Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 marzo 2023
Modalita' di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

e con

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA
ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), e, in particolare, l'art. 62, commi 3, 5 e 6-bis;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 concernente le modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, concernente le modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 414 del 15 dicembre 2022;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 26 gennaio 2023;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente decreto e' definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD.
 
Allegato
1. Finalita'
Con il presente documento sono definiti i servizi per la generazione e trattamento dell'ID ANPR. 2. Generazione dell'ID ANPR
I codici ID ANPR sono generati in maniera automatica da una routine di calcolo descritta nel documento pubblicato nel portale di ANPR, denominato «Specifiche tecniche per la generazione dell'ID ANPR».
Il check digit e' calcolato tramite l'algoritmo di Luhn. 3. Servizi per la consultazione e verifica dell'ID ANPR
3.1. Servizi per il cittadino - Adeguamento del servizio di visura dei dati anagrafici
Mediante i servizi di visura gia' disponibili al cittadino, lo stesso potra' visualizzare anche il proprio ID ANPR.
3.2. Servizi per gli enti
I servizi di seguito elencati sono resi disponibili dal sistema ANPR ai soggetti che hanno diritto ad accedervi, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio 10 novembre 2014, n. 194 (Applicazione web Accordi di fruizione e convenzioni).
I medesimi servizi saranno resi fruibili tramite la piattaforma di cui all'art. 50-ter del CAD (Piattaforma digitale nazionale dei dati) limitatamente ai soggetti autorizzati.
3.2.1 Adeguamento dei servizi per la messa a disposizione e la consultazione dei dati contenuti in ANPR
Al fine di permettere la conoscibilita' e l'acquisizione degli ID ANPR ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti in ANPR, sara' reso disponibile apposito servizio, che, a fronte di un codice fiscale oppure dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data nascita e luogo nascita) di un individuo registrato in ANPR, restituira' l'ID ANPR associato.
I servizi resi disponibili dal sistema ANPR per la consultazione dei dati anagrafici verranno adeguati per l'interrogazione tramite ID ANPR.
Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la consultazione dei dati in ANPR e' consentita esclusivamente con ID ANPR. Cio' comporta che, prima di accedere a ANPR, e' necessario conoscere l'ID ANPR tramite l'apposito servizio.
3.2.2 Servizio di verifica corrispondenza tra ID ANPR e dati anagrafici di un individuo
Al fine di verificare l'integrita' e la corrispondenza tra un ID ANPR e i dati anagrafici di un individuo, ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti in ANPR sara' reso disponibile un apposito servizio on-line. In caso di corrispondenza tra l'ID ANPR e i dati anagrafici dell'individuo inseriti (codice fiscale ovvero, in alternativa, cognome, nome, sesso, data, luogo di nascita), il servizio rispondera' «Dati validi».
3.2.3 Servizio di verifica validita' dell'ID ANPR
Al fine di verificare la validita' di uno specifico codice ID ANPR, sara' reso disponibile, sul Portale di ANPR un apposito servizio on-line: se l'ID ANPR inserito e' esistente e associato ad una scheda anagrafica il servizio rispondera' «ID ANPR valido». 4. Adeguamento dei servizi per il sistema CieOnLine
Il servizio con il quale l'ANPR comunica i dati anagrafici dei cittadini al sistema CieOnLine, quale infrastruttura informatica e di rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione della CIE, definita con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015, verra' adeguato per consentire anche l'invio del codice ID ANPR. 5. Servizi per i comuni - Adeguamento dei servizi per i comuni
Tutti i servizi resi disponibili dal sistema ANPR ai comuni per la registrazione delle operazioni anagrafiche e la consultazione dei dati anagrafici verranno adeguati per la gestione del codice ID ANPR. 6. Gestione delle mutazioni dei dati anagrafici con ID ANPR
Qui di seguito si esplicita, inoltre, il trattamento dell'ID ANPR in caso di mutazione dei dati anagrafici, incluse le operazioni di allineamento con il codice fiscale che vengono svolte tramite i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate a ANPR:
==================================================================== | Tipo mutazione | Trattamento | +============================+=====================================+ | |L'ID ANPR rimane invariato. Se i dati| | |corretti sono quelli di ANPR verra' | | |comunicato l'aggiornamento | | |all'anagrafica di Agenzia delle | | |entrate con possibile emissione di | | |nuovo codice fiscale collegato al | |Cambi di generalita' per |precedente e registrato in ANPR. Se i| |errore materiale (soggetto |dati corretti sono quelli di Agenzia | |non allineato con Agenzia |delle entrate, verra' aggiornata | |entrate)   |l'anagrafica di ANPR. | +----------------------------+-------------------------------------+ | |L'ID ANPR rimane invariato e in ANPR | | |verranno aggiornati i dati | | |anagrafici. L'aggiornamento e' | | |comunicato a Agenzia delle entrate | | |che procedera' con gli adempimenti di| | |competenza (emissione da parte di | |Cambi di generalita' per |Agenzia delle entrate del nuovo | |errore materiale (soggetto |codice fiscale collegato al | |allineato con Agenzia |precedente e registrato anche in | |entrate)    |ANPR). | +----------------------------+-------------------------------------+ | |L'ID ANPR rimane invariato e in ANPR | | |verranno aggiornati i dati | |Cambi di generalita' in |anagrafici. L'aggiornamento e' | |seguito a matrimonio, |comunicato a Agenzia delle entrate | |adozione soggetti |che procedera' con gli adempimenti di| |maggiorenni, cambio di sesso|competenza (emissione da parte di | |o su richiesta |Agenzia delle entrate del nuovo | |dell'interessato (soggetto |codice fiscale collegato al | |allineato con Agenzia |precedente e registrato anche in | |entrate)   |ANPR).   | +----------------------------+-------------------------------------+ | |Per il minore adottato viene aperta | | |una nuova scheda anagrafica, viene | | |attribuito un nuovo ID ANPR e | | |conseguentemente viene richiesta | | |l'emissione di un codice fiscale a | | |Agenzia delle entrate come per | | |qualsiasi nuova iscrizione | | |anagrafica. Le schede anagrafiche, | | |quella con le generalita' precedenti | |Cambi di generalita' in |l'adozione e quella con le nuove | |seguito ad adozione soggetti|generalita', non saranno in alcun | |minorenni      |modo riconducibili l'una all'altra.  | +----------------------------+-------------------------------------+ | |Una delle due schede verra' | | |cancellata e l'ID ANPR associato non | | |sara' piu' ritenuto valido. Gli ID | | |ANPR delle schede duplicate non | |Schede anagrafiche duplicate|saranno ritenuti validi fino alla | |(stesso soggetto)  |risoluzione della duplicazione. | +----------------------------+-------------------------------------+ | |L'ID ANPR rimane invariato. Per una | | |delle due schede anagrafiche viene | | |comunicata l'omocodia a Agenzia delle| |Schede anagrafiche duplicate|entrate che procedera' agli | |(soggetti differenti)   |adempimenti di competenza.  | +----------------------------+-------------------------------------+

