Gazzetta n. 78 del 1 aprile 2023 (vai al sommario)
UNIVERSITA' SAN RAFFAELE - ROMA
DECRETO RETTORALE 22 marzo 2023
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Visto l'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Viste le delibere del senato accademico del 14 dicembre 2022 e dell'8 marzo 2023;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2022 e del 10 marzo 2023;
Vista la nota n. 3535 del 21 marzo 2023, a firma del direttore generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'universita' e della ricerca, dott.ssa Marcella Gargano, resa ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Emana
lo statuto dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma come di seguito modificato.

Modifica dello statuto
CDA del 22 dicembre 2022 e del 10 marzo 2023

Art. 1

Istituzione e denominazione

1.1. E' istituita l'«Universita' telematica San Raffaele Roma» non statale legalmente riconosciuta (originariamente istituita nel Comune di Milano con denominazione «Universita' telematica internazionale Unitel», di seguito denominata «universita'»).
1.2. L'universita' ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonche' del presente statuto.
1.3. L'universita' non ha fini di lucro e appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
1.4. L'universita' e' promossa dalla societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' telematica San Raffaele Roma S.r.l. che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi e servizi specifici necessari, indispensabili e strumentali, anche verso corrispettivo e/o anche indicando i relativi fornitori, per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti.
1.5. L'universita' puo' regolare con specifica convenzione o contratto i rapporti con il soggetto promotore al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti.
 
Art. 2

Sedi

2.1. L'universita' ha sede legale a Roma. Eventuali sedi distaccate sono previste esclusivamente nel rispetto di quanto sancito dal decreto ministeriale n. 289 del 2021.
 
Art. 3

Finalita'

3.1. L'universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana, contribuendo a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e metodologie didattiche innovative.
3.2. Per il perseguimento di tali obiettivi l'universita', ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26, e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha infatti il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. L'universita' promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere. L'universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; puo' costituire e partecipare a societa' di capitali; puo' costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; puo' infine promuovere o partecipare a consorzi con altre universita', organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
3.3. L'universita' rientra nella categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica.
3.4. L'universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.
 
Art. 4

Titoli di studio

4.1. L'universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
a) laurea;
b) laurea magistrale;
c) dottorato di ricerca;
d) master universitario di primo e secondo livello.
4.2. L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4.3. L'universita' puo' inoltre rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento ed alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
 
Art. 5

Patrimonio e mezzi finanziari

5.1. L'universita' utilizza, per l'esercizio delle attivita' istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'.
5.2. I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attivita' istituzionali sono costituiti da:
a) i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei contributi e diritti a carico degli studenti;
b) altri proventi delle attivita' istituzionali;
c) i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
 
Art. 6

Organi dell'universita'

6.1. Sono organi centrali dell'universita':
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il rettore;
d) il senato accademico;
e) il nucleo di valutazione interno;
f) il collegio dei revisori dei conti;
g) il collegio di disciplina;
h) il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
i) il comitato etico.
6.2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
a) i corsi di studio;
b) i dipartimenti.
 
Art. 7

Consiglio di amministrazione - composizione

7.1. Nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'art. 33 della Costituzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e dell'accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo, nonche' della direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e del Ministro delle pari opportunita' del 4 marzo 2011, il consiglio di amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti di cui:
a) il presidente dell'assemblea dei soci della societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' telematica San Raffaele Roma S.r.l. o suo delegato;
b) rappresentanti designati dalla societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' telematica San Raffaele Roma S.r.l.;
c) il rettore.
7.2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalita' e criteri determinati dal consiglio di amministrazione stesso per il funzionamento dell'universita'.
7.3. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati. Il rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. La cessazione dagli incarichi previsti al precedente art. 7.1 comporta la contestuale cessazione dalla carica di membro del consiglio di amministrazione.
7.4. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.
7.5. I membri del consiglio di amministrazione possono essere revocati in qualsiasi momento dall'ente proponente che li ha nominati; la revoca e' disposta con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'Universita' telematica San Raffaele Roma S.r.l.
7.6. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia la validita' di costituzione del consiglio.
7.7. Il consiglio di amministrazione nomina tra i consiglieri il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita'.
7.8. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
7.9. Ad ogni scadenza del mandato, il consiglio di amministrazione della societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' telematica San Raffaele Roma S.r.l. attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'universita'.
7.10. Durante il triennio ugualmente il consiglio di amministrazione della societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' telematica San Raffaele Roma S.r.l. attiva le procedure per la nomina anche di un solo o piu' componenti in caso di integrazione del numero dei consiglieri stessi e della loro sostituzione.
7.11. Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al consiglio; in tale ultimo caso, egli non ha diritto di voto.
 
