Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v), della legge 5 agosto 2022, n. 118, nella seduta del 30 novembre 2022;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere f), g), h), i), p) e u), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 30 novembre 2022;
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 29 novembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.
2. Il presente decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualita', sicurezza e accessibilita', la parita' di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.
3. Il presente decreto assicura, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la liberta' di stabilimento e la liberta' di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.
4. Il presente decreto, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.
5. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 agosto
2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza
2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022,
n. 188:
«Art. 8 (Delega al Governo in materia di servizi
pubblici locali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino
della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo
unico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuazione, nell'ambito della competenza
esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto
della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri
dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge
statale, delle attivita' di interesse generale il cui
svolgimento e' necessario al fine di assicurare la
soddisfazione delle esigenze delle comunita' locali, in
condizioni di accessibilita' fisica ed economica, di
continuita', universalita' e non discriminazione, e dei
migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi' da
garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione
sociale e territoriale;
b) adeguata considerazione delle differenze tra i
servizi di interesse economico generale a rete di cui
all'art. 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali
di rilevanza economica, nel rispetto del principio di
proporzionalita' e tenuto conto dell'industrializzazione
dei singoli settori, anche ai fini della definizione della
disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del
servizio idonea ad assicurarne la qualita' e l'efficienza e
della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;
c) ferme restando le competenze delle autorita'
indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria
e della qualita', razionalizzazione della ripartizione dei
poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i
diversi livelli di governo locale, prevedendo altresi' la
separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie
e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il
rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle
attivita' di regolazione;
d) definizione dei criteri per l'istituzione di
regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di
determinati servizi pubblici, in base ai principi di
adeguatezza e proporzionalita' e in conformita' alla
normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di
esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non
indispensabili per assicurare la qualita' e l'efficienza
del servizio;
e) definizione dei criteri per l'ottimale
organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali,
anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore,
e introduzione di incentivi e meccanismi di premialita' che
favoriscano l'aggregazione delle attivita' e delle gestioni
dei servizi a livello locale;
f) razionalizzazione della disciplina concernente
le modalita' di affidamento e di gestione dei servizi
pubblici, nonche' la durata dei relativi rapporti
contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento
dell'Unione europea e dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza;
g) fatto salvo il divieto di artificioso
frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli
affidamenti di importo superiore alle soglie di cui
all'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una
motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la
scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai
fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto
delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con
riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio, ai
costi dei servizi per gli utenti, nonche' agli obiettivi di
universalita', socialita', tutela ambientale e
accessibilita' dei servizi, giustificano tale decisione,
anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse
gestioni in autoproduzione;
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi
ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza
pubblica, nonche' della qualita', dell'efficienza e
dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;
i) previsione che l'obbligo di procedere alla
razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga
conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della
qualita' dei servizi, giustificano il mantenimento
dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati
conseguiti nella gestione;
l) previsione di una disciplina che, in caso di
affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel
rispetto del principio di proporzionalita', misure di
tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di
apposite clausole sociali;
m) estensione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai
servizi pubblici locali, in materia di scelta della
modalita' di gestione del servizio e di affidamento dei
contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;
n) revisione delle discipline settoriali in materia
di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al
settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al
fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;
o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina
dei servizi pubblici locali e la disciplina per
l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato
regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformita' agli
indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
p) coordinamento della disciplina dei servizi
pubblici locali con la normativa in materia di contratti
pubblici e in materia di societa' a partecipazione pubblica
per gli affidamenti in autoproduzione;
q) revisione della disciplina dei regimi di
gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di
subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela
della proprieta' pubblica, nonche' un'adeguata tutela del
gestore uscente;
r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri
per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di
assicurare una piu' razionale distribuzione delle
