Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 marzo 2023
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta aerea Crotone-Roma Fiumicino e viceversa ed abrogazione del decreto 8 settembre 2022.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', in particolare gli articoli 16 e 17;
Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede che il Ministro dei trasporti disponga con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2408/92 ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso, tra gli altri, anche all'aeroporto di Crotone le disposizioni di cui all'art. 36 della legge n. 144/1999;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2022, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2022, avente ad oggetto l'imposizione di oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP»), a far data dal 26 marzo 2023, sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa;
Atteso che nessun vettore ha presentato accettazione senza esclusiva e senza compensazione per svolgere il servizio in conformita' al suindicato decreto ministeriale n. 267/2022 sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa;
Atteso che la gara pubblica per l'esercizio del servizio aereo di linea sulla citata rotta in conformita' degli OSP imposti sulla rotta stessa, di cui e' stato pubblicato pertinente avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 448 del 25 novembre 2022, e' andata deserta;
Considerata persistente la necessita' di assicurare la continuita' territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Crotone e lo scalo di Roma Fiumicino;
Considerata la necessita' di rivedere il dimensionamento del regime impositivo introdotto con il decreto ministeriale n. 267/2022, in particolare sotto il profilo degli orari e delle modalita' con le quali si richiede siano garantiti i posti minimi, declinando un nuovo progetto di OSP che, pur mantenendo sostanzialmente l'impostazione generale del precedente, sia teso a garantire piu' efficacemente il diritto alla mobilita' delle popolazioni che insistono sul bacino di utenza di Crotone;
Considerato che la revisione del regime impositivo deve necessariamente essere operata in conformita' alle determinazioni assunte in esito ad apposita Conferenza di servizi;
Vista la nota prot. n. 5828 del 15 febbraio 2023 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il presidente della Regione Calabria a indire e presiedere, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, la Conferenza di servizi finalizzata a definire, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008, gli oneri di servizio pubblico da imporre su collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Crotone;
Atteso che tale Conferenza di servizi e' volta a confermare, sostanzialmente, le determinazioni della precedente Conferenza conclusasi in data 8 agosto 2022, variando unicamente il numero minimo di posti, le fasce orarie e, necessariamente, la data di decorrenza degli OSP;
Vista la nota prot. n. 85047 del 22 febbraio 2023, con la quale il dirigente generale del Dipartimento «Turismo, marketing territoriale, mobilita'» della Regione Calabria, giusta delega del presidente della regione stessa, ha convocato la Conferenza di servizi - indetta con decreto n. 17 del 17 febbraio 2023 del medesimo presidente - da effettuarsi in forma semplificata e in modalita' asincrona, ha inviato il documento con le determinazioni da assumere e ha fissato il termine del 2 marzo 2023, salvo eventuali sospensioni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
Visto il decreto n. 25 del 15 marzo 2023 - inviato con nota della Regione Calabria prot. n. 125148 del 16 marzo 2023 - con il quale il presidente della regione stessa, acquisito dai soggetti partecipanti l'assenso unanime senza condizioni sui contenuti delle determinazioni da assumere, ha adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della predetta Conferenza di servizi, con la quale si sono definiti i nuovi parametri - relativi alle frequenze minime, agli orari e al numero minimo di posti richiesti - sui quali articolare gli OSP sulla rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa e ne ha fissata la nuova decorrenza a far data dal 1° settembre 2023;
Tenuto conto delle risorse derivanti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 133 e dei residui del bilancio di ENAC destinati alla continuita' territoriale aerea per i collegamenti con lo scalo di Crotone, che consentono di sostenere l'onere finanziario dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta senza diritti di esclusiva e senza compensazione e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica;
Attesa la necessita' di abrogare il decreto ministeriale 8 settembre 2022, n. 267;

Decreta:

Art. 1

1. E' abrogato il decreto ministeriale 8 settembre 2022, n. 267.
 
Allegato tecnico

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone-Roma
Fiumicino e viceversa.
A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che, svolti i propri lavori in forma semplificata e in modalita' asincrona, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (di seguito anche «OSP») sui servizi aerei di linea sulla rotta e con le modalita' di seguito indicate.
1. Rotta onerata
Crotone-Roma Fiumicino e viceversa
Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita' europea (ora «Unione europea»), l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari
2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulla rotta di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:
essere in possesso del prescritto COA (Certificato di operatore aereo) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea, in corso di validita';
essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008, in corso di validita';
dimostrare di avere la disponibilita', in proprieta', o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer reservation system), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio;
essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;
impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modificazioni ed integrazioni e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it
2.2. L'ENAC verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.
L'ENAC, altresi', acquisira':
l'Informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza.
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico
3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti
Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo di posti secondo le indicazioni del seguente schema:
Rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa
===================================================================== | | | |Numero minimo| Numero minimo | | | Voli | Fasce | giornaliero | annuale di | |Tratta onerata| giornalieri |orarie | di posti | posti | +==============+==============+=======+=============+===============+ | | |Libere | | | |Crotone - Roma| | (*) | | 45.260 (media | |Fiumicino | n. 1 | (**) | 66 | 124/giorno) | +--------------+--------------+-------+-------------+---------------+ |Roma | |Libere | | | |Fiumicino - | | (*) | | 45.260 (media | |Crotone | n. 1 | (***) | 66 | 124/giorno) | +--------------+--------------+-------+-------------+---------------+

