Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45
Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalita' di controllo.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cui comma 3 prevede che «Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo»;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante approvazione della valutazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e in particolare, l'articolo 1, recante «Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, recante regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante il «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota 27739 del 21 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito
di applicazione

1. Per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Capo II individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista.
2. Gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all'attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonche' i pozzi di emungimento per le finalita' di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi dell'articolo 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
3. L'allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)».
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri) convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264.
- Si riporta il testo dell'articolo 242-ter, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di
bonifica). - 1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i
siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere
lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture
di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di
pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di
mitigazione del rischio idraulico, opere per la
realizzazione di impianti per la produzione energetica da
fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli
impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di
riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte
meno inquinante o qualora l'installazione comporti una
riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto
esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e
tecniche che non pregiudichino ne' interferiscano con
l'esecuzione e il completamento della bonifica, ne'
determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area nel rispetto deldecreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di opere che non
prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di
suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia
gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui
al comma 1 e al comma 1-bis e' effettuata da parte
dell'autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte
quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti
di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove
prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di
impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1
e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto per le aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni
per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle
categorie di interventi che non necessitano della
preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto,
e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure
per la predetta valutazione nonche' le modalita' di
controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal
comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono
rispettate le seguenti procedure e modalita' di
caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni
movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la
caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai
sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo
stato di potenziale contaminazione del sito mediante un
Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della
lista degli analiti da ricercare, e' concordato con
l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di
trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente
stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei
termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, il Piano di indagini
preliminari e' concordato con l'ISPRA che si pronuncia
entro i quindici giorni successivi su segnalazione del
proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio
delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti interessati
il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle
CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne
da' immediata comunicazione con le forme e le modalita' di
cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle
misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza
adottate;
b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza
operativa gia' in essere, il proponente puo' avviare la
realizzazione degli interventi e delle opere di cui al
comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente da effettuarsi con
almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle
opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il
ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attivita' di scavo sono effettuate con le
precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di
inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in
particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti
attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero,
rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e
gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei
rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo
sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera
a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato,
per i siti di interesse nazionale il procedimento si
conclude secondo le modalita' previste dal comma 4-bis
dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.
4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo
naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
n. 120. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA
territorialmente competente di esprimersi sulla
compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le
condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del
contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso
le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di
fondo.
5. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 9
dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo
ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14
dicembre 1998, n. 291:
«Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire
il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi
compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali,
fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro
dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui
all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche'
per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui
cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo
6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli
accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati
limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a
decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere
dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere
dall'anno 2000. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno
2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli
interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal
CIPE al finanziamento di progetti di risanamento
ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse
finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento;
p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005;
p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del
programma di cui al comma 3, determina altresi' le
modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la
partecipazione delle regioni interessate, delle attivita'
di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e per il
riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del
programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le
regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
le rate di ammortamento per capitale e interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno
rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci
anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio
di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17,
comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore conseguito dall'area
al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e
ripristino ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «il
Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA),».
9. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 15
sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed
artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni
rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorita'
nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare».
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 15-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente
articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le predette spese sono altresi' assistite da
privilegio generale mobiliare».
12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
«priorita' degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «,
basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'ANPA».
13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le
parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«entro due anni».
14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le
parole: «devono conformarsi alle disposizioni del presente
decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33,
comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e
non oltre il 31 dicembre 1998».
15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini
il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli
da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie
associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti
di programma non sono sottoposti agli obblighi della
comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri
di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei
formulari, della preventiva autorizzazione e della
iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e
30 del presente decreto».
16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: «derivanti dalle lavorazioni
industriali e artigianali» e sono aggiunte, alla fine
dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla
quantita' conferita».
17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il
funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto
al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente».
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, le parole da: «Le imprese che
svolgono» fino a: «anche se da essi prodotti» sono
sostituite dalle seguenti: «Le imprese che svolgono
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano
rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti
pericolosi che non eccedano la quantita' di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno
effettuati dal produttore degli stessi rifiuti».
20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di
cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' determinare con proprio decreto
l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli
utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonche'
le condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi
da parte dei produttori».
21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli
articoli 45 e 46».
23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra
enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la
riscossione del corrispettivo della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate
dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: «propri» e
le parole da: «, ovvero effettuano» fino alla fine del
comma.
25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui
al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena puo'
essere subordinato alla esecuzione degli interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale».
26. Al fine di consentire il completamento delle
attivita' assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per
ciascuno degli anni 1999 e 2000.
27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, prevedendo disposizioni transitorie per
garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato
e della tariffa ed il graduale raggiungimento
dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani da parte dei comuni».
28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, le parole: «1° gennaio 1999» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2000.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- La legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.
265.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 2017, n. 183.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46 (Regolamento
relativo agli interventi di bonifica, di ripristino
ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa
e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola
e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2019, n. 132.
- Si riporta il testo dell'articolo 241, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 241 (Regolamento aree agricole). - 1. Il
regolamento relativo agli interventi di bonifica,
ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento e' adottato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e delle politiche
agricole e forestali.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 18 settembre 2001, n. 468
(Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale»), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 gennaio 2002, n. 13, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308
(Regolamento recante integrazioni al decreto ministeriale
18 settembre 2001, n. 468 del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, concernente il programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
gennaio 2007, n. 24, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
- La Parte Quarta, Titolo V, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, reca: «Bonifica di siti
contaminati».
- Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis).
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi ricomprende a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori. A tal fine il
proponente allega all'istanza la documentazione e gli
elaborati progettuali previsti dalle normative di settore
per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli
atti di assenso comunque denominati necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e
indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione
anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.
(Omissis)».
 