Art. 8

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

8.1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o, in sua assenza dal vice presidente, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di mancanza del presidente e di coloro che possono disporre la prima convocazione del consiglio di amministrazione, vi provvede il presidente dell'assemblea dei soci della societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' telematica San Raffaele Roma S.r.l.
8.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno.
8.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione -qualora il presidente o chi ne fale veci ne accerti la necessita' - possono essere validamente tenute anche in modalita' telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. Nell'avviso di convocazione si deve specificare che la riunione si puo' tenere con le modalita' predette.
8.4. Se e' rispettata la formalita' della convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute se svolte alla presenza della maggioranza dei componenti in carica. Se, per urgenza o necessita', non e' rispettata la formalita' della convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute se svolte alla presenza di tutti i componenti in carica.
8.5. Salvo le diverse maggioranze previste per le modifiche statutarie, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte:
col voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel caso di riunioni convocate formalmente;
col voto favorevole dell'unanimita' dei componenti in carica, nel caso di riunioni non convocate formalmente.
8.6. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
8.7. Il presidente puo' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.
 
Art. 9

Competenze del consiglio di amministrazione

9.1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'universita', fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.
9.2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'universita'.
9.3. In ogni caso il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
9.4. Compete al consiglio di amministrazione:
I) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'universita' e deliberare i relativi programmi;
II) deliberare, a maggioranza dei componenti, l'approvazione dello statuto e le eventuali modifiche;
III) deliberare i regolamenti di ateneo e le eventuali modifiche eccetto il regolamento didattico di ateneo;
IV) nominare il rettore;
V) deliberare la costituzione del comitato esecutivo, di cui all'art. 10, determinandole competenze ad esso delegate e nominandone i membri non di diritto;
VI) nominare il direttore generale, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione;
VII) deliberare, su proposta dei consigli di corso di studio o del senato accademico, in ordine alle nomine dei docenti, dando mandato al presidente per l'esecuzione delle delibere;
VIII) deliberare, su proposta dei consigli di corso di studio, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attivita' didattica a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
IX) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'universita';
X) deliberare l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero di sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti;
XI) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo (ivi compresi i dirigenti), alla determinazione degli organici del personale stesso, alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale;
XII) deliberare in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di funzione del rettore, del presidente del corso di studio e delle altre cariche istituzionali;
XIII) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i relativi corsi accademici su proposta del senato accademico e secondo le norme vigenti;
XIV) deliberare in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, su proposta del senato accademico;
XV) deliberare in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati;
XVI) deliberare sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
XVII) deliberare, sentito il senato accademico, convenzioni con altre universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
XVIII) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita', lasciti e legati;
XIX) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta dei consigli di dipartimento e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
XX) sentito il senato accademico, deliberare la partecipazione a consorzi e a societa' o altre forme associative di diritto privato o pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione o lo sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
XXI) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'universita', nel caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive, nonche' ai procedimenti arbitrali;
XXII) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti dell'universita' presso altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri;
XXIII) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo statuto;
XXIV) nominare i direttori di dipartimento.
 
