Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 maggio 2023
Contributo di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare l'art. 31-bis del citato decreto-legge n. 152 del 2021, recante norme per il potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno;
Visto in particolare il comma 5 dell'art. 31-bis citato, che dispone, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita', previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e la ripartizione di tali risorse tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, relativo all'attribuzione di quota parte delle risorse di cui citato comma 5, dell'art. 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, prevede che le risorse di cui all'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticita' nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e che stabilisce, inoltre, che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non puo' eccedere la data del 31 dicembre 2026;
Considerato che per dare attuazione all'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e consentire lo svolgimento di una completa istruttoria, l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanza - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il Ministero dell'interno e con l'ANCI, nell'ambito del quale sono stati definiti i criteri di assegnazione dei contributi e l'iter per l'erogazione delle risorse previste dal citato art. 1, comma 828;
Considerata, inoltre, la necessita' di integrare l'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 con ulteriori sei amministrazioni comunali di cui alla tabella A allegata al presente decreto, la cui documentazione, a supporto dell'istanza di ammissione alla procedura era stata trasmessa nei termini, ma che, a causa di un disguido tecnico, non era pervenuta agli uffici competenti per la relativa istruttoria;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 16 novembre 2022, per il triennio 2019/2021;
Ritenuto pertanto, necessario, alla luce degli aumenti contrattuali intervenuti, di rideterminare le risorse finanziarie disponibili per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Considerato, altresi', che per effetto dei predetti incrementi ed a seguito del riparto delle risorse del fondo di cui in premessa, sono disponibili risorse pari ad euro 20.348.534,84, per il 2022; euro 10.591.445,26, per il 2023; euro 18.469.379,37, per il 2024; euro 23.052.345,41, per il 2025; ed euro 26.794.713,11, per il 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 28 marzo 2023 - repertorio atti n. 750 - II (SC). 8;

Decreta:

Art. 1
Integrazione al riparto delle risorse di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022

1. Ai sensi dell'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, e' disposta anche fra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR indicati nell'elenco di cui alla tabella A allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, integrando a tutti gli effetti, anche di computo di spesa, la tabella 1 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022.
 
TABELLA 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Rideterminazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022

1. A decorrere dall'annualita' 2023, gli oneri relativi al costo annuo del personale con contratto a tempo determinato assunto sono stati rideterminati in relazione al nuovo sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 16 novembre 2022 - triennio 2019/2021 - in base al quale sono state previste le seguenti nuove categorie:
===================================================================== | | | | Area degli | | | Area funzionari ed | | operatori | | |elevata qualificazione|Area istruttori| esperti | +==============+======================+===============+=============+ |CCNL Comparto | | | | |funzioni | | | | |locali | | | | |triennio | | | 33.000,00| |2019-2021 | 40.000,00 euro| 37.000,00 euro| euro| +--------------+----------------------+---------------+-------------+

 
Art. 3
Determinazione delle risorse del Fondo da destinare all'attivita' di
supporto tecnico

1. Per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni di cui all'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' destinato in euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, e euro 2.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il contributo e' attribuito ad iniziative di assistenza tecnica a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti svolte da esperti individuati attraverso il portale www.InPA.gov.it mediante bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con l'ANCI.
2. L'assegnazione del contributo di cui al primo comma e' subordinata alla dichiarazione del comune di non produrre analoga richiesta finalizzata all'erogazione del finanziamento per le iniziative di assistenza tecnica specialistica per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsti dall'art. 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procede al relativo riparto riducendo proporzionalmente il contributo assegnato a ciascun ente fino a concorrenza delle risorse disponibili.
 
Art. 4
Criteri di riparto per l'attribuzione delle risorse ai segretari
comunali

1. Fermo restando l'obbligo di nomina del segretario previsto dall'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soli fini di cui all'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo destinato ai comuni fini a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarita' della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali e' attribuito secondo il seguente ordine di priorita':
a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;
c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purche' aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti piu' favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo e' attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;
e) comuni con segretario titolare non convenzionato.
 
Art. 5

Attribuzione dei contributi

1. Sulla base delle istanze presentate dai singoli comuni in modalita' digitale attivata sul proprio sito istituzionale, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla elaborazione di una graduatoria attraverso l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4. Il contributo e' attribuito per ciascuna delle annualita' dal 2023 al 2026 ed e' erogato fino ad esaurimento delle risorse, attribuite secondo l'ordine di graduatoria.
2. Al fine di favorire il piu' ampio accesso al sostegno finanziario e tenuto conto della peculiare struttura retributiva del segretario comunale, l'importo del sostegno e' determinato in euro 40.000,00. I comuni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), beneficiari del contributo, hanno diritto all'erogazione se provvedono alla nomina del segretario entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.
3. Il contributo e' erogato dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sulla base dei dati forniti dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito presso il predetto Dipartimento, per l'esercizio finanziario in corso immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1.
4. I comuni beneficiari, per le finalita' di cui al presente decreto, sono tenuti a comunicare, con le modalita' digitali di cui al comma 1, qualsiasi variazione inerente al rapporto di servizio con il segretario comunale titolare. L'interruzione dell'incarico di titolarita' della sede di segreteria comporta l'obbligo di restituzione del contributo nel caso in cui, entro centoventi giorni dalla cessazione dell'incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario. Le attivita' connesse con le procedure di recupero saranno avviate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. I predetti comuni sono tenuti, altresi', all'obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonche' di quella effettivamente non spesa, previa comunicazione le modalita' digitali di cui al comma 1. I comuni cui e' attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonche' recesso.
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'art. 3, sono riassegnate, proporzionalmente tra le altre destinazioni del fondo, per ciascuna annualita'.
2. Con successivo decreto saranno ripartite le eventuali economie derivanti dall'attuazione del presente provvedimento.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° maggio 2023

p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1562