Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 23 dicembre 2022
Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/743 della Commissione, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli «aiuti de minimis» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01), adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 280/01) adottata il 20 luglio 2022 recante la «Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», con la quale, tra l'altro, sono stati aumentati gli importi massimi di aiuto di cui alla sezione 2.1;
Vista, in particolare la revisione della Sezione 2.1 «Aiuti di importo limitato» come espressa nella predetta comunicazione della Commissione europea 2022/C 280/01) adottata il 20 luglio relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Vista la legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
Visto il decreto 20 giugno 2014 n. 3746 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
Visto il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto 2022 che modifica il regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, in relazione alla crisi ucraina;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, n. 480166, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al n. 14;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»; ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto interdipartimentale 20 maggio 2022 n. 229251 che regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina)» e successive modifiche e integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n. 370386 che regola il regime di aiuto di Stato recante il Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare:
a) l'art. 1, comma 128 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»;
b) l'art. 1, comma 129 che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni di euro, per l'anno 2021;
Visti gli articoli 68, comma 2-bis e 68-quater, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno rideterminato la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in 295 milioni di euro per l'anno 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha rifinanziato il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
Visto in particolare l'art. 20 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n 51, recante «Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che, al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, ha disposto l'incremento della dotazione del suddetto Fondo di 35 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che ha disposto l'incremento della dotazione del
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che il menzionato «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» evidenzia che la crisi geopolitica provocata dal conflitto Russia-Ucraina e che la stessa sta causando ripercussioni particolarmente gravi anche sul settore agricolo; che gli elevati prezzi dell'energia stanno impattando sui prezzi dei fertilizzanti e di numerosi altri fattori della produzione delle imprese agricole; che il costo dei fertilizzanti e degli fattori incidenti sulla produzione dei beni primari agricoli stanno erodendo molto velocemente la redditivita' delle imprese agricole, soprattutto di quelle che operano con un elevato ricorso ai piu' avanzati sistemi di qualita' e di certificazione;
Tenuto conto che le produzioni ortofrutticole di IV gamma costituiscono prodotti con un elevato contenuto tecnologico e di servizi, sul consumo dei quali i rilevanti aumenti dei costi energetici stanno incidendo in modo molto significativo;
Considerato che il cogente stato di crisi aggrava il livello di competitivita' delle imprese, per il forte aumento dei costi di produzione, riconducibili al sensibile aumento del prezzo delle fonti energetiche, soprattutto di quelle imprese ortofrutticole costrette ad assicurare il mantenimento della linea del freddo lungo tutta la filiera produttiva-commerciale, e spesso a combinare la produzione in apprestamenti protetti con la commercializzazione in ambienti e temperature controllate;
Considerata la rilevante diminuzione della liquidita' di tutte le imprese per gli oneri derivanti dai maggiori costi dovuti all'approvvigionamento delle risorse energetiche; e che tali costi hanno evidenziato aumenti, rispetto al costo medio dell'anno 2021, mai inferiori al 55% nel loro complesso;
Considerato che gli aumenti dei costi delle risorse energetiche impattano in modo significativo sulla liquidita' delle imprese ortofrutticole per le loro esigenze di utilizzo dell'energia sia per il condizionamento degli apprestamenti protetti che per il mantenimento della catena del freddo;
Considerato che le imprese agricole attive nella produzione di alimenti di IV gamma sono ad elevata densita' di manodopera, e che quindi manifestano il bisogno di una misura di ristoro che consenta di conservare la necessaria competitivita' al fine di evitare il reale pericolo di chiusura o di arresto della produzione per assenza della necessaria liquidita', con palesi e sensibili impatti sull'occupazione;
Considerato in particolare il sensibile aumento del costo delle diverse forme di energia sui bilanci delle famiglie italiane e la correlata contrazione dei consumi anche alimentari, ed in particolari di quelli dell'ortofrutta;