competenze tra autorita' indipendenti ed enti locali;
s) previsione di modalita' per la pubblicazione, a
cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualita' del
servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati
e alla loro programmazione fino al termine
dell'affidamento;
t) razionalizzazione della disciplina concernente
le modalita' di partecipazione degli utenti nella fase di
definizione della qualita' e quantita' del servizio, degli
obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e
rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche
attraverso meccanismi non giurisdizionali;
u) rafforzamento, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 29, comma
2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, resa interoperabile con le banche dati nazionali
gia' costituite, e la piattaforma unica della trasparenza,
ivi compreso l'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza e
della comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti la
scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento
in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite
contratti di servizio e il concreto andamento della
gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia
economico sia della qualita' dei servizi e del rispetto
degli obblighi di servizio pubblico;
v) definizione di strumenti per la trasparenza dei
contratti di servizio nonche' introduzione di contratti di
servizio tipo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente
ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m),
n), o), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la
Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega
relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h),
i), p) e u) dello stesso comma 2, nonche' sentita, per i
profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto
legislativo e' acquisito altresi' il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. I decreti legislativi di cui al presente articolo
sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati
solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), e lettera p) della citata Costituzione della
Repubblica italiana:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a). - d). (omissis)
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f). - o). (omissis)
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q). - s). (omissis)».
- La legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001 n. 248.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
b) «enti competenti»: gli enti cui alla lettera a), nonche' gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento;
c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita' locali, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale;
d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorita' indipendente;
e) «diritto esclusivo»: il diritto, concesso da un'autorita' competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attivita' in un ambito determinato;
f) «diritto speciale»: il diritto, concesso da un'autorita' competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a due o piu' operatori economici l'esercizio di un'attivita' in un ambito determinato;
g) «costi di riferimento»: indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark;
h) «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
i) «costi efficienti»: costi di un'impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e impianti per la prestazione del servizio.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. n. 162:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente comma che
opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali
gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o,
infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia'
avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in
coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie
di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti
enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro
sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente
di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa
diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di
cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta
dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono
validamente assunte nei competenti organi degli stessi
senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o
successive, da parte degli organi degli enti locali. Nel
caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari
procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare
pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni
triennio, una somma pari all'impegno finanziario
corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio
nonche' a redigere il bilancio consolidato con il soggetto
affidatario in house.
2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
2-bis. L'operatore economico succeduto al
concessionario iniziale, in via universale o parziale, a
seguito di operazioni societarie effettuate con procedure
trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo
restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti
inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza
motivata del gestore, il soggetto competente accerta la
persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di
procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione,
anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di
tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa
verifica ai sensi dell'art. 143, comma 8, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione
competente, ove istituita, da effettuare anche con
riferimento al programma degli interventi definito a
livello di ambito territoriale ottimale sulla base della
normativa e della regolazione di settore.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura
di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche
con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio a condizione che dette
risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le
relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o
l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui
l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso
sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o
dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano
deliberato operazioni di aggregazione societaria.
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle
spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni
in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno.
5.
6.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le
altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale,
in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse,
anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.»
 