Allegato

(articolo 2, comma 1, lettera d)

Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti:
1) Interventi/opere che necessitano di uno scavo di progetto di profondita' non superiore a 1,5 m dal piano di campagna. Gli scavi non devono interessare la porzione satura dell'acquifero, dovendosi mantenere costantemente all'interno dell'orizzonte insaturo del terreno. In deroga al primo periodo, nell'ambito dell'orizzonte saturo del terreno e' consentito l'inserimento di elementi puntuali (es. plinti 1,5×1,5 m max) o fondazioni su pali sufficientemente distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondita' pari a 1,5 m di scavo di progetto puo' essere aumentato di ulteriori 50 cm nel caso di esecuzione di opere lineari. Sono esclusi i pozzi di emungimento per le finalita' di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15 per cento della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 m².
La condizione n. 2 non si applica:
a) alle opere lineari di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonche' alle opere connesse;
c) alle unita' sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.
Requisiti ambientali:
Le indagini necessarie a verificare i requisiti ambientali, eseguite prima della realizzazione degli interventi/opere, devono essere sufficientemente rappresentative dell'estensione dell'area di intervento.
Nella tabella 1 sono riportati i requisiti ambientali il cui rispetto, congiuntamente al rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, consente di qualificare gli interventi/opere come non soggetti a valutazione delle interferenze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo i campioni sono prelevati alle seguenti profondita':
un campione rappresentativo del primo metro di profondita';
un campione di terreno rappresentativo della quota di progetto del fondo scavo prevista per l'intervento/opera;
un campione di terreno rappresentativo della frangia capillare qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondita' inferiore ai 5 metri dal piano campagna. Per soggiacenza della falda maggiore di 5 m, l'indagine puo' arrestarsi con il prelievo di un campione alla profondita' di 5 m.
La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso (CSC) impone che siano previste in fase progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondita', la presenza di rifiuti.
All'esito della fase di caratterizzazione dell'area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei seguenti casi:
Tabella 1


===================================================================== | | [C] Alla | | | | CASO |profondita' del| [C] In | | | |fondo scavo di | frangia | | | | progetto | capillare | NOTE/ PRESCRIZIONI | +======+===============+=============+==============================+ | | | |L'intervento/opera non insiste| | | | |su volumi di terreno | | | | |potenzialmente contaminato, | | | | |ovvero per i suoli risulta | | | | |conforme alle CSR approvate ai| |CASO 1| <CSC | <CSC |sensi dell'articolo 242, comma| | | | |4, del decreto legislativo n. | | | | |152 del 2006, e l'intervento | | | | |da realizzare, per le sue | | | | |caratteristiche, non modifica | | | | |il modello concettuale | | | | |definitivo approvato. | +------+---------------+-------------+------------------------------+ | | | |L'intervento/opera: | | | | |a) non deve interessare la | | | | |frangia capillare e il suo | | | | |stato di potenziale | | | | |contaminazione o | | | | |contaminazione in profondita';| | | | |b) non deve prevedere la | | | | |presenza prolungata dell'uomo.| |CASO 2| <CSC | >CSC |Qualora le concentrazioni | | | | |superiori alle CSC siano | | | | |riferibili a sostanze | | | | |volatili, in fase | | | | |progettuale/esecutiva | | | | |dell'opera devono essere | | | | |previste misure di mitigazione| | | | |volte a tutelare i lavoratori | | | | |e fruitori dell'area. | +------+---------------+-------------+------------------------------+ | | | |I valori di concentrazione | | | | |sono stati riportati al di | | | | |sotto delle CSC mediante le | | | | |procedure semplificate di cui | |CASO 3| >CSC | <CSC |all'allegato 4, titolo V, | | | | |parte quarta, del decreto | | | | |legislativo n. 152 del 2006, | | | | |rimuovendo le sorgenti | | | | |secondarie afferenti | | | | |all'insaturo (1° caso). | +------+---------------+-------------+------------------------------+


[C] - concentrazione riscontrata
CSC - concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso
CSR - concentrazione soglia di rischio
 