Considerato che il crescente fenomeno inflattivo sta impattando in modo significativo sulla capacita' di spesa alimentare degli italiani (+11,8% nel mese di novembre 2022), producendo un fenomeno non marginale nella stagnazione dei consumi con una elevata riduzione della domanda, cui si correla contemporaneamente anche un aumento dei costi di produzione;
Considerato che la contrazione sui prezzi di vendita al consumo e la riduzione delle vendite a livello delle strutture distributive porta inevitabilmente alla riduzione delle liquidazioni dei prezzi delle materie prime conferite dai produttori agricoli alle loro organizzazioni;
Tenuto conto altresi' che gli elevati incrementi delle risorse energetiche hanno impattato sensibilmente anche sui maggiori costi gestionali del condizionamento e della logistica in capo alle strutture associative dei produttori;
Considerato che, secondo le rilevazioni ISMEA, l'aumento degli indici dei costi di produzione dei principali fattori energetici nel periodo giugno-ottobre 2022 sono sensibilmente cresciuti;
Ritenuto di dover garantire un sostegno equamente distribuito tra tutte le fasi della filiera orticola, dalla produzione alla distribuzione, al fine di un contenimento dei maggiori costi sostenuti, stante l'incidenza diretta dell'aumento dei costi energetici per il condizionamento termico e funzionamento delle strutture serricole e degli apprestamenti protetti destinati alla produzione dei beni orticoli destinati alla IV gamma;
Ritenuto di dover garantire uno specifico contributo anche alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori ed alle filiali che hanno provveduto, a seguito del conferimento del prodotto dei soci produttori, alla relativa lavorazione e commercializzazione del prodotto di IV gamma, avendo subito esse stesse i negativi effetti degli incrementi dei costi energetici e delle dinamiche inflattive;
Considerato che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute destinano ai soci produttori aderenti, sia in forma singola che associata, i contributi di spettanza sui relativi prodotti conferiti;
Considerato altresi' che le organizzazioni dei produttori ortofrutticole riconosciute sono soggette a controlli annuali da parte delle regioni e P.A. di Trento e Bolzano nell'ambito del regime applicativo della O.C.M., e che l'amministrazione in tal senso ha la possibilita' di valorizzare il vigente sistema di verifica della base sociale, delle produzioni commercializzate e di eventuali non conformita', individuando, in tal senso, gli operatori concretamente attivi sul mercato dei prodotti di IV gamma, e potendo escludere dall'aiuto quelle imprese che non sono realmente conferenti o realmente produttori di specie orticole destinate alla produzione di alimenti di IV gamma;
Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;
c) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01), adottato il 23 marzo 2022, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;
d) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
e) «Richiedenti»: organizzazione di produttori, associazioni di organizzazione di produttori e filiali (O.P. /A.O.P./filiali) riconosciute dalle Regioni e P.A. di Trento e Bolzano e dal Ministero ai sensi del vigente decreto ministeriale emanato in attuazione dell'art. 32 e degli articoli 152 e segg. del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e successive modifiche e integrazioni;
f) «Soggetti beneficiari»: sono destinatari delle risorse disponibili:
le imprese agricole di produzione primaria di ortaggi, inscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, socie produttori conferenti delle O.P. e delle A.O.P.;
organizzazione di produttori le Associazioni di organizzazioni di produttori nonche' filiali (O.P. / A.O.P. e filiali) che valorizzano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di IV gamma;
g) «V.P.C.»: il valore della produzione commercializzata delle O.P. / A.O.P. e filiali determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
h) «prodotti di quarta gamma»: prodotti ortofrutticoli rispondenti alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e al decreto 20 giugno 2014 n. 3746 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti;
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'aiuto e' finalizzato a compensare i soggetti beneficiari e le loro imprese socie conferenti della perdita di reddito causata dell'incremento dei costi energetici, dall'aumento dei costi delle materie prime e dalla riduzione dei consumi dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, quale effetto correlato al deciso aumento del tasso inflattivo che sta impattando sulla capacita' di spesa delle famiglie.
2. La determinazione dell'aiuto di cui al comma 1 del presente articolo e' parametrata al valore della produzione commercializzata dei prodotti di IV gamma da ciascun richiedente nell'anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori.
3. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», istituito ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni e rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il presente decreto stabilisce in particolare:
a) le risorse destinate alle imprese della filiera ortofrutticola che producono alimenti destinati alla produzione di prodotti di IV gamma;
b) l'oggetto di intervento;
c) i criteri per la determinazione dell'aiuto;
d) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
e) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
 
