Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2023, n. 82
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che prevede, entro il 31 dicembre 2022, l'aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal medesimo articolo 3 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti;
Visto, altresi', l'articolo 5 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale stabilisce che, al fine di dare effettiva applicazione al principio della parita' di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottino misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, nonche' che i criteri di discriminazione positiva debbano essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parita' di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'articolo 16, concernente la disciplina dei concorsi presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 247, concernente la semplificazione e lo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, concernente le modalita' di svolgimento delle prove da parte dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e le misure che i bandi devono contenere a pena di nullita' dei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2022;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 30 novembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio 2023 e del 4 aprile 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Modalita' di accesso). - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalita' definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva piu' funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:
a) concorso per esami;
b) concorso per titoli ed esami;
c) corso-concorso.
3. Il concorso pubblico si svolge con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.
4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita', si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.
5. Ferma restando la possibilita' di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere.
6. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego). - 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) maggiore eta';
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
6. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonche' con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Bando di concorso). - 1. Il bando di concorso e' pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneita';
d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;
f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilita', a pena di nullita' dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;
g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' della rappresentativita' di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6.
5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternita', per allattamento e per paternita' sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.
6. Il bando di concorso puo' fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8.
7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresi', la possibilita', per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se gia' precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sara' presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA). - 1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso e' gratuita e puo' essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un'identita' digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando:
a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
g) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'universita' o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvedera' a richiedere l'equiparazione;
h) la specializzazione posseduta o la professionalita' esercitata richieste dal bando;
i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.
5. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.
6. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, e' effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
7. Le modalita' di accesso e di utilizzo del Portale da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 35-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parita' di genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli e' il seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attivita';
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
p) minore eta' anagrafica.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Equilibrio di genere). - 1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentativita' dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Svolgimento delle prove e modalita' speciali). - 1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalita' prevista dall'articolo 4, comma 6.
2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festivita' religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonche' nei giorni festivi nazionali.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilita' a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova puo' avvenire in videoconferenza, purche' sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarita' e integrita' della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicita' della prova attraverso modalita' digitali.
4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o piu' candidati alle prove svolte in modalita' telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilita' di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni puo' compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalita' di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneita' del candidato al loro svolgimento.
8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.
9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»;
h) all'articolo 8:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
i) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parita' di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.
5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, in ognuna di esse e' costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso e' stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.
6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all' articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorita' che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso e' riferito, la partecipazione di:
a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;
b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;
c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacita', attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;
d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;
e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;
f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.
8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non e' consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1.
12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.»;
l) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Adempimenti della commissione esaminatrice). - 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovra' essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalita' digitale e ne e' vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati e' effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.
2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale e' consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.
3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrita' e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.
4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine e' giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.
5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale»;
m) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.»;
n) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli elaborati sono redatti in modalita' digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o piu' candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.»;
o) all'articolo 15:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.»;
p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina). - 1. L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, gia' indicati nella domanda. Tale documentazione non e' prodotta e comunque non puo' essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneita', sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purche', ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.»;
q) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata e' definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, e' obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validita' della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.
3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.»;
r) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Compensi per le commissioni di concorso). - 1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.»;
s) l'articolo 18-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis (Regioni ed enti locali). - 1. Le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
t) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche). - 1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonche' ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento, nonche' dei principi selettivi, delle finalita' e delle modalita', in quanto compatibili, di cui al capo I.
2. Con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.
3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21, comma 1, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante il Portale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
5. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalita' digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
7. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in otto e venti giorni.
8. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro per i concorsi per il personale dirigenziale.»;
u) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Sedi di esame). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 1, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici.
2. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.»;
v) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Adempimenti per il concorso unico). - 1. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate.
2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.»;
z) ai capi III e IV:
1) le parole: «sezione circoscrizionale» e «sezioni circoscrizionali», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «centro» e «centri»;
