Gazzetta n. 77 del 31 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 gennaio 2023
Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Ali' Terme (circondario di Messina) dall'elenco delle sedi mantenute.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, con cui, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio;
Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilita' per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;
Vista la nota del 17 febbraio 2020 con cui il Presidente del tribunale di Messina, nell'evidenziare le rilevanti criticita' registrate presso l'Ufficio del giudice di pace di Ali' Terme determinate dalle carenze del personale di supporto all'attivita' giurisdizionale, sia sotto il profilo della consistenza numerica sia sotto il profilo dell'idoneita' allo svolgimento delle funzioni giudiziarie del personale ivi assegnato, ha rappresentato l'opportunita' di procedere alla emanazione del decreto ministeriale di esclusione dell'ufficio dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali;
Visto il decreto n. 5 del 21 febbraio 2020 con cui il Presidente del tribunale di Messina, tenuto conto delle persistenti criticita' rilevate e della mancata assunzione di iniziative idonee a consentire la corretta e puntuale erogazione del servizio giudiziario da parte dell'Unione dei Comuni delle Valli joniche dei Peloritani (quale ente richiedente il mantenimento del presidio) ha disposto il trasferimento a far data del 28 febbraio 2020 degli affari civili, penali ed amministrativi afferenti all'Ufficio del giudice di pace di Ali' Terme all'Ufficio del giudice di pace di Messina, secondo le modalita' organizzative descritte nel medesimo decreto;
Considerato che, con nota del 26 ottobre 2020, il Presidente del tribunale di Messina, nel riscontare la nota del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 22 ottobre 2020, ha confermato il parere favorevole alla definitiva chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Ali' Terme, tenuto conto del perdurare delle disfunzioni segnalate e dell'assenza di iniziative da parte dell'ente responsabile per il mantenimento, che ha anzi prelevato le dotazioni informatiche, le apparecchiature strumentali e parte del mobilio presente nei locali destinati all'uso giudiziario;
Valutato che, con la nota innanzi richiamata, il Presidente del tribunale di Messina ha altresi' evidenziato che il trasferimento degli affari del giudice di pace di Ali' Terme all'Ufficio del giudice di pace di Messina, a seguito delle determinazioni assunte con il citato decreto n. 5/2020, ha consentito di garantire la regolarita' nella erogazione dei servizi senza incidere sull'attivita' della sede circondariale;
Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia;
Ritenuto, pertanto, che le rilevanti criticita' funzionali e operative del presidio alla base delle determinazioni assunte dal Presidente del tribunale di Messina rendono necessario escludere l'Ufficio del giudice di pace di Ali' Terme dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:


Art. 1

L'Ufficio del giudice di pace di Ali' Terme cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Messina.
 
Art. 2

Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonche' la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.
 
Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2023

Il Ministro: Nordio

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2023 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 731