Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 23 dicembre 2022
Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci. (Ordinanza speciale n. 39).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3 e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la nota prot. n. CGRTS-0034182-A-20/12/2022 del Sindaco del Comune di Preci, con la quale e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;
Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione relativa al Comune di Preci e approvata dal Comune con delibera consiliare del 18 maggio 2022 ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 107/2020;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Preci e dalla struttura del sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al centro storico di Preci, rendendolo in gran parte inagibile e rendendo inutilizzabili sottoservizi, infrastrutture viabilistiche ed edifici pubblici e privati;
b) tra gli immobili danneggiati vi sono numerosi edifici pubblici che assolvevano, prima del sisma, a funzioni istituzionali e di interesse pubblico e che ad oggi sono ospitate provvisoriamente in sedi inadeguate alle rispettive esigenze;
c) l'inagibilita' di tali strutture ostacola la viabilita' nel centro storico, gia' intrinsecamente complessa per le ridotte dimensioni degli spazi urbani, per la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici prospicienti vie pubbliche, nonche' per la presenza di ponteggi e aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di esecuzione, cui si aggiungeranno a breve ulteriori numerosi cantieri privati e pubblici che sono in fase avanzata di progettazione;
d) l'inagibilita' delle menzionate strutture contribuisce inoltre ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca la riduzione del flusso turistico, incrementando la crisi delle attivita' economiche, gia' acutizzata dalla pandemia;
e) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi provvisionali, ma i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un crescente progressivo ammaloramento delle richiamate strutture, ivi comprese quelle storiche, nonche' delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia di compromissione della stabilita' degli edifici, sia di un deterioramento del loro stato di conservazione, con la crescente possibilita' di danni irrimediabili a persone e cose;
f) molti degli edifici lesionati dal sisma posseggono un riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto risultano tutelati ai sensi del successivo art. 12, comma 1 con la conseguenza che il loro recupero, oltreche' ripristinare condizioni di agibilita' e sicurezza, costituisce un'azione di salvaguardia dei valori identitari, architettonico-paesaggistici e artistici da essi posseduti;
g) e' pertanto necessario porre in atto un programma di recupero unitario, identificando gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Preci e dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' a coniugare la realizzazione di tali interventi con la ricostruzione degli edifici privati, armonizzandone e raccordandone sia la cantierizzazione che il cronoprogramma;
h) occorre procedere in coerenza con quanto contenuto nel programma straordinario di ricostruzione del Comune di Preci, approvato ai sensi dell'ordinanza n. 107/2020 dal Comune con delibera consiliare del 18 maggio 2022, il quale identifica le opere pubbliche ritenute necessarie alla ricostruzione delle citta', anche indicando quelle che tra queste assumono particolare priorita' di realizzazione e che si configurano come di particolare criticita' e urgenza in quanto rappresentano opere funzionali indispensabili ospitanti funzioni strategiche e, pertanto, essenziali e propedeutiche alla ripresa della vita sociale e culturale della citta';
i) si rende dunque necessario procedere in via prioritaria e unitaria, a causa della gravita' e urgenza delle rispettive situazioni, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, agli interventi sui seguenti beni pubblici, finanziati per gli importi che di seguito si riportano:
1. Comune di Preci - Hotel Scacchi, per euro 2.127.615,20, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
2. Caserma dei Carabinieri, per euro 996.428,40, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
3. Palazzo Comunale e Sala Consigliare, per euro 1.449.541,20, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, a cui va aggiunta la maggiore somma di euro 669.660,75 in base alla richiesta del Comune avvenuta con nuova CIR e congruita dall'USR Umbria, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
4. Palestra comunale - corpo spogliatoi, per euro 686.147,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
5. Palazzo Finocchioli, per euro 1.239.078,38, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
6. Edificio Produttivo - Magazzino Comunale, per euro 1.191.682,90, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
7. Cimitero Abeto, per euro 193.565,70, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
8. Strada comunale La Costarella (dissesti scarpata di monte), per euro 240.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
9. Immobile di via Catani n. 5, per euro 823.877,04, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
10. Immobile di via Catani n. 9, per euro 881.717,09, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
11. Immobile di Via Cavallotti n. 1, per euro 471.436,12, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
12. Loc. Todiano - Piazza della Torre, per euro 1.162.043,73, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
13. Sottoservizi Preci Capoluogo I stralcio per euro 5.350.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;
14. Sottoservizi Preci Capoluogo II stralcio per euro 3.350.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
15. Sala polivalente ed altro per euro 1.400.000,00 integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;
16. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca I stralcio per euro 500.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;
17. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca II stralcio per euro 400.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
18. Muro Caserma dei Carabinieri e via Santa Caterina I stralcio per euro 1.000.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;
19. Muro Caserma dei Carabinieri e via Santa Caterina II stralcio per euro 950.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
20. Muro di sostegno e contenimento M1, M2, M3 I stralcio per euro 1.800.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;
21. Muro di sostegno e contenimento M1, M2, M3 I stralcio per euro 2.000.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
22. Spogliatoi campo sportivo per euro 300.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
23. Palazzo «Ciri» - Frazione Roccanolfi per euro 2.500.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
24. Frana di Roccanolfi per euro 2.500.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; per un importo complessivo di euro 34.132.793,51 di cui euro 11.463.132,76 a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 8.050.000,00 sull'ordinanza n. 129/2022 ed euro 14.619.660,75 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione dei sopracitati immobili nel Comune di Preci;
Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Preci, come meglio dettagliati da allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Considerato che l'importo complessivo di euro 34.132.793,51, necessario alla realizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, risulta gia' stanziato con ordinanza n. 109/2020 per euro 11.463.132,76 e con ordinanza n. 129/2022 per euro 8.050.000,00, e che, pertanto, si rende necessario un ulteriore stanziamento pari a complessivi euro 14.619.660,75 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresi' adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto di individuare quale sub Commissario, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'ing. Fulvio Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che il Comune di Preci ha attestato di disporre di un adeguato settore servizi tecnici e, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Preci la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di soggetto attuatore, ad esclusione degli interventi sub nn. 9, 10, in quanto interventi di edilizia residenziale pubblica per i quali si ritiene adeguato quale soggetto attuatore ATER Umbria;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo del sub-Commissario;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, ove non ancora affidata, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che l'art. 32 della direttiva 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;
Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;
Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;
Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;
Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;
Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 22 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione degli interventi
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici e delle strutture siti nel centro storico del Comune di Preci danneggiati dagli eventi sismici.
2. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
1. Comune di Preci - Hotel Scacchi, per euro 2.127.615,20, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
2. Caserma dei Carabinieri, per euro 996.428,40, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
3. Palazzo Comunale e Sala Consigliare, per euro 1.449.541,20, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, a cui va aggiunta la maggiore somma di euro 669.660,75 in base alla richiesta del Comune avvenuta con nuova CIR e congruita dall'USR Umbria, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
4. Palestra comunale - corpo spogliatoi, per euro 686.147,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
5. Palazzo Finocchioli, per euro 1.239.078,38, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
6. Edificio Produttivo - Magazzino Comunale, per euro 1.191.682,90, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
7. Cimitero Abeto, per euro 193.565,70, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
8. Strada comunale La Costarella (dissesti scarpata di monte), per euro 240.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
9. Immobile di via Catani n. 5, per euro 823.877,04, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
10. Immobile di via Catani n. 9, per euro 881.717,09, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
11. Immobile di via Cavallotti n. 1, per euro 471.436,12, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
12. Loc. Todiano - Piazza della Torre, per euro 1.162.043,73, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;
13. Sottoservizi Preci Capoluogo I stralcio per euro 5.350.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;
14. Sottoservizi Preci Capoluogo II stralcio per euro 3.350.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
15. Sala polivalente ed altro per euro 1.400.000,00 integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;
16. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca I stralcio per euro 500.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;
17. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca II stralcio per euro 400.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
18. Muro Caserma dei Carabinieri e via Santa Caterina I stralcio per euro 1.000.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;
19. Muro Caserma dei Carabinieri e via Santa Caterina II stralcio per euro 950.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
20. Muro di sostegno e contenimento M1, M2, M3 I stralcio per euro 1.800.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;
21. Muro di sostegno e contenimento M1, M2, M3 I stralcio per euro 2.000.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
22. Spogliatoi campo sportivo per euro 300.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
23. Palazzo «Ciri» - Frazione Roccanolfi per euro 2.500.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
24. Frana di Roccanolfi per euro 2.500.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; per un importo complessivo di euro 34.132.793,51, di cui euro 11.463.132,76 a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 8.050.000,00 sull'ordinanza n. 129/2022 ed euro 14.619.660,75 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Gli interventi di cui al comma 2 risultano di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Preci:
a) gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al centro storico di Preci, rendendolo in gran parte inagibile e rendendo inutilizzabili sottoservizi, infrastrutture viabilistiche ed edifici pubblici e privati;
b) tra gli immobili danneggiati vi sono numerosi edifici pubblici che assolvevano, prima del sisma, a funzioni istituzionali e di interesse pubblico e che ad oggi sono ospitate provvisoriamente in sedi inadeguate alle rispettive esigenze;
c) l'inagibilita' di tali strutture ostacola la viabilita' nel centro storico, gia' intrinsecamente complessa per le ridotte dimensioni degli spazi urbani, per la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici prospicienti vie pubbliche, nonche' per la presenza di ponteggi e aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di esecuzione, cui si aggiungeranno a breve ulteriori numerosi cantieri privati e pubblici che sono in fase avanzata di progettazione;
d) l'inagibilita' delle menzionate strutture contribuisce inoltre ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca la riduzione del flusso turistico, incrementando la crisi delle attivita' economiche, gia' acutizzata dalla pandemia;
e) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi provvisionali, ma i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un crescente progressivo ammaloramento delle richiamate strutture, ivi comprese quelle storiche, nonche' delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia di compromissione della stabilita' degli edifici, sia di un deterioramento del loro stato di conservazione, con la crescente possibilita' di danni irrimediabili a persone e cose;
f) molti degli edifici lesionati dal sisma posseggono un riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto risultano tutelati ai sensi del successivo art. 12, comma 1, con la conseguenza che il loro recupero, oltreche' ripristinare condizioni di agibilita' e sicurezza, costituisce un'azione di salvaguardia dei valori identitari, architettonico-paesaggistici e artistici da essi posseduti;
g) e' pertanto necessario porre in atto un programma di recupero unitario, identificando gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Preci e dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' a coniugare la realizzazione di tali interventi con la ricostruzione degli edifici privati, armonizzandone e raccordandone sia la cantierizzazione che il cronoprogramma;
h) occorre procedere in coerenza con quanto contenuto nel programma straordinario di ricostruzione del Comune di Preci, approvato dal Comune con delibera consiliare del 18 maggio 2022 ai sensi dell'ordinanza n. 107/2020, che identifica le opere pubbliche ritenute necessarie alla ricostruzione delle citta', anche indicando quelle che tra queste assumono particolare priorita' di realizzazione e che si configurano come di particolare criticita' e urgenza in quanto rappresentano opere funzionali indispensabili ospitanti funzioni strategiche e, pertanto, essenziali e propedeutiche alla ripresa della vita sociale e culturale della citta';
i) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro e pienamente fruibile sia sotto l'aspetto sismico, sia sotto l'aspetto funzionale, restituendolo alle sue ordinarie destinazioni, cosi' da favorire la rivitalizzazione della citta' e, in particolare le attivita' istituzionali, culturali, commerciali e di servizi del centro storico;
j) la ricostruzione degli edifici del centro storico del Comune di Preci riveste altresi' carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per l'impatto che l'inagibilita' di siffatte strutture esercita sulla qualita' della vita dei cittadini, limitando la viabilita' e l'esercizio delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico, ostacolando le attivita' imprenditoriali ed economiche, nonche' per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle strutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune ed il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Governance

