Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2023 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERA 22 marzo 2023
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.


Art. 1

Istituzione e funzioni della Commissione

1. E' istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del suo ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilita' di terzi;
b) esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti, con riferimento alla morte di David Rossi, dalle relative inchieste giornalistiche e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;
c) verificare la compiutezza e l'efficacia dell'attivita' investigativa, anche valutando se vi siano stati eventuali ritardi o inadempienze nella direzione e nello svolgimento di essa.
2. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, acquisisce integralmente i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura, ivi inclusi i resoconti delle audizioni, comprensivi delle parti secretate, e la relazione finale.
3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attivita' di inchiesta.
 
Art. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
 
Art. 3

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione ha facolta' di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti dal segreto.
4. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
 
Art. 4

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi 3 e 6.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonche' la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.
 
Art. 5

Organizzazione

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.
2. La Commissione puo' avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Roma, 22 marzo 2023

Il Presidente: Fontana