Art. 10

Presidente

10.1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le riunioni del consiglio stesso e del comitato esecutivo, ove costituito.
10.2. Il presidente, in particolare:
I) ha la rappresentanza legale dell'universita';
II) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
III) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e nelle materie di competenza degli stessi organi puo' adottare provvedimenti urgenti, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; tali provvedimenti sono portati alla ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva;
IV) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli atti per le materie individuate con apposita deliberazione;
V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di ateneo, fatte salve le competenze degli altriorgani previste dal presente Statuto;
VI) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, ai quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.
 
Art. 11

Vice presidente

11.1. Su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione puo' nominare un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
 
Art. 12

Rettore

12.1. In rispondenza a quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010, art. 2, comma 1, lettera b), il rettore svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento didattico e scientifico dell'universita' nell'ambito delle competenze previste dal presente statuto.
12.2. Il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione tra professori universitari di prima fascia. Egli resta in carica perla durata prevista dalla legge n. 240 del 2010, art. 2, comma 1, lettera d).
12.3. Il rettore:
I) e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
II) rappresenta l'universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;
III) convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni e il coordinamento con l'attivita' del consiglio di amministrazione e dei dipartimenti;
IV) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' didattica e scientifica, riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;
V) propone al consiglio di amministrazione direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
VI) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del senato accademico;
VII) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
VIII) esercita l'autorita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca, e sugli studenti;
IX) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto;
X) adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.
12.4. Il rettore puo' nominare, tra i docenti dell'ateneo, un pro rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; al pro rettore puo' essere delegato l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori.
 
Art. 13

Direttore generale

13.1. L'organizzazione della struttura amministrativa e' regolata dal consiglio di amministrazione.
13.2. La direzione della struttura amministrativa e gestionale e' affidata al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra persone con comprovata esperienza in ambito di amministrazione universitaria.
13.3. Il direttore generale:
I) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, nonche' l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo, in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione;
II) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
III) e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo;
IV) sovraintende all'attivita' delle strutture centrali e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
V) partecipa con voto consultivo alle sedute del senato accademico;
VI) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 14

Senato accademico

14.1. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dal presidente del consiglio di amministrazione;
c) dal direttore del dipartimento;
d) dai presidenti/coordinatori dei corsi di studio.
14.2. In caso di assenza od impedimento del rettore, il senato accademico e' presieduto dal pro rettore se nominato, ovvero, in sua assenza, dal preside con maggiore anzianita' nella carica.
14.3. Alle sedute del senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore generale dell'universita'.
14.4. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
14.5. Spettano al senato accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'universita' ed alle strutture didattiche e di ricerca.
14.6. In particolare e' di competenza del senato accademico:
I) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello statuto;
II) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'universita' e su altre questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua valutazione;
III) esprimere pareri al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
IV) definire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
V) deliberare il regolamento didattico di ateneo;
VI) proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione di nuovi corsi di studio;
VII) proporre al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
VIII) fissare le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'universita';
IX) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto.
14.7. Il rettore potra' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.
 
Art. 15

Dipartimenti

15.1. I dipartimenti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno dell'attivita' didattica.
15.2. I professori e i ricercatori dell'universita', nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo dipartimento.
15.3. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio di dipartimento.
15.4. L'istituzione dei dipartimenti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nei regolamenti di ateneo, fatte salve le vigenti norme dell'ordinamento universitario.
15.5. Le funzioni di direttore dell'organo sono attribuite ad un professore universitario afferente alla struttura nominato dal consiglio di amministrazione.
15.6. Il consiglio di dipartimento si compone del direttore, del vice direttore ove nominato, di tutti i coordinatori dei corsi di studio afferenti il dipartimento stesso, di una componente studentesca e di un rappresentante di ciascuna macroarea disciplinare definita dall'ateneo.
15.7. Finche' l'universita' avra' un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unita', l'articolazione organizzativa interna restera' organizzata in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e) della legge n. 240/2010, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
 
Art. 16

Laboratori e centri di ricerca

16.1. L'universita', con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, puo' istituire laboratori e centri di ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti dell'universita' o a tecnici specializzati di comprovata esperienza professionale.
16.2. L'istituzione di laboratori e centri di ricerca puo' avvenire anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
16.3. L'organizzazione e il funzionamento dei laboratori e dei centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 17

