Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2022
Modalita' tecniche per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati dei contributi economici per le spese sanitarie.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante le specifiche tecniche e modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria;
Visto l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 438 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 10.000 euro annui (c.d. «bonus vista»);
Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228, e successive modificazioni, il quale prevede un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi (c.d. «bonus psicologo»);
Vista la nota prot. n. 46014 del 9 novembre 2022 del Ministero della salute, con la quale vengono comunicate al Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi le modalita' di compilazione delle fatture per prestazioni sulle quali e' stato applicato il predetto contributo economico, ai fini della relativa trasmissione a Sistema tessera sanitaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate;
Considerato che i dati relativi ai predetti contributi, riportati sui documenti contabili, devono essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria;
Visto il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 443 del 21 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
b) «decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.
 
Art. 2

Modifiche al decreto 19 ottobre 2020

1. Al decreto 19 ottobre 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al comma 1 sono comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali.»;
b) nell'Allegato A, nella tabella contenuta nel paragrafo 2.7.1, dopo le parole «• SP= Prestazioni sanitarie» sono aggiunte le seguenti parole: «• AA= Altre spese»;
c) nell'Allegato A, al punto 3 nella descrizione del valore AA dopo le parole «valori precedenti» sono aggiunte le parole «nonche' per i contributi riconosciuti dalla normativa vigente riportati nei documenti fiscali».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta