Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 giugno 2023
Disciplina del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in forza del quale con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici;
Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante la disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, recante modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218;
Visti gli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto l'art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
 
Art. 2

Codice identificativo

1. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso per magistrato ordinario avviene per via telematica. Una volta inviata la domanda di partecipazione, al candidato viene associato un codice identificativo, che sara' utilizzato per la consegna alla Commissione dei testi dei codici e delle leggi dello Stato e per accedere nei locali destinati per l'esame nei giorni fissati per le prove.
 
Art. 3

Procedura di identificazione del
candidato e avvio della prova

1. Il Presidente di Commissione, coadiuvato da personale tecnico, crea nel sistema informatico la procedura di avvio della prova concorsuale inserendo una chiave elettronica principale a sua scelta. Tale chiave che sara' conservata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, avra' lo scopo di proteggere tramite algoritmi di crittografia l'anonimato delle prove.
2. In ciascuno dei giorni fissati per le prove, al candidato che si presenta nei locali destinati per l'esame viene assegnato un codice univoco riportato su un braccialetto antieffrazione al fine di garantire la corrispondenza univoca tra candidato e dispositivo. Detto braccialetto sara' associato ad un dispositivo elettronico, sul quale sara' installato il software per la videoscrittura utilizzato per la stesura del lavoro.
3. La rimozione o il danneggiamento del braccialetto da parte del candidato durante lo svolgimento delle prove e' causa di esclusione dal concorso.
4. Al candidato e' fornita dalla Commissione la carta su cui puo' trascrivere la traccia dettata, lo schema dell'elaborato e redigere appunti. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.
5. Al termine della dettatura della traccia, la Commissione, con il supporto di personale tecnico, procede alle operazioni di sblocco contestuale di tutti i dispositivi elettronici consegnati ai candidati. Dal momento dello sblocco inizia a decorrere il tempo per lo svolgimento della prova, di cui all'art. 6, comma sesto, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ovvero il diverso termine deliberato dal Consiglio superiore della magistratura per i candidati con disabilita' o disturbi di apprendimento o che, pur non essendo disabili o non avendo specifici disturbi di apprendimento ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'art. 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono affetti da patologie tali da richiedere ausili particolari e/o tempi aggiuntivi per il regolare svolgimento delle prove scritte e/o per l'allattamento.
 
Art. 4

Chiusura della prova

1. Al termine di ciascuna giornata di prova il candidato deve restituire il braccialetto antieffrazione e i dispositivi elettronici utilizzati. Nuovi braccialetti e i dispositivi saranno riconsegnati nei successivi giorni delle prove concorsuali al candidato che abbia consegnato gli elaborati nei giorni precedenti, secondo quanto previsto al successivo comma 4.
2. La restituzione del dispositivo elettronico avviene previa compilazione di una apposita finestra di dialogo, che consente al candidato di scegliere tra «consegna» e «ritiro». La Commissione procede, con il supporto di personale tecnico, alla verifica dell'associazione tra il dispositivo utilizzato e il braccialetto assegnato al candidato e al definitivo invio del lavoro nell'area protetta di memorizzazione digitale destinata a conservare le prove per le successive fasi di correzione.
3. Nel caso di scambio del dispositivo elettronico fra due o piu' candidati e della conseguente mancata associazione tra il braccialetto e il dispositivo elettronico, l'invio del lavoro all'area protetta resta precluso.
4. Il candidato che decide di non consegnare il lavoro compila nell'apposita finestra di dialogo nel dispositivo elettronico la voce «ritiro» e restituisce alla Commissione il dispositivo elettronico e il braccialetto assegnato. In questo caso il candidato non ha piu' diritto di partecipare alle prove nelle giornate successive.
5. Il candidato non puo' procedere alle operazioni di ritiro di cui al comma 4, ne' lasciare la postazione a lui assegnata, prima che sia decorso un tempo almeno pari alla meta' di quello fissato per lo svolgimento della prova.
6. In ogni caso, alla scadenza del tempo fissato per lo svolgimento della prova, il dispositivo elettronico va automaticamente in stato di blocco e il candidato deve procedere alla restituzione del dispositivo e del braccialetto, sempre previa scelta tra consegna o ritiro con le modalita' di cui al comma 2.
 
Art. 5

Malfunzionamento del dispositivo elettronico

1. In caso di interruzione del funzionamento del dispositivo elettronico o in presenza di qualsiasi altro suo malfunzionamento durante lo svolgimento della prova, la Commissione, tramite personale tecnico, consente al candidato la prosecuzione della prova, anche attraverso la sostituzione del dispositivo elettronico.
2. Il programma informatico assicura sempre al candidato il recupero dei dati gia' inseriti fino al momento dell'interruzione del funzionamento del dispositivo e che il tempo accordato per il completamento della prova non tenga conto di quello trascorso quando il dispositivo non ha funzionato.
3. Nei casi di sostituzione dei dispositivi elettronici assegnati viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
 
Art. 6

Conservazione dei lavori

1. I lavori svolti dal candidato sono conservati in apposita area protetta di memorizzazione digitale in modo tale che:
a) non sia in alcun modo possibile una successiva modifica dei lavori conservati;
b) ai lavori del medesimo candidato sia assegnato un codice alfanumerico, che non consente in alcun modo di associarlo al nome vero del candidato;
c) sia escluso ogni accesso nell'area protetta prima del decorso del termine di cui all'art. 12, comma 1, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 e sia tracciato ogni accesso al sistema;
d) il codice assegnato ai lavori consegnati da ogni candidato sia abbinabile ai dati anagrafici del candidato solo una volta concluse tutte le attivita' di correzione di cui all'art. 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
e) siano rispettate le linee guida dettate dall'Autorita' nazionale per la cybersicurezza.
2. In ogni caso deve essere garantito il rispetto della disciplina vigente per il trattamento dei dati personali.
 
Art. 7

Correzione dei lavori

1. Il Presidente della Commissione o, quando la Commissione opera tramite collegi, il Presidente del collegio, munito delle proprie credenziali, accede ai lavori custoditi nell'area protetta di memorizzazione digitale per la correzione delle prove concorsuali. La sequenza dei lavori dei candidati da esaminare e' gestita dal sistema in modo del tutto casuale.
2. Dopo avere ultimato la lettura degli elaborati di ciascun candidato, il segretario annota immediatamente il voto assegnato per ciascuno di essi, mediante la compilazione di un'apposita finestra di dialogo azionabile dal sistema, trascrivendo nel verbale delle attivita' i voti abbinati al codice identificativo assegnato agli elaborati esaminati.
3. Terminata la valutazione di tutti i lavori, la Commissione, con il supporto di personale tecnico e utilizzando la chiave elettronica principale di cui all'art. 3, comma 1, in seduta plenaria procede alle operazioni di abbinamento tra il codice alfanumerico assegnato ai lavori e il codice alfanumerico che contrassegna i dati personali del candidato.
4. Esaurite tutte le attivita', con il supporto di personale tecnico, la Commissione estrae dal sistema la cronologia di accesso al sistema, che e' allegata al verbale delle operazioni.
 
Art. 8

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto continua ad applicarsi il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora lo svolgimento della prova scritta avvenga mediante strumenti informatici, se la legge richiama singole disposizioni del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, sostituite dal presente decreto, il riferimento si deve intendere effettuato alla corrispondente previsione del presente decreto.
Roma, 15 giugno 2023

Il Ministro: Nordio