Art. 2

Classificazione degli interventi
e delle opere

1. Ai fini del presente regolamento si distinguono le seguenti tipologie di interventi e opere:
a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati dall'articolo 4;
b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall'articolo 5;
c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall'articolo 6;
d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalita' di cui all'articolo 7, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento;
e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le seguenti:
a) area di intervento: area ricompresa nel sito di interesse nazionale, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere oggetto del presente regolamento;
b) Autorita' procedente: amministrazione deputata per legge al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo;
c) Autorita' competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
d) indagini preliminari: indagini preliminari previste dagli articoli 242-ter, comma 4, lettera a), e 252, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) sito gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006: sito nel quale si e' concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero, in tutti gli altri casi normativamente previsti che non prevedono l'analisi di rischio, con la definizione degli obiettivi di bonifica;
f) valutazione delle interferenze: valutazione prevista dall'articolo 242-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
g) interventi e opere che non interferiscono con le matrici ambientali: interventi e opere che non determinano impatti, neppure potenziali, sulle matrici ambientali, non potendo pregiudicare l'esecuzione e il completamento della bonifica e determinare rischi sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) interventi di urgenza: interventi necessari per ovviare a eventi imprevedibili la cui mancata esecuzione determinerebbe situazioni di grave pregiudizio alla salute pubblica e/o all'ambiente.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 240, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 240 (Definizioni). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:
a) sito: l'area o porzione di territorio,
geograficamente definita e determinata, intesa nelle
diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto,
sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i
livelli di contaminazione delle matrici ambientali che
costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito
specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte
quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito
potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area
interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano
determinato il superamento di una o piu' concentrazioni
soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al
valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i
livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da
determinare caso per caso con l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i
principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del
presente decreto e sulla base dei risultati del piano di
caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in
sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione cosi'
definiti costituiscono i livelli di accettabilita' per il
sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel
quale uno o piu' valori di concentrazione delle sostanze
inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino
superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni
di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e
ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare
lo stato o meno di contaminazione sulla base delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati
con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di
cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto
sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione,
risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la
contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti
inferiore ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque
inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio
(CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio
sanitario e ambientale sito specifica;
g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel
quale risultano in esercizio attivita' produttive sia
industriali che commerciali nonche' le aree pertinenziali e
quelle adibite ad attivita' accessorie economiche, ivi
comprese le attivita' di mantenimento e tutela del
patrimonio ai fini della successiva ripresa delle
attivita';
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le
attivita' produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per
contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato
una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente,
intesa come rischio sufficientemente probabile che si
verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale
in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il
realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o
combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o
provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire
risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a
fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o
servizi;
m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento
immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle
condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di
eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura,
atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di
contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici
presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali
ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza
operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli
interventi eseguiti in un sito con attivita' in esercizio
atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le
persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi
di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi
alla cessazione dell'attivita'. Essi comprendono altresi'
gli interventi di contenimento della contaminazione da
mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione
della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al
fine di evitare la diffusione delle contaminazioni
all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti.
In tali casi devono essere predisposti idonei piani di
monitoraggio e controllo che consentano di verificare
l'efficacia delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli
interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti
inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a
garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per
le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere
previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni
d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad
eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel
suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un
livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli
interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica,
anche costituenti complemento degli interventi di bonifica
o messa in sicurezza permanente, che consentono di
recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilita'
per la destinazione d'uso conforme agli strumenti
urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le
alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici
ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad
una singola origine;
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito
specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla
salute umana derivanti dall'esposizione prolungata
all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato
1 alla parte quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al
verificarsi dei quali e' necessaria l'esecuzione di
interventi di emergenza, quali ad esempio:
