Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2023, n. 43
Regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 15-ter, comma 1, lettere a) e b);
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante: «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' garante, per disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio nonche' la gestione delle spese;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante: «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 168, recante: «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, adottato ai sensi del predetto articolo 15-ter, comma 1, lettera b);
Considerato che il predetto articolo 15-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto alle dipendenze dell'Autorita' garante nonche' introdotto l'articolo 5-bis nella legge 12 luglio 2011, n. 112, il quale prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Ritenuto di dover adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 15-ter del citato decreto-legge n. 36 del 2022, l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1662/2022, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 242/2023 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Alfredo Mantovano e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 luglio 2012, n. 168

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
1) alla lettera d), dopo le parole: «l'unita' di livello dirigenziale» la parola «non» e' soppressa;
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) «Aree»: unita' organizzative di livello dirigenziale;
g-ter) «Segreteria tecnica»: unita' organizzativa di livello non dirigenziale»;
b) all'art. 4:
1) al comma 1, le parole: «dall'art. 5, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5-bis»;
2) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. L'Ufficio e' coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attivita' istituzionale, di cui al comma 4-quater e Area affari generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis. L'incarico di dirigente di livello generale e' conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorita'. L'incarico ha durata di tre anni ed e' rinnovabile;
4-bis. La Segreteria tecnica, quale unita' organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di:
a) affari giuridici e legislativi;
b) relazioni istituzionali;
c) relazioni internazionali e con l'Unione europea;
d) stampa e comunicazione;
4-ter. Il personale della Segreteria tecnica e' scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorita' ed e' assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante;
4-quater. L'Area attivita' istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunita', alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;
4-quinquies. L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attivita' di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di:
a) risorse umane e relazioni sindacali;
b) trattamento economico e previdenziale;
c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile;
d) contratti e convenzioni;
e) formazione del personale dell'Ufficio.»;
c) all'art. 5:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni:
a) attuazione, mediante le articolazioni interne, degli obiettivi e dei programmi delineati dal Garante nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3 della legge;
b) gestione delle risorse umane ed economiche-finanziarie;
c) informazione completa e tempestiva al Garante sulla complessiva attivita';
d) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate;
e) tenuta dei rapporti con il Collegio dei revisori.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le aree esercitano i compiti ad esse attribuiti mediante:
a) l'esecuzione delle disposizioni del Coordinatore dell'ufficio e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati;
b) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ad esse delegati;
c) la rendicontazione della gestione delle risorse economiche assegnate;
d) la tempestiva informazione interna, anche attraverso strumenti informatici e telematici, sull'attivita' di competenza e la predisposizione di una relazione di sintesi sulle attivita' svolte;
e) la formulazione di proposte e pareri al Coordinatore dell'ufficio.»;
3) il comma 4 e' abrogato;
d) all'art. 7, comma 2, le parole: «si riunisce» sono sostituite dalle seguenti: «e' convocata» e la parola: «convocazione» e' sostituita dalla seguente: «iniziativa»;
e) all'art. 11, comma 3, le parole: «puo' essere delegata» sono sostituite dalle seguenti: «e' attribuita»;
f) all'art. 13:
1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 4 e' abrogato;
g) all'art. 19, comma 1, la parola: «Garante» e' sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»;
h) all'art. 21, comma 3, le parole: «dal Garante o, per sua delega, dal Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «dal Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali»;
i) all'art. 22, al comma 1, le parole: «Il Garante o, per sua delega, il Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali»;
l) all'art. 23, comma 1, le parole: «Garante o, per sua delega, dal Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali»;
m) all'art. 25, comma 2, le parole: «delegato all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «titolare dell'esercizio»;
n) all'art. 30, comma 6, la parola: «Garante» e' sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»;
o) all'art. 31:
1) al comma 1, la parola: «Garante» e' sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»;
2) al comma 2, dopo le parole: «puo' provvedere il Coordinatore dell'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali»;
3) al comma 5, le parole: «Il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.-4-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 15-ter, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36
(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 15-ter (Disposizioni concernenti l'Ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza). -
1. Al fine di consentire all'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena
attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di
minore eta', in conformita' a quanto previsto dalla
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato
'Ufficio dell'Autorita' garante', posto alle dipendenze
dell'Autorita' garante. Il personale dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e' vincolato dal segreto d'ufficio»;
b) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). -
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dell'Ufficio dell'Autorita' garante, al quale si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato
giuridico ed economico del personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente
contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica
e' costituita da due posti di livello dirigenziale non
generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti
unita' di personale non dirigenziale, di cui 16 di
categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in
relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante.
