Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 dicembre 2022
Modifica del decreto 21 ottobre 2022, concernente le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l'anno 2022.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
Visto l'art. 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a);
Visto l'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-ter del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 11-bis, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 27 giugno 2020, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2020;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 29 ottobre 2021, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2021;
Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle richieste da parte dei comuni secondo le modalita' di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente in data 31 gennaio 2018, 27 maggio 2020 e 9 ottobre 2021, sono state assegnate le risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, per un ammontare complessivo di 111 milioni di euro;
Visto l'art. 11-bis, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 35-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, relativamente alle annualita' 2020, 2021 e 2022;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che detta principi per il riequilibrio territoriale;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2022, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2022;
Rilevato che il termine per la presentazione delle richieste da parte dei comuni di ammissione al finanziamento per l'esercizio finanziario 2022 scadra', ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2022, il prossimo 31 dicembre 2022;
Ritenuto di dover prevedere una modifica dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte degli enti interessati, in considerazione della complessita' della fase di predisposione delle progettualita'; nonche' delle tempistiche necessarie all'approvazione delle stesse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Modifica dei termini di presentazione delle richieste

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022, le parole «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni».
 
Art. 2

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro dell'interno
Piantedosi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 217