Art. 3

Principi generali del servizio pubblico locale

1. I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunita' di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita'.
2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarieta', anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalita' e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.
3. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale e' assicurata la centralita' del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.
 
Art. 4

Ambito di applicazione e normative di settore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.
 
Art. 5

Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni

1. Ferme restando le disposizioni regionali, nelle citta' metropolitane e' sviluppata e potenziata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali. A tal fine, il comune capoluogo puo' essere delegato dai comuni ricompresi nella citta' metropolitana a esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica per conto e nell'interesse degli altri comuni.
2. Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. In coerenza con le facolta' riconosciute alle Regioni ai sensi del comma 2, la provincia esercita funzioni di supporto tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai provvedimenti e alle attivita' nella materia disciplinata dal presente decreto, comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di funzioni amministrative, le vigenti discipline settoriali in materia di ambiti territoriali ottimali e bacini nei servizi pubblici a rete, le altre norme sui caratteri e il funzionamento delle forme associative tra enti locali per il governo dei servizi pubblici locali, nonche' le convenzioni e gli accordi gia' in essere tra gli enti locali per l'attribuzione delegata delle funzioni.
6. Al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente presenta alle Camere una periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito.

Note all'art. 5:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997
n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 6
Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto
organizzativo degli enti locali. Incompatibilita' e
inconferibilita'

1. Ferme restando le competenze delle autorita' nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualita', a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito o le Autorita' specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le societa' formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.
3. Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unita' organizzative dell'ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento.
4. Non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, ne' incarichi inerenti alla gestione del servizio:
a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonche' ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;
b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonche' ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;
c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.
5. Le inconferibilita' di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati.
6. Il soggetto a cui e' conferito un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
7. Ai componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di contratti pubblici.
8. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti di governo dell'ambito o le autorita' di regolazione si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92:
«Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilita' o incompatibilita'). - 1. All'atto del
conferimento dell'incarico l'interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilita' di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta
annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico
che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione
per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilita', la
dichiarazione mendace, accertata dalla stessa
amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del
contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al
presente decreto per un periodo di 5 anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 6-bis (Conflitto di interessi). - 1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.».
 
Art. 7

Competenze delle autorita' di regolazione
nei servizi pubblici locali a rete

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorita' di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualita' dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.
2. Negli ambiti di competenza, le autorita' di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorita' di regolazione e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
4. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 8

Competenze regolatorie nei servizi pubblici
locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorita' di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarita', possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.
 
Art. 9

Misure di coordinamento in materia
di servizi pubblici locali

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualita' dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorita' di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettivita', quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonche' promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualita' e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 85, lettera d)
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
n. 81:
«85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali
enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti
funzioni fondamentali:
a). - c). (omissis)
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e). - f). (omissis)».
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 10

Perimetro del servizio pubblico locale
e principio di sussidiarieta'

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.
2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunita' locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarieta' orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.
3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli gia' previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita' locali.
4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, e' inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunita' locali.
5. La deliberazione di istituzione del servizio da' conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e puo' essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.
 
Art. 11

Promozione e sostegno degli utenti

1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, non risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico, l'ente locale puo' comunque promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la liberta' di impresa degli operatori. Tali iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e non discriminazione e della normativa europea sugli aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici, titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio.
 
Art. 12

Obblighi di servizio pubblico
per gli operatori sul mercato

1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunita' locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o piu' operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.
 
Art. 13
Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali
o esclusivi

1. L'attribuzione di diritti speciali o esclusivi e' ammessa, in conformita' al diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della liberta' d'impresa e sulla base di un'adeguata analisi economica. L'ente locale da' conto dell'analisi e della valutazione circa la necessita' di attribuire diritti speciali o esclusivi nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5.
 
Art. 14

Scelta della modalita' di gestione
del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalita' di gestione:
a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalita' previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
b) affidamento a societa' mista, secondo le modalita' previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
c) affidamento a societa' in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalita' previste dall'articolo 17;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Ai fini della scelta della modalita' di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualita' del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonche' dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualita' del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresi' conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si da' conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresi' le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonche' illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.
4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una societa' di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
5. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente
locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale,
che costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati.».
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. n. 92:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle societa'
fiduciarie e di revisione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 gennaio 1940, n. 7:
«Art. 1.
Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono
soggette alla presente legge quelle che, comunque
denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di
assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi,
l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la
rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui
al comma precedente le funzioni di sindaco di societa'
commerciale, di curatore di fallimento e di perito
giudiziario in materia civile e penale e in genere le
attribuzioni di carattere strettamente personale riservate
dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi
professionali e speciali.
Le norme della presente legge si applicano anche alle
societa' estere le quali, mediante succursali o stabili
rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna
delle attivita' prevedute dal primo comma di questo
articolo.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. n. 58.
 
Art. 15

Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.
 
