Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 luglio 2022
Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46. (Decreto n. 653/2022).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale, nella Tabella delle classi di laurea magistrale, prevede la LM-46 Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 1 e 3;
Visto in particolare il secondo comma del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresi' disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'art. 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;
Visto il decreto del direttore generale n. 113 del 4 febbraio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla formulazione di proposte attuative delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;
Vista la nota del direttore generale prot. n. 3891 dell'11 febbraio 2022, con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022;
Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale, come previsto dall'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 163 del 2021;
Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico della Classe LM-46 alle sopracitate disposizioni normative;

Decreta:

Art. 1

Abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra.

1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46 abilita all'esercizio della professione di odontoiatra. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione pratica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.
 
Art. 2

Tirocinio pratico-valutativo

1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) corrispondente a 30 crediti formativi universitari (CFU), e' un percorso formativo a carattere professionalizzante volto all'acquisizione di specifiche competenze e capacita' diagnostiche e clinico-terapeutiche.
2. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalita' del tirocinio medesimo, comporta per lo studente l'esecuzione di attivita' pratiche con crescenti gradi di autonomia. I CFU di cui al comma 1 possono essere acquisiti solo mediante attivita' svolte come primo operatore, sotto il controllo diretto di un docente-tutore, presso strutture universitarie o del Servizio sanitario nazionale previa convenzione con le universita' di riferimento.
3. La valutazione del TPV verifica le conoscenze e competenze acquisite dallo studente nell'ambito della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie odontostomatologiche, relative alle discipline di chirurgia orale, odontoiatria restaurativa, endodonzia, implantologia, patologia e medicina orale, odontoiatria pediatrica, odontoiatria speciale, ortognatodonzia, parodontologia e protesi.
4. I CFU del TPV sono acquisiti previa certificazione dei tutor identificati dai Consigli di Corso di studio e validazione da parte del presidente/coordinatore del corso di studio, che ne attesta la veridicita' e ne acquisisce la responsabilita' in termini di ore di attivita' svolte, numero di prestazioni eseguite, valutazione positiva secondo specifici criteri, tra i quali: conoscenze tecniche e dei protocolli operativi e di sicurezza; abilita' manuale; organizzazione del lavoro e capacita' di collaborazione nonche' approccio con i pazienti.
5. Le modalita' di svolgimento e valutazione del TPV sono definite con apposito protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d'intesa con la Commissione albo odontoiatri nazionale, e sono aggiornate almeno ogni sei anni accademici.
6. Ad ogni CFU pari a venticinque ore riservato al TPV corrispondono almeno venti ore di attivita' formative professionalizzanti come primo operatore; le eventuali restanti cinque ore possono essere dedicate allo studio individuale o ad altre attivita' formative professionalizzanti.
7. Il superamento dell'esame di profitto delle discipline per le quali e' previsto il TPV e' propedeutico allo svolgimento del relativo tirocinio.
8. Ai fini dell'accesso alla prova pratica valutativa di cui all'art. 3, lo studente compila un libretto di tirocinio che contiene l'elenco delle presenze, delle prestazioni e delle conoscenze e competenze acquisite, valutate dal tutor e validate dal presidente/coordinatore del corso di studio.
9. I crediti del TPV sono acquisiti al sesto anno di corso. Una quota non superiore al 30 per cento del totale puo' essere acquisita al quinto anno di corso.
 
Art. 3

Prova pratica valutativa.

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (di seguito, PPV) che precede la discussione della tesi di laurea.
2. La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di accertare il livello di preparazione pratica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
3. La PPV e' organizzata mediante la discussione da parte dello studente di numero tre casi clinici trattati come primo operatore durante il TPV, che implicano piani di trattamento multidisciplinari con prestazioni afferenti alla maggioranza delle discipline oggetto del TPV di cui all'art. 2, comma 3, secondo le modalita' individuate dal protocollo di cui all'art. 2, comma 6.
4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed e' costituita da almeno 4 membri. I membri della commissione sono, per la meta', docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio di corso di studio, e, per l'altra meta', membri designati dalla Commissione albo odontoiatri nazionale sentite le Commissioni albo odontoiatri di riferimento, iscritti da almeno cinque anni all'albo degli odontoiatri. Un membro iscritto all'albo degli odontoiatri, designato con le medesime modalita' di cui al presente comma, e' invitato a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli artt. 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
5. Ai fini del superamento della PPV lo studente consegue un giudizio di idoneita', che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.
 
Art. 4

Adeguamento della disciplina della classe LM-46.

1. Gli obiettivi formativi qualificanti LM-46 Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria di cui alle tabelle allegate al DM 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157), sono integrati come segue:
a) prima del periodo: «I laureati nei corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria svolgono attivita' inerenti la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle ossa mascellari, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonche' la riabilitazione odontoiatrica, prescrivendo tutti i medicamenti ed i presidi necessari all'esercizio della professione» sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46 abilita all'esercizio della professione di odontoiatra. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una Prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite mediante un Tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione pratica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.
La PPV e' organizzata mediante la discussione da parte dello studente di numero 3 casi clinici multidisciplinari trattati come primo operatore durante il TPV, che implicano piani di trattamento multidisciplinari con prestazioni afferenti alla maggioranza delle discipline oggetto del TPV, secondo le modalita' individuate dal protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d'intesa con la Commissione albo odontoiatri nazionale.
Ai fini del superamento della PPV gli studenti conseguono un giudizio di idoneita' a seguito del quale accedono alla discussione della tesi di laurea.
I laureati della classe devono raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale».
b) prima dell'ultimo periodo degli obiettivi formativi qualificanti: «I laureati magistrali della classe dovranno essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari», sono aggiunti i seguenti periodi: «Specifico rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa professionalizzante di TPV prodromico al conseguimento del titolo accademico abilitante. Nell'ambito dei 90 CFU da conseguire nell'intero percorso formativo e destinati all'attivita' formativa professionalizzante, 30 CFU sono destinati allo svolgimento del TPV interno al corso di studio, che prevede lo svolgimento, come primo operatore, di attivita' pratiche in ambito preventivo, diagnostico e terapeutico delle malattie odontostomatologiche, relative alle discipline di chirurgia orale, odontoiatria restaurativa, endodonzia, implantologia, patologia e medicina orale, odontoiatria pediatrica, odontoiatria speciale, ortognatodonzia, parodontologia e protesi, come disciplinato nelle modalita' da apposito protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d'intesa con la Commissione albo odontoiatri nazionale.
Ad ogni CFU pari a venticinque ore riservato al TPV corrispondono almeno venti ore di attivita' formative professionalizzanti come primo operatore; le eventuali restanti cinque ore possono essere dedicate allo studio individuale o ad altre attivita' formative professionalizzanti».
 
Art. 5
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi
percorsi formativi

1. L'adeguamento da parte delle universita' dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
2. Coloro che, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui al comma 1, risultano iscritti, in Italia, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria del previgente ordinamento didattico non abilitante presso Atenei che possano gia' certificare una casistica clinica quali-quantitativamente adeguata per permettere l'acquisizione dei CFU del TPV possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante, afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-46 come modificata dal presente decreto. Tale condizione deve essere soddisfatta da tutti i corsi di laurea comunque entro il quinto anno accademico successivo alla decorrenza della nuova normativa.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2022

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2052