2) le parole: «lista» e «liste», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «elenco» e «elenchi»;
3) le parole: «della legge 4 gennaio 1968, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
4) le parole: «direzione provinciale del lavoro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centro per l'impiego»;
5) le parole: «direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centro per l'impiego»;
6) le parole: «direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centri per l'impiego»;
aa) all'articolo 24:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie, distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalita', nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, e' operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato.»;
2) al comma 4, le parole: «all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
3) al comma 5, le parole: «dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
4) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dal centro per l'impiego competente a formulare la graduatoria, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2.»;
bb) all'articolo 25:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «alla sezione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «al centro medesimo»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «ciascuna di dette sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti centri»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
cc) all'articolo 27, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalita' stabilite per le prove di idoneita' relative al conseguimento degli attestati di professionalita' della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.»;
dd) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Ambito di applicazione). - 1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalita' di cui all'articolo 30 del presente regolamento.»;
ee) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Modalita' di iscrizione e requisiti). - 1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. E' comunque riservata all'amministrazione o ente che procede all'assunzione la facolta' di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.
3. Il titolo di studio richiesto e' quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali e' prevista l'assunzione.»;
ff) all'articolo 31, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il centro per l'impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.»;
gg) all'articolo 32:
1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali richieste sono rese pubbliche mediante le modalita' di cui all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento.»;
2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68»;
hh) dopo l'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 32-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti(35) per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante (Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)), convertito con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 3 (Riforma delle procedure di reclutamento del
personale delle pubbliche amministrazioni). - Omissis.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si
provvede all'aggiornamento delle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure
introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:
a) raccolta organica delle disposizioni
regolamentari che disciplinano la medesima materia,
adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello
primario;
b) semplificazione e coordinamento, sotto il
profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni
vigenti, assicurando l'unicita', la contestualita', la
completezza, la chiarezza e la semplicita' della
disciplina;
c) indicazione espressa delle disposizioni da
abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dal decreto-legge 1°(gradi) aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con
quelle introdotte dal presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del citato
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 5 (Rafforzamento dell'impegno a favore
dell'equilibrio di genere). - 1. Al fine di dare effettiva
applicazione al principio della parita' di genere
nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le
amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo
157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi
di lungo periodo della Strategia nazionale per la parita'
di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi
specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle
carriere al genere meno rappresentato. I criteri di
discriminazione positiva devono essere proporzionati allo
scopo da perseguire ed adottati a parita' di qualifica da
ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove
concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per
le pari opportunita', adotta specifiche linee guida.»
- La legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51,
S.O.;
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.;
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.;
- Si riporta il testo degli articoli 35, 35-ter e
35-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei
servizi generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.»
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1.
L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1,
comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti
avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima
partecipazione ai quali si accede mediante registrazione
nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3,
comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito
denominato "Portale", disponibile all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale
l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o
un domicilio digitale a lui intestato al quale intende
ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui
intende partecipare, ivi inclusa quella relativa
all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un
recapito telefonico. La registrazione al Portale e'
gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi
2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di
funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per
la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le
modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte
delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di
mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed
esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la
pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione
dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per
assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati
personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo
periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese
dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni
che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione
delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e
sul Portale unico del reclutamento esonera le
amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali,
dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale.
3.
4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
locali per le rispettive selezioni di personale. Le
modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali
sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di cui al comma 2.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo
schema predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della
documentazione relativa a tali procedure da parte delle
amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la
pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo
parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a
tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta,
anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute
da forme di preselezione con test predisposti anche da
imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e possano riguardare l'accertamento delle
conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla
lettera a), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.».
- Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204,
e' convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e
per il riconoscimento del merito). - Omissis.
4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici
indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane e
comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per le
difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche'
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto
disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della
legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La
mancata adozione delle misure di cui al presente comma
comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Autorita' politica delegata per le disabilita' entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative del presente comma.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 12, 13, 15, 24,
25, 27, 31 e 32, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei
concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per
determinati profili, la valutazione dei titoli e'
effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a
condizione della previa determinazione dei criteri di
valutazione.
2. Per i titoli non puo' essere attribuito un
punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il
bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo
agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di
titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita'
di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. La votazione complessiva e' determinata sommando
il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d'esame.»
«Art. 12 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti
concorsuali). - 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima
riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima
dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti
da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato
della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si
intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito
avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte
dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di
accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.»

