Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 2 novembre 2022
Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, opere di urbanizzazione primaria del piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali. (Ordinanza speciale n. 37).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»);
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui e' stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Vista la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE) che costituiscono il «pacchetto europeo di misure sull'economia circolare»;
Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati, ed e' pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalita' di rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata;
Considerato altresi' che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui e' prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;
Ritenuto che gli interventi di ricostruzione disciplinati dal presente provvedimento comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;
Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici e nelle frazioni dei comuni maggiormente colpiti individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020 poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione dei comuni maggiormente colpiti e comportano necessariamente la gestione delle macerie, nonche' lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle stesse e degli inerti edilizi eventualmente anche nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;
Ritenuto, tuttavia, alla luce delle istanze pervenute dai privati relative all'implementazione dei programmi di demolizione, di favorire la partecipazione degli stessi tramite forme di pubblicita' idonee, anche mediante avviso pubblico, al fine di coordinare gli interventi previsti nei programmi di demolizione con quelli su base volontaria;
Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;
Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto legge, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;
Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione, e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente comune, con delibera consiliare, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori;
Ritenuto necessario, nell'ambito delle attivita' per l'accelerazione della ricostruzione unitaria pubblica e privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, prevedere che in caso di sovrapposizioni o interferenze tra cantieri per la ricostruzione pubblica e cantieri per la ricostruzione privata, i soggetti attuatori della ricostruzione pubblica e i soggetti Coordinatori della ricostruzione privata, d'intesa con i sub-Commissari designati, possano stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o societa' pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di sistemi e attrezzature per il coordinamento generale dei cantieri pubblici e privati, prevedendo la copertura degli oneri, previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub-Commissari designati, a valere sul «Fondo per rilievi topografici» istituito dal comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021;
Considerato che la prima fase dell'intervento concernente gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche riveste carattere di estrema e improcrastinabile urgenza in quanto propedeutica e condizionante l'avvio delle successive fasi di ricostruzione, di talche' si rende necessario consentire al soggetto attuatore di procedere senza indugio avvalendosi dell'affidamento diretto dei necessari interventi, nonche' della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalita' previste dalla presente ordinanza;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non ostano ai principi del legislatore comunitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto altresi' necessario, per le opere di accantieramento connesse agli interventi di ricostruzione, consistenti nella realizzazione di viabilita' provvisoria di cantiere e nella creazione di aree di stoccaggio, prevedere la possibilita' che il sub-Commissario, al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere, disporre che il soggetto attuatore proceda, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani preesistenti, quali giardini, corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni degli edifici pericolanti;
Ritenuto necessario prevedere, per gli interventi di ricostruzione dell'abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci, ulteriori interventi funzionali al cimitero di Sant'Eutizio, prevedendo la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Preci Capoluogo per l'allocazione temporanea delle salme per un importo pari ad euro 240.083,88 e la sistemazione e ripristino dei loculi esistenti nel cimitero di Sant'Eutizio per un importo pari ad euro 202.826,12, per un totale di euro 442.910,00;
Dato atto che:
con ordinanza speciale n. 9 del 2021, come integrata con ordinanza speciale n. 28 del 2021, e' stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di euro 7.453.035,50, l'intervento relativo alla realizzazione della scuola Ipsia Frau di San Ginesio (MC), il cui progetto esecutivo e' stato redatto dalla Fondazione Bocelli, soggetto donatore in forza della richiamata ordinanza speciale n. 28 del 2021;
dal progetto esecutivo in parola e' emerso un incremento dei costi di realizzazione dell'intervento, conseguente al caro prezzo materiali e alla necessita' di prevedere laboratori di maggiore superficie rispetto alla stima iniziale condotta dall'amministrazione comunale in occasione dell'adozione dell'ordinanza speciale n. 9 del 2021, per un totale di euro 1.682.719,88, come evidenziato nella relazione a firma del sub-Commissario ing. Gianluca Loffredo, allegata alla presente ordinanza allegato sub 1), che trova copertura finanziaria all'interno del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali»;
Considerato che a seguito dell'approvazione del Piano attuativo per la delocalizzazione dell'abitato di Ponzano del Comune di Civitella del Tronto mediante decreto del Commissario straordinario n. 309 del 27 ottobre 2020, si rende necessario realizzare le opere di urbanizzazione primaria nella frazione di Sant'Eurosia propedeutiche alla riedificazione degli edifici;
Considerato, altresi', che dopo l'approvazione del ridetto Piano attuativo, il Comune di Civitella del Tronto, d'intesa con la Struttura commissariale e l'Ufficio speciale per la ricostruzione, ha proceduto al trasferimento dei lotti in proprieta' ai privati danneggiati e che occorre dare immediato avvio alla definizione dell'attivita' di progettazione degli interventi di ricostruzione e delle opere di urbanizzazione a servizio dei medesimi lotti;
Vista la nota prot. n. 0010124 del 17 ottobre 2022, acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-25287 del 17 ottobre 2022, con la quale il Comune di Civitella del Tronto ha chiesto l'emanazione di un'ordinanza speciale in deroga, nonche' il finanziamento dell'opera in coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 12 dell'ordinanza n. 36 del 2017 e dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto di individuare, per l'intervento in parola, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che, dall'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Civitella del Tronto, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo e dal sub-Commissario, e' emerso che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella frazione di Sant'Eurosia del Comune di Civitella del Tronto e' stimato l'importo di euro 4.276.095,21, come risultante dalla relazione allegato sub 2) alla presente ordinanza;
Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Preso atto dell'intesa nella cabina di coordinamento del 20 ottobre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, successivamente ratificata dalla Regione Marche con nota prot. CGRTS-0026003-A-24/10/2022, dalla Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0026168-A-25/10/2022, dalla Regione Abruzzo con nota prot. CGRTS-0026357-A-28/10/2022, dalla Regione Lazio con nota prot. CGRTS-0026525-A-02/11/2022;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie

1. Nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016, lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici e privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione, anche in relazione alla pericolosita' di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumita', sono disciplinati dal presente articolo.
2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, sono definiti dal sub-Commissario uno o piu' programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1. Detti programmi possono altresi' ricomprendere puntuali interventi di demolizione su base volontaria, tramite istanza dei privati cittadini proprietari, previa valutazione da parte del sub-Commissario.
3. In attuazione del comma 2, il comune, al fine di consentire la partecipazione dei privati cittadini, rende nota la volonta' di definire uno o piu' programmi di interventi di demolizione tramite forme di pubblicita' idonee, anche mediante avviso pubblico e nel rispetto della normativa vigente.
4. Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub-Commissario, partecipa la regione, l'USR, la soprintendenza BCC ed il comune. Acquisite le valutazioni da parte del gruppo tecnico, il sub-Commissario, entro trenta giorni dall'acquisizione delle valutazioni stesse, sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2, da approvare con delibera del consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.
5. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 e' l'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione, che, anche avvalendosi della Struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonche' di rimozione, selezione, trasporto ed eventuale stoccaggio, anche mediante siti temporanei, delle macerie e degli inerti edilizi, prevedendo anche l'eventuale trattamento e il riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. Gli USR, d'intesa con il sub-Commissario, possono promuovere accordi quadro ai fini di una maggiore rapidita' di esecuzione delle attivita' di demolizione e di rimozione, selezione, trasporto delle macerie.
6. La gestione delle macerie e' orientata ai criteri dell'economia circolare volti al rafforzamento del riutilizzo, alla prevenzione, riciclaggio e recupero. A tal fine, nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 5 e dei vigenti Piani per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui all'art. 28, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, nonche' della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, i soggetti attuatori hanno facolta' di provvedere all'individuazione della destinazione finale dei rifiuti e dell'eventuale sito temporaneo, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, ove effettuare la selezione delle macerie al fine di facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita', potendo anche prevedere di destinare la materia prima seconda al ripristino ambientale delle cave dismesse o abbandonate; in alternativa, i soggetti attuatori possono provvedere all'individuazione della destinazione finale dei rifiuti, ovvero procedere alla gestione del materiale da costruzione e demolizione, nel rispetto e con le modalita' previste dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla parte quarta, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. I provvedimenti dei soggetti attuatori che individuano i siti di deposito temporaneo e destinazione finale, in applicazione della facolta' di cui al comma 6, sono adottati entro trenta giorni dall'approvazione dei programmi di interventi di cui al comma 2 e periodicamente aggiornati in ragione dell'avanzamento degli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati. I suddetti provvedimenti costituiscono integrazioni ai piani di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016.
8. Il sub-Commissario puo' avvalersi, per l'attuazione dei programmi di cui al comma 2, anche di altri soggetti attuatori o delle strutture del genio militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di altri soggetti pubblici attraverso accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.
9. Allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure, fermo restando la possibilita' di fare ricorso a quelle previste dal decreto-legge n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' procedere:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, trasparenza e adeguata motivazione;
b) per i contratti di lavori, fino all'importo massimo di cui all'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento diretto, in deroga al medesimo articolo, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, trasparenza e adeguata motivazione;
c) per i contratti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) al fine di ridurre i tempi di verifica di congruita' delle offerte anomale, in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
e) nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;
g) in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'Anac. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
10. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e seguenti della richiamata legge n. 241 del 1990. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub-Commissario puo' autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalita' dell'intervento.
11. L'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione, soggetto attuatore dei programmi, approva, nei termini dei propri regolamenti, il progetto per la realizzazione delle attivita' di demolizione deliberate dal consiglio comunale, nonche' di rimozione, selezione, trasporto delle macerie, determinando l'entita' dei relativi oneri. Le risorse necessarie alla demolizione e rimozione macerie, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilita' speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi gia' concessi per le attivita' di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.
12. Nell'ipotesi in cui gli adempimenti previsti dal presente articolo non siano avviati o in caso di ingiustificato ritardo nella realizzazione degli interventi di demolizione e rimozione macerie, il sub-Commissario, previo invito a provvedere entro un termine, adotta i provvedimenti piu' opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi. In tal caso, il sub-Commissario puo' delegare un soggetto o un funzionario pubblico, al quale attribuire tutte le funzioni di gestione degli interventi di demolizione e rimozione delle macerie.
13. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9 e 11 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.
14. I soggetti attuatori possono applicare, per quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo agli interventi di demolizione avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
 
