interessati.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.-4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari):
«Art. 65 (Trattamento dei dati personali). - 1. I
Centri per la giustizia riparativa trattano i dati
personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al
raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per
le finalita' di rilevante interesse pubblico di cui
all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la qualita'
di titolari del trattamento.
2. Il trattamento e' effettuato nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati,
le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere
comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento,
nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti degli interessati sono definiti con decreto del
Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE):
«Art. 154 (Compiti). - 1.-3. (Omissis).
4. Il Garante collabora con altre autorita'
amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
rispettivi compiti.
5. - 7. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 65 del citato decreto legislativo
10/10/2022, n. 150, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 53 e 63 del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:
«Art. 53 (Programmi di giustizia riparativa). - 1. I
programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi
europei e internazionali in materia e vengono svolti da
almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente
decreto. Essi comprendono:
a) la mediazione tra la persona indicata come autore
dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi
parentali, ovvero tra la persona indicata come autore
dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per
cui si procede;
b) il dialogo riparativo;
c) ogni altro programma dialogico guidato da
mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e
della persona indicata come autore dell'offesa.».
«Art. 63 (Istituzione dei Centri per la giustizia
riparativa e Conferenza locale per la giustizia
riparativa). - 1. I Centri per la giustizia riparativa sono
istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del
presente articolo.
2. Per ciascun distretto di Corte di appello e'
istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa
cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:
a) il Ministero della giustizia;
b) le Regioni o le Province autonome sul territorio
delle quali si estende il distretto della Corte di appello;
c) le Province o le Citta' metropolitane sul
territorio delle quali si estende il distretto della Corte
di appello;
d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel
distretto di Corte di appello;
e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte
di appello, presso il quale sono in atto esperienze di
giustizia riparativa.
3. La Conferenza locale e' convocata dal Ministro della
giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.
4. La Conferenza locale e' coordinata dal Ministro
della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante
videoconferenza.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa,
previa ricognizione delle esperienze di giustizia
riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo
61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il
Procuratore generale presso la Corte di appello e il
Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del
Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in
rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua,
mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu'
enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei
Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti
criteri:
a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri
per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale,
l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia
riparativa;
c) la necessita' che i Centri assicurino, nello
svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle
prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie
stabiliti dal presente decreto.
6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente
articolo le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della
Conferenza locale per la giustizia riparativa non da'
diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese di qualunque natura o comunque
denominati.».
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attivita' preliminari»: le attivita' precedenti il primo incontro, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo;
b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all'articolo di cui all'articolo 63, commi 1 e 5 del decreto legislativo, cui competono le attivita' necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa;
c) «Codice»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
d) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile in relazione a nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online, uno o piu' elementi caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento;
e) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
f) «esito riparativo»: qualunque accordo di cui all'articolo 42, comma 1, lettera e), del decreto legislativo;
g) «giustizia riparativa»: ogni programma di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
h) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, che ha conseguito la qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
i) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto che svolge attivita' di formazione;
l) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
m) «partecipanti al programma»: i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo;
n) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo;
o) «Regolamento» il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
p) «servizi per la giustizia riparativa»: l'organizzazione amministrativa dei servizi di giustizia riparativa, di cui all'articolo 42, comma 1, lett. f), del decreto legislativo.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 42, 45, 54, 59,
comma 9 e 63 commi 1 e 5 del citato decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150:
«Art. 42 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) giustizia riparativa: ogni programma che consente
alla vittima del reato, alla persona indicata come autore
dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunita'
di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e
volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal
reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente
formato, denominato mediatore;
b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito
direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non
patrimoniale, nonche' il familiare della persona fisica la
cui morte e' stata causata dal reato e che ha subito un
danno in conseguenza della morte di tale persona;
c) persona indicata come autore dell'offesa:
1) la persona indicata come tale dalla vittima,
anche prima della proposizione della querela;
2) la persona sottoposta alle indagini;
3) l'imputato;
4) la persona sottoposta a misura di sicurezza
personale;
5) la persona condannata con pronuncia
irrevocabile;
6) la persona nei cui confronti e' stata emessa una
sentenza di non luogo a procedere o di non doversi
procedere, per difetto della condizione di procedibilita',
anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di
procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del
reato;
d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione
civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20
maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui
all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona
che e' legata alla vittima o alla persona indicata come
autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonche'
i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le
persone fiscalmente a carico della vittima o della persona
indicata come autore dell'offesa;
e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante
dal programma di giustizia riparativa, volto alla
riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto
riconoscimento reciproco e la possibilita' di ricostruire
la relazione tra i partecipanti;
f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le
attivita' relative alla predisposizione, al coordinamento,
alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia
riparativa;
g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura
pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le
attivita' necessarie all'organizzazione, gestione,
erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia
riparativa.
2. I diritti e le facolta' attribuite alla vittima del
reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso
dal reato.»
«Art. 45 (Partecipanti ai programmi di giustizia
riparativa). - 1. Possono partecipare ai programmi di
giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente
decreto:
a) la vittima del reato;
b) la persona indicata come autore dell'offesa;
c) altri soggetti appartenenti alla comunita', quali
familiari della vittima del reato e della persona indicata
come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate
dalla vittima del reato e dalla persona indicata come
autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di
Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici,
autorita' di pubblica sicurezza, servizi sociali;
d) chiunque altro vi abbia interesse.».
«Art. 54 (Attivita' preliminari). - 1. Il primo
incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia
riparativa e' preceduto da uno o piu' contatti con i
mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei
partecipanti diretti a fornire le informazioni previste
dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso,
nonche' a verificare la fattibilita' dei programmi stessi.
2. I difensori della persona indicata come autore
dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di
intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle
persone interessate.»
«Art. 59 (Formazione dei mediatori esperti in programmi
di giustizia riparativa). - 1.-8. (Omissis).
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono
la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia
riparativa in seguito al superamento della prova finale
teorico-pratica.
10. (Omissis).».
«Art. 63 (Istituzione dei Centri per la giustizia
riparativa e Conferenza locale per la giustizia
riparativa). - 1. I Centri per la giustizia riparativa sono
istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del
presente articolo.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa,
previa ricognizione delle esperienze di giustizia
riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo
61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il
Procuratore generale presso la Corte di appello e il
Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del
Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in
rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua,
mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu'
enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei
Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti
criteri:
a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri
per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale,
l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia
riparativa;
c) la necessita' che i Centri assicurino, nello
svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle
prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie
stabiliti dal presente decreto.
6. Omissis.».
 