Biblioteca

17.1. La biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'universita'. Puo' essere costituita in sezioni, anche telematiche, che comunque costituiscono un unico sistema.
17.2. La gestione della biblioteca e' affidata dal consiglio di amministrazione ad un professionista che possieda i requisiti professionali specifici.
17.3. L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 18

Collegio di disciplina

18.1. Al fine di esercitare le competenze disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, e' istituito un Collegio di disciplina composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti.
18.2. Al fine di garantire l'indipendenza dell'organo di giudizio ed il massimo grado di imparzialita' e terzieta' dell'istruttoria, i componenti del collegio sono in prevalenza docenti esterni all'ateneo. La nomina dei componenti spetta al senato accademico, su proposta del rettore. L'incarico ha durata quadriennale e non e' rinnovabile.
18.3. Il collegio elegge al proprio interno un presidente e un presidente vicario che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.
18.4. Compete al rettore l'avvio del procedimento disciplinare. Per ogni fatto di cui venga a conoscenza e che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle prevista dall'art. 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il rettore, entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta in merito o alla sanzione da irrogare o alla archiviazione.
18.5. Il collegio di disciplina, che opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio, svolge la fase istruttoria del procedimento disciplinare, seguendo la normativa statale che regolamenta il procedimento amministrativo. Uditi il rettore o un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore per il quale si ipotizzala violazione di uno o piu' doveri disciplinari, assistito - se lo ritiene opportuno - da un difensore di fiducia, esprime un motivato parere vincolante sulla proposta avanzata dal rettore. Il parere, unitamente agli atti dello stesso, va trasmesso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni da quello in cui il collegio e' stato investito della questione.
18.6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione assume, senza la rappresentanza degli studenti, la deliberazione che chiude il procedimento. Con essa, il consiglio, o infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
18.7. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione non assuma alcuna decisione entro il termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del collegio di disciplina il procedimento si estingue.
18.8. I termini di cui ai commi 6 e 7 si intendono sospesi rispettivamente fino alla ricostituzione del collegio di disciplina o del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso operazioni che ne impediscono il regolare funzionamento, in quanto preordinate alla formazione o al rinnovo, in tutto o in parte, degli stessi. Il termine di cui al comma 6 e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il consiglio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori, dandone notifica al consiglio di amministrazione. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. Nel caso di illecito commesso dal rettore, la titolarita' del potere disciplinare e' ascritta in capo al decano dell'ateneo.
 
Art. 19

Comitato unico di garanzia

19.1. E' istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», di seguito CUG, che:
a) promuove le pari opportunita' per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'universita', proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilita', l'eta';
b) promuove, in particolare, la parita' effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendole iniziative necessarie a rimuoverle;
c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita' per il genere sottorappresentato;
d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunita', anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale;
e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
f) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vitae di lavoro.
19.2. Il CUG assume, altresi', nell'ambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio.
19.3. I componenti del CUG sono nominati dal presidente del consiglio di amministrazione su parere del senato accademico. Il CUG e' composto da professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo nel numero massimo di cinque componenti. E' altresi' membro del CUG uno studente eletto in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovra' assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi.
19.4. I componenti del CUG devono essere in possesso di:
adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG;
adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunita' o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni;
adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
19.5. Le modalita' di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con apposito regolamento di funzionamento.
19.6. Il presidente e' eletto dal CUG tra i propri componenti.
19.7. Il CUG ha la medesima durata fissata per il consiglio di amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.
19.8. Il CUG e' organo indipendente e l'Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 
Art. 20