Art. 3

Risorse disponibili

1. Le risorse allocate sul capitolo di spesa 7098, inerenti al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di provenienza dall'esercizio 2021, sono destinate per un ammontare pari a 10 milioni di euro ai soggetti beneficiari come definiti dal presente decreto.
2. Qualora le risorse risultassero eccedenti rispetto alle dichiarazioni dei Richiedenti, le stesse potranno essere destinate ad incrementare, in modo proporzionalmente lineare, il parametro unitario di cui all'art. 5 del presente decreto.
3. Qualora le richieste dei richiedenti pervenute evidenzino un fabbisogno finanziario maggiore rispetto alle risorse disponibili, il parametro unitario di cui all'art. 5 del presente decreto sara' proporzionalmente ridotto in modo lineare.
4. L'aumento o la riduzione del parametro unitario di sostegno di cui ai commi precedenti e' determinata con successivo provvedimento dal soggetto gestore.
 
Art. 4

I beneficiari e ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 3 sono destinate alle O.P., A.O.P. e filiali riconosciute alla data del 1° marzo 2021 e, per loro tramite, ai soci produttori, aderenti sia in forma singola che associata, conferitori della materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma.
2. La ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari di cui al comma precedente e' cosi' stabilita:
a) una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma;
b) una quota pari a 40,00% ai soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma.
 
Art. 5

Criterio per la determinazione
del contributo ed entita' dell'aiuto

1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386.
2. L'aiuto e' erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta.
3. Il parametro unitario di aiuto e' determinato nella misura del 5% del valore della V.P.C. (valore della produzione commercializzata) dei prodotti di IV gamma commercializzati da ciascun richiedente nell'anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori.
4. La ripartizione dell'aiuto tra i soci produttori conferenti e' effettuata dalle organizzazioni di produttori e associazioni le quali provvedono a ripartire gli importi spettanti ai soci produttori destinatari sulla base del valore percentuale di cui al comma 2 dell'art. 4, secondo parametri oggettivi e non discriminatori.
5. Gli importi di cui al comma 3 sono versati dalle organizzazioni richiedenti ai soci produttori entro quindici giorni dal ricevimento del contributo da parte di AGEA.
6. Per le organizzazioni di produttori costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 ottobre 2021 e riconosciute dopo il 1° marzo 2021, il valore di riferimento e' quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 ottobre 2021, rapportato, pro-quota, ad 8/12.
7. Per le organizzazioni di produttori riconosciute dal 1° novembre 2021 e fino alla data di inoltro della domanda, l'aiuto concedibile sara' pari al 50% del parametro di aiuto determinato ai sensi del comma 2.
8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati nell'art. 3, comma 1 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.
10. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che sono stati riconosciuti dopo il 31 ottobre 2022. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.
 
Art. 6

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate al soggetto gestore dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni e dalle filiali, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere almeno i seguenti elementi:
a) generalita' del richiedente;
b) Regione o provincia autonoma competente per il riconoscimento;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete i seguenti dati:
i. valore della produzione commercializzata relativa ai prodotti di IV gamma nell'anno 2021;
ii. quantita' dei prodotti di IV gamma commercializzati nell'anno 2021;
iii. quantita' di prodotto conferito dai soci produttori destinato alla produzione di alimenti di IV gamma;
iv. elenco dei soci conferenti la materia prima destinata alla produzione di alimenti di IV gamma, con le seguenti informazioni:
quantita' conferite;
superfici dei soci produttori destinate alla produzione della materia prima utilizzata dalla O.P., A.O.P. o filiale per la produzione di alimenti di IV gamma;
d) Criteri e parametri oggettivi, non discriminatori adottati al fine di ripartire gli importi spettanti ai soci produttori conferenti che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto conferito nell'anno 2021;
e) estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare tutte le operazioni relative all'aiuto ricevuto e agli importi versati ai soci produttori, ovvero i soci di primo livello;
f) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.
 
Art. 7

Istruttoria delle domande
ed erogazione del contributo

1. Il richiedente presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della circolare attuativa del soggetto gestore.
2. Agea effettua l'istruttoria delle domande entro sessanta giorni dal termine indicato nell'atto del soggetto gestore di cui al comma precedente, e calcola, sulla base delle dichiarazioni dei richiedenti, per ciascuna richiesta giudicata ammissibile, l'aiuto totale concedibile al singolo richiedente applicando il parametro di aiuto unitario alla V.P.C. ritenuta ammissibile;
3. Il soggetto gestore, verificata la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', comunica l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al richiedente il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
5. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero l'elenco dei richiedenti con l'importo dell'aiuto concesso.
6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
7. Nel caso in cui l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 1, AGEA riduce proporzionalmente, in misura lineare e proporzionale, l'importo da assegnare a ciascun richiedente.
8. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai richiedenti in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
9. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'80% (ottantapercento) del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad erogare il 20% (ventipercento) a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.
10. AGEA effettua l'istruttoria delle domande, eroga le risorse previste ed effettua le opportune verifiche amministrative con risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 8

Cumulo e massimale

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 4 del decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n. 370386.
2. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto al richiedente dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui al Quadro temporaneo.
Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2022

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 201