Art. 16

Affidamento a societa' mista

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a societa' a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato e' individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. L'ente locale puo' cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle societa' di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210:
«Art. 17 (Societa' a partecipazione mista
pubblico-privata). - 1. Nelle societa' a partecipazione
mista pubblico-privata la quota di partecipazione del
soggetto privato non puo' essere inferiore al trenta per
cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure
di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, comma 9, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al
contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della
partecipazione societaria da parte del socio privato e
l'affidamento del contratto di appalto o di concessione
oggetto esclusivo dell'attivita' della societa' mista.
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di
qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in
relazione alla prestazione per cui la societa' e' stata
costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza
dello statuto e degli eventuali accordi parasociali,
nonche' degli elementi essenziali del contratto di servizio
e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne
costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve
specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari
requisiti di qualificazione generali e speciali di
carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti,
nonche' il criterio di aggiudicazione che garantisca una
valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza
effettiva in modo da individuare un vantaggio economico
complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto
la procedura. I criteri di aggiudicazione possono
includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali,
sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi
all'innovazione.
3. La durata della partecipazione privata alla
societa', aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente
articolo, non puo' essere superiore alla durata
dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede
meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del
rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di
servizio.
4. Nelle societa' di cui al presente articolo:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art.
2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile al fine
di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla
gestione dell'impresa;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari
diritti, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice
civile, e derogare all'art. 2479, primo comma, del codice
civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei
soci;
c) gli statuti delle societa' per azioni possono
prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di
azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio
privato;
d) i patti parasociali possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
comma, del codice civile, purche' entro i limiti di durata
del contratto per la cui esecuzione la societa' e' stata
costituita.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la
gestione di piu' opere e servizi, anche non simultaneamente
assegnati, la societa' puo' emettere azioni correlate ai
sensi dell'art. 2350, secondo comma, del codice civile, o
costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a
direzione e coordinamento da parte di un'altra societa'.
6. Alle societa' di cui al presente articolo che non
siano organismi di diritto pubblico, costituite per la
realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera
pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono
state specificamente costituite non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se
ricorrono le seguenti condizioni:
a) la scelta del socio privato e' avvenuta nel
rispetto di procedure di evidenza pubblica;
b) il socio privato ha i requisiti di
qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del
2016 in relazione alla prestazione per cui la societa' e'
stata costituita;
c) la societa' provvede in via diretta alla
realizzazione dell'opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.».
 
Art. 17

Affidamento a societa' in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a societa' in house, nei limiti e secondo le modalita' di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonche' agli obiettivi di universalita', socialita', tutela dell'ambiente e accessibilita' dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
3. Il contratto di servizio e' stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla societa' in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.
4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 e' allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonche' la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una societa' di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualita' dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a societa' in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche). - 1. Fermo quanto previsto
dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei
conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla
struttura di cui all'art. 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in
alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
b) societa' che risultino prive di dipendenti o
abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in societa' che svolgono
attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societa' che, nel triennio
precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di
funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad
oggetto le attivita' consentite all'art. 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono
adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi
con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla
struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5,
comma 4.
4. In caso di adozione del piano di
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una
relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di
cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la
dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate
anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
scioglimento delle societa' o di alienazione delle
partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle
disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della societa' o l'acquisto della
partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma
568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da
1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
contabile, comminata dalla competente sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti». Si
applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma
1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
dall'art. 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il conservatore del registro delle
imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con
gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice civile, le
societa' a controllo pubblico che, per oltre due anni
consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare
formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita',
corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'art. 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento di
cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'art. 15, una dettagliata relazione
sullo stato di attuazione della presente norma.».
- Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) si veda nelle note all'art. 14.
- Per i riferimenti alla legge 23 novembre 1939, n.
1966 (Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione)
si veda nelle note all'art. 14.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) si veda
nelle note all'art. 14.
 
Art. 18

Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di solidarieta' e di sussidiarieta' orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.
2. La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 3, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalita', solidarieta' ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato.

Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O n. 43.
 
Art. 19

Durata dell'affidamento e indennizzo

1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento e' fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entita' e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformita' alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a societa' in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non puo' essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilita' per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.
2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, e' riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi.
 
Art. 20

Tutele sociali

1. I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalita', la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.
 
Art. 21

Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

1. Gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. L'individuazione avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del servizio.
2. Fermi restando i vigenti regimi di proprieta', le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilita' fisica del bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprieta', salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali puo' essere affidata separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio.
4. Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali e' affidata dagli enti competenti secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c).
5. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alle societa' di cui al presente comma che abbiano i requisiti delle societa' in house, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c).
 
Art. 22

Esecuzione di lavori connessi alla gestione

1. Qualora la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia affidata con una delle modalita' di cui all'articolo 14, comma 1, il soggetto gestore affida la realizzazione dei lavori connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali secondo le modalita' previste dalla disciplina in materia dei contratti pubblici, fatta salva la possibilita' di realizzarli direttamente nella ipotesi in cui l'affidamento abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai sensi della normativa vigente.
2. Nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, risulti affidata, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 14, comma 1, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente secondo le modalita' previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici.
 
