Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2023 (vai al sommario)
LEGGE 16 dicembre 2022, n. 204
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
264 dell'11 novembre 2022.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 82.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2022, N. 173

All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «Ministero» e' sostituita dalle seguenti: «6) Ministero»;
alla lettera b), la parola: «Ministero» e' sostituita dalle seguenti: «7) Ministero»;
alla lettera c), la parola: «Ministero» e' sostituita dalle seguenti: «8) Ministero»;
alla lettera d), la parola: «Ministero» e sostituita dalle seguenti: «9) Ministero»;
alla lettera e), la parola: «Ministero» e' sostituita dalle seguenti: «11) Ministero».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230). - 1. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo le parole: "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: ", alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia"».
All'articolo 2:
al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, la parola: «2-bis)» e' sostituita dalla seguente: «2-bis».
All'articolo 3:
al comma 2, lettera a), numero 3), le parole: «, e' aggiunto, infine» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto, in fine» e dopo le parole: «della sovranita' alimentare,» sono inserite le seguenti: «che esso esercita».
All'articolo 4:
al comma 2, lettera a), numero 2.3, dopo le parole: «approvvigionamenti di energia» sono inserite le seguenti: «e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In relazione alle accresciute attivita' connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica».
All'articolo 6:
al comma 2:
alla lettera b):
all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 50» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;
al numero 1), le parole: «al comma 1,» sono soppresse;
ai numeri 2) e 3), le parole: «al primo periodo,» sono soppresse;
al numero 3), le parole: «del merito, all'incremento» sono sostituite dalle seguenti: «del merito e all'incremento»;
alla lettera e), dopo le parole: «all'articolo 51-ter sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,", al terzo periodo, le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Ministero della salute). - 1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute e' incrementata di una unita', con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli "uffici dirigenziali generali e' pari a 12".
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6-ter (Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227). - 1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente».
All'articolo 9:
al comma 1, lettera c), capoverso 18-quater, secondo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato»;
al comma 2, le parole: «di Simest S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della societa' Simest S.p.a.» e le parole «8 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «6 luglio 2011».
All'articolo 10: al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo,», le parole: «ai 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 25 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi"»;
alla lettera b):
al capoverso 1-bis, alinea, primo periodo, le parole: «una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese»;
al capoverso 1-ter, dopo le parole: «e agricoltura» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "provvedimenti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo"».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Titolarita' del portale "Italia.it"). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Ministero ha la titolarita' del portale 'Italia.it', di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attivita' di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso"».
All'articolo 11:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 2, terzo periodo, le parole: «Ad esso» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato» e le parole: «o loro delegati» sono sostituite dalle seguenti: «, o loro delegati,»;
alla lettera b), numero 1), le parole: «nazionale ed europea» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali ed europee»;
alla lettera d), capoverso 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 57-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 8,».
All'articolo 12:
al comma 3:
alla lettera d), le parole: «la continuita'» sono sostituite dalle seguenti: «della continuita'»;
alla lettera f), le parole: «turistico ricreative» sono sostituite dalla seguente: «turistico-ricreative»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «ove nominati» sono sostituite dalle seguenti: «ove nominate» e le parole: «della agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura»;
al secondo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato»;
al terzo periodo, dopo le parole: «un Sottosegretario» sono aggiunte le seguenti: «di Stato»;
al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ai partecipanti» sono inserite le seguenti: «alle riunioni» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate). - 1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole: "e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "nonche', per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia"».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «e fino» sono sostituite dalla seguente: «fino».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Soppressione della commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, e' soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.
2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalita' gia' applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilita' e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita' dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita' dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonche' nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilita' degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresi', una funzione di coordinamento delle attivita' delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione gia' svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1.
4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento.
5. A decorrere dal l° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalita' di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalita' di cui all'articolo 45, comma 3-quater, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2023";
b) al comma 3-ter, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2023" e le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 maggio 2023";
c) al comma 3-quater, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2023" e le parole: "a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° giugno 2023"».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter,».