 
Art. 2

Attribuzione e caratteristiche del codice ID ANPR

1. L'ID ANPR e' integrato in ANPR per la corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. L'ID ANPR e' attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e conseguente registrazione in ANPR.
3. L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:
a. e' alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit;
b. e' attribuito e associato univocamente ad ogni individuo gia' registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell'ANPR;
c. puo' essere generato soltanto dal sistema ANPR;
d. non e' ricavato dai dati anagrafici della persona a cui e' attribuito;
e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui e' attribuito;
f. non puo' essere riassegnato;
g. garantisce l'associazione immutabile al soggetto cui e' attribuito;
h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialita', tantomeno temporale;
i. e' dotato di check digit (il check digit e' l'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validita' dei numeri che lo precedono);
j. e' possibile la ricostruzione del check digit;
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ID ANPR e' attribuito a tutti gli individui gia' registrati in ANPR. A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.
 
Art. 3

Servizi per la circolarita' dei dati anagrafici
e per l'interoperabilita'

1. L'ID ANPR e' reso disponibile, ai sensi dell'art. 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui all'art. 50-ter del CAD, con le modalita' previste dal disciplinare tecnico (Allegato 1). Il medesimo disciplinare reca anche le modalita' di accesso all'ID ANPR da parte del cittadino interessato al trattamento.
2. I servizi di cui al comma 1 sono resi disponibili entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b) del CAD, utilizzano l'ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' di ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD.
3. Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la consultazione dei dati in ANPR e' consentita esclusivamente con ID ANPR.
 
Art. 4

Disposizioni di attuazione e transitorie

1. Il presente decreto e l'allegato recante il «Disciplinare tecnico ID ANPR», che costituisce parte integrante dello stesso, sono pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2023

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega
all'innovazione tecnologica
Butti
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 819