1. In relazione agli interventi oggetto della presente ordinanza, il sub Commissario, l'USR e il Comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:
a) l'USR garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato;
b) il Comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione;
c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione.
3. Nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi si interfacciano con il sub Commissario e adeguano le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario.
 
Art. 3

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio Soccodato quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 4

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, per gli interventi di cui all'art. 1, sub nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 il Comune di Preci e' individuato quale soggetto attuatore, idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020.
2. Per gli interventi sub nn. 9, 10, in quanto interventi di edilizia residenziale pubblica, e' indicato quale soggetto attuatore ATER Umbria.
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 5

Struttura di monitoraggio e supporto
al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR Umbria quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto d'interessi, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori con le modalita' di cui all'art. 12, comma 2.
2. Le professionalita' di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 2, il sub Commissario, su delega alla stipula da parte del Commissario provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Per il monitoraggio e la gestione delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata, il sub Commissario puo' stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o societa' pubbliche o a controllo pubblico, anche al fine di dotare i soggetti attuatori di servizi e strumenti gestionali e operativi, quelli relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 6

Individuazione e compiti
del Coordinatore della ricostruzione privata

1. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione e' individuato quale Coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il Comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attivita' volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in raccordo con il Comune, adotta le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3 e, in particolare:
a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, e aggiorna trimestralmente, il cronoprogramma generale delle attivita' di ricostruzione privata partendo dalle attivita' relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica;
b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati perimetrati dal Comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilita' con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria;
d) in coerenza con le attivita' di cui alla lettera b), autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, o nelle attivita' di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessita' di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti piu' opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020.
3. Con riferimento agli interventi prioritari, il Comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera b), del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio.
 
Art. 7

Disposizioni per l'accelerazione
della ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della ricostruzione.
2. Al fine di superare eventuali criticita' connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessita' in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione e' resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
3. In mancanza o nell'impossibilita' delle certificazioni di cui al comma 2, il Comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo.
4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con atto del Comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il Comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in Conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalita' descritte dal medesimo comma 1.
5. Sono altresi' oggetto dell'atto di cui al comma 2 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.
 
Art. 8

Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni
organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.
7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.
8. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
9. Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.
10. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
12. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
13. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e piu' favorevoli.
 
Art. 9

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 10

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76/2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Preci, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 34.132.793,51; gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a euro 11.463.132,76, all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022 per un importo pari a euro 8.050.000,00 e per un importo pari ad euro 14.619.660,75 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Preci all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del Comune di Preci.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 12

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 23 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 183

__________
Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/