Art. 23
Regime del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione
anticipata

1. Alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all'esito del nuovo affidamento, il nuovo gestore subentra nella disponibilita' delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio. Si applicano le disposizioni in tema di indennizzo del gestore uscente di cui all'articolo 19, comma 2.
 
Art. 24

Contratto di servizio

1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonche' quelli tra gli enti affidanti e le societa' di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, e' redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.
2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonche' l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualita' delle prestazioni erogate.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata del rapporto contrattuale;
c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonche' l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
d) gli obblighi di servizio pubblico;
e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalita' di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualita';
g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
h) la previsione delle penalita' e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
l) le modalita' di risoluzione delle controversie con gli utenti;
m) le garanzie finanziarie e assicurative;
n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonche' i criteri per la determinazione degli indennizzi;
o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:
a) la struttura, i livelli e le modalita' di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
c) l'indicazione delle modalita' per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonche' delle modalita' e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
d) le modalita' di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto;
5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 50-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93:
«Art. 50-quater (Disponibilita' dei dati generati
nella fornitura di servizi in concessione). - 1. Al fine di
promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo
svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali
le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di
servizi in concessione e' previsto l'obbligo del
concessionario di rendere disponibili all'amministrazione
concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre
pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel
rispetto dell'art. 50, tutti i dati acquisiti e generati
nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche
all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti,
come dati di tipo aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da
AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.».
 
Art. 25

Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori

1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresi' delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.
2. Il gestore da' adeguata pubblicita', anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualita' dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalita' che assicurino la comprensibilita' dei relativi atti e dati.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 461 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. n. 285:
«461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e
degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la
qualita', l'universalita' e l'economicita' delle relative
prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio
gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti
disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore
di emanare una "Carta della qualita' dei servizi", da
redigere e pubblicizzare in conformita' ad intese con le
associazioni di tutela dei consumatori e con le
associazioni imprenditoriali interessate, recante gli
standard di qualita' e di quantita' relativi alle
prestazioni erogate cosi' come determinati nel contratto di
servizio, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire
le vie conciliative e giudiziarie nonche' le modalita' di
ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante
restituzione totale o parziale del corrispettivo versato,
in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni
dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata,
con la partecipazione delle associazioni dei consumatori,
l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del
servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle
esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge,
ferma restando la possibilita' per ogni singolo cittadino
di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio
permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto
di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della
qualita' dei servizi, svolto sotto la diretta
responsabilita' dell'ente locale o dell'ambito territoriale
ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e
proposte da parte di ogni singolo cittadino che puo'
rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori
dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica
del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei
servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia
conto dei reclami, nonche' delle proposte ed osservazioni
pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei
cittadini;
f) previsione che le attivita' di cui alle lettere
b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei
soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto
di servizio per l'intera durata del contratto stesso.».
 
Art. 26

Tariffe

1. Fatte salve le competenze delle autorita' di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonche' il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettivita', in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.
2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:
a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
c) valutazione dell'entita' dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.
4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualita' e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalita' di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:
a) tasso di inflazione programmata;
b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
d) obiettivi di qualita' del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.
5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualita' e dell'efficienza del servizio.
 
Art. 27

Vicende del rapporto

1. Le modifiche durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono consentite nei limiti e secondo le modalita' previste dal diritto dell'Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.
2. In caso di ricorso all'affidamento in house gli aggiornamenti e le modifiche del contratto di servizio devono essere asseverati secondo le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4.
3. E' in ogni caso fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.
 
Art. 28

Vigilanza e controlli sulla gestione

1. Fatte salve le competenze delle autorita' di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
2. La vigilanza sulla gestione e' effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attivita', dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalita' contrattuali.
4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, puo' rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.
 
Art. 29

Rimedi non giurisdizionali

1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l'utente puo' promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Note all'art. 29:
- Il Titolo II-bis della Parte V del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
S.O. n. 162 reca:
«Risoluzione extragiudiziale delle controversie».
 