Art. 3

Tipologie di dati trattati

1. I Centri raccolgono e trattano, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento, le seguenti tipologie di dati personali:
a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero identificativo dei documenti personali, nonche' account name e nickname, solo ove necessari per lo svolgimento del programma);
b) dati relativi al programma (tipologia dello stesso, modalita' e cronologia delle attivita' preliminari e degli incontri, accordi ed esiti);
c) dati appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento necessari allo svolgimento del programma.
2. I predetti dati vengono raccolti dai Centri nell'ambito:
a) delle attivita' preliminari al programma, tra cui la raccolta, in forma scritta, del consenso alla partecipazione al programma, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo;
b) dello svolgimento degli incontri di cui all'articolo 55 del decreto legislativo;
c) dello specifico incontro in cui si raggiunge l'esito riparativo di cui all'articolo 56 del decreto legislativo;
d) della fase esecutiva degli accordi relativi all'esito simbolico di cui all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo.
3. I dati di cui ai commi che precedono sono contenuti, in relazione alle esigenze del programma, in documenti analogici o digitali e anche in forma di fonovideoregistrazione, quando vi e' l'esigenza di documentare elementi comportamentali per i quali la verbalizzazione non appare esaustiva.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 48, 55 e 56 del
citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:
«Art. 48 (Consenso alla partecipazione ai programmi di
giustizia riparativa). - 1. Il consenso alla partecipazione
ai programmi di giustizia riparativa e' personale, libero,
consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E'
sempre revocabile anche per fatti concludenti.
2. Per la persona minore d'eta' che non ha compiuto gli
anni quattordici, il consenso e' espresso, previo ascolto e
assenso della stessa, tenuto conto della sua capacita' di
discernimento, dall'esercente la responsabilita'
genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice
penale, dal curatore speciale.
3. Per la persona minore d'eta' che ha compiuto gli
anni quattordici, il consenso e' espresso dalla stessa e
dall'esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi
di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore
speciale. Qualora l'esercente la responsabilita'
genitoriale o il curatore speciale non prestino il
consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e
considerato l'interesse della persona minore d'eta', valuta
se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima.
Restano fermi i limiti inerenti alla capacita' di agire del
minore.
4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso e'
espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di
inabilitato, il consenso e' espresso dallo stesso e dal
curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione
di sostegno, il consenso e' espresso da quest'ultima, da
sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno,
sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei
provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del
codice civile.
5. Il consenso per l'ente e' espresso dal legale
rappresentante pro tempore o da un suo delegato.
6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo
incontro dal mediatore designato, alla presenza del
difensore della vittima del reato e del difensore della
persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo
richiedono.».
«Art. 55 (Svolgimento degli incontri). - 1. I programmi
di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi
adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad
assicurare riservatezza e indipendenza.
2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori
assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio
ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati
alle necessita' del caso.
3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le
fasi del programma e possono essere assistiti da persone di
supporto, anche in relazione alla loro capacita', fermo
quanto previsto dall'articolo 54, comma 2.
4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorita'
giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e
sui tempi del programma.»
«Art. 56 (Disciplina degli esiti riparativi). - 1.
Quando il programma si conclude con un esito riparativo,
questo puo' essere simbolico o materiale.
2. L'esito simbolico puo' comprendere dichiarazioni o
scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o
rivolti alla comunita', accordi relativi alla
frequentazione di persone o luoghi.
3. L'esito materiale puo' comprendere il risarcimento
del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o
attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o
evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
4. E' garantita alle parti l'assistenza dei mediatori
per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito
simbolico.
5. I difensori della persona indicata come autore
dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di
assistere i partecipanti nella definizione degli accordi
relativi all'esito materiale.».
 