L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso».
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 dell'art. 5-bis della legge 12
luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. In fase di prima attuazione, il personale
dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto
Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni
pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio
dell'Autorita' garante, nei limiti della relativa dotazione
organica. L'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzato
ad assumere personale non dirigenziale di categoria A,
posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti
della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della
procedura di cui al periodo precedente. Per la
corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di
lavoro straordinario al personale non dirigenziale
dell'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzata una
spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597
annui a decorrere dall'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e
2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro
2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 925, della legge 30 dicembre
2021, n. 234;
b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri
a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio
bilancio autonomo ai sensi dell'art. 1, comma 925, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 2011, n. 166:
«Art. 5 (Organizzazione). - 1. Omissis.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia
organizzativa e l'indipendenza amministrativa
dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati
all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a
disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. - 4. Omissis.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, S.O. n. 167.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245.
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 19, 20
e 21, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge
31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179:
«Art. 2 (Principi del controllo di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Omissis.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in
particolare, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e
periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica,
nonche' dai collegi di revisione e sindacali presso gli
enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la
legittimita' e proficuita' della spesa.
3. - 8. Omissis.»;
«Art. 19 (Costituzione dei collegi dei revisori dei
conti e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le
societa', sono costituiti con la nomina disposta da parte
della amministrazione vigilante ovvero mediante
deliberazioni dei competenti organi degli enti ed
organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
statutarie e regolamentari.
2. Qualora entro quarantacinque giorni non si
provveda alla costituzione dei collegi ai sensi del comma
1, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria,
nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti
in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente
il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il
Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri
funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie
funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.»
«Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti
e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui
all'art. 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di
legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri
compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso
il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati
nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel
corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in
bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e
l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la
correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza
dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e
nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che
presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla
base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i
titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle
variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di
accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione
illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni
prima della data della relativa delibera, all'esame del
collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio
redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi,
nella quale sono sintetizzati anche i risultati del
controllo svolto durante l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali
si conforma ai principi della continuita', del
campionamento e della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva
degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti
consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito
verbale.»
«Art. 21 (Indipendenza dei revisori e dei sindaci
presso gli enti ed organismi pubblici). - 1. Gli organi di
controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro
attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci
presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti
di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti
dall'art. 2387 del codice civile.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 luglio 2012, n. 168(Regolamento recante l'organizzazione
dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma
dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2012,
n. 228.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 agosto 2022, e' pubblicato sul sito dell'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza.
- Si riporta il testo dell'art. 5, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo
e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui
alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone,
direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le
leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione
del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle
leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta
deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che
hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro
proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui allalegge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficacia degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare
che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro
attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla
legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di
Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto,
l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il
compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di
studio e di lavoro composti in modo da assicurare la
presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo
relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza
e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee, cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce.
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo;
b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultralarga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita
le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 11,
13, 19, 21, 22, 23, 25, 30 e 31 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.
168, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto,
sono denominati:
a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112,
istitutiva dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza;
b) «Garante»: l'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza istituita ai sensi dell'art. 1, della legge;
c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'art. 5,
della legge;
d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unita' di livello
dirigenziale generale di cui all'art. 5, della legge;
e) «Conferenza»: la Conferenza nazionale per la
garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
istituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge;
f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle
associazioni e delle organizzazioni, di cui all'art. 8, del
presente decreto;
g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui
all'art. 9, del presente decreto;
g-bis) «Aree»: unita' organizzative di livello
dirigenziale;
g-ter) «Segreteria tecnica»: unita' organizzativa
di livello non dirigenziale.»;
«Art. 4 (Composizione dell'Ufficio). - 1. L'Ufficio,
posto alle dipendenze del Garante, e' composto dal
personale in possesso dei requisiti indicati dall'art.
5-bis, comma 1, della legge, nei limiti da essa fissati.
2. Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti
ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita'
professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui
all'art. 5, comma 3, della legge.
3. In relazione alle esigenze organizzative
dell'Ufficio, il Garante nel rispetto della normativa
vigente, puo' stipulare apposite convenzioni per lo
svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con
scuole di specializzazione, facolta' universitarie,
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o
collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra
istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale,
che persegua finalita' conformi alle competenze attribuite
al Garante.
4. L'Ufficio e' coordinato da un dirigente di livello
generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice
amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del
Garante mediante il coordinamento delle due Aree
denominate, rispettivamente, Area attivita' istituzionale,
di cui al comma 4- quater e Area affari generali, di cui al
comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non
generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis.
L'incarico di dirigente di livello generale e' conferito
dal Garante a persona individuata, tramite procedura di
selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli
della pubblica amministrazione in possesso di particolare e
comprovata qualificazione professionale ed esperienza
pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e
alle materie di competenza della Autorita'. L'incarico ha
durata di tre anni ed e' rinnovabile.
4-bis. La Segreteria tecnica, quale unita'
organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio,
svolge compiti in materia di:
a) affari giuridici e legislativi;
b) relazioni istituzionali;
c) relazioni internazionali e con l'Unione europea;
d) stampa e comunicazione.
4-ter. Il personale della Segreteria tecnica e'
scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorita' ed e'
assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del
Garante.
4-quater. L'Area attivita' istituzionale promuove ed
implementa le iniziative e le misure previste a livello
nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti
previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei
minorenni alla salute e al benessere, all'educazione,
all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li
riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari
opportunita', alla protezione da qualsiasi forma di
violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti
del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989.
4-quinquies. L'Area affari generali, che assicura lo
svolgimento delle attivita' di natura amministrativa,
contabile, finanziaria e tecnica necessarie al
funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di:
a) risorse umane e relazioni sindacali;
b) trattamento economico e previdenziale;
c) bilancio, programmazione e gestione
amministrativo-contabile;
d) contratti e convenzioni;
e) formazione del personale dell'Ufficio.»
«Art. 5 (Organizzazione dell'Ufficio). - 1.
L'organizzazione dell'Ufficio e' ispirata ai seguenti
principi:
a) efficienza, efficacia, economicita' e
trasparenza dell'attivita' amministrativa;
b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una
organizzazione flessibile ed adattabile a sopravvenute,
mutate esigenze;
c) integrazione e piena cooperazione tra le
funzioni.
2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni:
a) attuazione, mediante le articolazioni interne,
degli obiettivi e dei programmi delineati dal Garante
nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3 della legge;
b) gestione delle risorse umane ed
economiche-finanziarie;
c) informazione completa e tempestiva al Garante
sulla complessiva attivita';
d) adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli
di acquisizione delle entrate;
e) tenuta dei rapporti con il Collegio dei
revisori.»;
3. Le Aree esercitano i compiti ad esse attribuiti
mediante:
a) l'esecuzione delle disposizioni del Coordinatore
dell'ufficio e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi
assegnati;
b) l'adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate ad esse delegati;
c) la rendicontazione della gestione delle risorse
economiche assegnate;
d) la tempestiva informazione interna, anche
attraverso strumenti informatici e telematici,
sull'attivita' di competenza e la predisposizione di una
relazione di sintesi sulle attivita' svolte;
e) la formulazione di proposte e pareri al
Coordinatore dell'ufficio.
4. (Abrogato).»;
«Art. 7 (Conferenza nazionale per la garanzia dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). - 1. Il Garante
presiede la Conferenza di cui all'art. 3, comma 7, della
legge, ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del
giorno e ne dirige i lavori.
2. La Conferenza e' convocata almeno due volte l'anno
su iniziativa del Garante e, in via straordinaria, ogni
qualvolta ne faccia richiesta almeno la meta' dei
componenti a pieno titolo. Le riunioni sono valide con la
partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei componenti
stessi. Le deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 3,
comma 8, lettera a) della legge sono approvate dalla
Conferenza all'unanimita' dei componenti presenti
all'assemblea. La Conferenza puo' costituire, con il voto
della maggioranza dei presenti, gruppi di lavoro temporanei
per approfondire specifiche tematiche, ai quali possono
partecipare soggetti esterni alla Conferenza.»
«Art. 11 (Autonomia finanziaria). - 1. L'attivita'
del Garante si ispira ai principi della programmazione
delle spese e della prudente valutazione delle entrate ed
e' informata a criteri di efficienza, efficacia,
economicita' e trasparenza.
