Gazzetta n. 59 del 10 marzo 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2023
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, rubricato «Modello unico di dichiarazione», ove si prevede, al comma 1, lettera a) che, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme finalizzate a «individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica»;
Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, recante disposizioni transitorie, ove si prevede che, in attesa dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, citato, il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994, ove si prevede che, a seguito dell'adozione del modello unico di dichiarazione, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello;
Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, ha come riferimento, gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», che contiene, tra l'altro, la disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonche' alle firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per la tracciabilita' dei rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l'obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, di «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attivita' economiche;
Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», che introduce disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE, relativa ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante «Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;
Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante «Modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»;
Vista la decisione 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, come modificata con decisione di esecuzione 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la decisione 2005/293/CE della Commissione, del 1° aprile 2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione 2009/851/CE della Commissione, del 25 novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell'attivita' di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
Vista la decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalita' di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22 che adotta il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 28 marzo 2018, n. 69 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Vista la decisione delegata (UE) 2019/1597 del 3 maggio 2019 che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualita' per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019 che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/2193 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 15 maggio 2019, n. 62 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 31 marzo 2020, n. 78 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 22 settembre 2020, n. 188 che adotta il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione del 1° ottobre 2021 recante «Modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande»;
Vista la delibera ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;
Vista la determina ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalita' operative per la relativa trasmissione all'Autorita', nonche' chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento ordinario - n. 4, recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, del 27 settembre 2022, n. 152, recante il «Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Vista la nota n. 19579 del 14 luglio 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Ministero dell'interno, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della salute, all'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e all'Unioncamere - Unione delle Camere di commercio, industria e artigianato, di comunicare se ritenessero necessario, ovvero opportuno, apportare modifiche ed integrazioni al vigente modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
Vista la nota n. 22407 dell'8 agosto 2022, con la quale, il Ministero della transizione ecologica, ha comunicato la necessita' di procedere all'aggiornamento, per l'anno 2023, del modello di dichiarazione ambientale (MUD), rappresentando di avere avviato, a tal fine, un'interlocuzione con l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale;
Vista la nota n. 158257 del 15 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale - ISPRA, ha trasmesso una proposta di versione aggiornata del vigente modello di dichiarazione ambientale (MUD), predisposta al fine di consentire di acquisire, attraverso il modello, i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della piu' recente normativa europea;
Vista la nota n. 195 del 3 gennaio 2023, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Ministero dell'interno, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, all'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e all'Unioncamere - Unione delle Camere di commercio, industria e artigianato, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'aggiornamento del modello di dichiarazione ambientale (MUD), predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiedendo di far pervenire una nota di condivisione dello schema del provvedimento, o eventuali osservazioni;
Viste le note di condivisione:
a) n. 470 del 10 gennaio 2023 di Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) n. 890 dell'11 gennaio 2023 del Ministero della salute;
c) n. 1498 del 12 gennaio 2023 dell'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale;
d) n. 3383 del 13 gennaio 2023 del Ministero dell'interno;
e) n. 913 del 13 gennaio 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy;
f) n. 730 del 13 gennaio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano e' stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021 e' integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sara' utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 596

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Avvertenza:
Gli allegati al presente decreto sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'indirizzo: www.mase.gov.it (sezione bandi e avvisi).