Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 marzo 2023
Riparto, per l'anno 2022, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 832, della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia;
Considerato che lo stesso comma 832 dispone che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese;
Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 28 maggio 2021, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' del citato riparto, specificati nell'allegato A «Nota metodologica» del provvedimento, ed assegnate le risorse del fondo per l'anno 2021;
Ritenuto ora di dover procedere al riparto del fondo di cui al menzionato comma 832 per l'anno 2022;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 22 febbraio 2023;

Decreta:

Art. 1
Riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'art. 1, comma 832, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178

1. Il fondo istituito dall'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, e' ripartito, per l'anno 2022, sulla base dei criteri, valutati in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese, specificati nell'allegato A «Nota metodologica», secondo gli importi indicati nell'allegato B.
2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2023

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Sgaraglia

Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta
 
Allegato A

NOTA METODOLOGICA
Riparto del fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dei comuni con meno di 500 abitanti di cui al comma 832 della legge n. 178 del 2020 1. LA NORMA, I CRITERI E LE MODALITA' DI RIPARTO
La norma prevede:
«Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il fondo e' destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.»
I criteri per l'individuazione degli enti ai quali destinare le risorse del fondo e le modalita' di riparto sono state definite nell'allegato A «Nota metodologica» al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 28 maggio 2021, che qui si intende integralmente richiamata. 2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER IL RIPARTO 2022
Per il riparto del fondo relativo all'anno 2021, come esplicitato nella menzionata nota metodologica del 28 maggio 2021, la popolazione residente presa a riferimento e' stata quella calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'ISTAT, ovvero al 31 dicembre 2019, post censimento, come previsto dall'art. 156, comma 2, del TUEL.
Per l'individuazione della platea dei beneficiari del fondo relativo all'anno 2022 si e' posta la nuova questione di garantire continuita' alla valenza pluriennale della norma. Per tale motivo vengono presi in considerazione i dati della popolazione residente sia al 31 dicembre 2020, come previsto dalla citata disposizione del TUEL, sia quelli al 31 dicembre 2019, utilizzati ai sensi della medesima norma nel precedente riparto. Sono considerati beneficiari del riparto 2022 gli enti che in almeno una delle due date abbiano avuto meno di 500 abitanti. In tal modo vengono ricompresi tra i beneficiari anche i comuni che hanno ricevuto l'assegnazione precedente ma che ora hanno una popolazione al 31 dicembre 2020 pari o superiore ai 500 abitanti, nonche' quelli con popolazione al 31 dicembre 2020 inferiore ai 500 abitanti, prima esclusi in quanto con popolazione al 31 dicembre 2019 pari o superiore a 500 abitanti.
In base a tale criterio i comuni con meno di 500 abitanti in almeno una delle due date (31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020) sono 812.
Al fine di individuare, tra i predetti 812 enti, i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota del fondo di solidarieta' comunale inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, il confronto tra il FSC 2021 proprio del comune e quello dei restanti comuni della provincia e' fatto considerando i medesimi step di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del secondo paragrafo della precedente nota metodologica del 28 maggio 2021.
Il processo di individuazione sopra descritto consente di determinare i 392 comuni che rientrano nel calcolo del contributo per l'anno 2022. 3. IL RIPARTO 2022
Individuata la platea dei 392 enti destinatari del contributo, il riparto del fondo e' diviso in due quote attribuite secondo le procedure definite nel terzo paragrafo della precedente nota metodologica del 28 maggio 2021, che per comodita' di lettura si riporta di seguito con gli aggiornamenti del caso:
1. l'80%, ovvero 2,4 milioni di euro, viene distribuito «per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta'» in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si assicura cosi' che gli enti considerati rimangano entro tale differenza).
L'inclusione degli enti incapienti rende necessaria in questo passaggio l'adozione di una soglia massima entro la quale attribuire il contributo, pena l'assorbimento da parte di questo gruppo di comuni di una quota rilevante del plafond assegnato. Tale valore e' posto in corrispondenza del 50esimo percentile del vettore FSC pro capite e risulta pari a 95 euro per abitante. L'ammontare di risorse necessario risulta cosi' pari a 9,065 milioni di euro, che riproporzionato all'importo disponibile (2,4 mln) determina il riconoscimento del 26% dei singoli importi calcolati, con un contributo massimo di 25 euro per abitante.
Per la determinazione del riparto si e' aggiornato il FSC alla competenza di riferimento (2021), prendendo in considerazione il dato al netto della quota sociale (voce D10 meno voce D6 del prospetto «Fondo di solidarieta' comunale» pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno - DAIT e accessibile alla pagina web:
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/37) tenuto conto della natura vincolata di tale quota;
2. il restante 20%, pari a 600 mila euro, viene invece attribuito «in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese» prendendo a riferimento il vettore delle minori entrate 2019 come risultante da certificazione COVID-19 per l'anno 2021. Questa seconda quota viene dunque distribuita ai soli enti della platea in quota parte delle perdite, se presenti, assicurando la condizione per la quale la quota finale attribuita non risulti maggiore della distanza pro capite di cui al punto precedente (95 euro per abitante).
 
Allegato B
Riparto per l'anno 2022 del fondo di cui dall'articolo 1, comma 832,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Parte di provvedimento in formato grafico