Art. 4

Finalita' del trattamento

1. I dati verranno trattati per le seguenti finalita':
a) organizzazione, conduzione e gestione del programma di cui all'articolo 53, del decreto legislativo, e degli esiti dello stesso, di cui all'articolo 57, nel rispetto dell'articolo 43, comma 1, lettera e), del decreto legislativo da parte del mediatore esperto;
b) riscontro alle richieste dell'autorita' giudiziaria procedente ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo, del Ministero ai sensi degli articoli 61, comma 1, e 66 del decreto legislativo, nonche' delle Autorita' garanti interessate, nell'esercizio delle loro potesta' previste dalle normative vigenti, limitatamente all'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, del presente regolamento;
c) comunicazioni all'autorita' giudiziaria procedente nei casi di cui agli articoli 55, comma 4 e 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo;
d) rilascio all'interessato di certificazioni relative alla partecipazione e all'esito del programma, duplicati, copie o estratti della documentazione dal medesimo fornita;
e) attivita' statistiche, di analisi, di vigilanza e di monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa, con specifico riferimento anche all'effettivo impatto della presente regolamentazione;
f) attivita' di formazione dei mediatori esperti e dei mediatori esperti formatori;
g) rilascio ai soggetti di cui alla lettera f) di certificazione relativa all'attivita' prestata nei servizi per la giustizia riparativa;
h) adempimento ai conseguenti e correlati obblighi di legge, amministrativi, contabili o fiscali.

Note all'art. 4:
- Per gli articoli 53 e 55 del citato decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, vedi note
rispettivamente agli articoli 1 e 3 del presente decreto.
- Si riporta il testo degli articoli 43, 57, 61, comma
1, e 66 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150:
«Art. 43 (Principi generali e obiettivi). - 1. La
giustizia riparativa in materia penale si conforma ai
seguenti principi:
a) la partecipazione attiva e volontaria della
persona indicata come autore dell'offesa e della vittima
del reato e degli altri eventuali partecipanti alla
gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;
b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima
del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;
c) il coinvolgimento della comunita' nei programmi di
giustizia riparativa;
d) il consenso alla partecipazione ai programmi di
giustizia riparativa;
e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle
attivita' svolte nel corso dei programmi di giustizia
riparativa;
f) la ragionevolezza e proporzionalita' degli
eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
g) l'indipendenza dei mediatori e la loro
equiprossimita' rispetto ai partecipanti ai programmi di
giustizia riparativa;
h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento
di ciascun programma.
2. I programmi di giustizia riparativa tendono a
promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la
responsabilizzazione della persona indicata come autore
dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la
comunita'.
3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e'
assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le
garanzie previste dal presente decreto ed e' gratuito.
4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e'
sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della
dignita' di ogni persona. Puo' essere limitato soltanto in
caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante
dallo svolgimento del programma.».
«Art. 57 (Relazione e comunicazioni all'autorita'
giudiziaria). - 1. Al termine del programma viene trasmessa
all'autorita' giudiziaria procedente una relazione redatta
dal mediatore contenente la descrizione delle attivita'
svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori
informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e
con il loro consenso.
2. Il mediatore comunica all'autorita' giudiziaria
procedente anche la mancata effettuazione del programma,
l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di
un esito riparativo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 58.».
«Art. 61 (Coordinamento dei servizi e Conferenza
nazionale per la giustizia riparativa). - 1. Il Ministero
della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei
servizi per la giustizia riparativa, esercitando le
funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei
livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei
servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza
nazionale per la giustizia riparativa.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.».
«Art. 66 (Vigilanza del Ministero della giustizia). -
1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero
della giustizia una relazione sull'attivita' svolta. E', in
ogni caso, nella facolta' del Ministero di richiedere in
qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per
la giustizia riparativa.
2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini
delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67,
comma 1.».
 