«Art. 13 (Adempimenti dei concorrenti durante lo
svolgimento delle prove scritte). - 1. Durante le prove
scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati sono redatti in modalita' digitale
attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento
delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della
strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo
svolgimento della prova ad uno o piu' candidati, la
commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata
del mancato funzionamento. La commissione assicura che il
documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti
i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove
scritte devono essere disabilitati alla connessione
internet.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti
dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni
dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in
parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel
caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano
copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei
confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di
vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed
hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono
trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime.»
«Art. 15 (Processo verbale delle operazioni d'esame e
formazione delle graduatorie). - 1. Di tutte le operazioni
di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione
esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si
redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto
da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati e' formata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita'
di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di
quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei
vincitori del concorso, e' approvata con decreto del
Ministro per la funzione pubblica o dall'autorita'
competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre
pubbliche amministrazioni ed e' immediatamente efficace.
5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.
6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente
regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni
e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul
Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione
interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i
termini per l'impugnativa.
6-bis. Per gli enti locali territoriali le
graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo
pretorio del relativo ente.
7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale disciplinate dal presente regolamento
rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali.»

«Art. 24 (Iscrizione nelle liste). - 1. I centri per
l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area
o categoria e profili generici e diverse graduatorie,
distinte per area o categoria, e profili che richiedono
specifiche professionalita', nelle quali l'inserimento, a
differenza della prima, e' operato sulla base del possesso
di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di
precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato. Le
graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui
alla tabella allegata al presente decreto, valutati
uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i
coefficienti ivi indicati.
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per
l'assunzione:
a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere
infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni
e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui
ambito territoriale di competenza e' compreso o coincide
con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i
lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione
stessa;
b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici
periferici, il cui ambito territoriale e' compreso o
coincide con quello di piu' sezioni della stessa provincia
o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle
graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per
l'impiego rispettivamente interessate;
c) presso le sedi ministeriali delle
amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle
direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad
ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o
ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente
riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di
qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante
nel territorio nazionale.
3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro
deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti
generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza
delle ipotesi di esclusione. E' comunque riservato
all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di
provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi
di legge.
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di
cui agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, debbono produrre alle sezioni circoscrizionali per
l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli
organismi militari competenti. La sezione circoscrizionale
per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei
lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti
nelle liste di collocamento.
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti
partecipano alle prove selettive previste dal presente
decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle
liste di collocamento appositamente avviati e convocati.
Per la copertura di posti riservati a dipendenti in
servizio ed ai destinatari degli articoli 678 e 1014 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, eventualmente dagli
stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da
assumere con le procedure previste dal presente decreto.
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo
parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati
debbono espressamente dichiarare la propria disponibilita'.
La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore
non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a
selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le
sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le
medesime modalita' per le assunzioni a tempo indeterminato,
separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato
la disponibilita' ai predetti rapporti.
6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono
approvate dal centro per l'impiego competente a formulare
la graduatoria, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2.
7. I lavoratori assunti con rapporti a tempo
determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni
a tempo indeterminato.»
«Art. 25 (Procedure per l'avviamento a selezione a
livello locale o periferico). - 1. Le amministrazioni e gli
enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica,
compresa in quella di competenza di una sola sezione
circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente al
centro medesimo la richiesta di avviamento a selezione di
un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da
ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della
qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del
livello retributivo. La sezione circoscrizionale per
l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della
richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento,
procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero
richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti
aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione
amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di
competenza di piu' sezioni circoscrizionali per l'impiego,
inoltrano a ciascuno di detti centri richiesta di un numero
di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La
richiesta deve essere trasmessa anche all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel
caso in cui siano interessate piu' circoscrizioni della
stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione, nel caso in cui siano
interessate circoscrizioni di province diverse, perche'
formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni
circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica
integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La
graduatoria unica e' resa pubblica mediante l'affissione
all'albo degli uffici e delle sezioni interessate.
L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro,
entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo
eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare
a selezionare i lavoratori secondo l'ordine della
graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei
posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell'avvenuta
assunzione i lavoratori gia' avviati a selezione possono
essere avviati a nuova selezione presso altre
amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.
3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano
nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati
ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e
1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»