Art. 2

Ampliamento delle finalita' del Fondo rilievi

1. Nell'ambito delle attivita' per l'accelerazione della ricostruzione unitaria pubblica e privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, in caso di sovrapposizioni o interferenze tra cantieri per la ricostruzione pubblica e cantieri per la ricostruzione privata, i comuni possono stipulare apposite convenzioni per il finanziamento dei lavori e dei servizi necessari al coordinamento dei cantieri di ricostruzione al fine di assicurare il controllo e la riduzione delle interferenze tra i cantieri, il rispetto dei presidi sul lavoro e della legalita' e la gestione unitaria dei servizi comuni dei cantieri dei centri storici distrutti .
2. I comuni, d'intesa con i sub-Commissari designati, possono stipulare apposite convenzioni con enti o societa' pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di servizi e strumenti gestionali ed operativi degli aspetti connessi alla cantierizzazione della ricostruzione dei centri storici e al coordinamento generale dei cantieri pubblici e privati.
3. Allo scopo di consentire l'accelerazione delle procedure, i soggetti attuatori possono applicare tutte le norme di semplificazione contenute nel decreto-legge n. 50 del 2016, nel decreto-legge n. 189 del 2016, nel decreto-legge n. 76 del 2020, nel decreto-legge n. 77 del 2021 e nelle ordinanze del Commissario straordinario vigenti.
4. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede, previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub-Commissari designati, a valere sul «Fondo per rilievi topografici» istituito dal comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, che viene ridenominato «Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti».
 
Art. 3

Disposizioni relative alle opere di accantieramento

1. Fermo il rispetto della normativa di settore vigente, per le opere di accantieramento connesse agli interventi di ricostruzione, consistenti nella realizzazione di viabilita' provvisoria di cantiere e nella creazione di aree di stoccaggio, il sub-Commissario al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere puo' disporre che il soggetto attuatore proceda, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani, quali giardini, corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni degli edifici pericolanti.
2. Ai sensi del comma 1, i soggetti attuatori possono procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi atti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di occupazione e di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale dell'immissione in possesso sono rese note con comunicazioni a mezzo PEC ove possibile e comunque a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni nell'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
3. Nei soli casi occupazione temporanea, il soggetto attuatore assicura, al termine degli interventi, il ripristino dello stato dei luoghi per la riconsegna dell'immobile agli aventi diritto.
4. Non e' dovuta alcuna indennita' di occupazione temporanea nel caso in cui l'area occupata risulti essere, all'atto dell'occupazione, gia' inagibile e inutilizzabile.
 