1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori
in spazi confinati prossime ai livelli di esplosivita' o
idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantita' significative di
prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua
superficiali o nella falda;
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo
idropotabile o per scopi agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni».
- Per la Parte Quarta, Titolo V, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 4-bis,
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis).
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto
responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato
accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito
mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,
comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e'
concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non
oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari
prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In
caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
di protezione ambientale territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune,
alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale
competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto
superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura
di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il
livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo
soggetto provvede al ripristino della zona contaminata,
dandone notizia, con apposita autocertificazione, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia
di protezione ambientale competenti entro novanta giorni
dalla data di inizio delle attivita' di indagine.
L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme
restando le attivita' di verifica e di controllo da parte
della provincia competente da concludere nel termine di
novanta giorni dalla data di acquisizione
dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
verifica si considera definitivamente concluso.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 242, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). -
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in
grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata
comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica
all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che
possano ancora comportare rischi di aggravamento della
situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati,
caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale
documento e' inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano
di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di una o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu'
idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala
pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative,
anche finalizzata all'individuazione dei parametri di
progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a
condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel
caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di
cui al primo periodo, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo
tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il
parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa
ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre
dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini
della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui
al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di
approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di
esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche
intermedie per la valutazione dell'efficacia delle
tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di verifica
in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui
all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del
proponente, ed e' fissata l'entita' delle garanzie
finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento
del costo stimato dell'intervento, che devono essere
prestate in favore della regione per la corretta esecuzione
ed il completamento degli interventi medesimi.
7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la
bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
falda, e' possibile procedere alla certificazione di
avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente
alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in
relazione alle singole aree catastalmente individuate,
fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi
di bonifica su tutte le matrici interessate da
contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e
garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti
nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione
non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una
modifica del modello concettuale tale da comportare un
peggioramento della qualita' ambientale per le altre
matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le
garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque
prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al
raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei
contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa
sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio
dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se
all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera'
necessario un intervento di bonifica o un intervento di
messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi'
autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto. La relativa documentazione e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la discussione e, in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo
252, comma 4.
13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui,
per fenomeni di origine naturale o antropica, le
concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne
A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della
parte quarta, il proponente puo' presentare all'ARPA
territorialmente competente un piano di indagine per
definire i valori di fondo da assumere. Tale piano,
condiviso con l'ARPA territorialmente competente, e'
realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in
contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni
dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di
indagine puo' fare riferimento anche ai dati pubblicati e
validati dall'ARPA territorialmente competente relativi
all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze
del piano di indagine, nonche' di altri dati disponibili
per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente
competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque
salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di
esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito
con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche
del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale
caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori
di fondo.
- Si riporta il testo dell'allegato 2, alla Parte
Quarta, Titolo V, del citato decreto legislativo n. 152 del
2006:
«Allegato 2 (Criteri generali per la
caratterizzazione dei siti contaminati)
PREMESSA
La caratterizzazione ambientale di un sito e'
identificabile con l'insieme delle attivita' che permettono
di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle
matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di
base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili
per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le
attivita' di caratterizzazione devono essere condotte in
modo tale da permettere la validazione dei risultati finali
da parte delle Pubbliche Autorita' in un quadro realistico
e condiviso delle situazioni di contaminazione
eventualmente emerse.
Per caratterizzazione dei siti contaminati si intende
quindi l'intero processo costituito dalle seguenti fasi:
1. Ricostruzione storica delle attivita' produttive
svolte sul sito.
2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare
del sito e predisposizione di un piano di indagini
ambientali finalizzato alla definizione dello stato
ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque
sotterranee.
3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali
indagini integrative necessarie alla luce dei primi
risultati raccolti.
4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite
e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato
di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque
sotterranee.
5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo.
6. Identificazione dei livelli di concentrazione
residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali
interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si
rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi
di rischio-calcolati mediante analisi di rischio eseguita
secondo i criteri di cui in Allegato 1.
La Caratterizzazione ambientale, sara' avviata
successivamente alla approvazione da parte delle Autorita'
Competenti del Piano di indagini di cui al punto 1 e si
riterra' conclusa con l'approvazione, in unica soluzione,
da parte delle Autorita' Competenti dell'intero processo
sopra riportato, al termine delle attivita' di cui al punto
5 nel caso di non superamento delle CSC e al termine
dell'attivita' di cui al punto 6 qualora si riscontri un
superamento delle suddette concentrazioni.
Nella fase di attuazione dell'intero processo,
l'Autorita' competente potra' richiedere al Proponente
stati di avanzamento dei lavori per ognuna delle fasi sopra
riportate, rilasciando eventuali prescrizioni per ognuna
delle fasi di cui sopra in un'unica soluzione. Per i Siti
di interesse nazionale, i tempi e le modalita' di
approvazione delle fasi di cui sopra potranno essere
disciplinate con appositi Accordi di Programma.
Il presente documento fa riferimento ai siti
potenzialmente contaminati che non rientrano nella
fattispecie a cui si applicano le procedure semplificate
dell'Allegato 4.
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI
FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL
SOTTOSUOLO.
Tale fase si attua attraverso:
1. Raccolta dei dati esistenti ed elaborazione del
Modello Concettuale Preliminare.
2. Elaborazione del Piano di Investigazione Iniziale
comprendente: indagini, campionamenti e analisi da svolgere
mediante prove in sito ed analisi di laboratorio.
3. Ogni altra indagine, campionamento e analisi
finalizzati alla definizione dello stato ambientale del
sottosuolo e dei livelli di concentrazione accettabili per
il terreno e le acque sotterranee.
Modello concettuale preliminare.
Il modello concettuale preliminare e' realizzato sulla
base delle informazioni storiche disponibili prima
dell'inizio del Piano di investigazione, nonche' di
eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali
nel corso della normale gestione del sito. Con il modello
concettuale preliminare vengono infatti descritte:
caratteristiche specifiche del sito in termini di
potenziali fonti della contaminazione; estensione,
caratteristiche e qualita' preliminari delle matrici
ambientali influenzate dalla presenza dell'attivita'
esistente o passata svolta sul sito; potenziali percorsi di
migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli
individuati. Tale modello deve essere elaborato prima di
condurre l'attivita' di campo in modo da guidare la
definizione del Piano di investigazione.
Parte integrante e fondamentale del modello concettuale
del sito e' la definizione preliminare, sulla base delle
informazioni storiche a disposizione, delle caratteristiche
idrogeologiche degli acquiferi superficiali e profondi in
quanto possibili veicoli della contaminazione.
Per la redazione del Modello Concettuale preliminare
dovranno essere considerate le eventuali indagini condotte
nelle varie matrici ambientali nel corso della normale
gestione del sito, prima dell'attuazione del piano di
indagini.
Piano di indagini.
Il piano di indagini dovra' contenere la dettagliata
descrizione delle attivita' che saranno svolte in campo ed
in laboratorio per la caratterizzazione ambientale del
sito. Il Proponente dovra' includere in tale documento le
specifiche tecniche per l'esecuzione delle attivita'
(procedure di campionamento, le misure di campo, modalita'
di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni,
metodiche analitiche, ecc.) che una volta approvate dalle
Autorita' Competenti, prima dell'inizio dei lavori,
costituiranno il protocollo applicabile per la
caratterizzazione del sito.
Le fonti potenziali di inquinamento sono definite sulla
base del Modello Concettuale Preliminare del sito e
comprendono: luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e
materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, pozzi
disperdenti, cumuli di rifiuti in contenitori o dispersi,
tubazioni e fognature, ecc.
Le indagini avranno l'obiettivo di:
verificare l'esistenza di inquinamento di suolo,
sottosuolo e acque sotterranee; definire il grado,
l'estensione volumetrica dell'inquinamento; delimitare il
volume delle aree di interramento di rifiuti;
individuare le possibili vie di dispersione e
migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali
ricettori;
ricostruire le caratteristiche geologiche ed
idrogeologiche dell'area al fine di sviluppare il modello
concettuale definitivo del sito;
ottenere i parametri necessari a condurre nel
dettaglio l'analisi di rischio sito specifica;
individuare i possibili ricettori.
A tal fine devono essere definiti:
l'ubicazione e tipologia delle indagini da svolgere,
sia di tipo diretto, quali sondaggi e piezometri, sia
indiretto, come i rilievi geofisici;
il piano di campionamento di suolo, sottosuolo,
rifiuti e acque sotterranee;
il piano di analisi chimico-fisiche e le metodiche
analitiche;
la profondita' da raggiungere con le perforazioni,
assicurando la protezione degli acquiferi profondi ed
evitando il rischio di contaminazione indotta dal
campionamento;
le metodologie di interpretazione e restituzione dei
risultati.
Ubicazione dei punti di campionamento.
L'ubicazione dei punti di campionamento deve essere
stabilita in modo da corrispondere agli obiettivi indicati
nei criteri generali.
Per ogni matrice ambientale investigata (suolo,
sottosuolo, acque sotterranee) si possono presentare due
principali strategie per selezionare l'ubicazione dei punti
di sondaggio e prelievo:
1. la scelta e' basata sull'esame dei dati storici a
disposizione e su tutte le informazioni sintetizzate nel
modello concettuale preliminare e deve essere mirata a
verificare le ipotesi formulate nel suddetto modello in
termini di presenza, estensione e potenziale diffusione
della contaminazione; questa scelta e' da preferirsi per i
siti complessi qualora le informazioni storiche e
impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la
localizzazione delle aree piu' vulnerabili e delle piu'
probabili fonti di contaminazione [«ubicazione ragionata»]
2. la scelta della localizzazione dei punti e'
effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale o
statistico, ad esempio campionamento sulla base di una
griglia predefinita o casuale; questa scelta e' da
preferirsi ogni volta che le dimensioni dell'area o la
scarsita' di informazioni storiche e impiantistiche sul
sito non permettano di ottenere una caratterizzazione
preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione
delle piu' probabili fonti di contaminazione [«ubicazione
sistematica»]
A seconda della complessita' del sito, i due approcci
di cui sopra possono essere applicati contemporaneamente in
funzione del differente utilizzo delle aree del sito. In
particolare, nella scelta dei punti di indagine si terra'
conto della diversita' tra aree dismesse e/o libere da
impianti e aree occupate da impianti, collocando i punti di
campionamento in corrispondenza dei punti di criticita',
valutando nel contempo la configurazione impiantistica e lo
schema dei relativi sotto-servizi.
Oltre ai criteri di cui sopra, l'applicazione di
tecniche indirette di indagine, laddove applicabili
(analisi del gas interstiziale del suolo, indagini
