Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 dicembre 2022
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio del 13 dicembre 2022 su un approccio coordinato riguardo ai viaggi versi l'Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912;
Vista la nota prot. n. 51468 del 27 dicembre 2022, della Direzione generale della prevenzione sanitaria in cui si evidenziava l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Cina relativa al COVID-19;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2, a tutti i soggetti in ingresso dalla Cina si applica la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle quarantotto ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
c) in caso di esito positivo del test antigenico, obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo per porre termine al periodo di isolamento.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le disposizioni di cui comma 1 del presente articolo non si applicano ai minori di sei anni, ai membri dell'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione della medesima e fino al 31 gennaio 2023.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3290