Comitato etico

20.1. Ai sensi della normativa vigente ed allo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di liberta' e responsabilita', lealta' e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso, di conflitto di interesse e violazione della proprieta' intellettuale, l'universita' adotta un codice etico, che individuale regole di condotta degli appartenenti alla comunita' universitaria nei confronti sia dell'istituzione sia di terzi, nel rispetto dei diritti individuali.
20.2. Il codice etico e' deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto rettorale.
20.3. Ai fini della divulgazione, del rispetto e dell'attuazione del codice etico e' istituito il comitato etico, designato dal senato accademico e nominato con decreto rettorale, sentito il direttore generale.
20.4. Il comitato etico e' composto da due rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, anche esterni all'universita', e da due rappresentanti degli studenti, nel rispetto del principio della parita' di genere.
20.5. Il comitato etico ha funzioni consultive, nonche' di verifica in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del codice etico ed ha il compito di svolgere l'istruttoria per specifiche segnalazioni provenienti dai componenti della comunita' accademica tutta ovvero da terzi direttamente interessati, che si qualifichino e non restino nell'anonimato, al fine di accertare la fondatezza delle violazioni denunciate.
20.6. Ai fini dell'istruttoria, il comitato etico puo' richiedere atti e documenti agli uffici centrali ed alle strutture decentrate dell'ateneo.
20.7. Qualora riscontri la violazione di principi del codice etico, che non integrino fattispecie illecite di competenza del collegio di disciplina, il comitato etico ne da' comunicazione al rettore che chiama a pronunciarsi il senato accademico.
 
Art. 21

Commissione paritetica docenti-studenti

Nel dipartimento e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. La commissione e' composta da docenti e studenti afferenti a ciascun corso di studio in numero proporzionale alla numerosita' dei relativi iscritti.
 
Art. 22

Personale tecnico-amministrativo

22.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal consiglio di amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
22.2. La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del direttore generale dell'universita', nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.
 
Art. 23

Personale docente

23.1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di prima e seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di contratti di diritto privato.
23.2. Possono essere proposti per la nomina di professori a contratto professori di ruolo in altre universita' se autorizzati dal proprio ente di appartenenza o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
23.3. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
23.4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamento assistenziale o previdenziale.
23.5. L'attivita' di insegnamento presso l'universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'universita' stessa.
 
Art. 24

Ruoli organici dei professori

24.1. Il ruolo dei professori dell'universita' si articola in due fasce:
a) professori di prima fascia;
b) professori di seconda fascia.
24.2. Il ruolo organico dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori puo' essere variato con deliberazione del consiglio di amministrazione su proposta dei consigli dei corsi di studio interessati, sentito il senato accademico.
24.3. Ai professori di ruolo e ai ricercatori di ruolo dell'universita' e' assicurato stato giuridico, trattamento economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori di ruolo ed i ricercatori delle universita' statali.
 
Art. 25

Stato giuridico del personale docente

25.1. Alla copertura dei posti in organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle universita' statali.
 
Art. 26

Nucleo di valutazione di ateneo

26.1. Il nucleo di valutazione di ateneo, di cui all'art. 1, comma 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
26.2. Il nucleo di valutazione di ateneo e' composto da cinque membri; i componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
26.3. Il nucleo di valutazione di ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al presidente del consiglio di amministrazione e al rettore.
26.4. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di ateneo sono definiti nel regolamento di ateneo.
 
Art. 27

Collegio dei revisori dei conti

27.1. Il collegio dei revisori dei conti controlla la regolare tenuta della contabilita'. Il collegio esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa con periodicita' trimestrale; accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
27.2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
27.3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del collegio dei revisori che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
 
Art. 28

Diritto allo studio

28.1. L'universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate.
28.2. A tale scopo l'universita' puo' stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli studenti.
28.3. L'universita' garantisce agli studenti dell'ateneo le condizioni di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e premi per gli studenti piu' capaci e meritevoli e privi di mezzi.
 
Art. 29

Devoluzione del patrimonio

29.1. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita' dell'universita', il suo patrimonio sara' devoluto interamente alla societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' telematica San Raffaele Roma S.r.l., o ad altro ente da quest'ultima indicato.
 
Art. 30

Rinvio

30.1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.
Roma, 22 marzo 2023

Il rettore: Stocchi