Art. 5

Categorie di interessati

1. Gli interessati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i) del Codice, sono le persone fisiche partecipanti al programma di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo.
2. Sono altresi' interessati le persone fisiche che partecipano alla fase degli esiti riparativi di cui all'articolo 56 del decreto legislativo nonche' i soggetti estranei al programma i cui dati personali sono stati acquisiti per le finalita' essenziali dello stesso.

Note all'art. 5:
Abrogato
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.
- Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.
Art. 4 (Definizioni)(55) (59)
In vigore dal 19 settembre 2018
[1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa
a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;(47)
c) "dati identificativi", i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;(56)
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;(57)
f) "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;(58)
g) "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;(58)
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, cui si
riferiscono i dati personali;(48)
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato
di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
in uno o piu' siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
contraente o utente ricevente, identificato o
identificabile;(54)
b) "chiamata", la connessione istituita da un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;(49)
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;(50)
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;(51)
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "contraente", qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;(54)
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio
di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;(52)
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi',
per:
a) "misure minime", il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo
di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo' accedere,
nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente;
g-bis) "violazione di dati personali": violazione
della sicurezza che comporta anche accidentalmente la
distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,
memorizzati o comunque elaborati nel contesto della
fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al
pubblico.(53)
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.].
- Per gli articoli 45 e 56 del citato decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, vedi note
rispettivamente agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
 
Art. 6

Titolare e responsabile del trattamento

1. Il Centro, titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo, nell'ipotesi in cui si sia dotato di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 127, 128 e 173 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero ancora mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto, individua, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, i responsabili del trattamento dei dati personali nei soggetti che, in forza di tali accordi, svolgono l'attivita' di mediatore esperto per conto del Centro.

Note all'art. 6:
- Per l'articolo 65 del citato decreto legislativo
10/10/2022, n. 150, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 127, 128 e 173 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici):
«Art. 127 (Norme applicabili ai servizi sociali e
assimilati). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del
codice, per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri
servizi assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di
cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni
appaltanti procedono alternativamente:
a) mediante bando o avviso di gara che comprende le
informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E;
b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato
con cadenza continuativa per periodi non superiori a
ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato
II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che
l'aggiudicazione avverra' senza ulteriore pubblicazione di
un avviso di indizione di gara.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando
e' utilizzata, in presenza dei presupposti previsti
dall'articolo 76, una procedura negoziata senza
pubblicazione di bando.
3. L'avvenuto affidamento del servizio e' reso noto
mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di
cui all'allegato II.6, Parte I, lettera G. E' possibile
raggruppare gli avvisi su base trimestrale, nel qual caso
essi sono inviati cumulativamente al piu' tardi trenta
giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei
settori speciali di cui all'articolo 173 contengono le
informazioni di cui all'allegato II.6, Parte III,
conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla
Commissione europea mediante atti di esecuzione.
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono
pubblicati conformemente all'articolo 164.».
«Art. 128 (Servizi alla persona). - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 127, per l'affidamento dei servizi
alla persona si applicano le disposizioni che seguono.
2. Ai fini della presente Parte, sono considerati
servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati
dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:
a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi
connessi;
b) servizi di prestazioni sociali;
c) altri servizi pubblici, sociali e personali,
inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da
organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri
servizi di organizzazioni associative.
3. L'affidamento deve garantire la qualita', la
continuita', l'accessibilita', la disponibilita' e la
completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze
specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i
gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la
responsabilizzazione degli utenti.
4. In applicazione dell'articolo 37 le stazioni
appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel
rispetto della legislazione statale e regionale di settore.
5. Le finalita' di cui agli articoli 62 e 63 sono
perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste
dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai
distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui
agli articoli da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli
da 71 a 76.
7. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui agli
articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e
110, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo.
8. Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla
persona di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i
principi e i criteri di cui al comma 3 del presente
articolo.».
«Art. 173 (Servizi sociali e altri servizi assimilati).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141,
comma 2, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi
sociali e di altri servizi assimilati di cui all'allegato
XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014 nei settori speciali di cui
al presente Libro si applicano gli articoli 127, 128, 129,
130 e 131, fermo restando quanto previsto dal Titolo VII
del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117.».
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore).
- 1. In attuazione dei principi di sussidiarieta',
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita',
omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni
di programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di
cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo
degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione
ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti
di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare
bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.
«Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei
principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza,
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralita'
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita'
concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta
capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui
propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi'
formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata
del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita'
dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale
qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei
volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
risoluzione del rapporto, forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a
titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto
della convenzione.».
 