Art. 30
Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici
locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonche' le citta' metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualita' del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso all'affidamento a societa' in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita relazione ed e' aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle societa' partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a societa' in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 30:
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n.
175 del 2006 (Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica) si veda nelle note all'art. 17.
 
Art. 31

Trasparenza nei servizi pubblici locali

1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.
3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.
4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalita' di cui al comma 3:
a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;
b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche', ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualita' conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorita' di settore sui propri siti istituzionali.
5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorita' di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo del comma 300 dell'art. 1 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti
l'Osservatorio nazionale per il supporto alla
programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico
locale e della mobilita' locale sostenibile, cui
partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti,
delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una
banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a
quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento
del settore e del completamento del processo di riforma.
Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti i criteri e le modalita' di
monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei
relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti
locali, nonche' le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle
Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico
locale.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione
digitale):
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, e' reso accessibile e
fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri
a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di
elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il
disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi
dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti
da altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita'
si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti
detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la
fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad
accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati
assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'art.
71, comma 4 del medesimo decreto.
3.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato
e del trattamento, ferme restando le responsabilita' delle
amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita'
di titolari autonomi del trattamento.
3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili i dati ai sensi del presente articolo
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.».
 
Art. 32

Disposizioni di coordinamento in materia
di trasporto pubblico locale

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonche' gli articoli 29, 30 e 31.
2. Ai fini della scelta delle modalita' di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilita' dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17.
3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 20 nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.
4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

Note all'art. 32:
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi
pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70) e' pubblicato nella GUUE del
3.12.2007 n. L 315.
 
Art. 33
Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di
gestione dei rifiuti urbani

1. Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione in economia o mediante aziende speciali, consentita nei casi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), e' altresi' ammessa in relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 147 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono organizzati
sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine si applica l'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di
governo dell'ambito, individuato dalla competente regione
per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e'
trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti
in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa
la programmazione delle infrastrutture idriche di cui
all'art. 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli
enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma
1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province
autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
delibera di individuazione, il Presidente della regione
esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le
relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica
quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'art. 172,
comma 4.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni
degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la
gestione del servizio idrico integrato, assicurandone
comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare,
dei seguenti principi:
a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o
dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di
bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei
loro vincoli di destinazione, anche derivanti da
consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicita' della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali,
definita sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici.
2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale
coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda
necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza
gestionale ed una migliore qualita' del servizio
all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico
integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori
agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o
alle citta' metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a
1.000 abitanti gia' istituite ai sensi del comma 5
dell'art. 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma esistenti, nei comuni che presentano
contestualmente le seguenti caratteristiche:
approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente
pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree
naturali protette ovvero in siti individuati come beni
paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo
idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma
autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito
territorialmente competente provvede all'accertamento
dell'esistenza dei predetti requisiti.
2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del
servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di
governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla
ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al
comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica
individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022,
l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al
gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi
del citato comma 2-bis.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono
norme integrative per il controllo degli scarichi degli
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.»
- Per il testo dell'art. 3-bis, comma 1 bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo) si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 200, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in
materia ambientale):
«200 (Organizzazione territoriale del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani). - 1. La gestione
dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti
territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,
delimitati dal piano regionale di cui all'art. 199, nel
rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1,
lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni
attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
definite sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e
ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i
trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita'
nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti
gia' realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni
affinche' i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo
sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed
economicita'.».
 