geofisiche indirette, ecc.), potra' essere utilizzata al
fine di determinare una migliore ubicazione dei punti di
indagine diretta (prelievi di terreno e acqua) ed ottenere
una maggiore copertura areale delle informazioni. In tal
caso il proponente potra' presentare un piano di indagini
per approfondimenti successivi utilizzando le indagini
indirette per formulare il modello concettuale preliminare
del sito e concordando con le Autorita' competenti
modalita' di discussione ed approvazione degli stati di
avanzamento delle indagini. In tal caso il piano di
indagini dovra' contenere una dettagliata descrizione della
validita' e della applicabilita' delle tecniche di indagine
indirette utilizzate.
Al fine di conoscere la qualita' delle matrici
ambientali (valori di fondo) dell'ambiente in cui e'
inserito il sito potra' essere necessario prelevare
campioni da aree adiacenti il sito. Tali campioni verranno
utilizzati per determinare i valori di concentrazione delle
sostanze inquinanti per ognuna delle componenti ambientali
rilevanti per il sito in esame; nel caso di campionamento
di suoli, la profondita' ed il tipo di terreno da
campionare deve corrispondere, per quanto possibile, a
quelli dei campioni raccolti nel sito.
Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare..
La selezione dei parametri dovra' avvenire
essenzialmente sulla base seguente processo:
Esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del
sito (processo industriale, materie prime, intermedi,
prodotti e reflui generati nel caso di un'area industriale
dimessa; materiali smaltiti nel caso di una discarica;
prodotti coinvolti nel caso di versamenti accidentali,
eventuali analisi esistenti, etc.), per la definizione di
un «set standard» di analiti (sia per le analisi dei
terreni sia per quelle delle acque sotterranee)
concettualmente applicabile, nel corso delle indagini, alla
generalita' delle aree di interesse.
Esame dello stato fisico, della stabilita' e delle
caratteristiche di reale pericolosita' delle sostanze
individuate nel «set standard» di analiti di cui al punto
precedente per eseguire solo su queste la caratterizzazione
completa di laboratorio.
Nei punti distanti dalle possibili sorgenti di
contaminazione si potra' inoltre selezionare un numero
limitato di parametri indicatori, scelti sulla base della
tossicita' e mobilita' dei contaminanti e dei relativi
prodotti di trasformazione.
Il percorso logico di cui sopra dovra' essere validato
prima dell'inizio dei lavori con l'approvazione del Piano
di Indagini presentato dal proponente.
Si potra' valutare la possibilita' e l'opportunita' di
modulare il piano analitico in funzione delle peculiarita'
delle varie sub aree di interesse, individuando set
specifici.
Modalita' di esecuzione sondaggi e piezometri.
I sondaggi saranno eseguiti, per quanto possibile,
mediante carotaggio continuo a infissione diretta,
rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere
di diametro idoneo ed evitando fenomeni di
surriscaldamento.
I sondaggi da attrezzare a piezometro saranno
realizzati, per quanto possibile, a carotaggio continuo a
rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere
di diametro idoneo.
Campionamento terreni e acque sotterranee.
Tutte le operazioni che saranno svolte per il
campionamento delle matrici ambientali, il prelievo, la
formazione, il trasporto e la conservazione del campione e
per le analisi di laboratorio dovranno essere documentate
con verbali quotidiani.
Dovra' inoltre essere riportato l'elenco e la
descrizione dei materiali e delle principali attrezzature
utilizzati.
II piano di indagini dovra' contenere una dettagliata
descrizione delle procedure di campionamento dei terreni e
delle acque, le misure da effettuare in campo, le modalita'
di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni,
che una volta approvate dalle Autorita' Competenti, prima
dell'inizio dei lavori, costituiranno l'unico protocollo
applicabile per la caratterizzazione del sito.
Ogni campione e' suddiviso in due aliquote, una per
l'analisi da condurre ad opera dei soggetti privati, una
per archivio a disposizione dell'ente di controllo.
L'eventuale terza aliquota, quando richiesta, sara'
confezionata in contraddittorio solo alla presenza
dell'ente di controllo, sigillando il campione che verra'
firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo
prelievo. La copia di archivio verra' conservata a
temperatura idonea, sino all'esecuzione e validazione delle
analisi di laboratorio da parte dell'ente di controllo
preposto.
Terreni.
I criteri che devono essere adottati nella formazione
di campioni di terreno che si succedono lungo la colonna di
materiali prelevati sono:
ottenere la determinazione della concentrazione delle
sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di vista
litologico;
prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni
previsti per sondaggio, materiali che si distinguono per
evidenze di inquinamento o per caratteristiche
organolettiche, chimico-fisiche e
litologico-stratigrafiche. Analisi di campo e analisi
semiquantitative (p.es. test in sito dello spazio di testa)
potranno essere utilizzate, laddove applicabili, per
selezionare tali campioni e per ottenere una maggiore
estensione delle informazioni sulla verticale. I campioni
relativi a particolari evidenze o anomalie sono formati per
spessori superiori ai 50 cm.
Per corrispondere ai criteri indicati, da ciascun
sondaggio i campioni dovranno essere formati distinguendo
almeno:
campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna;
campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia
capillare;
campione 3: 1 m nella zona intermedia tra i due
campioni precedenti.
Con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di
rifiuti nella zona satura, la caratterizzazione del terreno
sara' concentrata sulla zona insatura. Quando il
campionamento dei terreni e' specificatamente destinato a
composti volatili, non viene previsto il campionamento in
doppia aliquota.
Il campione dovra' essere formato immediatamente a
seguito dell'estrusione del materiale dal carotiere in
quantita' significative e rappresentative.
Un apposito campione dovra' essere prelevato nel caso
in cui si debba provvedere alla classificazione
granulometrica del terreno.
Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati, in
particolare quando sia prevista la loro rimozione e
smaltimento come rifiuto, si procedera' al prelievo e
all'analisi di un campione medio del materiale estratto da
ogni posizione di sondaggio.
I sondaggi, dopo il prelievo dei campioni di terreno,
saranno sigillati con riempimento dall'alto o iniezione di
miscele bentonitiche dal fondo.
Acque sotterranee.
Ai fini del presente documento si intende
rappresentativo della composizione delle acque sotterranee
il campionamento dinamico.
Qualora debba essere prelevata solamente la fase
separata di sostanze non miscibili oppure si sia in
presenza di acquiferi poco produttivi, puo' essere
utilizzato il campionamento statico.
Qualora sia rinvenuto nei piezometri del prodotto
surnatante in fase libera, occorrera' provvedere ad un
campionamento selettivo del prodotto; sui campioni
prelevati saranno condotti i necessari accertamenti di
laboratorio finalizzati alla sua caratterizzazione per
determinarne se possibile l'origine.
Metodiche analitiche.
Le attivita' analitiche verranno eseguite da laboratori
pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai
necessari requisiti di qualita'. Le metodiche analitiche
applicate dovranno essere concordate fra le parti prima
dell'inizio dei lavori, in fase di approvazione del piano
di indagine proposto.
Analisi chimica dei terreni.
Ai fini di ottenere l'obiettivo di ricostruire il
profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel
terreno, i campioni da portare in laboratorio dovranno
essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare
in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio
dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria
inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovra'
essere determinata riferendosi alla totalita' dei materiali