Art. 7
Comunicazione dei dati. Pubblicazione di informazioni e dichiarazioni

1. I dati possono essere comunicati, per le sole finalita' e nei casi di cui all'articolo 4, con l'adozione di misure tecnico-organizzative idonee ad assicurare il rispetto della normativa di cui al Regolamento ed al Codice, esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) mediatori esperti, limitatamente al programma;
b) partecipanti al programma e soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente alle comunicazioni essenziali allo svolgimento del programma;
c) autorita' giudiziaria che ha disposto l'invio al Centro per l'avvio del programma o che comunque ne acquisisce la relazione finale o gli esiti, limitatamente ai dati confluiti nelle relazioni di cui all'articolo 57, commi 1, primo periodo, e 2, del decreto legislativo e funzionali alle stesse, salva la trasmissione di ulteriori dati dei partecipanti, in presenza della loro richiesta e consenso, ove tali dati siano contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 57, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo.
2. La pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo, e' ammessa solo con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili. In tal caso l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata agli interessati dai Centri, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, contiene espressa menzione del rilascio del consenso anche ai fini della pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni di cui al primo periodo ad opera dei partecipanti, per fini riconducibili all'esercizio del diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione.
3. E' sempre ammessa, per le finalita' attribuite dalla normativa vigente al Ministero nell'esercizio delle potesta' previste dalle normative vigenti in materia di attivita' statistiche, di analisi e di monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa, con specifico riferimento anche all'effettivo impatto della presente regolamentazione, la trasmissione dei dati, privati di ogni elemento anche solo indirettamente idoneo a reidentificare i soggetti, o, comunque, la trasmissione di dati non personali.
4. La comunicazione dei dati alle Autorita' garanti interessate, per l'esercizio delle loro potesta' previste dalle normative vigenti, e' consentita soltanto quando, nei casi previsti dalla legge, l'interessato abbia attivato l'intervento delle medesime Autorita'.
5. La comunicazione dei dati all'autorita' giudiziaria, anche differente dall'autorita' procedente, o ad altra autorita' che a abbia l'obbligo di riferire alle predette, da parte del mediatore esperto, in applicazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo, in assenza di consenso, puo' avvenire esclusivamente quando i dati afferiscano a dichiarazioni rese dai partecipanti integranti di per se' reato oppure quando la comunicazione dei dati sia assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati.

Note all'art. 7:
- Per l'articolo 57 del citato decreto legislativo
10/10/2022, n. 150, vedi note all'articolo 4 del presente
decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:
«Art. 50 (Dovere di riservatezza). - 1. I mediatori e
il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono
tenuti alla riservatezza sulle attivita' e sugli atti
compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle
informazioni acquisite per ragione o nel corso dei
programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il
consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il
mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria
per evitare la commissione di imminenti o gravi reati
ovvero che le dichiarazioni integrino di per se' reato.
2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le
dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso
del programma di giustizia riparativa prima della sua
conclusione e della definizione del procedimento penale con
sentenza o decreto penale irrevocabili.
3. Dopo la conclusione del programma di giustizia
riparativa e la definizione del procedimento penale con
sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione
delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite e'
ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto
della disciplina sulla protezione dei dati personali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della
Costituzione della Repubblica.
«21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorita' giudiziaria (26) nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.».
 