«Art. 27 (Selezione). - 1. Le amministrazioni e gli
enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per
sottoporli alle prove di idoneita', rispettivamente secondo
l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata,
indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove
pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative
i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli
previsti nelle declaratorie di area o categoria dei
comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo
definito dalle singole amministrazioni e comunque con
riferimento ai contenuti ed alle modalita' stabilite per le
prove di idoneita' relative al conseguimento degli
attestati di professionalita' della regione nel cui ambito
ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione,
ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
3. La selezione deve tendere ad accertare
esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le
relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano
risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove
o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano piu' in
possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla
copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati,
secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al
momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da
parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di
nullita', pubbliche e sono precedute dall'affissione di
apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente.
A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino
alla completa copertura dei posti complessivamente indicati
nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di
lavoro.»
«Art. 31 (Graduatorie). - 1. Le graduatorie dei
lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono
formate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio
politiche del lavoro secondo i criteri ed i punteggi
previsti nella tabella allegata.
2. Le graduatorie hanno validita' annuale, sono
formate dalle direzioni provinciali del lavoro con
riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e
pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino
alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le
graduatorie dell'anno precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle
graduatorie di cui al presente articolo possono essere
modificati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla
formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo
a quello dell'adozione del decreto di modifica.
4. Il centro per l'impiego dispone la cancellazione
dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti
dall'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n.
68.»
«Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Le richieste
di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici,
anche a carattere nazionale e regionale, devono essere
rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio
politiche del lavoro competente nella sede presso la quale
il lavoratore dovra' prestare servizio. Tali richieste sono
rese pubbliche mediante le modalita' di cui all'articolo 4,
comma 7, del presente regolamento.
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in
conformita' alla disciplina attuativa dell'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile,
avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a
svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di
ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate,
dall'amministrazione o ente interessati, entro
quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione
ed il loro esito deve essere comunicato anche alla
direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla
conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere avviato
ad altra selezione soltanto dopo che e' trascorso il
suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la
precedente selezione non e' stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e
sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le
mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla
categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro,
d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a
selezione proporzionalmente i riservatari di altre
categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della
professionalita' richiesta, la direzione provinciale del
lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a
selezione di lavoratori in possesso di diverse
professionalita' di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello
stato invalidante di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 di cui all'articolo
1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, deve essere
richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico
interessati, prima di procedere all'assunzione, nei
confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il
tipo e il grado di invalidita'. Copia del certificato
sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla
direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del
lavoro(76) a cura dell'ente che ha richiesto
l'accertamento.».
 
Art. 2

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 10, 12, comma 2, 14, 15, commi 4 e 5, 6-bis, 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) l'articolo 4, commi 3-quinquies, 3-sexies e 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
c) gli articoli 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, 248 e 249, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) l'articolo 3, commi 6, lettera b), n. 6) e 11, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
 
Art. 3

Monitoraggio

1. Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua, attraverso il Portale In.Pa, con cadenza annuale, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attivita' di monitoraggio sulle tempistiche e sulla funzionalita' delle modalita' digitali di svolgimento delle procedure concorsuali.
2. All'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, si provvede alla individuazione di eventuali interventi correttivi.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le attivita' previste dal presente regolamento sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 giugno 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 1853