Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 206
Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, e, in particolare l'articolo 16, comma 1, il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti;
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita';
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, e che l'istituzione di tale area avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione;
Visto l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione;
Visto l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto l'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) alla lettera A):
1.1) le parole «e Corpo forestale dello Stato» e le parole «e del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse;
1.2) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» e le parole «e delle politiche agricole e forestali» sono soppresse;
1.3) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
1.4) le parole «delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze e»;
2) la lettera B) e' sostituita dalla seguente:
«B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione:»;
1.2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione:»;
1.2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
1.2) al secondo periodo, dopo le parole «ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza»;
1.3) il terzo periodo e' soppresso;
2) al comma 1-bis:
2.1) le parole «dell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «delle ipotesi»;
2.2) dopo le parole «per quanto attiene», sono inserite le seguenti: «, rispettivamente,»;
2.3) le parole «e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
2.4) le parole «e al personale delle» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
3) al comma 2:
3.1) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
3.2) le parole «di cui ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
3.3) le parole «i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle» sono sostituite dalla seguente: «le»;
3.4) le parole «di cui al medesimo art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.»;
5) al comma 4:
5.1) dopo le parole «Le organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate»;
5.2) le parole «dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;
5.3) le parole «la delegazione» sono sostituite dalle seguenti: «le rispettive delegazioni»;
6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
7) al comma 10:
7.1) al primo periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate»;
7.2) al secondo periodo, le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie»;
7.3) al quarto periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale»;
8) al comma 11:
8.1) le parole «ai commi 4, 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;
8.2) le parole «l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;
9) al comma 13, le parole «l'accordo e le concertazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole «e di concertazione», sono soppresse;
2) al comma 3:
2.1) le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative»;
2.2) le parole «funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
2.3) le parole «l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi nazionali di cui all'articolo 2»;
f) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole «e le sezioni del COCER» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022.
3. Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in corso alla data di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, vigenti fino alla medesima data.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 28
aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della liberta'
sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo
per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110:
«Art. 16 (Delega al Governo per il coordinamento
normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il coordinamento normativo delle
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5,
della presente legge, e del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano gli istituti della
rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le
disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative
necessarie per il coordinamento delle disposizioni
contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,
nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente
legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle
procedure di contrattazione del comparto sicurezza e
difesa, attraverso la previsione di un primo livello di
negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte
le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento
militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui
regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi
compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e
di produttivita';
e) istituzione di un'area negoziale per il
personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio
di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento
civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al
precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli
previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente per la sua attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro
trenta giorni dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' adottato il regolamento di
attuazione della presente legge.
4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive
competenze, e le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari, e' determinato, nel limite massimo
fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente
dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza
armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da
ripartire tra le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla
base della rappresentativita' calcolata ai sensi
dell'articolo 13.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
(Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, S.O.
- Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
2017, n. 143, S.O., come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note all'articolo 2.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con le procedure di cui
all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta
dai rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni
professionali a carattere sindacale interforze partecipano
alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con
rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a
ordinamento militare di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle
Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta
dai rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative del personale delle Forze armate,
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile
2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti
alla Forza armata di cui sono rappresentative.
3. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). -
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per
il personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento militare sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma
20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per
infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
f-bis) il contingente massimo dei distacchi
autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento
militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti
per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la
misura dei permessi e delle aspettative sindacali non
retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti
sindacali;
g) il trattamento economico di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento
professionale ai fini dei servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di
verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione
sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Con riferimento alle materie oggetto di
contrattazione di cui al comma 1, le procedure di
informazione e consultazione delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale sono
disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16,
comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle
amministrazioni.».
