Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 dicembre 2022
Procedure per l'autorizzazione delle nuove stazioni di prova ATP private.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (Accordo ATP) concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) e relativi allegati, modificati in base alle previsioni dell'art. 18 dell'accordo stesso;
Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, recante regolamento di esecuzione della citata legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare l'art. 2, comma 2 e 3, che dispongono rispettivamente che «Le stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, con decreto del Ministro dei trasporti» e che «In condizioni di reciprocita' possono essere riconosciute anche stazioni di controllo estere»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 3 luglio 1980 con il quale le seguenti stazioni di prova, non dipendenti dall'amministrazione statale, Laboratorio per la tecnica del freddo del Consiglio nazionale delle ricerche sito in Padova (PD) e Centro ricerche FIAT S.p.a. sito in Orbassano (TO), sono state autorizzate ad eseguire controlli conformemente all'Accordo ATP;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 30 aprile 1987 con il quale il Laboratorio per la tecnica del freddo del Consiglio nazionale delle ricerche sito in corso Stati Uniti, n. 4, Padova (PD) e il Laboratorio Montedipe C.S.I. sito in viale Lombardia 20 Bollate (MI), sono stati autorizzati quali stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione ad eseguire controlli conformemente all'Accordo ATP e, contestualmente, viene comunicata la cessazione dell'attivita' del Centro ricerche FIAT S.p.a.;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 04118/2020 reg. prov. coll. - N.09693/2019 reg. ric. con cui e' stato impartito alla scrivente amministrazione di autorizzare l'apertura di ulteriori stazioni di prova private ATP;
Visto il provvedimento prot. n. 29290 del 22 settembre 2021 con il quale e' stata autorizzata la Asso Tecno Service S.r.l. quale nuova stazione di prova ATP privata per l'esecuzione di prove ATP;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1979, e' necessario emanare la disciplina utile ad autorizzare stazioni di prova ATP non dipendenti dall'amministrazione statale e uniformare i requisiti e le modalita' di controllo di quelle gia' in attivita', sempre non dipendenti dall'amministrazione statale;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) «Accordo ATP»: l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) e relativi allegati, modificati in base alle previsioni dell'art. 18 dell'accordo stesso;
b) «Stazione di prova ATP» un laboratorio, non dipendente dall'amministrazione statale, attrezzato per effettuare tutte le prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP, tenuto conto delle condizioni ambientali nazionali;
c) «Direzione generale per la motorizzazione»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Elenco strumentazione e modalita' d'impiego

In relazione agli strumenti per acquisire in tempo reale i parametri previsti dalla normativa ATP e dal presente decreto, deve essere disponibile la seguente strumentazione, opportunamente identificata ed efficiente, unitamente alle procedure di manutenzione, gestione, memorizzazione e flusso dei dati nonche' della taratura:
1. Metro a nastro di idonea lunghezza, annesso metro laser;
2. Calibro speciale per rilievo degli spessori di isolamento;
3. Idonea attrezzatura informatica costituita da hardware e software in grado di rilevare, acquisire, processare, elaborare e registrare in modo criptato secondo gli intervalli previsti tutti i dati rilevati in fase di esecuzione delle prove e predisporre le verbalizzazioni secondo le previsioni dell'Accordo ATP. Tale attrezzatura dovra' essere compatibile con la piattaforma digitale in uso presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in modo da garantire l'acquisizione dei dati;
4. Sonde termometriche schermate contro l'irraggiamento (in numero minimo di 36), stufe ventilate, ventilatori, pali e/o supporti per il posizionamento delle sonde anche nel caso di cisterne, in numero sufficiente per l'effettuazione di tutte le prove previste in normativa.
Sono ammesse sonde per il rilievo della temperatura wireless purche' i rilevatori/accentratori di segnale siano collocati all'interno dei tunnel di prova e collegati via cavo al sistema di rilevazione;
5. Termometro di precisione (+/- 0,2 °C), tarato. Lampada portatile con potenza di almeno 150 W o analoga se Led;
6. Contagiri, anemometro per il rilievo di portate d'aria, strumentazione per il rilievo dei consumi di corrente elettrica e di carburante (bilancia);
7. La strumentazione puo' essere atta alla registrazione contemporanea delle temperature di piu' di una entita' tecnica o veicolo sottoposti a prova; deve poter intervenire automaticamente in caso di emergenze tecniche o cattivi funzionamenti delle attrezzature;
8. Il sistema di mantenimento della temperatura media del tunnel deve essere gestito e controllato da idoneo sistema automatico interfacciato con l'attrezzatura informatica del tunnel ed i dati debbono essere registrati;
9. Impianto per lo smaltimento dei gas di scarico per il funzionamento dei gruppi frigoriferi autonomi o trascinati dal motore del veicolo e sistema di raffreddamento del radiatore/i del veicolo;
10. La strumentazione elencata ai precedenti punti deve essere sottoposta ad un programma di manutenzione e taratura documentata su un apposito registro;
11. Il personale addetto alle prove deve essere informato e formato per l'uso delle apparecchiature e l'esecuzione delle prove;
12. Devono essere adeguatamente memorizzati tutti gli interventi di manutenzione alla stazione di prova ATP per un periodo non inferiore a dieci anni;
13. Collegamento informatico con il sistema elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
14. Memorizzazione di tutte le prove effettuate per un periodo non inferiore a dieci anni.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le procedure utili ad autorizzare stazioni di prova ATP non dipendenti dall'amministrazione statale, nonche' le attivita' di controllo finalizzate alla verifica del permanere dei requisiti e del regolare esercizio delle attivita' delle stesse.
 
