Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 15 dicembre 2022
Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 130).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, intitolata «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» ed in particolare gli articoli 10 e 11 per quanto concerne la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Considerata la condivisa necessita' di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticita', attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;
Dato atto che tale complesso lavoro si e' svolto nell'arco di molti mesi con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, e che la bozza del testo unico e' stata sottoposta, a consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria e comitati, e i sindaci dei comuni, contribuendo con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;
Dato atto altresi' che la bozza del testo unico e' gia' stata posta all'esame della Cabina di coordinamento, tenuta in data 20 ottobre 2022, che ne ha positivamente valutato i principi e ha disposto l'approfondimento finale dei contenuti in diverse apposite sedute svolte congiuntamente tra l'Ufficio del Consigliere giuridico, i dirigenti della Struttura commissariale e degli USR delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Rilevato che tali sedute si sono svolte in presenza a Roma e a L'Aquila, per piu' giorni, con un lavoro intenso e positivo che ha consentito la condivisione del testo definitivo che e' stato sottoposto all'approvazione della Cabina di coordinamento;
Considerato nel merito che, all'esito del complesso lavoro svolto, il testo unico della ricostruzione privata costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicita' e stabilita' del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonche' quelle relative agli edifici di culto, gia' fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le piu' recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificita'. Le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della «contingenza, necessita' ed urgenza», legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. E' pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessita' dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticita' di comprensione in relazione alle necessita' temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprieta' mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, gia' colpiti da precedenti eventi sismici). La complessita' del quadro regolatorio e' stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario;
Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 30 novembre 2022 da parte dei Presidenti delle Regioni Lazio, Marche e Umbria, nonche' della regione Abruzzo con nota prot. CGRTS-0030897-A-06/12/2022 e degli interventi di coordinamento formale del testo in virtu' della delega al Commissario straordinario conferita dalla stessa Cabina di coordinamento;

Dispone:

Art. 1

Approvazione del testo unico della ricostruzione privata
e della relazione illustrativa

1. Con la presente ordinanza e' approvato il testo unico della ricostruzione privata, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (all. 1), con l'unita relazione illustrativa (all. 2).
 
Art. 2

Regime transitorio ed entrata in vigore

1. Il testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023.
2. Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali previgenti, di cui all'elenco contenuto nell'allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal testo unico, di cui al successivo comma 3, nonche' le ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti, per le disposizioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2020, come convertito nella legge n. 120 del 2020, per quanto di competenza territoriale.
3. Le ordinanze richiamate, che restano in vigore anche dopo l'approvazione del presente testo unico, sono le seguenti:
ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;
allegato A all'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020;
ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di rilascio del contributo.
5. Ai procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle ordinanze vigenti al momento della presentazione della domanda.
6. Per le domande pendenti, di cui al comma 5, e' comunque ammessa la facolta', su istanza dell'avente titolo, di ripresentare la domanda ai sensi del testo unico.
7. Le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data di entrata in vigore di cui al precedente comma 1 prevedono disposizioni sulla base della tecnica della novellazione delle norme del testo unico.
 
Art. 3

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di dare immediata pubblicita' alle disposizioni contenute nel testo unico, la cui entrata in vigore e' fissata al 1° gennaio 2023, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 15 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3294

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/