Gazzetta n. 64 del 16 marzo 2023 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 31 gennaio 2023
Regolamento attuativo dell'Ufficio del massimario nazionale. (Delibera n. 158/2023).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 31 gennaio 2023, composto come da verbale in pari data;
Vista la relazione delle consigliere Maria De Cono e Carla Raineri;
Visto l'art. 24-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera r) della legge 31 agosto 2022, n. 130;
Rilevato che la suddetta norma, in vigore dal 1° gennaio 2023, ha previsto la istituzione, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dell'Ufficio del massimario nazionale;
Valutata la necessita' di integrare la norma suindicata con una disciplina regolamentare di dettaglio che ne consenta la concreta costituzione ed operativita';

Delibera:

di approvare l'allegato regolamento attuativo dell'Ufficio del massimario nazionale.
Si dispone la sollecita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2023

Il Presidente: Leone
 
Allegato

REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE

Art. 24-bis del decreto legislativo n. 545/1992

(introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera r)
della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. - Ufficio del massimario nazionale
1.1 E' costituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'Ufficio del massimario nazionale (nel prosieguo semplicemente «Ufficio»).
1.2 La commissione consiliare referente dell'Ufficio, per proposte da sottoporre al comitato di presidenza o al plenum, e' individuata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 2. - Compiti dell'Ufficio del massimario nazionale
2.1 L'Ufficio e' chiamato a svolgere i seguenti compiti:
a) rilevazione, classificazione e riordino in massime delle decisioni emesse dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado e di quelle piu' significative emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado tenuto conto dei seguenti criteri selettivi:
una nuova questione priva di giurisprudenza;
una nuova normativa priva di giurisprudenza;
una questione interpretativa controversa;
un mutamento di indirizzo giurisprudenziale;
una fattispecie di rilevante interesse;
b) gestione ed implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nazionale di cui all'art. 24-bis, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine l'Ufficio si relaziona con continuita' e si avvale del supporto dell'ente gestore dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) coordinamento e supervisione delle attivita' di massimazione effettuate, a seguito di stipula di appositi protocolli, dagli enti che hanno contribuito alla realizzazione della banca dati di giurisprudenza di merito e conseguente caricamento in banca dati delle massime cosi' redatte;
d) i presidenti della corte di giustizia tributaria di primo grado e i presidenti delle corti di Trento e Bolzano provvedono a far pervenire alle rispettive corti di secondo grado le sentenze di maggiore interesse scelte dallo stesso presidente o da uno o piu' giudici dallo stesso delegati quali referenti dell'Ufficio del massimario con l'intenzione di indicare sempre l'estensore delle sentenze e ove possibile corredate da una pre-massima utile a facilitare l'attivita' dell'Ufficio del massimario;
e) segnalazione di questioni interpretative controverse, anche mediante inserimento di note in calce alle massime;
f) segnalazione di eventuali criticita' nel funzionamento della banca dati ed elaborazione di proposte per il loro superamento;
g) promozione di strumenti di interconnessione, per il reciproco accesso e la reciproca migliore consultazione, tra la banca dati di giurisprudenza di merito tributaria e le altre banche dati, nazionali o europee;
h) selezione e pubblicazione in apposita sezione della banca dati, della piu' rilevante giurisprudenza di legittimita', costituzionale, amministrativa o delle Corti europee con eventuale dottrina di commento;
l) redazione di relazioni ricognitive e divulgative aventi ad oggetto dibattiti giurisprudenziali su specifici temi;
m) collaborazione e supporto alla attivita' della istituenda Scuola superiore della giustizia tributaria;
n) relazione periodica sulla attivita' svolta. 3. - Dotazioni e supporto logistico dell'Ufficio
3.1 Al fine di favorire lo svolgimento effettivo ed efficiente dei compiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, al direttore ed ai componenti dell'Ufficio e' assicurato, dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, supporto tecnico e logistico.
3.2 L'Ufficio si avvale delle risorse di personale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. - Composizione dell'Ufficio del massimario nazionale
4.1 L'Ufficio e' composto da quindici componenti ed un direttore.
4.2 I componenti ed il direttore dell'Ufficio sono selezionati tra i giudici e i magistrati tributari delle corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado. 5. - Nomina dei componenti dell'Ufficio
5.1 Il direttore ed i quindici componenti dell'Ufficio vengono nominati, previa indizione di procedura pubblica di selezione, dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il componente che svolge funzioni di direttore dell'Ufficio e' designato, fra coloro i quali si sono utilmente collocati in graduatoria, direttamente dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con provvedimento motivato, tenendo conto della graduatoria, della attitudine e della disponibilita' ad essere esonerato dalle funzioni di giudice. 6. - Requisiti soggettivi ed oggettivi del direttore e dei componenti
dell'Ufficio
6.1 Per l'accesso alla carica di direttore o di componente dell'Ufficio del massimario nazionale l'aspirante deve possedere, a pena di inammissibilita', i seguenti requisiti:
a) avere maturato, alla data della presentazione della candidatura, una anzianita' non inferiore a sette anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie. Costituisce esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali anche quello svolto per mandato consiliare per ius receptum. Per la quantificazione della anzianita' di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a giudice tributario o, se l'ingresso nella magistratura tributaria e' avvenuto dopo il 16 settembre 2022, dalla data del decreto di prima nomina a magistrato tributario;