2. Il Garante, in attuazione dell'art. 1 della legge,
provvede autonomamente alla gestione delle risorse
finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base
alle norme del presente decreto e, per quanto in esso non
previsto, secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 in
quanto compatibili.
3. L'Ufficio e' dotato di autonomia organizzativa e
contabile nei limiti delle proprie risorse
economiche-finanziarie e di quelli stabiliti dall'art. 5
della legge. La gestione delle predette risorse e'
attribuita al coordinatore dell'Ufficio.»
«Art. 13 (Struttura del bilancio di previsione). - 1.
Il bilancio di previsione e' costituito per le entrate e
per le spese da un unico Centro di responsabilita'
amministrativa.
2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da:
a) contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche
amministrazioni ed enti privati senza finalita' di lucro,
per l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) contributi dell'Unione europea o di altri
organismi internazionali per la partecipazione a programmi
o progetti;
d) attivita' di assistenza e di formazione
commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali
ed estere, nonche' da organismi internazionali;
e) ogni altra eventuale entrata connessa
all'attivita' del Garante o prevista dall'ordinamento;
f) avanzo presunto;
g) entrate per partite di giro.
3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato
per fronteggiare le spese di cui all'art. 7, commi 1 e 2,
della legge, iscritte in apposita unita' previsionale di
base del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio.
4. (Abrogato).
5. Le spese sono articolate funzionalmente in
macroaggregati e, ai fini della gestione e della
rendicontazione, sono ripartite in capitoli secondo
l'oggetto della spesa.
6. Le spese non possono superare complessivamente le
entrate.
7. Le entrate e le spese per partite di giro devono
trovare esatta corrispondenza.»
«Art. 19 (Residui attivi e passivi). - 1. Con
l'approvazione del conto finanziario il Coordinatore
dell'ufficio accerta, per ogni capitolo, le somme da
conservarsi in conto residui per impegni riferibili
all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture
del suo Ufficio.
2. I residui attivi e passivi risultano dalle
scritture di cui all'art. 27 e sono distinti per esercizio
di competenza.
3. La gestione dei residui attivi e passivi di
ciascun esercizio e' imputata ai corrispondenti capitoli
dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa
competenza.
4. I residui passivi sono eliminati per accertata
insussistenza del titolo giuridico dell'impegno di spesa
assunto e per decorrenza del termine di prescrizione
previsto in relazione alla natura dell'obbligazione
originaria.»
«Art. 21 (Impegno). - 1. Sulla base di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, l'impegno determina l'importo
della spesa, il destinatario e l'imputazione al capitolo di
bilancio.
2. L'impegno e' imputato al capitolo pertinente in
relazione alla tipologia della spesa e non puo' eccedere lo
stanziamento.
3. Gli impegni di spesa sono assunti dal Coordinatore
dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area
affari generali.
4. Chiuso il 31 dicembre l'esercizio finanziario,
nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio
scaduto.
5. Quando la spesa e' accertata contestualmente al
pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono
contemporanei.
6. Al momento dell'approvazione del bilancio si
costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti
relativi alle seguenti spese:
a) indennita' di carica spettante al Garante;
b) spese dovute in base a contratti in essere,
disposizioni di legge o regolamentari.»
«Art. 22 (Liquidazione). - 1. Il Coordinatore
dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area
affari generali provvede alla liquidazione sulla base di
fatture e documenti presentati in originale, atti a
comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento
dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della
regolarita' della prestazione e della rispondenza della
stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini
e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali
previste in caso di ritardata od inesatta prestazione.
2. Il decreto di liquidazione contiene:
a) il riferimento al decreto di impegno, salvo
quanto previsto dall'art. 21, comma 5;
b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle
modalita' di pagamento;
c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti
ordinati a valere sullo stesso impegno.
3. Il dispositivo di liquidazione, con i documenti
giustificativi della spesa, nonche' la documentazione
attestante il positivo esito delle verifiche delle
prestazioni, deve essere conservato in allegato al mandato
di pagamento estinto.»
«Art. 23 (Ordinazione tramite ordine di pagamento). -
1. L'ordinazione e' disposta dal Coordinatore dell'ufficio
o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali
tramite ordine di pagamento.
