Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2022
Aggiornamento degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorita' nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;
Visto l'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, con il quale sono definite le modalita' operative per richiedere l'iscrizione di un fertilizzante al registro dei fertilizzanti e le modalita' per comunicare ogni eventuale aggiornamento;
Visto l'allegato 14 «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, con il quale sono definite le modalita' operative per richiedere l'iscrizione di un produttore di fertilizzanti al registro dei fabbricanti e le modalita' per comunicare ogni eventuale aggiornamento;
Vista la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'Allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 che elenca i fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica;
Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attivita' svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007;
Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, recante norme sulla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/ 2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;
Visto l'art. 51 del regolamento (UE) 2019/1009 che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 a decorrere dal 16 luglio 2022;
Visto l'art. 53 del regolamento (UE) 2019/1009 che ne prevede l'applicazione a decorrere dal 16 luglio 2022;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;
Vista la nota del 12 luglio 2022, n. 0224910, dell'Unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che la relativa procedura si e' conclusa senza un parere circostanziato in merito alle proposte di modifica degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;
Considerato che l'abrogazione del regolamento (CE) 2003/2003, relativo alla commercializzazione dei prodotti fertilizzanti minerali nella UE, e' di grande preoccupazione per l'intero comparto in quanto puo' impedire la commercializzazione dei prodotti fertilizzanti elencati negli allegati dello stesso e determinare disequilibri sul mercato nazionale, in attesa della piena applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
Considerato necessario inserire negli allegati 1, 6 e nella Tabella 1 allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 i prodotti fertilizzanti elencati nell'allegato I del regolamento 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 in modo da garantirne la commercializzazione almeno a livello nazionale;
Considerato altresi' necessario modificare gli allegati dell'allegato 7, 8 e 9 in relazione a tolleranze, all'etichettatura e a disposizioni relative al nitrato ammonico a carico dei prodotti fertilizzanti inseriti negli allegati 1, 6 e 13;
Considerato che l'Allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, prevede, altresi', la verifica delle domande di iscrizione e di variazione al registro dei fertilizzanti rese sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Considerato necessario modificare nell'Allegato 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione e di variazione al registro dei fabbricanti di fertilizzanti al fine di consentire il deposito telematico mediante il sistema informatizzato reso disponibile nel portale SIAN;
Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Ritenuto necessario dare applicazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in particolar modo per quanto concerne i controlli a posteriori sulle domande di iscrizione e di variazione al registro dei fertilizzanti;
Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato 1 «Concimi nazionali» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 1 del presente decreto.
2. All'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.
3. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 3 del presente decreto.
4. All'allegato 8 «Etichettatura ed immissione sul mercato» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 4 del presente decreto.
5. L'allegato 9 «Disposizioni relative al nitrato ammonico» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», e' sostituito dall'allegato 5 del presente decreto.
6. All'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», e' sostituito dall'allegato 6 al presente decreto.
7. L'allegato 14 «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», e' sostituito dall'allegato 7 al presente decreto.
 
Allegato 1

Allegato 1 Concimi nazionali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Allegato 6 Prodotti ad azione specifica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Allegato 7 Tolleranze

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Allegato 8 Etichettatura ed immissione sul mercato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

L'Allegato 9 Disposizioni relative al nitrato ammonico e' stato sostituito come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6

Allegato 13 Registro dei fertilizzanti

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7

Allegato 14 Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura e' sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 3

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1211