Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 dicembre 2022, n. 212
Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, l'articolo 126;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», pubblicato nel sito istituzionale;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40, concernente il «Regolamento recante requisiti di accesso e modalita' di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 21 novembre 2019, n. 49, che individua la nuova composizione della banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nel sito istituzionale;
Visto il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 28 settembre 2017, n. 146, disciplinante l'organizzazione, l'impiego, i compiti e le attribuzioni del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nel sito istituzionale;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 11645 P- in data 23 dicembre 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso
per l'accesso al ruolo degli orchestrali

1. L'accesso al ruolo degli orchestrali della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 126, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unita' intera piu' vicina.
3. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it
4. I posti messi a concorso sono distinti per strumento secondo la composizione della banda musicale individuata con il decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 126 (Accesso ai ruoli della banda musicale). -
1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli
orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda
musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle
carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso
pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato
ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma accademico di primo livello nello
specifico strumento, da individuarsi con decreto del
Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso
formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e
coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai
fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di
equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi
della predetta legge e i titoli di studio universitari,
delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono,
altresi', fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso,
i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di
studi musicali e coreutici al termine dei percorsi
formativi del previgente ordinamento, conseguiti
anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.
26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 e'
prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi
a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale,
che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai
ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. E',
altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei
posti messi a concorso, per il personale volontario del
Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di
duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri
requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali
e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono
conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione
delle graduatorie di merito distinte per strumento, la
durata e le modalita' di svolgimento del corso di
formazione e del tirocinio.
6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli
degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati,
rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore
in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono
ammessi alla frequenza del corso di formazione e del
tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di
sei mesi.»
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014,
produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai
servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica altresi' in caso di identificazione
elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite
canali fisici. L'identita' digitale, verificata ai sensi
del presente articolo e con livello di sicurezza almeno
significativo, attesta gli attributi qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di
abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero
stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e
la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente
le identita' digitali SPID, la carta di identita'
elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire
l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri
servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c)
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la
carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line.
3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del
rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica,
verificano i dati identificativi del richiedente, ivi
inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'art. 62, anche tramite la piattaforma prevista
dall'art. 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche
successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con
cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della
legge 30 settembre 2004, n. 252), si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il comma 5 dell'art. 125 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«5. Con decreto del capo del Dipartimento sono
disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di
corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali
del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'art. 128
nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e
gestionale connesso al funzionamento della banda musicale.
Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le
disposizioni vigenti in materia.»
- Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato A

(art. 5) 1. Titoli musicali e culturali per orchestrale

Le categorie di titoli ammesse a valutazione per l'orchestrale ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna sono le seguenti:
a) diploma accademico di secondo livello nello strumento per il quale si concorre, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 1,00;
b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda aggiuntivo rispetto a quello per il quale si concorre, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 1,00;
c) incarico di docenza presso un conservatorio statale o un istituto parificato nello strumento per il quale si concorre o affine: punti 0,30 a trimestre;
d) incarico di docenza nello strumento per il quale si concorre o affine presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale ad indirizzo musicale o un istituto parificato: punti 0,25 a trimestre;
e) incarico di docenza in educazione musicale presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale o un istituto parificato: punti 0,20 a trimestre.
f) titoli professionali correlati alla professionalita' di orchestrale per lo strumento per il quale si concorre o affine:
1. contratti con istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane o estere: 0,05 punti per contratto;
2. concerti per associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da camera, fino a tredici strumenti: 0,05 punti per concerto;
3. superamento di concorsi nazionali o internazionali da solista o in formazione da camera: 0,20 punti, fino a un massimo di punti 1,00;
4. conseguimento dell'idoneita' nei concorsi per l'accesso alle bande musicali delle Forze armate o di Polizia ovvero pregressa esperienza nelle medesime formazioni bandistiche o nelle Fanfare: punti 1,00;
5. pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine: 0,25 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00;
6. incisioni su CD o DVD in formazione da camera o da solista, fino a tredici strumenti, da solista con accompagnamento orchestrale o pianistico: 0,10 punti per incisione, fino a un massimo di punti 1,00;
7. pubblicazioni di composizioni originali: 0,20 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00.
I titoli di cui alle lettere c), d), e) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.
I titoli di cui alla lettera f) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.
2. Titoli musicali e culturali per maestro direttore

Le categorie di titoli ammesse a valutazione per il maestro direttore ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse sono le seguenti:
a) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 2,00;
b) incarico di docenza presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 0,30 a trimestre;
c) incarico di docenza presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale ad indirizzo musicale o un istituto parificato: punti 0,20 a trimestre;
d) titoli professionali correlati alla professionalita' di maestro direttore:
1. contratti con istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane o estere: 0,05 punti per contratto;
2. direzione di concerti per associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da camera, fino a tredici strumenti: 0,05 punti per concerto;
3. superamento di concorsi nazionali o internazionali: 0,20 punti, fino a un massimo di punti 1,00;
4. conseguimento dell'idoneita' nei concorsi per l'accesso alle bande musicali delle Forze armate o di Polizia ovvero pregressa esperienza nelle medesime formazioni bandistiche o nelle Fanfare: punti 1,00;
5. pubblicazioni di metodi connessi con la specifica professionalita': 0,25 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00;
6. incisioni su CD o DVD connessi con la specifica professionalita': 0,10 punti per incisione, fino a un massimo di punti 1,00;
7. pubblicazioni di composizioni originali: 0,20 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00.
I titoli di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.
I titoli di cui alla lettera d) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.
 