Art. 8

Conservazione dei dati

1. I Centri possono conservare i dati raccolti per un termine massimo di cinque anni, decorrente:
a) dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento nell'ambito del quale il programma di giustizia riparativa si e' svolto oppure dall'adozione del provvedimento di archiviazione, quando il programma si e' svolto nel corso delle indagini;
b) dal termine dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, quando il programma si e' svolto nella fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza;
c) dalla conclusione del programma, quando il programma si e' svolto prima che la querela sia proposta, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo, oppure quando il programma si e' svolto dopo l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Alla scadenza di detti termini, fuori dei casi di cui al comma 3, il titolare del trattamento dispone sempre l'immediata cancellazione dei dati in modo sicuro e irreversibile.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, nel caso in cui sia intervenuto il provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale e in ogni caso in cui il programma si sia concluso con esito non riparativo o si sia comunque interrotto e vi sia la manifestazione di volonta' di riprenderne il corso, l'interessato puo' presentare istanza documentata di conservazione dei dati per un tempo superiore. In caso di accoglimento dell'istanza da parte del titolare del trattamento, e' sempre disposto l'oscuramento dei dati riferibili ai soggetti diversi dall'istante.
4. E' sempre consentita per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), e e), la conservazione dei documenti contenenti dati personali, privati di ogni elemento anche solo indirettamente idoneo a reidentificare il soggetto o, comunque, dati non personali.
5. I dati personali necessari a fini fiscali e amministrativi sono conservati per un tempo massimo di dieci anni. La conservazione non e' consentita in relazione a dati personali diversi da quelli per i quali essa sia espressamente imposta da norme legislative o regolamentari, e nei limiti ivi previsti.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:
«Art. 44 (Principi sull'accesso). - 1. I programmi di
giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono
accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie
di reato o alla sua gravita'.
2. Ai programmi di cui al comma 1 si puo' accedere in
ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase
esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo
l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di
non luogo a procedere o di non doversi procedere, per
difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi
dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per
intervenuta causa estintiva del reato.
3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela,
ai programmi di cui al comma 1 si puo' accedere anche prima
che la stessa sia stata proposta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 414 del codice di
procedura penale:
«Art. 414 (Riapertura delle indagini). - 1. Dopo il
provvedimento di archiviazione emesso a norma degli
articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto
motivato la riapertura delle indagini su richiesta del
pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove
investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini
e' respinta quando non e' ragionevolmente prevedibile la
individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o
unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare
l'esercizio dell'azione penale.
2. Quando e' autorizzata la riapertura delle indagini,
il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma
dell'articolo 335.
2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un
provvedimento di riapertura del giudice sono
inutilizzabili.».
 
Art. 9

Tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati

1. Ogni trattamento dei dati personali previsto dal presente decreto e' effettuato a norma del Regolamento e del Codice. Il trattamento dei dati personali e' pertanto improntato ai principi di correttezza, liceita', trasparenza, minimizzazione, pertinenza, responsabilizzazione e puo' essere effettuato utilizzando supporti cartacei o informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e altresi' mediante l'utilizzo di procedure che scongiurino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione.
2. I Centri adottano, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del Codice, ogni misura tecnica e organizzativa idonea per la tutela dei dati personali trattati, assicurando altresi' la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati. I Centri che effettuano un trattamento dei dati nei casi di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 3, del Regolamento sono tenuti a effettuare la valutazione d'impatto preventiva prevista nel medesimo articolo.
3. Il Ministero, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo, procede altresi' periodicamente a verificare e monitorare l'effettivo impatto della presente regolamentazione sui diritti e sulle liberta' degli interessati.4. I dati personali che manifestamente non sono utili per le finalita' di cui all'articolo 4 non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente in modo sicuro e irreversibile.
5. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento stesso, di chiedere l'integrazione dei dati e di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali, nei casi di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Regolamento e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 2-sexies, comma 1,
e 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE):
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie particolari
di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del
Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico
rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del
medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal
diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento
interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da
atti amministrativi generali che specifichino i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato.
1-bis.-3. (Omissis).».
«Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da
15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con
richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai
sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora
dall'esercizio di tali diritti possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni
in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni
in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all'attivita' di Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti
alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro
stabilita';
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente
che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,
l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
proprio ufficio;
f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria
e allo svolgimento delle attivita' di prevenzione e
contrasto all'evasione fiscale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica
quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla
legge o dalle norme istitutive della Commissione
d'inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e),
f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono
esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di
regolamento che regolano il settore, che devono almeno
recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio
dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato,
limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa
compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo
e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria
e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e
dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di
salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),
b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti
dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il
Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale
ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito
tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame,
nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa
l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.».
- Per l'articolo 61, comma 1, del citato decreto
legislativo 10/10/2022, n. 150, vedi note all'articolo 4
del presente decreto.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 luglio 2023

Il Ministro: Nordio Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2111