Art. 3

Requisiti generali

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di stazione di prova ATP e' rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente decreto, al titolare dell'impresa in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione europea stabilito in Italia oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all' Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';
b) conseguimento della maggiore eta';
c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche nel caso di applicazione dei benefici di cui all'art. 444 del codice di procedura penale;
d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) disponibilita' di locali, strumentazione ed attrezzatura idonei, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto;
2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.
3. Nel caso di societa', il requisito di cui alle lettere f) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'.
4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1:
a) il titolare dell'impresa deve comprovare di avere in organico o di potersi avvalere di un responsabile tecnico titolare dei requisiti di cui all'art. 6;
b) l'impresa deve essere in possesso di certificazione, in corso di validita', rilasciata dall'organismo nazionale di accreditamento - Accredia, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
 
Art. 4

Locali, strumentazione ed attrezzature

1. Ai fini dell'esecuzione delle prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP, la stazione di prova ATP deve disporre di:
a) locali di dimensioni idonee ad ospitare la strumentazione e le attrezzature necessarie all'esecuzione delle prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP conformi alle disposizioni relative alle norme sulla sicurezza sul lavoro e alle norme antincendio;
b) almeno un tunnel, principale, con le seguenti dimensioni minime, riferite all'area di prova al netto dei vani tecnici per il condizionamento ambientale:
larghezza ≥ 4,6 m;
lunghezza ≥ 21,0 m;
altezza ≥ 4,7 m;
larghezza porta di accesso ≥ 3,6 m;
altezza porta di accesso ≥ 4,5 m;
c) almeno la strumentazione minima indicata nell'allegato 2 al presente decreto, unitamente alle modalita' d'impiego;
d) idonea attrezzatura informatica, costituita da hardware e software, in grado di rilevare, acquisire, processare, elaborare e registrare in modo criptato, tutti i dati rilevati in fase di esecuzione delle prove e di predisporre la verbalizzazione delle stesse in conformita' alle previsioni dell'Accordo ATP. Tale attrezzatura dovra' essere compatibile con la piattaforma digitale in uso presso il centro Elaborazione dati dell'amministrazione, in modo da garantire l'acquisizione dei dati.
2. Eventuali tunnel, ulteriori rispetto a quello di cui al comma 1, lettera b), possono avere dimensioni piu' ridotte, ma comunque non inferiori alle seguenti:
larghezza ≥ 4,0 m;
lunghezza ≥ 10,0 m;
altezza ≥ 4,0 m;
larghezza porta di accesso ≥ 3,0 m;
altezza porta di accesso ≥ 3,6 m.
Tali dimensioni sono da riferirsi all'area di prova al netto dei vani tecnici per il condizionamento ambientale.
3. Ogni elemento di ciascuna strumentazione e attrezzature di cui al comma 1, lettera c) e d), e' univocamente identificato mediante apposita etichettatura.
4. Le registrazioni di ciascun elemento della strumentazione e del relativo software, che siano significative per le prove ATP effettuate oppure per le tarature eseguite, sono elettronicamente memorizzate e conservate per un periodo di almeno dieci anni.
 