Art. 2

Prove di esame per l'accesso al ruolo degli orchestrali

1. Le prove di esame sono costituite da tre prove pratiche e una prova orale.
2. Le tre prove pratiche consistono in:
a) una esecuzione, con lo strumento per il quale e' stato bandito il concorso, di un brano di concerto, scelto dal candidato;
b) uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra tre proposti dal candidato;
c) una lettura e una esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova pratica una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale consiste in un colloquio vertente su:
a) nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato;
b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 3

Modalita' di accesso e bando di concorso
per l'accesso al ruolo del maestro direttore

1. L'accesso al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 126, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della
legge 30 settembre 2004, n. 252), si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 4

Prove di esame per l'accesso
al ruolo del maestro direttore

1. Le prove di esame sono costituite da tre prove scritte, una prova orale e una prova pratica.
2. Le tre prove scritte consistono in:
a) una composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando;
b) una composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando;
c) una strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte sulle seguenti materie:
a) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
b) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale che compongono la banda musicale individuati con il decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) vari tipi di partitura;
d) impiego degli strumenti di cui alla lettera b);
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato nella prova orale una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
6. La prova pratica consiste nella concertazione e nella direzione di uno o piu' brani, scelti dalla commissione esaminatrice e sottoposti al candidato per un arco di tempo indicato nel bando.
7. La prova pratica si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art.125, comma 5, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), si veda
nelle note all'art. 1.
 
Art. 5

Titoli musicali e culturali

1. Le categorie dei titoli musicali e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi sono cumulabili fino ad un massimo di punti 10,00.
2. Sono valutati dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 7 soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso.
 
Art. 6

Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale

1. L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli della banda musicale). - 1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneita' fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;
b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermita' fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumita' del candidato e di coloro che prestano attivita' lavorativa congiuntamente ad esso;
c) acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus piu' ridotto. E' ammessa la correzione con lenti con equivalente sferico compreso tra -6,00 e +4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e +4,00; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;
d) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche.
2. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.
3. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti fisici, psichici e attitudinali e' formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 2, previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.».
 
Art. 7

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale e quella del concorso a maestro direttore sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento.
2. La commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed e' composta da:
a) un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale;
b) un docente di strumento presso un conservatorio statale o un istituto parificato;
c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale ovvero da un maestro proveniente da altri Corpi o amministrazioni dello Stato;
d) un docente o un esperto per ciascuno strumento per il quale e' bandito il concorso non appartenente all'amministrazione.
3. La commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio, con qualifica non inferiore a viceprefetto, in servizio presso il Dipartimento ed e' composta da:
a) un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale;
b) un docente di composizione presso un conservatorio statale o un istituto parificato;
c) due docenti di strumentazione per banda presso un conservatorio statale o un istituto parificato.
4. Per la composizione delle commissioni esaminatrici di cui ai commi 2 e 3, ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui ai commi 2 e 3 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
6. Con i decreti di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. In relazione al numero dei candidati, la commissione di cui al comma 2, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Note all'art. 7:
- Si riporta il comma 4 dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.:
«4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.»
 
Art. 8

Approvazione delle graduatorie finali
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. Nel concorso di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma graduatorie di merito distinte per strumento musicale, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti delle prove pratiche e il voto della prova orale. Il Dipartimento redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parita' nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Nel concorso di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti delle prove scritte, il voto della prova pratica e il voto della prova orale. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005 e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detti decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della
legge 30 settembre 2004, n. 252), si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1.
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti
di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.»
 
Art. 9

Corsi di formazione

1. Il corso di formazione per orchestrali in prova e quello per maestro direttore in prova hanno la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.
2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
3. Ciascun corso, a carattere residenziale, e' finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie dei ruoli ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed e' organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Le manifestazioni musicali svolte per l'amministrazione sono considerate come periodo di tirocinio.
5. Al termine del corso di formazione, gli orchestrali in prova e il maestro direttore in prova sostengono un esame finale.
6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
7. Ciascuna commissione dell'esame di fine corso e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed e' composta da due componenti appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
8. Sono dimessi dal corso di formazione gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova:
a) che non superino l'esame di cui al comma 5;
b) che dichiarino di rinunciare al corso;
c) che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e);
d) che siano stati assenti dal corso per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica;
e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso, le orchestrali in prova ovvero la maestra direttrice in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita'.
9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli orchestrali in prova e il maestro direttore in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 239, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma
restando la disciplina delle incompatibilita' dettata
dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i
doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici
di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una
disposizione di servizio commette infrazione disciplinare
ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di
quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei
mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.»
 
Art. 10

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nella nota
all'art. 7.
 
Art. 11

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: Piantedosi Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 368

Note all'art. 11:
- Il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio
2015, n. 40, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento recante requisiti di accesso e modalita' di
svolgimento del concorso per orchestrale delle banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
degli articoli 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217».