Art. 4
Modifiche all'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021 recante «Ricostruzione dell'abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed
altri interventi»

1. All'ordinanza speciale n. 10 del 2021, come modificata dall' ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021, relativa alla «Ricostruzione dell'abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi» sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d), del comma 1, dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Cimitero di Sant'Eutizio ed interventi funzionali: i. ricostruzione del nuovo cimitero per un importo gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020 pari ad euro 1.476.062,00; ii. realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Preci Capoluogo per l'allocazione temporanea delle salme per un importo pari ad euro 240.083,88; iii. Sistemazione e ripristino dei loculi esistenti nel cimitero di Sant'Eutizio per un importo pari ad euro 202.826,12»;
b) all'art. 10, comma 1:
la cifra «5.960.993,04» e' sostituta con «6.403.903,04»;
l'ultimo punto elenco, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti «, punto ii. e punto iii,»;
c) la tabella riepilogativa di pag. 36 dell'allegato A facente parte dell'allegato 1, e' modificata in conseguenza delle suddette rettifiche.
 
Art. 5
Modifiche alle ordinanze speciali n. 9 del 29 maggio 2021 e 28 del 25
ottobre 2021

1. All'ordinanza speciale n. 9 del 2021, come integrata con l'ordinanza speciale n. 28 del 25 ottobre 2021, relativa a «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia "G. Ciarlantini", scuola primaria "F. Allevi", istituto di istruzione superiore "A. Gentili", istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva "via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio (MC)», sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, lettera b), la cifra «7.453.035,50» e' sostituita dalla seguente «9.135.755,38»;
b) all'art. 12, comma 1, le cifre «20.844.376,73», «7.453.035,50» e «20.222.093,37» sono sostituite dalle seguenti: «22.527.096,61», «9.135.755,38» e «21.904.813,25».
2. In ragione delle modifiche apportate all'ordinanza n. 9 del 2021, l'art. 4 dell'ordinanza n. 28 del 2021 tiene conto di quanto stabilito con il presente articolo.
 
Art. 6
Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di
Civitella del Tronto

1. Al fine di dare esecuzione al Piano attuativo approvato con decreto del Commissario straordinario n. 309 del 27 ottobre 2020, e' individuato come urgente e di particolare criticita' il complesso delle opere di urbanizzazione primaria nella frazione di Sant'Eurosia per la ricollocazione degli edifici ricadenti nella «zona rossa» di Ponzano nel Comune di Civitella del Tronto per un importo pari ad euro 4.276.095,21. L'intervento in oggetto e' meglio descritto nell'allegato sub 2) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Per il coordinamento degli interventi e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-Commissario.
3. Il Comune di Civitella del Tronto e' individuato quale soggetto attuatore idoneo in quanto ha una dotazione organica gia' riconosciuta adeguata dall'USR per la realizzazione degli interventi previsti dal PNC Sisma.
4. All'intervento previsto al comma 1 si applicano le norme di semplificazione ed accelerazione previste dall'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto «Interventi di ricostruzione di scuole, della sede della prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo».
5. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Presidente della Regione Abruzzo - Vice Commissario e' delegato per l'adozione delle determine in ordine all'approvazione del progetto e per l'emissione del decreto di concessione del contributo.
6. Le economie derivanti dal ribasso d'asta possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali varianti in corso d'opera senza maggiori oneri a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, ed in mancanza dette somme rientrano nella disponibilita' del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 6.401.725,09, come di seguito indicato:
a) agli oneri relativi agli interventi di «Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Preci Capoluogo per l'allocazione temporanea delle salme», per un importo pari ad euro 240.083,88, e di «Sistemazione e ripristino dei loculi esistenti nel cimitero di Sant'Eutizio», per un importo pari ad euro 202.826,12, per un totale pari a euro 442.910,00, si provvede con le risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita';
b) agli oneri derivanti dall'incremento dei costi derivanti dal progetto esecutivo relativo all'intervento di realizzazione della scuola IPSIA Frau di San Ginesio (MC), per un importo pari a euro 1.682.719,88, si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali»;
c) agli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria nella frazione di Sant'Eurosia per la ricollocazione degli edifici ricadenti nella «zona rossa» di Ponzano nel Comune di Civitella del Tronto, per un importo pari ad euro 4.276.095,21, si provvede con le risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
 
Art. 8

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (http://www.sisma2016.gov.it/).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 2 novembre 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3043

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/