secchi, comprensiva anche dello scheletro.
Le analisi chimiche saranno condotte adottando
metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire
l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai
valori di concentrazione limite.
Analisi chimica delle acque.
Le analisi chimiche saranno condotte adottando
metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire
l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai
valori di concentrazione limite.
Attivita' di controllo.
Le attivita' di controllo da parte della Pubblica
Autorita' sara' soprattutto qualitativo e potra' essere
realizzato durante lo svolgimento delle attivita' di campo,
attraverso la verifica dell'applicazione delle specifiche
definite nel Piano di Indagini. Le attivita' di campo,
saranno descritte a cura del responsabile del sito, con la
redazione del Giornale dei Lavori, che sara' verificato e
validato dai Responsabili degli Enti preposti al controllo.
Le attivita' di controllo da parte degli enti preposti,
potra' essere realizzato durante lo svolgimento delle
analisi di laboratorio, seguendone le diverse fasi. I
Responsabili degli Enti preposti al controllo, potranno
pertanto verificare, attraverso un sistema di controllo
qualita', la corretta applicazione:
delle metodiche analitiche;
dei sistemi utilizzati;
del rispetto delle Buone Pratiche di Laboratorio.
Tutte le fasi operative di laboratorio, comprese le
attivita' di controllo degli Enti preposti, saranno
descritte nel giornale lavori di laboratorio, che potra'
essere verificato e validato dai Responsabili degli stessi
Enti.
La validazione dell'intero percorso analitico, dal
prelievo dal campione alla restituzione del dato, potra'
essere eseguita dagli Enti di Controllo, attraverso
l'approvazione dei certificati analitici.
ESECUZIONE DI EVENTUALI INDAGINI INTEGRATIVE.
Sulla base dei risultati del Piano di Indagini eseguito
in conformita' con le specifiche in esso contenute, il
Proponente potra' procedere, se ritenuto necessario, alla
predisposizione di indagini integrative mirate alla
migliore definizione del Modello Concettuale Definitivo del
sito.
Per indagini integrative si intendono quindi tutte le
indagini mirate alla definizione dei parametri sito
specifici necessari per l'applicazione dell'analisi di
rischio ed eventualmente alla migliore calibrazione dei
modelli di calcolo impiegati, che non sia stato possibile
caratterizzare con le indagini iniziali. Tali indagini
possono includere: campionamenti e analisi di terreno e
acque sotterranee con le modalita' riportate ai paragrafi
precedenti; prove specifiche per verificare la stabilita' e
la mobilita' dei contaminanti (test di permeabilita', test
di cessione, ecc.); prove e test in sito per verificare la
naturale attenuazione dei contaminanti nel terreno e nelle
acque sotterranee.
Tutte le indagini integrative proposte saranno
dettagliatamente descritte e motivate in un documento
tecnico che sara' presentato dal Proponente, prima
dell'inizio dei lavori, alla Autorita' Competenti, per
eventuali prescrizioni.
RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI CONTAMINAZIONE DEL
SOTTOSUOLO.
Tutti i risultati analitici ricavati nel corso delle
fasi di indagine costituiscono la base di dati a cui
riferirsi per definire il modello concettuale del sito e
definire il grado e l'estensione della contaminazione nel
sito.
L'obiettivo e' quello di raccogliere e rappresentare
tutti gli elementi che servono a definire: l'estensione
dell'area da bonificare; i volumi di suolo contaminato; le
caratteristiche rilevanti dell'ambiente naturale e
costruito; il grado di inquinamento delle diverse matrici
ambientali.
L'elaborazione dei risultati analitici deve esprimere
l'incertezza del valore di concentrazione determinato per
ciascun campione: in considerazione della eterogeneita'
delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto la
deviazione standard per ogni valore di concentrazione
determinato, da confrontare con i valori di concentrazione
limite accettabili, dovra' essere stabilita sulla base del
confronto delle metodologie che si intendono adottare per
il campionamento e per le analisi dei campioni di terreno e
di acqua.
Nella relazione che accompagna la presentazione dei
risultati delle analisi devono essere riportati i metodi e
calcoli statistici adottati nell'espressione dei risultati
e della deviazione standard.
I risultati delle attivita' di indagine svolte sul sito
e in laboratorio devono essere espressi sotto forma di
tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e
cartografiche, tra cui devono essere realizzate:
carte geologiche, strutturali ed idrogeologiche;
carte dell'ubicazione delle indagini svolte e dei
punti di campionamento;
carte piezometriche, con evidenziazione delle
direzioni prevalenti di flusso e dei punti di misura;
carte di rappresentazione della contaminazione.
In particolare, carte di rappresentazione della
isoconcentrazione dei contaminanti (es. curve di
isoconcentrazione) potranno essere utilizzate
principalmente per le acque sotterranee e applicate alla
contaminazione del terreno qualora le condizioni di
omogeneita' del sottosuolo lo consentano.
Per i Siti di Interesse nazionale, potra' essere
realizzata una banca-dati informatizzata collegata ad un
Sistema Informativo Territoriale (SIT/GIS) per permettere
la precisa archiviazione di tutti dati relativi al sito e
dei risultati di ogni tipo di investigazione.
ELABORAZIONE DI UN MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL
SITO.
L'elaborazione di un Modello Concettuale Definitivo del
sito e' mirata alla rappresentazione dell'interazione tra
lo stato di contaminazione del sottosuolo, ricostruita e
rappresentata conformemente al paragrafo precedente, e
l'ambiente naturale e/o costruito.
II Modello Concettuale costituisce pertanto la base per
l'applicazione dell'Analisi di Rischio che dovra'
verificare gli scenari di esposizione in esso definiti.
Il Modello Concettuale Definitivo include:
le caratteristiche specifiche del sito in termini di
stato delle potenziali fonti della contaminazione (attive,
non attive, in sicurezza, ecc.);
grado ed estensione della contaminazione del suolo,
del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del
sito e dell'ambiente da questo influenzato; a tale fine
dovranno essere individuati dei parametri specifici di
rappresentazione (ad esempio; concentrazione media della
sorgente secondaria di contaminazione);
- percorsi di migrazione dalle sorgenti di
contaminazione ai bersagli individuati nello scenario
attuale (siti in esercizio) o nello scenario futuro (in
caso di riqualificazione dell'area).
Informazioni di dettaglio sulla formulazione del
Modello Concettuale Definitivo ai fini dell'applicazione
dell'Analisi di Rischio sono riportate nell'Allegato 1. In
particolare, nel caso di siti in esercizio, il modello
concettuale dovra' inoltre includere tutte le informazioni
necessarie per stabilire le priorita' di intervento per la
eventuale verifica delle sorgenti primarie di
contaminazione e la messa in sicurezza e bonifica del
sottosuolo.
Parte integrante del modello concettuale del sito e' la
definizione del modello idrogeologico dell'area che
descrive in dettaglio le caratteristiche idrogeologiche
degli acquiferi superficiali e profondi in quanto possibili
veicoli della contaminazione.
IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE RESIDUA
ACCETTABILI.
Fatto salvo quanto previsto per i casi in cui si
applicano le procedure semplificate di cui in Allegato 4,
la Caratterizzazione del sito si riterra' conclusa con la
definizione da parte del Proponente e l'approvazione da
parte delle Autorita' Competenti, dei livelli di
concentrazione residua accettabili nel terreno e nelle
acque sotterranee mediante l'applicazione dell'analisi di
rischio secondo quanto previsto dall'Allegato 1.
L'Analisi di Rischio dovra' essere sviluppata
verificando i percorsi di esposizione attivi individuati
dal Modello Concettuale di cui al paragrafo precedente.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Attivita' libere