(*) orari a scelta del vettore nei limiti dell'operativita' dello scalo di Crotone
(**) E' preferibile la partenza nella fascia oraria 8,00 - 9,00;
(***) E' preferibile la partenza nella fascia oraria 17,30 - 18,30.
Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
3.2. Operativita' dei voli
Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «MIT»), ENAC e Regione Calabria una volta accertata la disponibilita' del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso il coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (ASSOCLEARANCE).
3.3. Tariffe
3.3.1. Residenti
La tariffa agevolata massima da applicare sulla tratta ai residenti in Calabria per tutto l'anno e' indicata nello schema che segue

===================================================================== | Rotta onerata | Tariffa agevolata massima | +====================================+==============================+ | Crotone - Roma Fiumicino o vv. | euro 45,00 | +------------------------------------+------------------------------+

Sono equiparati ai residenti in Calabria:
i soggetti diversamente abili (*);
gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno;
i giovani dai 2 ai 21 anni;
gli anziani al di sopra dei 70 anni.
(*) invalidita' civile con percentuale almeno pari o superiore all'80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidita'.
3.3.2. Non residenti
La tariffa da applicare sulla rotta onerata e per tutto l'anno ai non residenti in Calabria e' libera.
3.3.3. La tariffa agevolata massima indicata nel paragrafo 3.3.1.e' al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente).
3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti in Calabria (e alle categorie a questi equiparate) di cui al paragrafo 3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalita' di seguito indicate:
a) Entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni anno si procedera' al riesame della tariffa agevolata massima sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva;
b) A partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, ogni semestre la tariffa agevolata massima sara' aggiornata in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del Jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. La tariffa deve essere modificata percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per il collegamento onerato da e per Crotone e' pari al 32%.
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del Jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del Jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 829,72 euro/tonnellata metrica e verra' utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti.
L'eventuale aumento/diminuzione decorrera' dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione;
c) Qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi della lettera b), si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potra' procedere, con il concerto del MIT, dell'ENAC e della Regione Calabria, all'aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sara' effettuato considerando i mesi residuali rispetto al semestre in cui si e' registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrera' dalla stagione aeronautica immediatamente successiva.
Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC.
L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione della tariffa aggiornata ai vettori che operano le rotte.
Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento e' assunta a riferimento la tariffa agevolata massima di cui al precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa ribassata offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa.
3.4. Continuita' e regolarita' dei servizi
I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilita' di sospensione;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.
Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
pericolose condizioni meteorologiche;
chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
problemi di sicurezza;
scioperi;
altri casi di forza maggiore;
c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunichera' al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone.
Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.
4. Presentazione dell'accettazione
4.1. I vettori che intendono operare sulla rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.
I vettori che accettano di operare il collegamento onerato di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo e al regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, piu' in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.
Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.
In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) 1008/2008.
Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a:
a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione. Tale garanzia dovra' ammontare a euro 85.980,00.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
b) presentare apposita garanzia di esercizio per la corretta esecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a euro 257.940,00.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4. lettera c).
Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone;
c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volonta' di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra' indicare il periodo ulteriore - anch'esso non inferiore a due stagioni aeronautiche consecutive - in cui si impegna a garantire il servizio onerato.
4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulla rotta onerata.
4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulla rotta al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'.
4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispetti quanto previsto nei presenti oneri.
L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.
La fideiussione di cui al paragrafo 4.1. lettera b) sara' commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessita' di riservare slot per garantire l'effettuazione del servizio in base ai presenti oneri.
5. Riesame dell'imposizione
5.1. L'ENAC, di concerto con il MIT e con la Regione Calabria, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta, nonche' il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.
6. Gara d'appalto
Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio sulla rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa potra' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un unico vettore selezionato tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
 
Art. 2

1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.
 
Art. 3

1. Il servizio aereo di linea sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'informativa relativa alla presente imposizione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 4

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 3 diventano obbligatori a partire dal 1° settembre 2023.
2. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 3 decadono nel caso non sia effettuato sulla rotta alcun servizio aereo di linea per un periodo di dodici mesi.
 
Art. 5

1. I vettori comunitari che intendono operare la rotta indicata all'art. 2 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, devono presentare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 6

1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente art. 5, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa puo' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un unico vettore selezionato tramite gara pubblica a decorrere dal 1° settembre 2023.
2. La gara di cui al precedente comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica saranno altresi' conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
3. L'informativa relativa all'invito a partecipare alla gara e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 7

1. L'ENAC e' incaricato di esperire la gara di cui all'art. 6, di dare pubblicita' nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine al bando di gara e alla presente imposizione.
 
Art. 8

1. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 6, viene concesso al vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e viene, altresi', approvata la convenzione sottoscritta dall'ENAC e dal vettore aggiudicatario per regolare l'esercizio del servizio concesso.
2. Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto ai competenti organi di controllo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).
Roma, 27 marzo 2023

Il Ministro: Salvini