2. L'ordine di pagamento deve contenere i seguenti
elementi essenziali:
a) l'esercizio di provenienza e di gestione della
spesa;
b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il
relativo capitolo;
c) la descrizione della spesa;
d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e
per capitolo di bilancio;
e) i dati anagrafici, il numero di partita IVA ed
il codice fiscale del creditore;
f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in
lettere, la data di emissione e l'eventuale data di
esigibilita';
g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 138
del 2011, convertito, dalla legge n. 148 del 2011 e
successive modificazioni, e le disposizioni del Regolamento
per la contabilita' generale dello Stato riguardanti il
furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di
pagamento.»
«Art. 25 (Pagamento tramite carta di credito). - 1.
Il Garante puo' avere in dotazione una carta di credito per
l'intero periodo di durata del mandato, nel rispetto delle
vigenti modalita' di utilizzo previste dalla legge e dai
regolamenti.
2. Il Garante, con propria deliberazione, puo'
disporre l'assegnazione della carta di credito di cui al
comma 1 al coordinatore dell'ufficio titolare
dell'esercizio del potere di spesa, con specifica
indicazione delle tipologie di spesa consentite.
3. Al momento della consegna e della restituzione
della carta di credito e' redatto apposito verbale.
L'assegnatario e' tenuto a far pervenire mensilmente
all'Ufficio un riepilogo dell'utilizzo della carta
corredato dalla documentazione giustificativa ai fini delle
conseguenti regolazioni contabili da effettuare entro il
giorno 20 del mese successivo.
4. Qualora la carta di credito abbia anche funzione
di bancomat, le somme prelevate sono utilizzabili solo per
il pagamento delle spese previste nella deliberazione di
assegnazione.
5. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, in
ogni caso, superare l'importo di mille euro. Di essi deve
essere data comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui
al comma 3 producendo la documentazione giustificativa.
6. Qualora siano effettuati pagamenti di spese non
riconducibili alle tipologie consentite, le stesse non
devono gravare sul bilancio del Garante. In tal caso,
l'Ufficio procede al recupero.
7. Le spese sostenute sono imputate ai diversi
stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli
estratti conto.»
«Art. 30 (Consegnatario). - 1. L'incarico di
consegnatario e' conferito dal coordinatore dell'Ufficio ad
un dipendente in possesso di adeguata professionalita' in
campo amministrativo e contabile per un periodo massimo di
un triennio ed e' rinnovabile una sola volta.
2. Il consegnatario tiene le scritture di cui
all'art. 27, comma 2, ed e' soggetto al controllo di
rendicontazione; provvede, sulla base delle direttive
impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a svolgere la
propria attivita' secondo quanto disposto dall'art. 36,
commi 4 e 5, e dall'art. 39 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.
3. L'incarico di consegnatario e' cumulabile con
quello di cassiere economo.
4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la
regolarita' dei registri contabili tenuti dal consegnatario
e' certificata dal coordinatore dell'Ufficio.
5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei
beni mobili e' data evidenza in apposita scheda
riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal
coordinatore dell'Ufficio.
6. Con delibera del Coordinatore dell'ufficio possono
essere disciplinate ulteriori modalita' di iscrizione e
cancellazione dagli inventari, di classificazione e di
gestione dei beni mobili. nonche' le modalita' del
controllo di cui al comma 2.»
«Art. 31 (Attivita' contrattuale). - 1. Il
Coordinatore dell'ufficio ha piena autonomia negoziale, nei
limiti della disponibilita' di bilancio, in merito alla
deliberazione di addivenire al contratto, alla scelta della
forma di contrattazione, alla determinazione delle clausole
del contratto ed alla nomina del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7
agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e del relativo regolamento di attuazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.
2. Alla stipulazione del contratto puo' provvedere il
coordinatore dell'Ufficio o, su sua delega, il dirigente
dell'Area affari generali che agisce, nei casi stabiliti
dalla legge, anche in qualita' di ufficiale rogante.
3. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette
a collaudo nei termini contrattualmente previsti e nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Per le forniture di beni e servizi di importo non
superiore a diecimila euro, in luogo del collaudo e'
disposta l'attestazione di regolare esecuzione.
5. Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il
dirigente dell'Area affari generali puo' aderire alle
convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e puo' acquisire
beni e servizi mediante il ricorso al Mercato elettronico
della pubblica amministrazione entro i limiti di importo
della prescritta soglia comunitaria.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 marzo 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato
Mantovano Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1034