Art. 34

Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie

1. Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalita' di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e' da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di affidamento della gestione a societa' in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 2 aprile
1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1968, n. 107:
«Art. 9. - La titolarita' delle farmacie che si
rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito
della revisione della pianta organica puo' essere assunta
per la meta' dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i
comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione
delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra
il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione
della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il
comune abbia la titolarita'. All'atto della costituzione
della societa' cessa di diritto il rapporto di lavoro
dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.
Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o
di nuova istituzione accolga uno o piu' ospedali civili, il
diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione
spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico
ospedale o di quello avente il maggior numero di
posti-letto.
Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia
unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si
esercita alternativamente al concorso previsto al
precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste
nei due commi precedenti per determinare l'inizio
dell'alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova
istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per
l'unita' eccedente, al comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso
le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o,
in difetto di figli, il coniuge farmacista purche' iscritti
all'albo.
Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo
restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.».
- La legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
giugno 1990, n. 135, S.O. n. 42.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in
house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici
dalle amministrazioni che esercitano su di esse il
controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che
esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo
se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad
eccezione di quella prescritta da norme di legge e che
avvenga in forme che non comportino controllo o potere di
veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla
societa' controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art.
2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi
dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo
possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di
appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente
articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici
soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di
fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche
a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del
presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo'
sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui
la stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei
rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi
rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti
diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci,
sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le
attivita' precedentemente affidate alla societa'
controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli
enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate
dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i
sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto
contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure
di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti
dalla stessa societa' controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di
cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria
attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'art. 4. A seguito della cessazione degli affidamenti
diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del
controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono
tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.».
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica) si veda
nelle note all'art. 16.
- Si riporta i commi 30, 31 e 32 dell'art. 3, della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma
27, costituiscono societa' o enti, comunque denominati, o
assumono partecipazioni in societa', consorzi o altri
organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione,
trasformazione o decentramento, adottano, sentite le
organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul
personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse
umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle
funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente
comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione
della propria dotazione organica.
31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero
dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente
all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui
al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla
stessa data risultino in corso di espletamento procedure di
reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del
personale, diminuito delle unita' di personale
effettivamente trasferito.
32. I collegi dei revisori e gli organi di
controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti
interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano
il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e
trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali
inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei
conti.».
 
Art. 35
Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas naturale

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea.
 
Art. 36

Disposizioni di coordinamento in materia
di impianti di trasporti a fune

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilita' turistico-sportiva in aree montane.
 
Art. 37

Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
b) gli articoli 112, 113 e 117, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) l'articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
d) l'articolo 2, commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) l'articolo 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
f) l'articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
g) gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) l'articolo 34, commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. All'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali.».

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della
legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei comuni e delle province), come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 1 (art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). - I
comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente
testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici
servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti
seguenti:
1° costruzione di acquedotti e fontane e
distribuzione di acqua potabile;
2° impianto ed esercizio dell'illuminazione
pubblica e privata;
3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle
materie fertilizzanti;
4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione
animale o meccanica;
5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel
territorio comunale;
6° impianto ed esercizio di farmacie;
7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle
case;
8° (abrogato)
9° costruzione ed esercizio di molini e di forni
normali;
10° (abrogato)
11° (abrogato)
12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi
pubblici;
13° fabbrica e vendita del ghiaccio;
14° costruzione ed esercizio di asili notturni;
15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e
di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle
pubbliche comunicazioni;
16° produzione distribuzione di forza motrice
idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti
relativi;
17° (abrogato)
18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;
19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e
vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.
Uguale facolta' e' attribuita alle province per i
servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri
di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di
tali servizi da parte delle province sono regolati dalle
disposizioni del presente testo unico, intendendosi
sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed
equiparate le province ai comuni ai quali sono assegnati 80
consiglieri.».
- Gli articoli 112, 113 e 117 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), abrogati dal presente
provvedimento recavano, rispettivamente:
«Servizi pubblici locali»
«Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica»
«Tariffe dei servizi».
- Per il testo dell'art. 3-bis del citato decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), si veda
nelle note all'art. 2.
- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
S.O. n. 18.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. n. 194 e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del
citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo) come modificato dal presente provvedimento:
«Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali).
1.(omissis)
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti
enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro
sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente
di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa
diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, i poteri sostitutivi. Le deliberazioni degli
enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte
nei competenti organi degli stessi senza necessita' di
ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte
degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione,
gli enti di governo danno conto della sussistenza dei
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con
riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita',
di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio.
Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
infrastrutturali necessari da parte del soggetto
affidatario, la relazione deve comprendere un piano
economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di
settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di
durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli
investimenti e dei relativi finanziamenti, con la
specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house,
dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del
capitale proprio investito e dell'ammontare
dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano
economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
di credito o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti
locali proprietari procedono, contestualmente
all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo
bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma
pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale
proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il
bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
2.-6-bis. (omissis).».
 
Art. 38

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2022.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio