Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2022
Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art. 1, comma 495, primo periodo, cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 settembre 2022 - termine prorogato da ultimo in sede di conversione del citato decreto-legge n. 36 del 2022 - in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022 con i quali, in attuazione del citato comma 497, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, si e' provveduto al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 37-ter secondo cui per le finalita' di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, e' espressa dall'organo commissariale;
Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
Considerato che le risorse statali del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 secondo cui, negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;
Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali gia' assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Considerato che la proroga del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione alla data del 30 settembre 2022 - disposta, da ultimo, con la citata legge n. 79 del 2022 in sede di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 - unitamente alla disponibilita' gia' presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico, e' volta a favorire l'attivazione di un ulteriore processo di stabilizzazione successivo a quelli attivati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022 per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto del disposto di cui al citato art. 37-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;
Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0046412 del 7 giugno 2022 con oggetto: «art. 6, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36: proroga al 30 giugno 2022 del termine previsto dall'art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.»;
Viste le istanze presentate secondo le modalita' indicate nella citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046412 del 7 giugno 2022 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione;
Considerato che, ventitre amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi cinquantaquattro lavoratori;
Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l'on. Renato Brunetta e' nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta e' conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 28 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1
Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite, tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto per un importo annuo complessivo dell'onere pari a euro 501.995,88:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite a seguito dell'istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
3. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalita' di trasferimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3217
 
ELENCO ALLEGATO 1

Parte di provvedimento in formato grafico