Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 luglio 2022
Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51. (Decreto n. 654/2022).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale, nella tabella delle classi di laurea magistrale, prevede la LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», il quale, nella Tabella delle classi di laurea, prevede la L-24 classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 1 e 3;
Visto in particolare il secondo comma del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresi' disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'art. 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;
Visto il decreto del segretario generale n. 1678 del 26 ottobre 2020, come modificato dal decreto del segretario generale n. 67 del 24 gennaio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia;
Vista la nota del segretario generale prot. n. 2037 del 26 gennaio 2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022;
Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale, come previsto dall'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 163 del 2021;
Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico delle classi LM-51 e L-24 alle sopracitate disposizioni normative;

Decreta:

Art. 1

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

1. Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.
2. Sono ammessi all'esame finale coloro che conseguono un giudizio di idoneita' del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio.
 
Art. 2

Tirocinio pratico-valutativo.

1. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale in psicologia, venti crediti formativi universitari (di seguito, CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio.
2. Il TPV si sostanzia in attivita' pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attivita' finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilita' procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attivita' professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita', nonche' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica. Le specifiche attivita' del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attivita' psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.
3. Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno venti ore di attivita' formative professionalizzanti e non oltre cinque ore di attivita' supervisionata di approfondimento.
4. Le attivita' di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di quattordici CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le universita'. Parte di tali attivita' e' svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilita' al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV puo' essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le universita'.
5. Le ulteriori attivita' formative professionalizzanti, pari a dieci CFU, sono svolte durante i corsi di laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'articolazione specifica di tali attivita' formative professionalizzanti, definita dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio della classe L-24, prevede:
a) le attivita' per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di eta' e ai diversi contesti sociali e di vita;
b) le attivita' per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di eta' e ai diversi contesti sociali e di vita.
6. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilitante, coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 in base all'ordinamento previgente e che non hanno svolto le attivita' formative professionalizzanti corrispondenti ai dieci CFU di cui al comma 5, possono chiedere il riconoscimento di attivita' svolte e certificate durante il corso di laurea triennale, relativamente a:
a) attivita', svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;
b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.
7. In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei CFU di cui al comma 6, i laureati triennali acquisiscono i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai centoventi CFU della laurea magistrale.
8. Ai fini della valutazione del tirocinante, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonche' nel dimostrare la capacita' di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.
9. La formazione degli studenti che svolgono le attivita' di TPV e la valutazione delle stesse e' affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'ordine professionale da almeno tre anni, le cui attivita' formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
10. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:
a) alla valutazione del caso;
b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
e) alla redazione di un report;
f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonche' dei loro possibili conflitti.
11. Il TPV e' superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneita'. Lo studente che consegue una valutazione negativa delle attivita' di tirocinio ripete il TPV, o parte di esso, e acquisisce il predetto giudizio d'idoneita' ai fini della partecipazione all'esame finale abilitante. In tal caso, resta comunque salvo il riconoscimento della parte di attivita' professionalizzanti eventualmente effettuata durante il corso di studio della classe L-24.
12. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor sono programmate dalle universita', sentiti i competenti organi di rappresentanza degli studenti, in collaborazione con l'ordine professionale territorialmente competente.
 
Art. 3

Prova pratica valutativa.

1. Gli studenti del corso di laurea magistrale in psicologia, conseguito il giudizio di idoneita' delle attivita' di TPV pari a trenta CFU di attivita' formative professionalizzanti nell'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), sono ammessi a sostenere l'esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'art. 1, comma 1, che precede la discussione della tesi di laurea.
2. La PPV e' finalizzata all'accertamento delle capacita' del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attivita' svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze. Tale prova e' volta, altresi', a un ulteriore accertamento delle competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto all'interno dell'intero percorso formativo e valutate all'esito del medesimo.
3. Ai fini dell'accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, la commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed e' composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la meta', docenti universitari uno dei quali con funzione di presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso, e, per l'altra meta', membri designati dal consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, sentiti gli ordini professionali di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo albo professionale.
4. La prova, in modalita' orale, e' unica e verte sull'attivita' svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale. La valutazione ha ad oggetto l'acquisizione delle competenze di cui all'art. 2, le capacita' di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e la pratica svolta durante il tirocinio, nonche' la conoscenza del codice deontologico degli psicologi.
5. La PPV e' superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneita', che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.
 
Art. 4

Adeguamento della disciplina della classe LM-51.

1. Ai fini dell'ammissione alla prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in psicologia abilitante all'esercizio della professione, gli ordinamenti della classe LM-51 prevedono il conseguimento da parte dello studente di almeno trenta CFU corrispondenti ad attivita' di tirocinio professionalizzante, comprensivi dei dieci CFU da conseguire nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24.
2. Gli obiettivi formativi qualificanti della LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia, di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157), sono cosi' integrati:
a) dopo il periodo «Per l'accesso alla laurea magistrale e' richiesta solida preparazione di base in tutti gli ambiti della psicologia: i processi psicofisiologici alla base del comportamento; la psicologia generale, la psicologia sociale, la psicologia dello sviluppo; le dinamiche delle relazioni umane, le metodologie di indagine psicologica, i metodi statistici, psicometrici e le procedure informatiche per l'elaborazione dei dati.» e' aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. Ai fini del superamento della PPV lo studente deve acquisire un giudizio di idoneita' a seguito della quale accede alla discussione della tesi di laurea. Sono ammessi all'esame finale coloro che conseguono un giudizio di idoneita' del Tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti, venti crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un TPV, interno ai corsi di studio. Il TPV si sostanzia in attivita' pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attivita' finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilita' procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attivita' professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita' nonche' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica. Le specifiche attivita' del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attivita' psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce. Il TPV e' superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneita'. Ai fini del conseguimento dei trenta CFU di TPV, parte delle attivita' formative professionalizzanti, corrispondenti a dieci CFU, e' svolta durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'articolazione specifica di tali attivita' formative professionalizzanti e' definita dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio afferenti alla classe L-24 e concerne le attivita' di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale adottato ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.».
 
Art. 5

Adeguamento della disciplina della classe L-24.

1. Gli obiettivi formativi qualificanti della L-24 classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, limitatamente ai fini indicati dall'art. 1, comma 3, della legge 8 novembre 2021, n. 163, sono integrati come segue:
a) prima del periodo: «I laureati nei corsi di laurea della classe devono: - avere acquisito le conoscenze di base e caratterizzanti in diversi settori delle discipline psicologhe; [...] - avere acquisito adeguate abilita' nell'utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre all'italiano nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.» sono aggiunti i seguenti periodi:
«Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 8 novembre 2021, n. 163, parte delle attivita' di tirocinio pratico-valutativo previste per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, nella misura di dieci CFU, sono svolte nei corsi di laurea afferenti alla classe.
L'articolazione specifica di tali attivita' formative professionalizzanti, definita dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio della classe L-24, concerne:
a) le attivita' per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di eta' e ai diversi contesti sociali e di vita;
b) le attivita' per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di eta' e ai diversi contesti sociali e di vita.».
 
Art. 6

Adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo
e passaggio ai nuovi percorsi formativi

1. L'adeguamento da parte delle universita' dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
2. Tutti coloro che alla data di entrata in vigore dell'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo risultano iscritti ai corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 dei previgenti ordinamenti possono optare per il passaggio ai nuovi corsi di studio afferenti alla classe di laurea L-24 come modificata dal presente decreto. Ai fini dell'acquisizione dei dieci CFU di TPV si applica la procedura di riconoscimento di eventuali attivita' professionalizzanti, svolte durante il corso, di cui all'art. 2, comma 6, del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2022

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2055