1. Gli interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiscono, ai fini del presente regolamento, attivita' libere. Rientrano in tale fattispecie:
a) gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
b) gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle lettere a) e c);
c) gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.
2. Gli interventi di urgenza di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti a comunicazione agli enti di cui all'articolo 11 entro dieci giorni dalla conclusione degli stessi. Tale comunicazione ha ad oggetto i motivi di urgenza, come descritti all'articolo 3, comma 1, lettera h), le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi eseguiti.
3. In fase di esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Interventi e opere che possono essere realizzati
mediante relazione tecnica asseverata

1. Possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti categorie di interventi:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;
b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l'esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondita' dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
d) le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondita' dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;
f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.
2. La tipologia di interventi e opere di cui al comma 1 e il rispetto delle relative condizioni, ove previste, sono asseverati da un tecnico abilitato mediante relazione.
3. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate.
4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, della citata
legge n. 241 del 1990:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia):. - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
(Omissis)».
- Per la Parte Quarta, Titolo V, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 242, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note all'articolo
3.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Interventi e opere in presenza di attivita' di messa in sicurezza
operativa del sito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)

1. Laddove intenda effettuare uno o piu' interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e 242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, il proponente ne da' comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori, all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, dandone notizia anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, gli interventi e le opere si intendono assentiti.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 242, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 7
Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione
tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono realizzati mediante relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti attraverso le seguenti modalita':
a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo;
b) piano di caratterizzazione, ovvero indagini integrative qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo;
c) piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le attivita' di scavo da realizzarsi nei siti gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell'esecuzione degli interventi e delle opere;
d) risultati del processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la realizzazione di opere diverse da quelle di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.
3. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate.
4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. Qualora dall'applicazione delle procedure di indagine di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono conseguentemente aggiornate.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 19, della legge n. 241 del
1990, e' riportato nelle note all'articolo 5.
- Il testo dell'articolo 242-ter, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 242, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 120, del 2017:
«Art. 25 (Attivita' di scavo). - 1. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le
attivita' di scavo da realizzare nei siti oggetto di
bonifica gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le
seguenti procedure:
a) nella realizzazione degli scavi e' analizzato un
numero significativo di campioni di suolo insaturo
prelevati da stazioni di misura rappresentative
dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale
conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista
degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente che si
pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni
dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo
particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del
sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima
dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il
piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato
cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei
lavori;
b) le attivita' di scavo sono effettuate senza
creare pregiudizio agli interventi e alle opere di
prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino
necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della
Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e
sicurezza dei lavoratori. Sono, altresi', adottate le
precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di
inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in
particolare, delle acque sotterranee soprattutto in
presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti
attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero,
rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e
gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei
rifiuti.»
- Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse.
- Per la Parte Quarta, Titolo V, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 8

Interventi soggetti a valutazione
delle interferenze

1. Il presente Capo stabilisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e le relative modalita' di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze secondo le procedure previste dall'articolo 9 anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse
- Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato nelle note
all'articolo 7.
 
Art. 9

Procedure per la valutazione
delle interferenze

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esprime la valutazione di cui all'articolo 8 nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti:
a) secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento, per le tipologie di interventi e opere previste dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) mediante i risultati dell'analisi di rischio sito specifica approvati ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tutte le altre tipologie di interventi e opere da realizzare nei siti gia' caratterizzati.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, il proponente presenta l'istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
4. Ricevuta l'istanza di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la trasmette senza indugio al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto superiore di sanita' (ISS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attivita' produttive in esercizio, e all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente.
5. Per l'istruttoria tecnica si applica l'articolo 252, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al presente articolo e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto
legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis).
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei
siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e
dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di altri
soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica
relative alla rete di distribuzione carburanti. A
condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al
comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo'
essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione
di inizio attivita' al Ministero della transizione
ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al
precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il
divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo
che il proponente non provveda a conformarsi entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo
Ministero.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, della
citata legge n. 241 del 1990:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis).
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
(Omissis).».
 
Art. 10

Criteri per la valutazione
delle interferenze

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua la valutazione di cui all'articolo 8 tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
a) tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilita' degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda;
b) compatibilita' degli interventi e delle opere con il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, ove esistenti;
c) compatibilita' degli interventi e delle opere con le tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione accertata.
 
Art. 11

Modalita' di controllo

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dalla provincia e dall'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'Agenzia regionale verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. La verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all'articolo 5 compete all'Autorita' procedente.
 
Art. 12

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonche' con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 gennaio 2023

Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1165

Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato nelle note
all'articolo 7.