Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2023 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 15 febbraio 2023
Modifica della determina n. 148283 del 22 dicembre 2022 relativa all'inserimento del medicinale Somatropina con dosaggio a partire da 6 mg nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/96, per il trattamento di pazienti con deficit staturale associato a un'alterata funzione del gene SHOX. (Determina n. 20000/2023).


IL DIRIGENTE
dell'area pre-autorizzazione

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;
Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, e' stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 28 febbraio 2023, in virtu' del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (revisione delle note CUF), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e sue successive modificazioni;
Vista, in particolare, la determina direttoriale n. 390/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021, che ha sostituito il testo della nota AIFA 39, annesso sub voce «allegato 1» alla determina AIFA n. 458/2020 del 16 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 dell'8 maggio 2020, come rettificata dalla determina n. 430/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 27 aprile 2021;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 5, 6 e 15 dicembre 2022 - stralcio verbale n. 81;
Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 14 dicembre 2022 n. 50;
Vista la determina AIFA n. 148283 del 22 dicembre 2022 di inserimento del medicinale «Somatropina», con dosaggio superiore a 6 mg, nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti con deficit staturale associato a un'alterata funzione del gene SHOX, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022;
Rilevato che per mero errore materiale nel dispositivo del provvedimento summenzionato e' stato determinato l'inserimento del medicinale «Somatropina» «con dosaggio superiore a 6 mg», anziche', come e' corretto, «a partire da 6 mg»;
Ritenuto, quindi, di dovere sostituire nella sopra citata determina la frase «con dosaggio superiore a 6 mg» con la seguente «con dosaggio a partire da 6 mg»;
Visto il parere espresso dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 20 gennaio 2023, con il quale e' stato precisato che, nelle more della condizione di carenza di «Humatrope», la prescrizione dei medicinali a base di somatropina dovra' seguire i criteri stabiliti dalla nota 39 e, pertanto, dovra' essere autorizzata dai centri regionali;
Ritenuto di dover modificare il dispositivo del provvedimento summenzionato nella parte in cui prescrive l'erogazione del medicinale, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, «su prescrizione delle commissioni regionali» anziche' «su prescrizione autorizzata dai centri regionali, secondo i criteri stabiliti dalla nota AIFA 39»;
Ritenuto di dover modificare l'allegato tecnico del provvedimento summenzionato;
Ritenuto, pertanto, necessario rendere disponibili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, fino alla cessazione della carenza di «Humatrope», su prescrizione autorizzata dai centri regionali, secondo i criteri stabiliti dalla nota AIFA 39, i medicinali a base di somatropina, con dosaggi a partire da 6 mg, per i pazienti con deficit staturale associato a un'alterata funzione del gene SHOX;

Determina:

Art. 1

1. L'art. 1 della determina n. 148283 del 22 dicembre 2022 e' sostituito dal comma 2 del presente articolo.
2. I medicinali a base di somatropina, con dosaggio a partire da 6 mg, sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione terapeutica di cui all'art. 2.
3. Il comma 1 dell'art. 2 della determina n. 148283 del 22 dicembre 2022 e' sostituito dal comma 4 del presente articolo.
4. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, su prescrizione autorizzata dai centri regionali, secondo i criteri stabiliti dalla nota AIFA 39, fino alla cessazione sul territorio nazionale della carenza del medicinale «Humatrope», per il trattamento di pazienti con deficit staturale associato a un'alterata funzione del gene SHOX, nel caso di carenza del medicinale «Humatrope», nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente determina.
5. L'allegato 1 alla presente determina sostituisce l'allegato 1 alla determina AIFA n. 148283 del 22 dicembre 2022.
 
Allegato 1

Denominazione: somatotropina (dosaggi a partire da 6 mg).
Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con deficit staturale associato a un'alterata funzione del gene SHOX.
La prescrizione del medicinale dovra' seguire i criteri stabiliti dalla nota 39. La prescrizione del medicinale dovra' essere autorizzata dai centri regionali.
Criteri di inclusione:
1. pazienti in eta' evolutiva, affetti da bassa statura patologica, che non abbiano raggiunto la statura definitiva;
2. diagnosi genetica di alterata funzione del gene SHOX;
3. in alternativa, pazienti affetti da sindromi nelle quali e' accertata l'alterata funzione del gene SHOX, come nella sindrome di Leri-Weill, nella displasia mesomelica di Langer;
4. cariotipo normale.
Criteri di esclusione:
1. pazienti che non abbiano parametri auxologici compatibili con bassa statura patologica (statura ≤ -3 DS oppure statura ≤ -2 DS e velocita' di crescita/anno ≤ -1,0 DS);
2. pazienti che abbiano gia' raggiunto la statura definitiva, dimostrabile attraverso la riduzione/azzeramento della velocita' di crescita (< 1,5-2 cm/anno) o dalla evidenza radiologica della avvenuta saldatura delle cartilagini di accrescimento;
3. pazienti che non abbiano evidenza genetica di una aploinsufficienza del gene SHOX o di una alterata funzione dello stesso;
4. pazienti con neoplasia in fase attiva;
5. pazienti in condizioni critiche acute per complicanze secondarie ad interventi chirurgici maggiori (toracico o addominale), a politrauma accidentale o in caso di insufficienza respiratoria acuta.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico.
Dosaggio: 0.045-0.050 mg/kg di peso corporeo, da somministrare attraverso iniezione s.c., tutti i giorni, preferibilmente in orario bedtime.
Il range terapeutico, seppur minimo, va calibrato in base alla risposta del paziente in corso di follow-up, sulla base dei parametri clinici, auxologici, ormonali ed ematochimici.
Dopo un anno di terapia, valutare la possibilita' della prosecuzione del trattamento, sino a statura definitiva, se si e' ottenuto un incremento staturale soddisfacente sulle curve specifiche per patologia.
La terapia va interrotta all'ottenimento della saldatura delle cartilagini di accrescimento: velocita' di crescita < 2 cm/anno, o eta' ossea > quattordici anni nelle ragazze e > sedici anni nei ragazzi. Altre condizioni da osservare.
Le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico.
Prima dell'inizio del trattamento, si raccomanda un'attenta anamnesi e l'esecuzione di test di laboratorio per una corretta valutazione dello stato di salute, incluso il profilo ormonale.
Il principale parametro ormonale per il monitoraggio clinico e' l'IGF-1, ma particolare attenzione va dedicata alla risposta clinica e all'eventuale comparsa di effetti avversi.
E' raccomandato effettuare uno screening con la valutazione di:
1. parametri ormonali: IGF-1 (ogni sei mesi);
2. metabolismo glucidico: glicemia, insulina, calcolo dell'HOMA-index, HbA1c (ogni sei mesi);
3. profilo lipidico: colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi (almeno annualmente);
4. valutazione clinica: peso, altezza, indice di massa corporea, pressione arteriosa (ogni sei mesi).
Inoltre, in considerazione del possibile effetto della terapia con somatotropina sul metabolismo degli ormoni tiroidei e surrenalici, nei primi sei mesi di terapia va effettuato un controllo dei seguenti ormoni: TSH, FT3, FT4, cortisolo.
 
Art. 2

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2023

Il dirigente: Petraglia