Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2023
Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore , a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 175 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1 del citato decreto-legge n. 144 del 2022 che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, prevede il riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita';
Considerato che il contributo straordinario di cui medesimo art. 8, comma 1, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021;
Rilevato che in relazione al fondo di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 viene precisato che «una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani»;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2002 che dispone che «Per sostenere gli enti iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice del terzo settore , di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale»;
Considerato che il comma 3, del medesimo art. 8, demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto l'autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, la definizione, in coerenza con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 8, dei criteri ai fini dell'accesso ai fondi, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste, nonche' i criteri di quantificazione del contributo stesso e le procedure di controllo;
Considerato che, ai sensi del citato art. 8, comma 5, «per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla societa' incaricata della gestione»;
Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 8, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' per l'accesso al contributo a valere sui fondi di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonche' i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all'erogazione.
 
Art. 2

Richiedenti

1. Il contributo di cui all'art. 1 puo' essere richiesto:
a) in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita';
a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
a4) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
a5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
b) in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b4) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
b6) associazioni;
b7) fondazioni;
b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
c) in relazione al fondo pari a 100 milioni di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, da:
c1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c4) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
c5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
2. Il contributo per ciascuno degli enti e' riconosciuto in relazione ad uno dei fondi o quota di fondo di cui al comma 1, lettera a), b) e c).
3. E' possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa di cui all'art. 3 e per i successivi trenta giorni.
 
Art. 3

Procedura

1. Per accedere al contributo, il richiedente effettua, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, di seguito «SPID» di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero attraverso la carta d'identita' elettronica (di seguito CIE) ovvero la carta nazionale dei servizi (di seguito CNS), previste dall'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, la registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo energia», di seguito denominata «piattaforma», accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilita' e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. La piattaforma entrera' in esercizio entro tre mesi dalla data di stipula delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1. Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l'istanza disponibile sulla piattaforma. Non saranno ammesse domande presentate con modalita' diverse da quelle indicate nel presente decreto. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante e' richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:
a) i dati identificativi dell'ente ovvero denominazione, sede legale e codice fiscale nonche' l'indicazione della categoria, tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), in cui rientra;
b) per le categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), gli estremi dell'autorizzazione o dell'accreditamento o del convenzionamento;
c) le generalita', i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;
d) il fondo o la quota di fondo tra quelli previsti all'art. 2 comma 1 lettera a), b) e c) in relazione al quale si sceglie di richiedere il contributo;
e) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l'accredito, che deve essere intestato all'ente richiedente;
f) ove richiesto la regolarita' contributiva e l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) l'importo totale al netto dell'IVA riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell'anno 2022 e al terzo trimestre dell'anno 2021 per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica;
h) per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) l'importo totale al netto dell'IVA riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell'anno 2022 e ai primi tre trimestri dell'anno 2021 per i pagamenti all'acquisto di energia e gas naturale;
i) che l'utenza in relazione alla quale e' inoltrata istanza per il riconoscimento del contributo e' intestata all'ente richiedente o alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile;
l) che l'ente richiedente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi;
m) che l'ente richiedente sostiene il pagamento dell'utenza;
n) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica;
3. L'applicazione prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.
 
Art. 4

Quantificazione ed erogazione del contributo

1. Il contributo e' calcolato applicando all'incremento del costo, registrato nei periodi utili di cui alle lettere g) e h), comma 2, dell'art. 3 del presente decreto, una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto di seguito riportato:
===================================================================== | Percentuale di incremento del costo |Percentuale di liquidazione | +======================================+============================+ |Pari al 100% o maggiore del 100% |80% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 99,99 % e 1'80% |70% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 79,99 % e il 60% |60% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 59,99 % e il 40% |50% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 39,99 % e il 20% |40% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+

2. Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali e' riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo: importo totale della fattura al netto dell'IVA /(diviso) il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X (moltiplicato) il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.
3. Il contributo per le quote di fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e b) e', in ogni caso, erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente. Il contributo per il fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) e' in ogni caso erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente.
4. Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo e' inferiore al 20%.
5. AI fine di procedere all'erogazione del contributo, la societa' di cui all'art. 5 predispone tre elenchi dei soggetti ammessi a contributo in relazione a ciascuno dei fondi di all'art. 2, lettere a), b) e c), secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorita', nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.
6. Entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Ministero per le disabilita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concedono, con provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari ammessi a ciascuno dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), i contributi sulla base degli elenchi predisposti ai sensi del comma 5.
7. Il contributo e' erogato in un'unica soluzione in base all'ordine di posizione nell'elenco redatto a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, al netto degli oneri di cui all'art. 6, comma 3.
8. I contributi di cui al presente decreto sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell'intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime de minimis.
 
Art. 5

Attivita' istruttoria e controlli

1. Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, il Ministero per le disabilita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con Invitalia S.p.a. che procede ad implementare la piattaforma, ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute, ad eseguire le operazioni di quantificazione ed erogazione del contributo cui all'art. 4, nonche' ad espletare i controlli di cui al comma 2 e alle operazioni di eventuali revoca del contributo.
2. Fermo restando l'effettuazione delle operazioni di controllo a campione nella misura del 10 per cento delle domande ammesse a contributo sui requisiti ed il rispetto dei limiti, le modalita' di espletamento delle relative operazioni sono definite con successivo decreto-direttoriale, da adottarsi entro trenta giorni dell'entrata in esercizio della piattaforma.
 
Art. 6

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022.
2. Per le finalita' di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 144 del 2022, il Ministero per le disabilita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali amministrazioni responsabili per l'attuazione del presente decreto, si avvalgono della societa' Invitalia S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli oneri e alle spese per l'attuazione della convenzione si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 e nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse.
4. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui all'art. 3 sono in ogni caso destinate all'erogazione del contributo di cui all'art. 4.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro per le disabilita'
Locatelli

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 944