Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2023 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 13 giugno 2023
Modifiche al provvedimento 30 luglio 2019, recante «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo».


IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio)
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, lettera a), n. 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare forme e modalita' idonee di acquisizione a distanza dei dati identificativi della clientela ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di identificazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 con cui sono state emanate le «Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo»;
Visto, in particolare, quanto previsto dalla Parte Seconda, Sezione VIII, delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della Banca d'Italia del 30 luglio 2019, recante «Disposizioni specifiche in materia di operativita' a distanza»;
Considerato il contenuto degli Orientamenti dell'Autorita' bancaria europea sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalita' di cui all'art. 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, pubblicati in data 22 novembre 2022;

Emana
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019

1. Nella sezione VIII, Parte Seconda delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, e' abrogato il seguente capoverso: «In alternativa a quanto previsto sub a), b), c), l'identificazione del cliente-persona fisica puo' essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell'Allegato 3.».
2. E' abrogato l'allegato 3 delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019 («Procedura di video-identificazione»).
 
Art. 2

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il 2 ottobre 2023.
Roma, 13 giugno 2023

Il direttore generale: Signorini