Gazzetta n. 135 del 12 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 aprile 2023, n. 67
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, l'articolo 190, comma 5;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, concernente «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante: «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante: «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 81, recante: «Modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 441/2023, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3558 P- del 14 aprile 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 190, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti) - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 190 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 190 (Accesso al ruolo dei direttivi
ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica di vice
direttore ginnico-sportivo avviene mediante concorso
pubblico, per titoli ed esami, consistenti in almeno due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione
delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai
fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie
in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di
equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nel triennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria
finale.»
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica altresi' in caso di
identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
privati tramite canali fisici. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
SPID e la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,
la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line.
3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del
rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica,
verificano i dati identificativi del richiedente, ivi
inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma
prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte
anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale,
con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127
(Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252») e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 190 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con apposito e ulteriore decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 4, comma 5.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari ad un massimo di dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
 
Art. 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due professori universitari. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione, dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, S.O.:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le
commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli
articoli precedenti sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di concorsi
unici e con provvedimento del competente organo
amministrativo negli altri casi. Questi ne da'
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime e non possono farne
parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto Legislativo 23
dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro
che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali. Almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, salva motivata
impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita'
all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel
rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono cosi'
composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di
categoria o qualifica settima e superiori: da un
consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello
Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente
generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni
di segretario sono svolte da un funzionario appartenente
alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un
impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali
territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi
puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa
amministrazione o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta
qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con
funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie
oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte
da un impiegato appartenente alla settima qualifica o
categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo
del presente regolamento, relative a quei profili per il
cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed
integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e
da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
appartenente alla sesta qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami
o per titoli ed esami possono essere suddivise in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
le prove scritte superino le 1.000 unita', con
l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
inferiore a 500.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i
supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli
componenti la commissione. I supplenti intervengono alle
sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e
b), del presente articolo possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu'
sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di
vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero
da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o
categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due
impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla
settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di
settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei
comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio
nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze
di servizio, sia necessario destinare a tale funzione
impiegati residenti in altra sede.»
 
Art. 4

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.
2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici personali, sugli aspetti anatomo fisiologici della prestazione fisico-sportiva.
3. La seconda prova scritta consiste nell'elaborazione, senza l'ausilio di strumenti informatici personali, di un programma di attivita' fisico-sportiva, a scelta del candidato, tra tre campi di applicazione prospettati dalla commissione.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prima prova scritta di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) teoria e metodologia dell'allenamento;
b) test e misurazioni nello sport;
c) attivita' motoria preventiva e adattata;
d) biomeccanica e traumatologia dell'attivita' motoria e sportiva;
e) elementi di scienza dell'alimentazione e di igiene della pratica motoria, nonche' regole in materia di contrasto del doping;
f) normativa e organizzazione degli organismi sportivi;
g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 5

Titoli

La commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:
a) Titoli di studio
1. Laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 1,00; 2. Laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM-13) punti 1,00; 3. Laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) punti 1,00; 4. Laurea magistrale in psicologia (LM-51) punti 1,00; 5. Laurea magistrale in scienze della nutrizione umana (LM-61) punti 1,00; 6. Laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM-85) punti 1,00; 7. Laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,50; 8. Laurea in scienze dell'educazione e della formazione (L-19) punti 0,50; 9. Laurea in scienze e tecniche psicologiche (L-24) punti 0,50; 10. Laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29) punti 0,50; 11. Dottorato di ricerca punti 2,00; 12. Master universitario di II livello punti 1,00; 13. Master universitario di I livello punti 0,75; 14. Diploma di specializzazione conseguito presso gli ISEF punti 0,50; 15. Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) punti 0,50; 16. Abilitazione professionale all'insegnamento punti 0,50; 17. Diploma di perfezionamento conseguito presso gli ISEF punti 0,30.

b) Qualifica di tecnico di federazioni sportive nazionali
1. Tecnico sportivo di IV livello o equiparato punti 1,00; 2. Esperto in preparazione fisica punti 0,75; 3. Tecnico sportivo di III livello o equiparato punti 0,50; 4. Tecnico sportivo di II livello o equiparato punti 0,30; 5. Tecnico sportivo di I livello o equiparato punti 0,15.

2. Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio cui sono equiparati.
3. Ai fini della valutazione dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli di studio sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a punti 5.
4. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera b), i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a punti 1.
5. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 6.
 
Art. 6
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
dei concorsi

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame sostenute, sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5 la media dei voti delle prove scritte e il voto della prova orale. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Il decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 190, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vedasi nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1.
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei
militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti
messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti
di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.»
 
Art. 7

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedasi nelle note
all'art. 3.
 
Art. 8

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 81.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 aprile 2023

Il Ministro: Piantedosi Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1868

Note all'art. 8:
Il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n.
81, abrogato dal presente decreto, recava «Modalita' di
accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica
iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»