b) non avere riportato condanne penali definitive;
c) non avere riportato condanne disciplinari, anche non definitive, purche' non annullate, superiori alla censura, e non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione obbligatoria o di sospensione facoltativa dalle funzioni di giudice tributario o di magistrato tributario, negli ultimi cinque anni;
d) avere una eta' anagrafica, alla data di inoltro della candidatura, che consenta l'espletamento dell'incarico per almeno un anno, prima della cessazione per superamento del limite massimo di eta';
e) non avere maturato ritardi di oltre trenta giorni, rispetto al termine per il deposito, in un numero consistente di decisioni, pari ad almeno il 60 per cento del totale delle decisioni deliberate annualmente, negli ultimi due anni a ritroso rispetto alla data di presentazione della candidatura. 7. - Criteri di valutazione
7.1 Alla nomina del direttore e dei componenti dell'Ufficio del massimario nazionale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede previa approvazione della graduatoria, formata con assegnazione a ciascun candidato di un punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri:
a) anzianita' di servizio nello esercizio effettivo delle funzioni di giudice tributario o di magistrato tributario. A tal fine ad ogni candidato e' riconosciuto un unico ed uguale punteggio, su base annua o per frazione di anno superiore a mesi sei, indipendentemente dalle funzioni svolte e dall'ufficio in cui e' stata esercitata la funzione. Per la quantificazione della anzianita' di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a giudice tributario, tenuto conto sia dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972 che dell'ordinamento di cui al decreto legislativo n. 545/1992. Se l'ingresso nella magistratura tributaria e' avvenuto dopo il 16 settembre 2022, il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a magistrato tributario, punti 0.25, fino ad un massimo di 3,5 punti pari ad anzianita' di quattordici anni ovvero il doppio di quella richiesta per essere legittimati a partecipare all'interpello;
b) essere stato componente di un Ufficio regionale del massimario ai sensi dell'abrogato art. 40 del decreto legislativo n. 545/1992, o di un Ufficio del massimario in altre giurisdizioni, o attivita' di massimizzazione di ordini professionali, la cui attivita' in tale ruolo sara' autocertificata, salvo verifica in sede di approvazione della graduatoria; avere prestato attivita' di responsabile o delegato della raccolta e trasmissione all'Ufficio del massimario regionale delle sentenze e massime di particolare rilievo prodotte dalle commissioni oggi corti tributarie di primo grado, punti 0,5;
c) essere stato componente dell'Ufficio nazionale del massimario istituito dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con delibera n. 862/2020, la cui attivita' in tale ruolo sara' autocertificata, salvo verifica in sede di approvazione della graduatoria, punti 0,5;
d) avere partecipato assiduamente, nell'ultimo quinquennio, come docente o organizzatore ad attivita' formative, con rilievo particolare per quelle patrocinate o organizzate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria analiticamente descritte in autocertificazione. Salvo verifica in sede di approvazione della graduatoria, fino ad un massimo di punti 1;
e) avere svolto incarico di consigliere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, punti 1;
f) pubblicazioni in riviste scientifiche, fino ad un massimo di punti 1.
7.2 La graduatoria viene approvata entro il termine di giorni novanta dalla scadenza del termine per l'inoltro delle candidature, e, immediatamente dopo la approvazione, essa viene pubblicata sul sito del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
7.3 La graduatoria ha validita' di anni tre dalla sua formale approvazione ed e' suscettibile di scorrimento. 8. - Durata dell'incarico di componente dell'Ufficio
8.1 Il direttore ed i componenti dell'Ufficio rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data della loro nomina.
8.2 L'incarico non e' rinnovabile.
8.3 La cessazione dalle funzioni di giudice o magistrato tributario comporta la decadenza dall'incarico. 9. - Esonero facoltativo dalle funzioni di giudice
9.1 La nomina a direttore o componente dell'Ufficio non comporta esonero necessario dalle funzioni giudicanti.
9.2 A domanda dell'interessato/a che svolga funzioni di giudice tributario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera l'esonero dalle funzioni giudicanti del direttore o componente dell'Ufficio, per la intera durata dell'incarico o parte di essa.
9.3 A domanda dell'interessato/a che svolga funzioni di magistrato tributario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria valuta se deliberare l'esonero dalle funzioni giudicanti del direttore o componente dell'Ufficio, per la intera durata dell'incarico o parte di essa. E' di ostacolo al riconoscimento dell'esonero la scopertura nell'organico, pari o superiore al 20 per cento, dell'ufficio di appartenenza.
9.4 In caso di esonero dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'attivita' prestata presso l'Ufficio del massimario nazionale e' equiparata, ad ogni fine, incluso quello del computo della anzianita', a quella di esercizio effettivo delle funzioni fino a quel momento esercitate. 10. - Trattamento economico
10.1 Per il direttore o i componenti dell'Ufficio che siano giudici tributari presenti, alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4, comma 39-bis della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'esonero comporta il trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, previsto dalla legge n. 130/2022. 11. - Cessazione dall'incarico per motivi diversi dalla scadenza del
termine
11.1 Cessano automaticamente dall'incarico coloro che perdono anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ne dichiara, conseguentemente, la decadenza. 12. - Norme transitorie
12.1 Tenuto conto della soppressione, con decorrenza 1° gennaio 2023, dell'Ufficio regionale del massimario, ex art. 40 del decreto legislativo n. 545/1992, ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera s) della legge 31 agosto 2022, n. 130, l'Ufficio del massimario nazionale costituito con delibera n. 862/2020, con il compito di coordinare gli Uffici regionali del massimario, e' soppresso.