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Forze armate). - 1. Ai fini di cui
all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle
Forze armate sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26,
comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per
infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
f-bis) il contingente massimo dei distacchi
autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo
annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle
associazioni rappresentative, la misura dei permessi e
delle aspettative sindacali non retribuiti che possono
essere concessi ai rappresentanti sindacali;
g) il trattamento economico di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di
verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione
sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Con riferimento alle materie oggetto di
contrattazione di cui al comma 1, le procedure di
informazione e consultazione delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale sono
disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16,
comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
-
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro
lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare
e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti
gli accordi sindacali di competenza, possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e alle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la pubblica amministrazione,
in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte
pubblica, nell'ambito delle procedure di cui di cui al
presente articolo, puo' convocare, anche congiuntamente, le
delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento
militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si
svolgono in riunioni, alle quali partecipano i
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi
della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione
di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono
attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze
di polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti piu'
caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento
militare, compresa la distribuzione della retribuzione
accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla
negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del
presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo
2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano
i rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi
ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti
dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si
svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze
armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti piu'
caratteristici delle singole Forze armate, compresa la
distribuzione della retribuzione accessoria e di
produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di
primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a
ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a
ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti
dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e
3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio
dei Ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive
delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il
termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. (abrogato)
9. (abrogato)
10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3,
3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella
eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validita' dei predetti atti,
prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne
l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione
parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi
di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4,
approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3,
3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del
Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei
decreti successivi.
13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente
decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni
dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti).
- 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita'
nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le
amministrazioni ed i Comandi generali interessati
provvedono a reciproci scambi di informazione, anche
attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2
disciplinano le modalita' di raffreddamento dei conflitti
che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive
amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di
contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento
civile, presso le singole amministrazioni vengono
costituite commissioni aventi natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di
rilevanza generale per tutto il personale interessato, i
soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le
amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative possono ricorrere al Ministro per
la pubblica amministrazione, formulando apposita e puntuale
richiesta motivata per l'esame della questione
interpretativa controversa. Il Ministro per la pubblica
amministrazione entro trenta giorni dalla formale
richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle
procedure di cui ai commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle
delegazioni trattanti gli accordi nazionali di cui
all'articolo 2. L'esame della questione interpretativa
controversa di interesse generale deve espletarsi nel
termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base
dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il
Ministro per la pubblica amministrazione, ai sensi
dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo
1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede
ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi
applicativi per tutte le amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, comma 1, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 8-bis (Consultazione delle rappresentanze del
personale). - 1. Le organizzazioni sindacali delle Forze di
polizia a ordinamento civile e le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento
militare e delle Forze armate di cui all'articolo 2 sono
convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
in occasione della predisposizione del documento di
programmazione economico-finanziaria e prima della
deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere
consultate.».
 
Art. 2
Istituzione dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze armate e
delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»;
b) al comma 3, primo periodo:
1) dopo le parole «L'accordo sindacale», sono inserite le seguenti: «relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile»;
2) le parole «la semplificazione e», ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46 e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica.»;
d) al comma 4:
1) le parole «la semplificazione e» e le parole «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
2) le parole «dal commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter»;
e) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 3-bis e 3-ter»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «n. 8,», sono inserite le seguenti: «nonche' dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
f) al comma 6:
1) le parole «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto»;
2) le parole «della semplificazione e della» sono sostituite dalle seguenti: «per la»;
g) al comma 7, dopo le parole «di cui al comma 6,», sono inserite le seguenti: «ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis,».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e
degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
istituita un'area negoziale, limitata agli istituti
normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti
accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a
ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate
agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e
ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto
del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti
dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia,
ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per
il personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o
le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia
o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi
sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti
di assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui
al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni
vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento
della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo
riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del
riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative
e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di
espressione del dato elettorale, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di
cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una
delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di
livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per
quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46,
riferendo le misure percentuali ivi previste al solo
personale dirigente. Le associazioni professionali a
carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione
sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di
livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a
ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo
e' recepito con il decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di
polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato
da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
aprile 2022, n. 46 e da una delegazione sindacale, composta
dai rappresentanti di livello dirigenziale delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative a livello nazionale anche del
personale dirigente delle Forze armate, individuate con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46,
riferendo le misure percentuali ivi previste al solo
personale dirigente. Le associazioni professionali a
carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione
sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di
livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui
sono rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del
Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative
di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter,
attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle
procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e
delle modalita' di accertamento della rappresentativita'
sindacale.
5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai
sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1,
comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli
anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di
cui al precedente periodo.
6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione,
della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere
estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche
attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle
peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in
attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di
assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti
economici accessori e degli istituti normativi dei
dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente
comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse
destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del
personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento
militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione
a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano
le disposizioni di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addi' 25 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Crosetto, Ministro della difesa

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio