Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2023 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERA 23 marzo 2023
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle citta' e delle loro periferie.


Art. 1

Istituzione, durata e funzioni

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle citta' e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di:
a) accertare lo stato del degrado delle citta' e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza, connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione, in relazione alla composizione sociale dei quartieri periferici e alle forme di poverta', marginalita' ed esclusione sociale, all'incidenza della criminalita' e all'adeguatezza dei presidi per il controllo e la sicurezza del territorio, alla presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettivita', alla struttura urbanistica, alle condizioni di mobilita' e di vivibilita', specialmente delle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive, alla soddisfazione della domanda abitativa e al fenomeno delle occupazioni abusive, ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto giovanile, nonche' alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realta' culturali e religiose e dell'esistenza di strutture destinate alla mediazione culturale;
b) rilevare e censire le situazioni di degrado e di disagio sociale delle periferie delle citta' e la loro distribuzione geografica nel territorio, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di poverta';
c) verificare le connessioni eventualmente esistenti tra il disagio delle aree urbane, i fenomeni della radicalizzazione e il rischio di adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista;
d) verificare il ruolo svolto dalle istituzioni locali nella gestione delle iniziative e delle politiche dirette alle periferie, accertando in particolare l'esistenza di forme di consultazione della collettivita', di spazi destinati alla partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, e delle loro associazioni od organizzazioni, e di altre modalita' che favoriscano tale partecipazione attiva nella gestione delle suddette iniziative e politiche;
e) individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando le misure piu' opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio;
f) indicare le iniziative piu' opportune al fine di ampliare i servizi di welfare per potenziare le misure di contrasto della poverta' e delle disuguaglianze nelle periferie;
g) analizzare la situazione degli affitti brevi di abitazioni ad uso residenziale, tenuto conto della loro diffusione nelle citta';
h) acquisire dati e informazioni sulle esperienze delle citta' italiane ed europee nelle quali si e' provveduto a regolamentare la trasformazione del patrimonio residenziale in alloggi turistici al fine di salvaguardarne l'assetto urbanistico, nonche' sulle proposte di disciplina in discussione presso le competenti sedi europee e sulle misure incentivanti per i proprietari che affittano le proprie abitazioni a lungo termine;
i) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle citta' italiane ed europee nelle quali si e' raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la poverta' sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;
l) effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, analizzando anche l'entita' delle risorse a disposizione dei comuni e degli enti regionali competenti in materia di politiche abitative e accertando, in particolare, la soddisfazione della domanda abitativa nonche' l'entita' del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare e di quelli privati, anche al fine di individuare misure per contrastare tale fenomeno;
m) analizzare la distribuzione territoriale delle risorse infrastrutturali e la situazione della mobilita' nelle aree metropolitane;
n) individuare iniziative per la promozione e il sostegno delle realta' associative esistenti e del ruolo fondamentale svolto dall'associazionismo a favore dei cittadini piu' deboli nonche' del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;
o) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti e dalle organizzazioni del Terzo settore, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilita', dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;
p) individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per rilanciare le realta' produttive presenti nei territori delle periferie e per favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale;
q) indagare sull'adeguatezza delle infrastrutture digitali delle citta' e delle loro periferie in relazione alle nuove forme di svolgimento del lavoro a distanza e sugli effetti di queste ultime sulla ricostruzione di reti di prossimita' nei quartieri periferici, sull'economia locale, sulla mobilita' urbana, sulla riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane e sulla qualita' dell'aria;
r) accertare l'offerta formativa complessiva disponibile, indicando iniziative ritenute opportune, fatta salva l'autonomia scolastica, per il rafforzamento dell'attivita' di formazione nell'ambito della funzione centrale svolta dalla scuola nei riguardi del territorio, nonche' per il miglioramento dei livelli di istruzione e il contrasto dell'abbandono scolastico;
s) fornire indicazioni per l'adozione di un progetto nazionale ispirato ai principi dell'Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016.
3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessita', eventualmente indicando interventi, anche di carattere normativo, che ritenga opportuni in relazione alle finalita' di cui al comma 2.
 
Art. 2

Composizione

1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
 
Art. 3

Poteri e limiti

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.
2. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
 
Art. 4

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
 
Art. 5

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, di cui all'art. 4, commi 2 e 3.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonche' la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
 
Art. 6

Organizzazione interna

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre modifiche al regolamento.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di cui puo' avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, la Commissione puo' avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'Istituto nazionale di statistica e dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati puo' autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.
Roma, 23 marzo 2023

Il Presidente: Fontana