Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 dicembre 2022
Riconoscimento dell'idoneita' al «Centro di saggio Anadiag Italia S.r.l.», in Tortona, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari.


IL DIRETTORE
del servizio fitosanitario centrale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni;
Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Vista l'istanza presentata in data 6 aprile 2022 dal centro «Centro di saggio Anadiag Italia S.r.l.» con sede legale in Strada Savonese, 9 Frazione Rivalta Scrivia - 15057 Tortona (AL);
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata 4 aprile 2022 al numero 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 6 aprile 2022, a fronte di apposita documentazione presentata;
Considerato l'esito favorevole della verifica di conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 16 e 17 settembre 2022 presso il centro «Centro di saggio Anadiag Italia S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1

1. Il centro «Centro di saggio Anadiag Italia S.r.l.» con sede legale in Strada Savonese, 9 Frazione Rivalta Scrivia - 15057 Tortona (AL), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
d) fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
f) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'allegato II, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
g) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punto 10.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
h) prove di determinazione dei residui da matrici vegetali, campioni di suolo e acque (all. III, punto 8.1-8.2, del decreto legislativo n. 194/1995);
i) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
j) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (allegato II, punto 6.2);
k) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (allegato II, punto 6.3);
l) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (allegato II, punto 6.6);
m) prove su destino e comportamento nel suolo (allegato II, punto 7.1);
n) prove su destino e comportamento nell'acqua e nell'aria (allegato II, punto 7.2);
o) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (allegato II, punto 8.3);
p) determinazione dei residui in o sui prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
q) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (allegato III, punto 8.2);
r) effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3);
s) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5);
t) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (allegato III, punto 8.6);
u) prove su destino e comportamento ambientale (allegato III, punti 9.1, 9.2, 9.3);
v) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (allegato III, punto 10.3).
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
a) aree non agricole;
b) colture arboree;
c) colture erbacee;
d) colture forestali;
e) colture medicinali ed aromatiche;
f) colture ornamentali;
g) colture orticole;
h) concia sementi;
i) conservazione post-raccolta;
j) colture in vivaio;
k) Prove di semicampo in ambiente controllato;
l) diserbo;
m) entomologia;
n) microbiologia agraria;
o) nematologia;
p) patologia vegetale;
q) zoologia agraria;
r) produzioni sementi;
s) vertebrati dannosi;
t) fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti;
u) vinificazione;
v) taint test su produzioni agricole trattate.
 
Art. 2

1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'art. 1 e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.
2. Il centro «Centro di saggio Anadiag Italia S.r.l.» e' tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 3

1. Il riconoscimento di idoneita', di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validita' di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio Anadiag Italia S.r.l.» in data 16 e 17 settembre 2022.
2. Il centro «Centro di saggio Anadiag Italia S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sara' oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

Il direttore: Faraglia