Art. 5

Parametri ambientali

1. Come previsto dagli allegati all'Accordo ATP, nei tunnel di prova, le apparecchiature di condizionamento del tunnel installate sono in grado di regolare e mantenere i parametri ambientali indicati in tabella indipendentemente dalla tipologia di prova eseguita e dalle condizioni atmosferiche esterne.
Sono previsti strumenti di misura e registrazione dei parametri riportati in tabella.
===================================================================== | | | Velocita' dell'aria | Umidita' | | | Temperatura |intorno agli oggetti in | relativa | | | d'ambiente | prova | dell'aria | +=============+===============+========================+============+ |Valori minimi|5°C <T ambiente| | | |e massimi | < 32°C |m/s < Velocita' < 2 m/s | Si' | +-------------+---------------+------------------------+------------+ |Presenza | | | | |strumenti di | | | Si' (punto | |misura | Si' | Si' |di rugiada) | +-------------+---------------+------------------------+------------+

 
Art. 6

Responsabile tecnico

1. Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), deve:
a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a.1) diploma di laurea in ingegneria conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero laurea specialistica corrispondente, secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004;
a.2) laurea magistrale in ingegneria di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 luglio 2007, n. 157, Supplemento ordinario n. 155, ovvero laurea equipollente ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni;
a.3) laurea triennale in ingegneria;
b) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo se non dipendente dell'impresa;
c) aver svolto attivita' di direzione o progettazione presso un'impresa operante nel settore delle costruzioni di carrozzerie isotermiche, in qualita' di titolare ovvero socio o dipendente, oppure aver lavorato in una stazione di prova ATP con qualifica direzionale o di responsabile della progettazione per un periodo non inferiore a due anni se in possesso dei titoli di cui ai punti a.1) o a.2), oppure di quattro anni se in possesso del titolo di cui al punto a.3). Le suddette attivita' dovranno essere provate mediante l'esibizione di idonea documentazione. Possono essere valutate equipollenti ulteriori esperienze, almeno biennali, purche' effettuate nel settore della termo-refrigerazione con le medesime qualifiche.
 
Art. 7

Presentazione dell'istanza e valutazione della
documentazione prodotta

1. Il titolare della stazione di prova ATP richiede l'autorizzazione trasmettendo via PEC all'indirizzo della Direzione generale per la motorizzazione istanza redatta nelle forme e nei modi di cui all'allegato 1 e corredata degli allegati ivi previsti.
2. Il competente ufficio della Direzione generale di cui al comma 1, ricevuta l'istanza, avvia il procedimento di autorizzazione che deve essere concluso entro centoventi giorni. Qualora l'amministrazione non provveda entro tale termine, la richiesta si intende respinta. La necessita' di integrazioni documentali formali o comunque le richieste di chiarimenti, in qualsiasi forma rese, interrompono i termini del procedimento.
3. Verificata la completezza e l'idoneita' della documentazione prodotta, il competente ufficio di cui al comma 2 provvede a richiedere alla Direzione generale per la motorizzazione una visita ispettiva presso la sede della stazione di prova ATP richiedente, tenendo informata quest'ultima.
4. La visita e' espletata da una commissione ispettiva composta da due funzionari, in possesso del diploma di laurea in ingegneria, del Dipartimento per la mobilita' sostenibile, nominati dal Direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 3.
 
Art. 8

Visita ispettiva e conclusione del procedimento

1. La commissione ispettiva comunica, anche per il tramite dell'ufficio competente di cui all'art. 7, comma 2, alla stazione di prova ATP richiedente, il giorno e l'ora della visita ispettiva.
2. La stazione di prova mette a disposizione un mezzo di trasporto e il relativo personale per consentire le verifiche previste dalla commissione ispettiva.
3. La visita ispettiva si articola in:
a) verifica dell'adeguatezza dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature rispetto ai criteri prescritti dall'art. 4 ed alla documentazione probatoria;
b) esecuzione di almeno una prova ATP a scelta della commissione ispettiva, tra quelle previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP. Per la verifica della corretta funzionalita' dell'attivita' della stazione di prova ATP richiedente, gli esiti della prova possono essere verificati, a discrezione della commissione ispettiva, ripetendo la medesima presso una stazione di prova ATP dell'amministrazione.
4. Gli oneri delle visite ispettive e della ripetizione delle prove di cui comma 3, lettera b), sono a carico della stazione di prova ATP richiedente, ai sensi della legge n. 870/1986.
5. La commissione ispettiva, completate le operazioni di cui al comma 3, redige la relazione della visita ispettiva entro trenta giorni dalla data della stessa e la trasmette all'Ufficio competente di cui all'art. 7, comma 2, che, definito il procedimento, predispone il provvedimento di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione, adottato dal direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione. In caso di autorizzazione, la stessa e' subordinata all'attivazione del collegamento con la piattaforma digitale in uso presso il Centro elaborazione dati dell'amministrazione, in modo da garantire l'acquisizione dei dati.
6. Ciascun provvedimento di autorizzazione di una stazione di prova ATP e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed e' comunicato al Segretariato dell'ONU a Ginevra, una volta concluse positivamente tutte le procedure previste.
 
Art. 9

Comunicazioni

1. Semestralmente la stazione di prova ATP autorizzata riferisce alla Direzione generale territoriale competente ed alla Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3 - in merito all'attivita' svolta. A tal fine correda la relazione con un quadro statistico delle prove effettuate.
2. Con riferimento alla certificazione di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), la stazione di prova ATP autorizzata da' comunicazione alle Direzioni del comma 1:
a) di ogni rinnovo, allegando la nuova certificazione;
b) di ogni caso di sospensione, revoca o mancato rinnovo. In tal caso, la stazione di prova ATP autorizzata sospende l'attivita' di verbalizzazione.
 
Art. 10

Controlli

1. Le Direzioni generali territoriali territorialmente competenti in ragione della sede di ciascuna stazione di prova ATP autorizzata, per il tramite degli Uffici della motorizzazione, esercitano attivita' di vigilanza sul permanere dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 e sull'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' della stazione di prova ATP.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere operati controlli documentali, anche da remoto, e possono essere effettuate visite ispettive che si concludono con un verbale.
3. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza sia accertato che e' venuto meno uno o piu' dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, la Direzione generale territoriale competente per territorio invia documentata relazione alla relativa Direzione generale per la motorizzazione che adotta un provvedimento di immediata sospensione dell'autorizzazione, per un periodo da 2 a 5 anni, e comunque fino a che sia stata dimostrata l'eliminazione delle irregolarita'.
4. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza siano riscontrate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' della stazione di prova ATP autorizzata, queste sono contestate dalla Direzione generale territoriale al titolare della stazione stessa, assegnando un termine di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni. La Direzione generale territoriale, nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia il verbale della visita ispettiva corredato da ogni utile documentazione, alla Direzione generale per la motorizzazione che, se del caso, adotta un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per un periodo che varia da uno a cinque anni, in relazione alla gravita' delle irregolarita' riscontrate. Qualora una stazione di prova ATP autorizzata sia stata destinataria, per due volte nell'arco di tre anni, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, la Direzione generale per la motorizzazione adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione. In tal caso, non e' possibile presentare nuova istanza di autorizzazione prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca della precedente autorizzazione.
5. Ogni provvedimento di sospensione o revoca comporta la temporanea o definitiva cancellazione nell'elenco delle stazioni di prova ATP autorizzate sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed e' comunicato al Segretariato dell'ONU a Ginevra.
 
Art. 11

Adeguamento delle stazioni di prova ATP gia' autorizzate

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni di prova ATP non dipendenti dall'amministrazione statale, gia' autorizzate ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 3 luglio 1980 e del decreto del Ministro dei trasporti del 30 aprile 1987 o, comunque, operanti e comunicate al Segretariato dell'ONU a Ginevra, devono comprovare il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 3, 4 e 5, del presente decreto ad eccezione di quello relativo alle dimensioni minime del tunnel, di cui all'art. 4 comma 1, lettera b).
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'attivita' della stazione di prova ATP e' sospesa con un provvedimento emanato dal direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle stazioni di prova ATP di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 192